CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 giugno 1980
Cassazione n. 17935/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 15/06/1980 avverso la sentenza del 09/09/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto che ricorso contesta la correttezza della motivazione posta a base della determinazione della pena in termini del tutto generici mentre la sentenza, nel negare la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non ha comunque mancato di evidenziare la gravità della condotta e i precedenti penali gravi e anche specifici Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q, M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 marzo 2022 Il Consigliere estensore Il P sidente [OSCURATO:PERSONA] PierluiDJ Stefano [OSCURATO:PERSONA] iL CA