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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 giugno 2022

Cassazione n. 19717/2022

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to la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 16211/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 95 ([OSCURATO:TELEFONO]), presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 709/2017 depositata il 30/03/2017.

F i r m a t o D a : M O C C I M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 1 b b 7 7 5 d 3 3 6 c 4 5 a 2 c 5 e 1 0 e 2 b d 2 a 9 4 4 0 4 - F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 16211/2017 Numero sezionale 1176/2022Numero di raccolta generale 19717/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Nel corso dell’anno 2008, [OSCURATO:PERSONA] conveniva [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avanti il Tribunale di Belluno.

Domandava il riconoscimento, o per contratto o in via coattiva, di una servitù di passo a piedi e con mezzi attraverso due particelle (85 ed 86) del catasto comunale di Limana, oltre al risarcimento dei danni a vario titolo sofferti.

Nei confronti del solo [OSCURATO:PERSONA] – al quale l’attore affermava di aver conferito uno specifico incarico professionale - sollecitava il risarcimento dei danni per non averlo adeguatamente assistito al momento della firma del rogito notarile, mediante il quale egli aveva acquistato la proprietà di alcuni appezzamenti di terreno, su cui la venditrice Bianchet aveva garantito la sussistenza di due servitù di passo gravanti su fondi del [OSCURATO:PERSONA].

In esito ad una complessa istruttoria, caratterizzata da prove per interpello e testi e da due CTU, il Tribunale adito respingeva le domande dell’attore ed, in accoglimento della riconvenzionale, dichiarava che l’unica servitù prevista dal contratto correva attraverso il lato sud della proprietà [OSCURATO:PERSONA].

Il gravame proposto dal Jez veniva rigettato dalla Corte d’Appello di Venezia, con sentenza n. 709 del 30 marzo 2017.

Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base di una serie articolata di motivi. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati.

Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso.

F i r m a t o D a : M O C C I M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 1 b b 7 7 5 d 3 3 6 c 4 5 a 2 c 5 e 1 0 e 2 b d 2 a 9 4 4 0 4 - F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 16211/2017 Numero sezionale 1176/2022Numero di raccolta generale 19717/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 In prossimità dell’udienza, il ricorrente ha allegato una memoria, ex art. 380 bis c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1) In via preliminare, il ricorrente denuncia nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 n. 4), per essere stata redatta manualmente in corsivo dall’estensore, nella parte motiva, così da renderla difficilmente leggibile ed interpretabile.

Osserva la Corte che il motivo, riguardante l’invocata nullità della sentenza, giacché (parzialmente) manoscritta, è inammissibile.

Invero, in mancanza di un'espressa comminatoria, non è configurabile la nullità della sentenza nell'ipotesi di mera difficoltà di comprensione e lettura del testo stilato in forma autografa dall'estensore, atteso che la sentenza non può ritenersi priva di uno dei requisiti di validità indispensabili per il raggiungimento dello scopo della stessa (Sez. 2, n. 6307 del 5 marzo 2020; cfr. altresì Sez. 5, n. 18663 del 23 settembre 2016).

Nella specie, la pur non agevole lettura può essere superata mediante un’applicazione particolarmente attenta al modo di scrivere e di esprimersi dell’estensore.

Venendo alle ulteriori censure, l’impostazione seguita dal ricorso impone uno scrutinio per temi e per soggetti. 2) Nel merito, e secondo l’ordine seguito dal ricorrente, con riferimento a [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente propone una complessa censura, ai sensi dell’art. 360 nn. 3), 4) e 5), per omessa motivazione, erronea ricostruzione ed esame di fatti controversi, nonché falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. e violazione del combinato disposto degli artt. 1351 e 2932 c.c., F i r m a t o D a : M O C C I M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 1 b b 7 7 5 d 3 3 6 c 4 5 a 2 c 5 e 1 0 e 2 b d 2 a 9 4 4 0 4 - F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 16211/2017 Numero sezionale 1176/2022 Numero di raccolta generale 19717/2022Data pubblicazione 17/06/2022 violazione dell’art. 2727 c.c, nonché violazione del combinato disposto degli artt. 1337, 1366 e 1375 c.c.

Afferma che il preliminare sottoscritto dalla Bianchet parlava letteralmente di due servitù, una posta attraverso la particella 86 in lato nord della proprietà [OSCURATO:PERSONA] e l’altra, attraverso le particelle 85 e 86, in lato sud, come confermato dalla fotografia prodotta ex adverso, in cui compariva la dicitura “servitù di passaggio carrabile e pedonale a nord convenuta e sempre confermata verbalmente”.

Da ciò la violazione della buona fede contrattuale nelle trattative.

Sotto altro profilo, la Corte distrettuale, non riconoscendo l’esistenza della servitù, avrebbe comunque dovuto pronunziarsi a favore del risarcimento del danno nei confronti della venditrice.

Del resto, la pretesa dell’appellante avrebbe dovuto ritenersi fondata, sulla scorta di una serie di elementi, come l’estensione del fondo acquistato, la volontà dell’attore di aprire un laboratorio, la redazione di numerosi preliminari, le ammissioni avversarie.

Si sarebbe trattato di indizi gravi, precisi e concordanti, ignorati dal giudice di secondo grado.

Osserva questa Corte che le suddette doglianze del ricorrente non meritano accoglimento. 2.1) I giudici di secondo grado hanno osservato che “le risultanze di causa sono nel senso dell’insussistenza della dedotta interclusione, laddove il CTU aveva rilevato che il fondo Jez confinava con la pubblica via e disponeva, in autonomia, di diversi accessi carrabili e pedonali, mentre avrebbero potuto realizzarsi altri ulteriori accessi dallo stesso fondo, senza necessità di interessare il terreno [OSCURATO:PERSONA].

Né può rilevare, in contrario, la rilevata pendenza degli accessi praticabili su tale fondo, in quanto l’ipotesi dedotta in lite dell’interclusione assoluta era rimasta F i r m a t o D a : M O C C I M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 1 b b 7 7 5 d 3 3 6 c 4 5 a 2 c 5 e 1 0 e 2 b d 2 a 9 4 4 0 4 - F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 16211/2017 Numero sezionale 1176/2022 Numero di raccolta generale 19717/2022Data pubblicazione 17/06/2022 esclusa in toto dall’accertamento svolto.

Quanto poi all’ipotesi di costituzione negoziale pretesamente inadempiuta e coercibile….il contratto definitivo, che non la prevedeva, aveva superato il preliminare, in mancanza di alcuna specifica, ma necessaria pattuizione di salvezza del medesimo, contraria al rogito”.

Prosegue la sentenza impugnata, a proposito dell’interpretazione del contratto inter partes, affermando che “Dagli atti versati in causa era emerso come i venditori avessero garantito al Jez un unico passaggio e precisamente quello sul terreno del [OSCURATO:PERSONA] con ingresso sul mappale 86 e posto a sud est del fabbricato rimasto in proprietà [OSCURATO:PERSONA]….Ed, invero dagli atti emerge in modo inoppugnabile che il preliminare Jez/[OSCURATO:PERSONA] prevedeva un unico accesso al bene compravenduto dalla pubblica via a mezzo della servitù… Dagli stessi atti è del pari emergenza documentale come il preliminare Jez/Bianchet pure prevedesse la sola servitù sul mappale 86..” In buona sostanza, la Corte distrettuale ha ricostruito – sulla scorta degli elementi a sua disposizione – una realtà fattuale non implausibile ed il mezzo d’impugnazione s’infrange contro il principio per il quale l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere F i r m a t o D a : M O C C I M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 1 b b 7 7 5 d 3 3 6 c 4 5 a 2 c 5 e 1 0 e 2 b d 2 a 9 4 4 0 4 - F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 16211/2017 Numero sezionale 1176/2022Numero di raccolta generale 19717/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 1, n. 19011 del 31 luglio 2017; Sez. 1, n. 16056 del 2 agosto 2016). 2.2) Vale altresì la pena di considerare che, come correttamente ha affermato la sentenza impugnata, ove alla stipula di un contratto preliminare segua ad opera delle stesse parti la conclusione del contratto definitivo, quest'ultimo costituisce l'unica fonte dei diritti e delle obbligazioni inerenti al particolare negozio voluto e non mera ripetizione del primo, in quanto il contratto preliminare, determinando soltanto l'obbligo reciproco della stipulazione del contratto definitivo, resta superato da questo, la cui disciplina, con riguardo alle modalità e condizioni, anche se diversa da quella pattuita con il preliminare, configura un nuovo accordo intervenuto tra le parti e si presume sia l'unica regolamentazione del rapporto da esse voluta.

La presunzione di conformità del nuovo accordo alla volontà delle parti può, nel silenzio del contratto definitivo, essere vinta soltanto dalla prova - che deve risultare da atto scritto ove il contratto abbia ad oggetto beni immobili - di un accordo posto in essere dalle stesse parti contemporaneamente alla stipula del definitivo dal quale risulti che altri obblighi o prestazioni, contenuti nel preliminare, sopravvivono al contratto definitivo (Sez. 2, n. 30735 del 21 dicembre 2017; Sez. 2, n. 9063 del 5 giugno 2012). 2.3) In punto di diritto è solo opportuno sottolineare che, anche a voler considerare - a fini meramente risarcitori, secondo la prospettazione del ricorrente - il contratto preliminare, quest’ultimo, avendo superato lo stadio precontrattuale, costituisce F i r m a t o D a : M O C C I M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 1 b b 7 7 5 d 3 3 6 c 4 5 a 2 c 5 e 1 0 e 2 b d 2 a 9 4 4 0 4 - F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 16211/2017 Numero sezionale 1176/2022Numero di raccolta generale 19717/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 un accordo perfettamente compiuto, benché proteso alla stipulazione di un ulteriore contratto, quello definitivo, con la conseguenza che allo stesso preliminare neppure sarebbe applicabile l'art. 1337 c.c. (Sez. 6-3, n. 20989 del 2 ottobre 2020). 3) Con riferimento a [OSCURATO:PERSONA], attraverso la censura proposta ai sensi dell’art. 360 nn. 3), 4 e 5), il ricorrente lamenta omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, erronea ricostruzione ed esame di fatti decisivi per il giudizio e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., oltre a violazione e falsa applicazione dell’art. 1079 c.c.

In particolare, la Corte d’appello non avrebbe tenuto conto della dichiarazione, resa in sede di interrogatorio formale, con la quale il [OSCURATO:PERSONA] ammetteva di essersi impegnato a costituire le servitù a favore del Jez nel rogito notarile.

Solo dopo il rogito si sarebbe invece avvalso della formula generica della clausola redatta dal notaio sull’uso della servitù per vietarne l’accesso al Jez.

La decisione assunta dalla Corte avrebbe fra l’altro evitato di esaminare il problema del carattere abusivo dell’autorimessa del [OSCURATO:PERSONA]. 3.1) Sotto diverso profilo, ai sensi dell’art. 360 nn. 3), 4) e 5) c.p.c., il Jez assume omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, travisamento delle prove, omesso ed erroneo esame CTU, erronea ricostruzione ed esame di fatti decisivi per il giudizio, violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., violazione degli artt. 1051 e 1052 c.c..

Il giudice di secondo grado, nel rigettare la richiesta di servitù coattiva, avrebbe violato il disposto di cui all’art. 1051 c.c., sostenendo l’irrilevanza della pendenza degli accessi e senza considerare il dispendio ed il disagio della servitù ex contractu.

In ogni caso, i fondi del ricorrente F i r m a t o D a : M O C C I M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 1 b b 7 7 5 d 3 3 6 c 4 5 a 2 c 5 e 1 0 e 2 b d 2 a 9 4 4 0 4 - F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 16211/2017 Numero sezionale 1176/2022Numero di raccolta generale 19717/2022 avrebbero risposto esattamente alla ratio dell’art. 1052 c.c., in Data pubblicazione 17/06/2022 considerazione delle esigenze dell’agricoltura e dell’industria. 3.2) Osserva questa Suprema Corte che anche i rilievi rivolti nei confronti della posizione del [OSCURATO:PERSONA] si risolvono in una critica alla ricostruzione operata dai giudici di merito.

Ma la differente lettura proposta dal Jez non tiene conto del principio per il quale la doglianza non può tradursi in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Sez.

U, n. 24148 del 25 ottobre 2013).

Né in questa sede può surrettiziamente essere introdotto il tema del carattere abusivo della costruzione dell’autorimessa del [OSCURATO:PERSONA], che non risulta sollevato in appello. 3.3) Infine, le critiche mosse nel capitolo denominato dal ricorso “Le servitù coattive” non colgono nel segno.

Per un verso, la fattispecie di cui all’art. 1051 c.c. è stata esclusa dalla Corte d’appello – che ha all’uopo richiamato la CTU espletata in primo grado – con una valutazione fattuale che, ancora una volta, si sottrae al sindacato della Suprema Corte.

Per altro verso, l’ipotesi del passaggio coattivo a favore di fondo non intercluso (art. 1052 c.c.) è stata ventilata per la prima volta con il ricorso per cassazione. 4) Con riguardo a [OSCURATO:PERSONA], il Jez denuncia, ai sensi dell’art. 360 nn. 3), 4) e 5) c.p.c., omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, erronea ricostruzione ed esame di fatti decisivi per il giudizio, nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 1176 e 2230 c.c. nonché 116 c.p.c.

La Corte d’appello avrebbe obliterato qualsivoglia motivazione circa le domande risarcitorie avanzate nei confronti del Bianchet, che aveva F i r m a t o D a : M O C C I M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 1 b b 7 7 5 d 3 3 6 c 4 5 a 2 c 5 e 1 0 e 2 b d 2 a 9 4 4 0 4 - F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Il motivo è inammissibile. 4.1) Benché il ricorrente abbia erroneamente intestato i relativi rilievi come “omessa” o “mancanza totale di” motivazione, il contenuto dei mezzi indica chiaramente la volontà di denunciare il vizio di cui all’art. 112 c.p.c.

Del resto, secondo il consolidato orientamento di questa Corte in tema di ricorso per cassazione, l'erronea indicazione della norma processuale violata nella rubrica del motivo non determina "ex se" l'inammissibilità di questo se la Corte possa agevolmente procedere alla corretta qualificazione del vizio denunciato sulla base delle argomentazioni giuridiche ed in fatto svolte dal ricorrente a fondamento della censura, in quanto la configurazione formale della rubrica del motivo non ha contenuto vincolante, ma è solo l'esposizione delle ragioni di diritto della impugnazione che chiarisce e qualifica, sotto il profilo giuridico, il contenuto della censura (Sez. 5, n. 12690 del 23 maggio 2018).

Purtuttavia, nel giudizio di legittimità, la deduzione del vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., postula, per un verso, che il giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanze siano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioni F i r m a t o D a : M O C C I M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Pertanto, non essendo detto vizio rilevabile d'ufficio, la Corte di cassazione, quale giudice del "fatto processuale", intanto può esaminare direttamente gli atti processuali in quanto, in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, il ricorrente abbia, a pena di inammissibilità, ottemperato all'onere di indicarli compiutamente, non essendo essa legittimata a procedere ad un'autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi. (Sez. 2, n. 28072 del 14 ottobre 2021).

Nella specie, lo Jez è appunto incorso nella carenza di specificità del motivo, avendo omesso di riprodurre il motivo di gravame asseritamente proposto, impedendo così a questa Corte di verificarne la congruità rispetto al thema decidendum. 5) Il ricorrente sviluppa altresì quattro ulteriori motivi, sganciati da un riferimento personale.

In primo luogo, ai sensi dell’art. 360 nn. 3) e 5) c.p.c., denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., circa il rigetto della domanda di risarcimento del danno per la costituzione di altra servitù, che la Corte distrettuale aveva sentenziato, assumendo erroneamente come il mancato ampliamento dell’accesso carraio fosse dipeso da inerzia del Jez, laddove questi aveva dimostrato di aver predisposto tutta la documentazione per la concessione, senza poterla ottenere perché il [OSCURATO:PERSONA] si era rifiutato di sottoscriverla.

In secondo luogo, ai sensi dell’art. 360 nn. 3) e 5) c.p.c., si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., nonché dell’omessa valutazione di un fatto decisivo, circa l’impossibilità di approvvigionamento idrico.

Infatti, la Bianchet si sarebbe impegnata a fargli ottenere la captazione dell’acqua e la presenza in loco di una fontana pubblica non ne avrebbe escluso la F i r m a t o D a : M O C C I M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 1 b b 7 7 5 d 3 3 6 c 4 5 a 2 c 5 e 1 0 e 2 b d 2 a 9 4 4 0 4 - F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 16211/2017 Numero sezionale 1176/2022 Numero di raccolta generale 19717/2022Data pubblicazione 17/06/2022 responsabilità, ipotizzata come pre-contrattuale e non derivante dal rogito.

In terzo luogo, e relativamente alla domanda riconvenzionale del [OSCURATO:PERSONA], ai sensi degli artt. 360 nn. 3), 4) e 5) c.p.c., denuncia mancanza totale di motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, travisamento del fatto e delle prove, violazione e falsa applicazione dell’art.116 c.p.c.

La Corte territoriale avrebbe omesso di prendere posizione sul punto, oggetto di espressa censura in appello, giacché vi sarebbe stata la prova dell’accordo fra [OSCURATO:PERSONA] e lo stesso Jez per costituire la servitù di passaggio sul lato nord.

Da ultimo, ed ai sensi dell’art. 360 nn. 3), 4) e 5), il ricorrente stigmatizza la totale omissione della motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in ordine alla condanna per lite temeraria, con violazione e falsa applicazione dell’art. 96 c.p.c.

A fronte di una vicenda estremamente complessa, il Jez avrebbe agito per la convinta difesa dei propri diritti, non per malafede né per colpa grave.

Altrettanto penalizzante e sproporzionata sarebbe stata l’entità delle spese legali del secondo grado. 5.1) Le prime due doglianze, riguardanti l’ottenimento del diritto di captazione dell’acqua potabile o, in via subordinata, il risarcimento del danno sono inammissibili.

Per un verso, il mezzo d’impugnazione che viene veicolato è l’art. 360 n.5) c.p.c., il quale – a prescindere dall’inammissibilità derivante dal divieto di utilizzo conseguente alla c.d. doppia conforme – ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto F i r m a t o D a : M O C C I M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 1 b b 7 7 5 d 3 3 6 c 4 5 a 2 c 5 e 1 0 e 2 b d 2 a 9 4 4 0 4 - F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 16211/2017 Numero sezionale 1176/2022Numero di raccolta generale 19717/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Sez.

U. n. 8053 del 7 aprile 2014).

In proposito, il documento 11) indicato dal ricorrente non può reputarsi decisivo, provenendo da un terzo (il convenuto [OSCURATO:PERSONA]), oltretutto in posizione confliggente con quello della venditrice.

Per altro verso, quelli censurati attraverso il richiamo all’art. 116 c.p.c. sono accertamenti in fatto, esposti in maniera logica e congrua, e che dunque si sottraggono al giudizio di legittimità.

Come è noto, invero, in tema di procedimento civile, sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento (Sez. 2, n. 21127 dell’8 agosto 2019).

F i r m a t o D a : M O C C I M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 1 b b 7 7 5 d 3 3 6 c 4 5 a 2 c 5 e 1 0 e 2 b d 2 a 9 4 4 0 4 - F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 16211/2017 Numero sezionale 1176/2022Numero di raccolta generale 19717/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 5.2) Sono altresì inammissibili le lagnanze relative – rispettivamente - all’omessa trattazione, da parte della Corte d’appello, del motivo riguardante la domanda riconvenzionale del [OSCURATO:PERSONA], accolta in prime cure, nonché alla condanna alle spese di giudizio e per lite temeraria.

Infatti entrambi i motivi sono, all’evidenza, carenti di autosufficienza.

Invero, secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, in tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù del principio di autosufficienza, anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel "thema decidendum" del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito né rilevabili di ufficio ex multis, Sez. 2, n. 20694 del 9 agosto 2018; Sez. 2, n. 23249 del 20 agosto 2021; Sez. 6-5, n. 32804 del 13 dicembre2019; Sez. 5, n. 24340 del 4 ottobre 2018).

Nella specie, il ricorrente ha omesso di trascrivere i motivi di gravame, a cui la Corte territoriale avrebbe, in tesi, mancato di replicare.

Pertanto, il ricorso va dichiarato complessivamente inammissibile.

Non si provvede sulle spese processuali, in mancanza di attività difensiva degli intimati.

F i r m a t o D a : M O C C I M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 1 b b 7 7 5 d 3 3 6 c 4 5 a 2 c 5 e 1 0 e 2 b d 2 a 9 4 4 0 4 - F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 16211/2017 Numero sezionale 1176/2022Numero di raccolta generale 19717/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 La Corte da atto che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto; P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione civile, dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma il 26 maggio 2022, nella camera di consiglio delle Seconda Sezione Civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : M O C C I M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 1 b b 7 7 5 d 3 3 6 c 4 5 a 2 c 5 e 1 0 e 2 b d 2 a 9 4 4 0 4 - F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 16211/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 95 ([OSCURATO:TELEFONO]), presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 709/2017 depositata il 30/03/2017. F i r m a t o D a : M O C C I M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 1 b b 7 7 5 d 3 3 6 c 4 5 a 2 c 5 e 1 0 e 2 b d 2 a 9 4 4 0 4 - F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 16211/2017 Numero sezionale 1176/2022Numero di raccolta generale 19717/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Nel corso dell’anno 2008, [OSCURATO:PERSONA] conveniva [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avanti il Tribunale di Belluno. Domandava il riconoscimento, o per contratto o in via coattiva, di una servitù di passo a piedi e con mezzi attraverso due particelle (85 ed 86) del catasto comunale di Limana, oltre al risarcimento dei danni a vario titolo sofferti. Nei confronti del solo [OSCURATO:PERSONA] – al quale l’attore affermava di aver conferito uno specifico incarico professionale - sollecitava il risarcimento dei danni per non averlo adeguatamente assistito al momento della firma del rogito notarile, mediante il quale egli aveva acquistato la proprietà di alcuni appezzamenti di terreno, su cui la venditrice Bianchet aveva garantito la sussistenza di due servitù di passo gravanti su fondi del [OSCURATO:PERSONA]. In esito ad una complessa istruttoria, caratterizzata da prove per interpello e testi e da due CTU, il Tribunale adito respingeva le domande dell’attore ed, in accoglimento della riconvenzionale, dichiarava che l’unica servitù prevista dal contratto correva attraverso il lato sud della proprietà [OSCURATO:PERSONA]. Il gravame proposto dal Jez veniva rigettato dalla Corte d’Appello di Venezia, con sentenza n. 709 del 30 marzo 2017. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base di una serie articolata di motivi. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati. Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso. F i r m a t o D a : M O C C I M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 1 b b 7 7 5 d 3 3 6 c 4 5 a 2 c 5 e 1 0 e 2 b d 2 a 9 4 4 0 4 - F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 16211/2017 Numero sezionale 1176/2022Numero di raccolta generale 19717/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 In prossimità dell’udienza, il ricorrente ha allegato una memoria, ex art. 380 bis c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1) In via preliminare, il ricorrente denuncia nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 n. 4), per essere stata redatta manualmente in corsivo dall’estensore, nella parte motiva, così da renderla difficilmente leggibile ed interpretabile. Osserva la Corte che il motivo, riguardante l’invocata nullità della sentenza, giacché (parzialmente) manoscritta, è inammissibile. Invero, in mancanza di un'espressa comminatoria, non è configurabile la nullità della sentenza nell'ipotesi di mera difficoltà di comprensione e lettura del testo stilato in forma autografa dall'estensore, atteso che la sentenza non può ritenersi priva di uno dei requisiti di validità indispensabili per il raggiungimento dello scopo della stessa (Sez. 2, n. 6307 del 5 marzo 2020; cfr. altresì Sez. 5, n. 18663 del 23 settembre 2016). Nella specie, la pur non agevole lettura può essere superata mediante un’applicazione particolarmente attenta al modo di scrivere e di esprimersi dell’estensore. Venendo alle ulteriori censure, l’impostazione seguita dal ricorso impone uno scrutinio per temi e per soggetti. 2) Nel merito, e secondo l’ordine seguito dal ricorrente, con riferimento a [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente propone una complessa censura, ai sensi dell’art. 360 nn. 3), 4) e 5), per omessa motivazione, erronea ricostruzione ed esame di fatti controversi, nonché falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. e violazione del combinato disposto degli artt. 1351 e 2932 c.c., F i r m a t o D a : M O C C I M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 1 b b 7 7 5 d 3 3 6 c 4 5 a 2 c 5 e 1 0 e 2 b d 2 a 9 4 4 0 4 - F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 16211/2017 Numero sezionale 1176/2022 Numero di raccolta generale 19717/2022Data pubblicazione 17/06/2022 violazione dell’art. 2727 c.c, nonché violazione del combinato disposto degli artt. 1337, 1366 e 1375 c.c. Afferma che il preliminare sottoscritto dalla Bianchet parlava letteralmente di due servitù, una posta attraverso la particella 86 in lato nord della proprietà [OSCURATO:PERSONA] e l’altra, attraverso le particelle 85 e 86, in lato sud, come confermato dalla fotografia prodotta ex adverso, in cui compariva la dicitura “servitù di passaggio carrabile e pedonale a nord convenuta e sempre confermata verbalmente”. Da ciò la violazione della buona fede contrattuale nelle trattative. Sotto altro profilo, la Corte distrettuale, non riconoscendo l’esistenza della servitù, avrebbe comunque dovuto pronunziarsi a favore del risarcimento del danno nei confronti della venditrice. Del resto, la pretesa dell’appellante avrebbe dovuto ritenersi fondata, sulla scorta di una serie di elementi, come l’estensione del fondo acquistato, la volontà dell’attore di aprire un laboratorio, la redazione di numerosi preliminari, le ammissioni avversarie. Si sarebbe trattato di indizi gravi, precisi e concordanti, ignorati dal giudice di secondo grado. Osserva questa Corte che le suddette doglianze del ricorrente non meritano accoglimento. 2.1) I giudici di secondo grado hanno osservato che “le risultanze di causa sono nel senso dell’insussistenza della dedotta interclusione, laddove il CTU aveva rilevato che il fondo Jez confinava con la pubblica via e disponeva, in autonomia, di diversi accessi carrabili e pedonali, mentre avrebbero potuto realizzarsi altri ulteriori accessi dallo stesso fondo, senza necessità di interessare il terreno [OSCURATO:PERSONA]. Né può rilevare, in contrario, la rilevata pendenza degli accessi praticabili su tale fondo, in quanto l’ipotesi dedotta in lite dell’interclusione assoluta era rimasta F i r m a t o D a : M O C C I M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 1 b b 7 7 5 d 3 3 6 c 4 5 a 2 c 5 e 1 0 e 2 b d 2 a 9 4 4 0 4 - F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 16211/2017 Numero sezionale 1176/2022 Numero di raccolta generale 19717/2022Data pubblicazione 17/06/2022 esclusa in toto dall’accertamento svolto. Quanto poi all’ipotesi di costituzione negoziale pretesamente inadempiuta e coercibile….il contratto definitivo, che non la prevedeva, aveva superato il preliminare, in mancanza di alcuna specifica, ma necessaria pattuizione di salvezza del medesimo, contraria al rogito”. Prosegue la sentenza impugnata, a proposito dell’interpretazione del contratto inter partes, affermando che “Dagli atti versati in causa era emerso come i venditori avessero garantito al Jez un unico passaggio e precisamente quello sul terreno del [OSCURATO:PERSONA] con ingresso sul mappale 86 e posto a sud est del fabbricato rimasto in proprietà [OSCURATO:PERSONA]….Ed, invero dagli atti emerge in modo inoppugnabile che il preliminare Jez/[OSCURATO:PERSONA] prevedeva un unico accesso al bene compravenduto dalla pubblica via a mezzo della servitù… Dagli stessi atti è del pari emergenza documentale come il preliminare Jez/Bianchet pure prevedesse la sola servitù sul mappale 86..” In buona sostanza, la Corte distrettuale ha ricostruito – sulla scorta degli elementi a sua disposizione – una realtà fattuale non implausibile ed il mezzo d’impugnazione s’infrange contro il principio per il quale l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere F i r m a t o D a : M O C C I M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 1 b b 7 7 5 d 3 3 6 c 4 5 a 2 c 5 e 1 0 e 2 b d 2 a 9 4 4 0 4 - F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 16211/2017 Numero sezionale 1176/2022Numero di raccolta generale 19717/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 1, n. 19011 del 31 luglio 2017; Sez. 1, n. 16056 del 2 agosto 2016). 2.2) Vale altresì la pena di considerare che, come correttamente ha affermato la sentenza impugnata, ove alla stipula di un contratto preliminare segua ad opera delle stesse parti la conclusione del contratto definitivo, quest'ultimo costituisce l'unica fonte dei diritti e delle obbligazioni inerenti al particolare negozio voluto e non mera ripetizione del primo, in quanto il contratto preliminare, determinando soltanto l'obbligo reciproco della stipulazione del contratto definitivo, resta superato da questo, la cui disciplina, con riguardo alle modalità e condizioni, anche se diversa da quella pattuita con il preliminare, configura un nuovo accordo intervenuto tra le parti e si presume sia l'unica regolamentazione del rapporto da esse voluta. La presunzione di conformità del nuovo accordo alla volontà delle parti può, nel silenzio del contratto definitivo, essere vinta soltanto dalla prova - che deve risultare da atto scritto ove il contratto abbia ad oggetto beni immobili - di un accordo posto in essere dalle stesse parti contemporaneamente alla stipula del definitivo dal quale risulti che altri obblighi o prestazioni, contenuti nel preliminare, sopravvivono al contratto definitivo (Sez. 2, n. 30735 del 21 dicembre 2017; Sez. 2, n. 9063 del 5 giugno 2012). 2.3) In punto di diritto è solo opportuno sottolineare che, anche a voler considerare - a fini meramente risarcitori, secondo la prospettazione del ricorrente - il contratto preliminare, quest’ultimo, avendo superato lo stadio precontrattuale, costituisce F i r m a t o D a : M O C C I M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 1 b b 7 7 5 d 3 3 6 c 4 5 a 2 c 5 e 1 0 e 2 b d 2 a 9 4 4 0 4 - F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 16211/2017 Numero sezionale 1176/2022Numero di raccolta generale 19717/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 un accordo perfettamente compiuto, benché proteso alla stipulazione di un ulteriore contratto, quello definitivo, con la conseguenza che allo stesso preliminare neppure sarebbe applicabile l'art. 1337 c.c. (Sez. 6-3, n. 20989 del 2 ottobre 2020). 3) Con riferimento a [OSCURATO:PERSONA], attraverso la censura proposta ai sensi dell’art. 360 nn. 3), 4 e 5), il ricorrente lamenta omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, erronea ricostruzione ed esame di fatti decisivi per il giudizio e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., oltre a violazione e falsa applicazione dell’art. 1079 c.c. In particolare, la Corte d’appello non avrebbe tenuto conto della dichiarazione, resa in sede di interrogatorio formale, con la quale il [OSCURATO:PERSONA] ammetteva di essersi impegnato a costituire le servitù a favore del Jez nel rogito notarile. Solo dopo il rogito si sarebbe invece avvalso della formula generica della clausola redatta dal notaio sull’uso della servitù per vietarne l’accesso al Jez. La decisione assunta dalla Corte avrebbe fra l’altro evitato di esaminare il problema del carattere abusivo dell’autorimessa del [OSCURATO:PERSONA]. 3.1) Sotto diverso profilo, ai sensi dell’art. 360 nn. 3), 4) e 5) c.p.c., il Jez assume omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, travisamento delle prove, omesso ed erroneo esame CTU, erronea ricostruzione ed esame di fatti decisivi per il giudizio, violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., violazione degli artt. 1051 e 1052 c.c.. Il giudice di secondo grado, nel rigettare la richiesta di servitù coattiva, avrebbe violato il disposto di cui all’art. 1051 c.c., sostenendo l’irrilevanza della pendenza degli accessi e senza considerare il dispendio ed il disagio della servitù ex contractu. In ogni caso, i fondi del ricorrente F i r m a t o D a : M O C C I M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 1 b b 7 7 5 d 3 3 6 c 4 5 a 2 c 5 e 1 0 e 2 b d 2 a 9 4 4 0 4 - F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 16211/2017 Numero sezionale 1176/2022Numero di raccolta generale 19717/2022 avrebbero risposto esattamente alla ratio dell’art. 1052 c.c., in Data pubblicazione 17/06/2022 considerazione delle esigenze dell’agricoltura e dell’industria. 3.2) Osserva questa Suprema Corte che anche i rilievi rivolti nei confronti della posizione del [OSCURATO:PERSONA] si risolvono in una critica alla ricostruzione operata dai giudici di merito. Ma la differente lettura proposta dal Jez non tiene conto del principio per il quale la doglianza non può tradursi in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Sez. U, n. 24148 del 25 ottobre 2013). Né in questa sede può surrettiziamente essere introdotto il tema del carattere abusivo della costruzione dell’autorimessa del [OSCURATO:PERSONA], che non risulta sollevato in appello. 3.3) Infine, le critiche mosse nel capitolo denominato dal ricorso “Le servitù coattive” non colgono nel segno. Per un verso, la fattispecie di cui all’art. 1051 c.c. è stata esclusa dalla Corte d’appello – che ha all’uopo richiamato la CTU espletata in primo grado – con una valutazione fattuale che, ancora una volta, si sottrae al sindacato della Suprema Corte. Per altro verso, l’ipotesi del passaggio coattivo a favore di fondo non intercluso (art. 1052 c.c.) è stata ventilata per la prima volta con il ricorso per cassazione. 4) Con riguardo a [OSCURATO:PERSONA], il Jez denuncia, ai sensi dell’art. 360 nn. 3), 4) e 5) c.p.c., omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, erronea ricostruzione ed esame di fatti decisivi per il giudizio, nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 1176 e 2230 c.c. nonché 116 c.p.c. La Corte d’appello avrebbe obliterato qualsivoglia motivazione circa le domande risarcitorie avanzate nei confronti del Bianchet, che aveva F i r m a t o D a : M O C C I M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 1 b b 7 7 5 d 3 3 6 c 4 5 a 2 c 5 e 1 0 e 2 b d 2 a 9 4 4 0 4 - F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 16211/2017 Numero sezionale 1176/2022Numero di raccolta generale 19717/2022 avuto l’incarico (ritualmente dimostrato dall’istruzione probatoria Data pubblicazione 17/06/2022 del primo grado) di redigere il preliminare e di predisporre la documentazione tecnica per il rogito. Il motivo è inammissibile. 4.1) Benché il ricorrente abbia erroneamente intestato i relativi rilievi come “omessa” o “mancanza totale di” motivazione, il contenuto dei mezzi indica chiaramente la volontà di denunciare il vizio di cui all’art. 112 c.p.c. Del resto, secondo il consolidato orientamento di questa Corte in tema di ricorso per cassazione, l'erronea indicazione della norma processuale violata nella rubrica del motivo non determina "ex se" l'inammissibilità di questo se la Corte possa agevolmente procedere alla corretta qualificazione del vizio denunciato sulla base delle argomentazioni giuridiche ed in fatto svolte dal ricorrente a fondamento della censura, in quanto la configurazione formale della rubrica del motivo non ha contenuto vincolante, ma è solo l'esposizione delle ragioni di diritto della impugnazione che chiarisce e qualifica, sotto il profilo giuridico, il contenuto della censura (Sez. 5, n. 12690 del 23 maggio 2018). Purtuttavia, nel giudizio di legittimità, la deduzione del vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., postula, per un verso, che il giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanze siano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioni F i r m a t o D a : M O C C I M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 1 b b 7 7 5 d 3 3 6 c 4 5 a 2 c 5 e 1 0 e 2 b d 2 a 9 4 4 0 4 - F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 16211/2017 Numero sezionale 1176/2022Numero di raccolta generale 19717/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 prospettatevi. Pertanto, non essendo detto vizio rilevabile d'ufficio, la Corte di cassazione, quale giudice del "fatto processuale", intanto può esaminare direttamente gli atti processuali in quanto, in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, il ricorrente abbia, a pena di inammissibilità, ottemperato all'onere di indicarli compiutamente, non essendo essa legittimata a procedere ad un'autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi. (Sez. 2, n. 28072 del 14 ottobre 2021). Nella specie, lo Jez è appunto incorso nella carenza di specificità del motivo, avendo omesso di riprodurre il motivo di gravame asseritamente proposto, impedendo così a questa Corte di verificarne la congruità rispetto al thema decidendum. 5) Il ricorrente sviluppa altresì quattro ulteriori motivi, sganciati da un riferimento personale. In primo luogo, ai sensi dell’art. 360 nn. 3) e 5) c.p.c., denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., circa il rigetto della domanda di risarcimento del danno per la costituzione di altra servitù, che la Corte distrettuale aveva sentenziato, assumendo erroneamente come il mancato ampliamento dell’accesso carraio fosse dipeso da inerzia del Jez, laddove questi aveva dimostrato di aver predisposto tutta la documentazione per la concessione, senza poterla ottenere perché il [OSCURATO:PERSONA] si era rifiutato di sottoscriverla. In secondo luogo, ai sensi dell’art. 360 nn. 3) e 5) c.p.c., si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., nonché dell’omessa valutazione di un fatto decisivo, circa l’impossibilità di approvvigionamento idrico. Infatti, la Bianchet si sarebbe impegnata a fargli ottenere la captazione dell’acqua e la presenza in loco di una fontana pubblica non ne avrebbe escluso la F i r m a t o D a : M O C C I M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 1 b b 7 7 5 d 3 3 6 c 4 5 a 2 c 5 e 1 0 e 2 b d 2 a 9 4 4 0 4 - F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 16211/2017 Numero sezionale 1176/2022 Numero di raccolta generale 19717/2022Data pubblicazione 17/06/2022 responsabilità, ipotizzata come pre-contrattuale e non derivante dal rogito. In terzo luogo, e relativamente alla domanda riconvenzionale del [OSCURATO:PERSONA], ai sensi degli artt. 360 nn. 3), 4) e 5) c.p.c., denuncia mancanza totale di motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, travisamento del fatto e delle prove, violazione e falsa applicazione dell’art.116 c.p.c. La Corte territoriale avrebbe omesso di prendere posizione sul punto, oggetto di espressa censura in appello, giacché vi sarebbe stata la prova dell’accordo fra [OSCURATO:PERSONA] e lo stesso Jez per costituire la servitù di passaggio sul lato nord. Da ultimo, ed ai sensi dell’art. 360 nn. 3), 4) e 5), il ricorrente stigmatizza la totale omissione della motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in ordine alla condanna per lite temeraria, con violazione e falsa applicazione dell’art. 96 c.p.c. A fronte di una vicenda estremamente complessa, il Jez avrebbe agito per la convinta difesa dei propri diritti, non per malafede né per colpa grave. Altrettanto penalizzante e sproporzionata sarebbe stata l’entità delle spese legali del secondo grado. 5.1) Le prime due doglianze, riguardanti l’ottenimento del diritto di captazione dell’acqua potabile o, in via subordinata, il risarcimento del danno sono inammissibili. Per un verso, il mezzo d’impugnazione che viene veicolato è l’art. 360 n.5) c.p.c., il quale – a prescindere dall’inammissibilità derivante dal divieto di utilizzo conseguente alla c.d. doppia conforme – ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto F i r m a t o D a : M O C C I M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 1 b b 7 7 5 d 3 3 6 c 4 5 a 2 c 5 e 1 0 e 2 b d 2 a 9 4 4 0 4 - F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 16211/2017 Numero sezionale 1176/2022Numero di raccolta generale 19717/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Sez. U. n. 8053 del 7 aprile 2014). In proposito, il documento 11) indicato dal ricorrente non può reputarsi decisivo, provenendo da un terzo (il convenuto [OSCURATO:PERSONA]), oltretutto in posizione confliggente con quello della venditrice. Per altro verso, quelli censurati attraverso il richiamo all’art. 116 c.p.c. sono accertamenti in fatto, esposti in maniera logica e congrua, e che dunque si sottraggono al giudizio di legittimità. Come è noto, invero, in tema di procedimento civile, sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento (Sez. 2, n. 21127 dell’8 agosto 2019). F i r m a t o D a : M O C C I M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 1 b b 7 7 5 d 3 3 6 c 4 5 a 2 c 5 e 1 0 e 2 b d 2 a 9 4 4 0 4 - F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 16211/2017 Numero sezionale 1176/2022Numero di raccolta generale 19717/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 5.2) Sono altresì inammissibili le lagnanze relative – rispettivamente - all’omessa trattazione, da parte della Corte d’appello, del motivo riguardante la domanda riconvenzionale del [OSCURATO:PERSONA], accolta in prime cure, nonché alla condanna alle spese di giudizio e per lite temeraria. Infatti entrambi i motivi sono, all’evidenza, carenti di autosufficienza. Invero, secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, in tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù del principio di autosufficienza, anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel "thema decidendum" del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito né rilevabili di ufficio ex multis, Sez. 2, n. 20694 del 9 agosto 2018; Sez. 2, n. 23249 del 20 agosto 2021; Sez. 6-5, n. 32804 del 13 dicembre2019; Sez. 5, n. 24340 del 4 ottobre 2018). Nella specie, il ricorrente ha omesso di trascrivere i motivi di gravame, a cui la Corte territoriale avrebbe, in tesi, mancato di replicare. Pertanto, il ricorso va dichiarato complessivamente inammissibile. Non si provvede sulle spese processuali, in mancanza di attività difensiva degli intimati. F i r m a t o D a : M O C C I M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 1 b b 7 7 5 d 3 3 6 c 4 5 a 2 c 5 e 1 0 e 2 b d 2 a 9 4 4 0 4 - F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 16211/2017 Numero sezionale 1176/2022Numero di raccolta generale 19717/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 La Corte da atto che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto; P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione civile, dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma il 26 maggio 2022, nella camera di consiglio delle Seconda Sezione Civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : M O C C I M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 1 b b 7 7 5 d 3 3 6 c 4 5 a 2 c 5 e 1 0 e 2 b d 2 a 9 4 4 0 4 - F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s
Sentenza Cassazione n. 19717/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris