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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31146/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];3695/26 OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso, sul mancato riconsocimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., è genericamente proposto rispetto alla specifica e ampia valutazione posta a riguardo, con la quale il ricorrente non si confronta; Ritenuto che il secondo motivo, sulla determinazione della pena, è generica censura al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al Giudice di merito (v. pg. 4 della sentenza); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];3695/26 OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso, sul mancato riconsocimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., è genericamente proposto rispetto alla specifica e ampia valutazione posta a riguardo, con la quale il ricorrente non si confronta; Ritenuto che il secondo motivo, sulla determinazione della pena, è generica censura al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al Giudice di merito (v. pg. 4 della sentenza); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 31146/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris