CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 dicembre 1980
Cassazione n. 36578/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/12/1980 avverso la sentenza del 17/11/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di CATANIA con sentenza in data 17/11/2020 ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal TRIBUNALE di CATANIA il 17/2/2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 110 e 628 cod. pen. 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi: -violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica attribuita al fatto; -violazione di legge con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 2. Il ricorso è inammissibile. Nei motivi di ricorso la difesa deduce il vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica attribuita al fatto, e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Le doglianze, reiterative di quanto già dedotto nei motivi di appello, sono manifestamente infondate. La Corte territoriale, infatti, con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice, facendo riferimento allo svolgimento dei fatti, ha fornito corretta e adeguata risposta alle critiche della difesa. 2.1. La qualificazione giuridica attribuita ai fatti nei termini della rapina consumata piuttosto che del tentato furto è corretta. Come evidenziato nella sentenza impugnata, infatti, nel caso di specie l'imputato ha posto in essere una condotta violenta e minacciosa nei confronti della persona offesa che lo aveva sorpreso mentre stava lasciando l'abitazione. Sul punto, d'altro canto, costituisce principio pacifico della giurisprudenza di questa Corte che "nella rapina impropria, la violenza o la minaccia possono realizzarsi anche in luogo diverso da quello della sottrazione della cosa e in pregiudizio di persona diversa dal derubato, sicché, per la configurazione del reato, non è richiesta la contestualità temporale tra sottrazione e uso della violenza o minaccia, essendo sufficiente che tra le due diverse attività intercorra un arco temporale tale da non interrompere l'unitarietà dell'azione volta ad impedire al derubato di tornare in possesso delle cose sottratte o di assicurare al colpevole l'impunità" (cfr. Sez. 7, n. 34056 del 29/05/2018, Belegrouh, Rv. 273617). 2.2. La sentenza impugnata, con riferimento alla misura della pena inflitta all'imputato, ha fatto buon governo della legge penale e ha dato conto delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'esercizio del potere discrezionale ex art. 132 cod. pen. della Corte di merito, e ciò anche in relazione alle già concesse circostanze attenuanti generiche.Le censure mosse in questa sede, che non si confrontano in alcun modo con le considerazioni contenute sul punto nelle sentenze di merito (cfr. pagine 5 e 6 della sentenza impugnata), sono meramente assertive, inconsistenti e, comunque orientate a sollecitare una nuova e non consentita valutazione della congruità della pena (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18/6/