CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 maggio 2024
Cassazione n. 23099/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 02391R6) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 176) [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] — unitamente alle depositate conclusioni scritte — avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibile, perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte romana, conformemente al primo giudice, ha logicamente desunto la responsabilità del prevenuto in quanto trovato in possesso di un rilevante quantitativo di eroina e di due dosi di cocaina, nonostante le disponibilità economiche del prevenuto non fossero compatibili con l'acquisto del quantitativo di droga rinvenuta. Nessuna violazione di legge è ravvisabile in punto di determinazione della pena, visto che la pena base è stata calcolata sulla scorta del più grave reato di illecita detenzione di eroina, con successivo aumento per continuazione in relazione all'ipotesi di lieve entità concernente la cocaina. Infine, la pena irrogata è incompatibile con gli invocati benefici di legge. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 maggio 2024 liere estensore oFpos. ATI\ [OSCURATO:PERSONA] ente analdi -:!--7;\ A [OSCURATO:PERSONA]