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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 maggio 2022

Cassazione n. 24637/2022

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e ORDINANZA sul ricorso 18106-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] E CURIAZI 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrentl - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; - intimata - avverso la sentenza n. 3278/2015 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 14/03/2016 R.G.N. 7972/2010; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n.3278/15, la Corte d'appello di Bari, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, condannava [OSCURATO:PERSONA], titolare di uno studio di fisiokinesiterapia e attuale ricorrente, a pagare contributi previdenziali originariamente portati da una cartella esattoriale notificata da [OSCURATO:PERSONA] spa e riferiti a collaboratori autonomi dello studio nel periodo 20.12.1991 - 20.12.1996 che, a seguito di accertamenti ispettivi, l'Inps aveva invece ritenuto assoggettati al vincolo di subordinazione.

Secondo la Corte d'appello, l'Inps, pur essendosi costituita tardivamente in primo grado, non aveva svolto eccezioni né domande riconvenzionali, riportandosi al contenuto dei verbali ispettivi.

Né la pretesa contributiva dell'Istituto doveva ritenersi prescritta, posto che la richiesta di condono previdenziale inoltrata da Tarantini aveva determinato sospensione della prescrizione.

La Corte confermava ) poi la natura subordinata dei rapporti di lavoro basandosi sull'esame dei libri paga e libri matricola condotto dagli ispettori dell'Inps e riportato nel verbale d'accertamento.

Tale risultanza processuale era ritenuta prevalente sulle deposizioni testimoniali che, seppur favorevoli all'appellante, non erano completamente attendibili, provenendo da suoi dipendenti.

Contro la sentenza, Tarantini ricorre per tre motivi, illustrati da memoria.

L'Inps resiste con controricorso, mentre è rimasta intimata [OSCURATO:PERSONA] spa. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, Tarantini deduce violazione e falsa applicazione degli artt.2697, 2699, 2700 c.c. nonché degli artt.442 e 416 c.p.c.

La Corte avrebbe affermato la natura subordinata dei rapporti di lavoro dando eccessiva rilevanza al verbale ispettivo, quando lo stesso era stato prodotto in sede di costituzione tardiva dell'Inps, e quindi nemmeno poteva essere considerato.

Inoltre, i libri paga e matricola, diversamente da quanto considerato dalla Corte, non risultava che fossero stati visionati in sede ispettiva e non recavano alcuna annotazione da cui potersi dedurre la natura subordinata del rapporto di lavoro.

Ai verbali di accertamento la Corte aveva attribuito fede privilegiata fino a querela di falso, quando invece non costituivano piena prova, dovendo passare al vaglio del prudente apprezzamento del giudice.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell'art.3, co.9,

I. n.335/95 e dell'art.2935 c.c.

La Corte avrebbe erroneamente dato rilievo al condono previdenziale e alla sospensione della prescrizione poiché i contributi oggetto di condanna e relativi all'annualità 1991 non erano stati inclusi nella domanda di condono, come acclarato dalla ctu contabile svolta e che la Corte aveva fatto propria.

Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt.115 e 116 c.p.c., nonché omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.

La sentenza non avrebbe dato il dovuto rilievo alle deposizioni testimoniali, ritenendole inattendibili e nulla dicendo sulla richiesta di ammissione di ulteriori testi fatta dall'appellante.

Il primo motivo di ricorso è, per una parte, inammissibile e, per altra parte, manifestamente infondato.

Esso prospetta la questione della tardività della produzione documentale avente ad oggetto il verbale ispettivo, essendosi l'Inps costituito in ritardo.

La questione risulta nuova e dunque inammissibile, siccome non dedotta coi motivi d'appello.

La sentenza impugnata ha motivato nel senso per cui "le difese svolte dall'ente previdenziale infatti non si spingono oltre quanto consentito dalla propria consapevole tardività, limitandosi ad affermare la veridicità del contenuto dei verbali ispettivi, che si offre in comunicazione, e la spettanza della somma residuale non ancora condonata.

Nessuna eccezione ad istanza di parte è stata proposta nel corso delle proprie difese".

Da tale motivazione si evince che il tema della tardività della costituzione dell'Inps venne dedotto solo con riguardo alle preclusioni assertive, non anche a quelle probatorie, non risultando che l'appellante avesse già allora eccepito l'inutilizzabilità dei verbali ispettivi in quanto prodotti con la costituzione tardiva.

Sotto altro profilo il motivo si mostra generico: non deduce che i verbali ispettivi, prodotti dall'Inps, non furono prodotti dal ricorrente in primo grado, e che quindi la Corte non avrebbe potuto utilizzarli quali prove documentali tempestivamente acquisite al processo tramite la produzione attorea.

Per i restanti argomenti, il primo motivo può essere esaminato congiuntamente al terzo.

Essi si presentano manifestamente infondati.

Contrariamente a quanto dedotto in ricorso, la sentenza non ha violato la regola dell'art.2697 c.c., poiché non ha negato che l'onere probatorio della natura subordinata del rapporto di lavoro spettasse all'Inps.

La Corte ha invece ritenuto che la prova fosse stata raggiunta tramite i verbali ispettivi.

In secondo luogo, non è stato violato l'art.116 c.p.c., in quanto la Corte non ha attribuito una generale efficacia di prova legale ai verbali ispettivi.

La motivazione della sentenza distingue tra la fede privilegiata di cui godono le attività svolte direttamente dal verbalizzante e i fatti attestati come svolti o dichiarati in sua presenza, e il valore di prova libera delle valutazioni compiute dal verbalizzante nonché dei fatti appresi da altri.

Ha poi concluso, nel rispetto degli artt.2699 e 2700 c.c., che l'esame dei libri paga e libri matricola, in quanto attività direttamente compiuta dal funzionario ispettore dell'Inps, avesse fede privilegiata.

Il ricorso deduce che il funzionario ispettore non avrebbe esaminato alcun libro paga o matricola.

Il rilievo appare inconferente, poiché precluso dalla fede privilegiata che i verbali ispettivi hanno sul punto.

Né del resto viene confutato che i verbali dessero conto dell'esame dei libri paga e matricola compiuto dall'ispettore.

Per la restante parte, i due motivi si risolvono in una censura sulla valutazione del materiale probatorio effettuata dalla Corte, la quale avrebbe dato peso eccessivo ai verbali ispettivi senza valorizzare nel dovuto modo le deposizioni testimoniali favorevoli al ricorrente.

Ebbene, la censura secondo cui il giudice avrebbe male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, rientra non più nella violazione di legge, ed è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, co.1, n.5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (v.

Cass., sez. un., n.20867/20, v. anche Cass. n.6774/22).

Il terzo motivo di ricorso, sebbene parli in rubrica di omesso esame di un fatto decisivo, non specifica quale sarebbe il fatto storico omesso, diverso dalla omessa valutazione di risultanze istruttorie, tra cui le deposizioni testimoniali (v.

Cass.28887/19).

Anche l'omessa decisione sull'istanza istruttoria di prosecuzione della prova testimoniale con ulteriori testi è deducibile in sede di legittimità solo come vizio di motivazione della sentenza (Cass.3357/09, Cass.13716/16), ovvero ai sensi dell'art.:360, co.1, n.5 c.p.c.

Senonché, il motivo nulla dice sulla decisività dei testi residui (v.

Cass.23194/17 sulla necessaria allegazione della decisività dell'istanza istruttoria omessa).

Il secondo motivo è inammissibile.

Sostiene parte ricorrente che la Corte avrebbe incluso l'annualità contributiva del 1991 nella domanda di condono mentre così non era.

La questione appare nuova, come tale inammissibile in questa sede.

Poiché su tale questione la sentenza nulla dice, e poiché il ricorso allega invece che la questione della prescrizione fu tempestivamente sollevata, il motivo avrebbe dovuto illustrare specificamente dove e quando la specifica questione dell'annualità contributiva 1991, rimasta estranea alla domanda di condono, sarebbe stata sollevata.

Oltre a ciò, va rilevato che, nonostante la rubrica del motivo deduca violazione di legge, il corpo del motivo prospetta una questione di fatto relativa all"esatto ambito della sospensione della prescrizione (v.

Cass.17157/02„ secondo cui l'accertamento della sospensione della prescrizione è un'indagine di fatto demandata al giudice di merito).

Nei termini in cui viene chiesto, il sindacato di questa Corte poteva essere soltanto sulla motivazione, nei limiti di sua ammissibilità ai sensi dell'art.360, CO.1, n.5 c.p.c.

Ma il ricorso nulla deduce sul punto.

Al rigetto del ricorso segue la soccombenza del ricorrente anche in punto di spese legali dovute all'Inps, nulla invece pronunciandosi nei rapporti con [OSCURATO:PERSONA] spa, rimasta intimata. p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite all'Inps, liquidate per il presente grado in €15.000 per compensi, €200 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge; dà atto che, atteso il rigetto del ricorso, sussiste il presupposto processuale di applicabilità dell'art.13, co.1 quater, d.P.R. n.115/02, con conseguente obbligo in capo a parte ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ORDINANZA sul ricorso 18106-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] E CURIAZI 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrentl - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; - intimata - avverso la sentenza n. 3278/2015 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 14/03/2016 R.G.N. 7972/2010; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n.3278/15, la Corte d'appello di Bari, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, condannava [OSCURATO:PERSONA], titolare di uno studio di fisiokinesiterapia e attuale ricorrente, a pagare contributi previdenziali originariamente portati da una cartella esattoriale notificata da [OSCURATO:PERSONA] spa e riferiti a collaboratori autonomi dello studio nel periodo 20.12.1991 - 20.12.1996 che, a seguito di accertamenti ispettivi, l'Inps aveva invece ritenuto assoggettati al vincolo di subordinazione. Secondo la Corte d'appello, l'Inps, pur essendosi costituita tardivamente in primo grado, non aveva svolto eccezioni né domande riconvenzionali, riportandosi al contenuto dei verbali ispettivi. Né la pretesa contributiva dell'Istituto doveva ritenersi prescritta, posto che la richiesta di condono previdenziale inoltrata da Tarantini aveva determinato sospensione della prescrizione. La Corte confermava ) poi la natura subordinata dei rapporti di lavoro basandosi sull'esame dei libri paga e libri matricola condotto dagli ispettori dell'Inps e riportato nel verbale d'accertamento. Tale risultanza processuale era ritenuta prevalente sulle deposizioni testimoniali che, seppur favorevoli all'appellante, non erano completamente attendibili, provenendo da suoi dipendenti. Contro la sentenza, Tarantini ricorre per tre motivi, illustrati da memoria. L'Inps resiste con controricorso, mentre è rimasta intimata [OSCURATO:PERSONA] spa. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, Tarantini deduce violazione e falsa applicazione degli artt.2697, 2699, 2700 c.c. nonché degli artt.442 e 416 c.p.c. La Corte avrebbe affermato la natura subordinata dei rapporti di lavoro dando eccessiva rilevanza al verbale ispettivo, quando lo stesso era stato prodotto in sede di costituzione tardiva dell'Inps, e quindi nemmeno poteva essere considerato. Inoltre, i libri paga e matricola, diversamente da quanto considerato dalla Corte, non risultava che fossero stati visionati in sede ispettiva e non recavano alcuna annotazione da cui potersi dedurre la natura subordinata del rapporto di lavoro. Ai verbali di accertamento la Corte aveva attribuito fede privilegiata fino a querela di falso, quando invece non costituivano piena prova, dovendo passare al vaglio del prudente apprezzamento del giudice. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell'art.3, co.9, I. n.335/95 e dell'art.2935 c.c. La Corte avrebbe erroneamente dato rilievo al condono previdenziale e alla sospensione della prescrizione poiché i contributi oggetto di condanna e relativi all'annualità 1991 non erano stati inclusi nella domanda di condono, come acclarato dalla ctu contabile svolta e che la Corte aveva fatto propria. Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt.115 e 116 c.p.c., nonché omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti. La sentenza non avrebbe dato il dovuto rilievo alle deposizioni testimoniali, ritenendole inattendibili e nulla dicendo sulla richiesta di ammissione di ulteriori testi fatta dall'appellante. Il primo motivo di ricorso è, per una parte, inammissibile e, per altra parte, manifestamente infondato. Esso prospetta la questione della tardività della produzione documentale avente ad oggetto il verbale ispettivo, essendosi l'Inps costituito in ritardo. La questione risulta nuova e dunque inammissibile, siccome non dedotta coi motivi d'appello. La sentenza impugnata ha motivato nel senso per cui "le difese svolte dall'ente previdenziale infatti non si spingono oltre quanto consentito dalla propria consapevole tardività, limitandosi ad affermare la veridicità del contenuto dei verbali ispettivi, che si offre in comunicazione, e la spettanza della somma residuale non ancora condonata. Nessuna eccezione ad istanza di parte è stata proposta nel corso delle proprie difese". Da tale motivazione si evince che il tema della tardività della costituzione dell'Inps venne dedotto solo con riguardo alle preclusioni assertive, non anche a quelle probatorie, non risultando che l'appellante avesse già allora eccepito l'inutilizzabilità dei verbali ispettivi in quanto prodotti con la costituzione tardiva. Sotto altro profilo il motivo si mostra generico: non deduce che i verbali ispettivi, prodotti dall'Inps, non furono prodotti dal ricorrente in primo grado, e che quindi la Corte non avrebbe potuto utilizzarli quali prove documentali tempestivamente acquisite al processo tramite la produzione attorea. Per i restanti argomenti, il primo motivo può essere esaminato congiuntamente al terzo. Essi si presentano manifestamente infondati. Contrariamente a quanto dedotto in ricorso, la sentenza non ha violato la regola dell'art.2697 c.c., poiché non ha negato che l'onere probatorio della natura subordinata del rapporto di lavoro spettasse all'Inps. La Corte ha invece ritenuto che la prova fosse stata raggiunta tramite i verbali ispettivi. In secondo luogo, non è stato violato l'art.116 c.p.c., in quanto la Corte non ha attribuito una generale efficacia di prova legale ai verbali ispettivi. La motivazione della sentenza distingue tra la fede privilegiata di cui godono le attività svolte direttamente dal verbalizzante e i fatti attestati come svolti o dichiarati in sua presenza, e il valore di prova libera delle valutazioni compiute dal verbalizzante nonché dei fatti appresi da altri. Ha poi concluso, nel rispetto degli artt.2699 e 2700 c.c., che l'esame dei libri paga e libri matricola, in quanto attività direttamente compiuta dal funzionario ispettore dell'Inps, avesse fede privilegiata. Il ricorso deduce che il funzionario ispettore non avrebbe esaminato alcun libro paga o matricola. Il rilievo appare inconferente, poiché precluso dalla fede privilegiata che i verbali ispettivi hanno sul punto. Né del resto viene confutato che i verbali dessero conto dell'esame dei libri paga e matricola compiuto dall'ispettore. Per la restante parte, i due motivi si risolvono in una censura sulla valutazione del materiale probatorio effettuata dalla Corte, la quale avrebbe dato peso eccessivo ai verbali ispettivi senza valorizzare nel dovuto modo le deposizioni testimoniali favorevoli al ricorrente. Ebbene, la censura secondo cui il giudice avrebbe male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, rientra non più nella violazione di legge, ed è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, co.1, n.5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (v. Cass., sez. un., n.20867/20, v. anche Cass. n.6774/22). Il terzo motivo di ricorso, sebbene parli in rubrica di omesso esame di un fatto decisivo, non specifica quale sarebbe il fatto storico omesso, diverso dalla omessa valutazione di risultanze istruttorie, tra cui le deposizioni testimoniali (v. Cass.28887/19). Anche l'omessa decisione sull'istanza istruttoria di prosecuzione della prova testimoniale con ulteriori testi è deducibile in sede di legittimità solo come vizio di motivazione della sentenza (Cass.3357/09, Cass.13716/16), ovvero ai sensi dell'art.:360, co.1, n.5 c.p.c. Senonché, il motivo nulla dice sulla decisività dei testi residui (v. Cass.23194/17 sulla necessaria allegazione della decisività dell'istanza istruttoria omessa). Il secondo motivo è inammissibile. Sostiene parte ricorrente che la Corte avrebbe incluso l'annualità contributiva del 1991 nella domanda di condono mentre così non era. La questione appare nuova, come tale inammissibile in questa sede. Poiché su tale questione la sentenza nulla dice, e poiché il ricorso allega invece che la questione della prescrizione fu tempestivamente sollevata, il motivo avrebbe dovuto illustrare specificamente dove e quando la specifica questione dell'annualità contributiva 1991, rimasta estranea alla domanda di condono, sarebbe stata sollevata. Oltre a ciò, va rilevato che, nonostante la rubrica del motivo deduca violazione di legge, il corpo del motivo prospetta una questione di fatto relativa all"esatto ambito della sospensione della prescrizione (v. Cass.17157/02„ secondo cui l'accertamento della sospensione della prescrizione è un'indagine di fatto demandata al giudice di merito). Nei termini in cui viene chiesto, il sindacato di questa Corte poteva essere soltanto sulla motivazione, nei limiti di sua ammissibilità ai sensi dell'art.360, CO.1, n.5 c.p.c. Ma il ricorso nulla deduce sul punto. Al rigetto del ricorso segue la soccombenza del ricorrente anche in punto di spese legali dovute all'Inps, nulla invece pronunciandosi nei rapporti con [OSCURATO:PERSONA] spa, rimasta intimata. p.q.m. La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite all'Inps, liquidate per il presente grado in €15.000 per compensi, €200 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge; dà atto che, atteso il rigetto del ricorso, sussiste il presupposto processuale di applicabilità dell'art.13, co.1 quater, d.P.R. n.115/02, con conseguente obbligo in capo a parte ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari
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