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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 31620/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 17891-2023proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliat o “ ex lege ” presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentato e difesodall’[OSCURATO:PERSONA] DIGIANGREGORIO ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliat a “ ex lege ” presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti,rappresentata e difesadall’[OSCURATO:PERSONA] SCHILARDI; -controricorrente - Avverso la sentenza n. 2186 /20 2 3 , de lla del Tribunale di Bari , depositata in data 01/06/2023; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale in data 03/07/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

S tefano G iaime GUIZZI .

Oggetto [OSCURATO:PERSONA] Improcedibilità del ricorso R.G.N.17891/2023 Cron.

Rep.

Ud.03/07/2025 Adunanza camerale [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 2186/23, del 1° giugno 2023, del Tribunale di Bari,che ha rigettato l’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. dallo stesso proposta, in relazione ad una procedura espropriativa immobiliare promossa da [OSCURATO:PERSONA]. 2.Riferisce, in punto di fatto,l’odierno ricorrente di aver subito un pignoramento immobiliare, promosso dalla Portino sulla base di un titolo giudiziale, procedura esecutiva nell’ambito della quale esso Medici –dopo l’avvenuto deposito dell’istanza di vendita del 16 marzo 2017 –proponeva opposizione finalizzata a conseguire la declaratoria di nullità dell’ordinanza dell’8 agosto 2019 con cui era stata disposta la vendita del compendio pignorato, nonché la nullità e conseguente cancellazione del procedimento esecutivo per violazione degli artt. 498 cod. proc. civ. e 170 disp. att. cod. proc. civ., procedimento del quale ordinare l’estinzione, come disposto dall’art. 567 cod. proc. civ.

L’opposizione veniva rigettata dal Tribunale barese. 3.Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, sulla base –come detto – di tre motivi. 3.1.Il primo motivo denuncia nullità dell’atto di pignoramento per assenza di sottoscrizione del creditore pignorante ex art. 170 disp. att. cod. proc. civ.

3.2. Il secondo motivo denuncia nullità della procedura esecutiva ex art. 567 cod. proc. civ. per carenza della documentazione ipocatastale.

3.3. Il terzo motivo denuncia nullità della procedura esecutiva per assenza della comunicazione ex art. 498 cod. proc. civ.

4. Ha resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata, non senza previamente eccepire l’improcedibilità del ricorso, per tardiva iscrizione a ruolo.

5. In relazione al presente ricorso veniva formulata proposta di definizione accelerata del ricorso, ex art. 380-bis, comma 1, cod. proc. civ., che risulta, però, priva di motivazione, sostanziandosi – verosimilmente per un disguido nella sua predisposizione in modalità informatica– in un “file” bianco.

Comunicata al ricorrente tale proposta, il medesimo ha richiesto la decisione del collegio ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, sicché la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

6. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA]

7. Il ricorso va dichiarato improcedibile.

7.1. Lo stesso, infatti, notificato il 26 luglio 2023, risulta depositato il 15 settembre 2023, con violazione del termine di venti giorni stabilito, a pena di improcedibilità appunto, dall’art. 369, comma 2, cod. proc. civ.

A tale esito conduce la constatazione della mancata applicazione, al presente giudizio, della sospensione feriale dei termini ex art 1 legge 7 ottobre 1969, n. 742, visto che la deroga per i procedimenti –come le opposizioni esecutive – di cui all’art. 92 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 opera senz’altro anche per il giudizio di legittimità (cfr., tra le più recenti pronunce massimate, Cass. Sez. 3, sent. 14 gennaio 2022, n. 1127, Rv. 663502-01) e in relazione a tutti i relativi termini, compresi, appunto, quelli fissati a pena di improcedibilità.

8. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

9. Peraltro, la circostanza che la proposta di definizione accelerata risulti –per disguido –un “foglio bianco”, l’applicazione dei commi 3 e 4 dell’art. 96 cod. proc. civ., non potendo ritenersi la presente decisione conforme alla suddetta proposta.

10. A carico del ricorrente, stante la declaratoria di improcedibilità del ricorso, sussiste l’obbligo di versare, al competente ufficio di merito, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez.

Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M La Corte dichiara improcedibile il ricorso, condannando [OSCURATO:PERSONA] a rifondere , a d [OSCURATO:PERSONA] , le spese del presente giudizio di legittimità, liquidandole in € 2.400,00, più € 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, all’esi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 17891-2023proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliat o “ ex lege ” presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentato e difesodall’[OSCURATO:PERSONA] DIGIANGREGORIO ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliat a “ ex lege ” presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti,rappresentata e difesadall’[OSCURATO:PERSONA] SCHILARDI; -controricorrente - Avverso la sentenza n. 2186 /20 2 3 , de lla del Tribunale di Bari , depositata in data 01/06/2023; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale in data 03/07/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. S tefano G iaime GUIZZI . Oggetto [OSCURATO:PERSONA] Improcedibilità del ricorso R.G.N.17891/2023 Cron. Rep. Ud.03/07/2025 Adunanza camerale [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 2186/23, del 1° giugno 2023, del Tribunale di Bari,che ha rigettato l’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. dallo stesso proposta, in relazione ad una procedura espropriativa immobiliare promossa da [OSCURATO:PERSONA]. 2.Riferisce, in punto di fatto,l’odierno ricorrente di aver subito un pignoramento immobiliare, promosso dalla Portino sulla base di un titolo giudiziale, procedura esecutiva nell’ambito della quale esso Medici –dopo l’avvenuto deposito dell’istanza di vendita del 16 marzo 2017 –proponeva opposizione finalizzata a conseguire la declaratoria di nullità dell’ordinanza dell’8 agosto 2019 con cui era stata disposta la vendita del compendio pignorato, nonché la nullità e conseguente cancellazione del procedimento esecutivo per violazione degli artt. 498 cod. proc. civ. e 170 disp. att. cod. proc. civ., procedimento del quale ordinare l’estinzione, come disposto dall’art. 567 cod. proc. civ. L’opposizione veniva rigettata dal Tribunale barese. 3.Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, sulla base –come detto – di tre motivi. 3.1.Il primo motivo denuncia nullità dell’atto di pignoramento per assenza di sottoscrizione del creditore pignorante ex art. 170 disp. att. cod. proc. civ. 3.2. Il secondo motivo denuncia nullità della procedura esecutiva ex art. 567 cod. proc. civ. per carenza della documentazione ipocatastale. 3.3. Il terzo motivo denuncia nullità della procedura esecutiva per assenza della comunicazione ex art. 498 cod. proc. civ. 4. Ha resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata, non senza previamente eccepire l’improcedibilità del ricorso, per tardiva iscrizione a ruolo. 5. In relazione al presente ricorso veniva formulata proposta di definizione accelerata del ricorso, ex art. 380-bis, comma 1, cod. proc. civ., che risulta, però, priva di motivazione, sostanziandosi – verosimilmente per un disguido nella sua predisposizione in modalità informatica– in un “file” bianco. Comunicata al ricorrente tale proposta, il medesimo ha richiesto la decisione del collegio ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, sicché la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. 6. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 7. Il ricorso va dichiarato improcedibile. 7.1. Lo stesso, infatti, notificato il 26 luglio 2023, risulta depositato il 15 settembre 2023, con violazione del termine di venti giorni stabilito, a pena di improcedibilità appunto, dall’art. 369, comma 2, cod. proc. civ. A tale esito conduce la constatazione della mancata applicazione, al presente giudizio, della sospensione feriale dei termini ex art 1 legge 7 ottobre 1969, n. 742, visto che la deroga per i procedimenti –come le opposizioni esecutive – di cui all’art. 92 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 opera senz’altro anche per il giudizio di legittimità (cfr., tra le più recenti pronunce massimate, Cass. Sez. 3, sent. 14 gennaio 2022, n. 1127, Rv. 663502-01) e in relazione a tutti i relativi termini, compresi, appunto, quelli fissati a pena di improcedibilità. 8. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. 9. Peraltro, la circostanza che la proposta di definizione accelerata risulti –per disguido –un “foglio bianco”, l’applicazione dei commi 3 e 4 dell’art. 96 cod. proc. civ., non potendo ritenersi la presente decisione conforme alla suddetta proposta. 10. A carico del ricorrente, stante la declaratoria di improcedibilità del ricorso, sussiste l’obbligo di versare, al competente ufficio di merito, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M La Corte dichiara improcedibile il ricorso, condannando [OSCURATO:PERSONA] a rifondere , a d [OSCURATO:PERSONA] , le spese del presente giudizio di legittimità, liquidandole in € 2.400,00, più € 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, all’esi
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