CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 ottobre 2022
Cassazione n. 31990/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 31285-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 21, presso l’Avvocatura di [OSCURATO:PERSONA], e rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza n. 14601/2021 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 20/09/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata, n. 24601/2021, il Tribunale di Roma rigettava l’appello interposto da [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza del Giudice di Pace di Roma, n. 34787/2018, con la quale era stato respinto il ricorso proposto dalla predetta appellante avverso una cartella esattoriale fondata su verbali di accertamento di violazione alle norme del codice della strada. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un unico motivo. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA]. PROC. CIV. INAMMISSIBILITA’, o comunque RIGETTO, del ricorso. Con la sentenza impugnata, n. 24601/2021, il Tribunale di Roma rigettava l’appello interposto da [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza del Giudice di Pace di Roma, n. 34787/2018, con la quale era stato respinto il ricorso proposto dalla predetta appellante avverso una cartella esattoriale fondata su verbali di accertamento di violazione alle norme del codice della strada. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un unico motivo, con il quale la ricorrente lamenta l’erroneità della decisione impugnata, nella parte in cui il Tribunale, confermando la sentenza di primo grado, ha ritenuto provata la notificazione a [OSCURATO:PERSONA] dei verbali di accertamento presupposti alla cartella oggetto di opposizione. Ad avviso della ricorrente, infatti, i documenti acquisiti agli atti del giudizio di merito dimostrerebbero il contrario, poiché i verbali sarebbero stati notificati mediante consegna al portiere dello stabile e [OSCURATO:PERSONA] avrebbe prodotto soltanto le comunicazioni spedite alla destinataria dopo la consegna al portiere, ma non anche le relative ricevute di spedizione e ricezione. La censura è inammissibile, posto che la sentenza impugnata afferma chiaramente che tre dei verbali presupposti furono notificati alla Galli mediante consegna al portiere (cfr. pagg. 2 e 3) e da atto che “L’Ente impositore ha depositato in primo grado le relate di notifica e le comunicazioni informative a mezzo raccomandata in riferimenti ai tre verbali di cui sopra” (cfr. pag. 3). Quanto invece agli altri cinque verbali, la sentenza indica che essi “… risultano tutti ritualmente notificati a mezzo del servizio postale, come può evincersi dagli avvisi di ricevimento versati in atti” (cfr. ancora pag. 4). La ricorrente contesta tali statuizioni, ma non riporta, neanche per stralcio, i documenti prodotti da [OSCURATO:PERSONA], positivamente valutati dal giudice di merito, per contestarne l’idoneità a comprovare l’avvenuta notificazione dei verbali presupposti alla cartella impugnata. La censura, dunque, si risolve nella proposizione di una lettura alternativa delle risultanze documentali, che -peraltro- non tiene conto del principio per cu i la notificazione della cartella esattoriale eseguita mediante consegna di copia dell’atto al portiere, deve essere seguita dalla spedizione dellaraccomandata informativa semplice, e non con avviso di ricevimento, atteso che sia il quarto comma dell’art. 139 c.p.c. che l’art. 60, comma 1, lett. b-bis), del D.P.R. n. 600 del 1973 fanno riferimento alla solaraccomandata, senza ulteriori specificazioni, “… trovando giustificazione tale procedura semplificata nella ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, in quanto consegnato a persone (familiari, addetti alla casa, personale di servizio,portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto riconosciuto dal legislatore come astrattamente idoneo a tal fine” (Cass. Sez.5, Ordinanza n. 2377 del 27/01/2022, Rv. 663662)”. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del relatore e ritiene il ricorso inammissibile. La memoria deposita dalla parte ricorrente in prossimità dell’adunanza camerale non aggiunge elementi nuovi, essendo meramente riproduttiva dei motivi di ricorso. Il ricorso va di conseguenza dichiarato inammissibile. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 2.200, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello