CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 20 novembre 2020
Cassazione n. 25266/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall'Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro -tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale conferita con atto separato ed allegato, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], alla via Paisiello n. 55; - controricorrente - avverso la sentenza n. 6143i2, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Campania il 20.11.2020, e pubblicata il 15.12.2020; ascoltata, nella camera di consiglio non partecipata dell'8.6.2022, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa 1. L'Agenzia delle Entrate, in relazione a DOCFA presentata dalla società [OSCURATO:PERSONA], confermava l'attribuzione della categoria D1, in relazione a sei impianti del tipo "pale eoliche", collocati in c.d. parco eolico, ma attribuiva rendita più gravosa, includendo tra i beni da sottoporre a tributo la torre di sostegno delle apparecchiature. Notificava pertanto alla società gli atti relativi ad operazioni catastali n. AV105004/2017, AV105005/2017, AV105009/2017, AV105016/2017, AV105017/2017 e AV105018/2017. 2. La società contribuente, nonché [OSCURATO:PERSONA] (n. 11.12.1931), [OSCURATO:PERSONA] (n. 1.11.1993) e [OSCURATO:PERSONA] (ric., p. 1), impugnavano le rettifiche delle rendite innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Avellino contestando, per quanto ancora di interesse, la ricomprensione tra i beni da considerare, ai fini del calcolo della rendita, la c.d. torre eolica (struttura "imbullonata"), di sostegno dell'intero macchinario. La CTP accoglieva il ricorso in parte qua, ed escludeva la torre eolica dal calcolo della rendita catastale. 3. L'Agenzia delle Entrate spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita in primo grado, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Campania. La CTR rigettava il gravame introdotto dall'Amministrazione finanziaria. 4. Ha proposto ricorso per cassazione, avverso la decisione assunta dalla CTR, l'Agenzia delle Entrate, affidandosi a due mezzi di impugnazione. La società si è costituita con ampia comparsa. Ragioni della decisione 1. Con il suo primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., l'Amministrazione finanziaria contesta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ., degli artt. 112, 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR fondato la decisione su una perizia allegata da controparte, "del tutto sfornita di efficacia probatoria in sede giudiziale contra fiscum" (ric., p. 10). 2. Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., l'Agenzia delle Entrate censura la violazione o falsa applicazione dell'art. 1, comma 21, della legge n. 208 del 2015, nonché dell'art. 812 cod. civ., per avere il giudice dell'appello erroneamente affermato che ai fini del calcolo della rendita catastale, "la torre dell'aerogeneratore non rientrerebbe tra gli elementi di stima, e quindi non andrebbe computata nella base di calcolo della rendita" (ric., p. 10). 3. Mediante il primo motivo di ricorso la ricorrente censura la CTR per aver ritenuto di poter adottare la propria decisione sul fondamento di una perizia di parte. Il motivo di ricorso appare infondato. La CTR motiva ampiamente sulle ragioni che l'hanno indotta ad escludere il rilievo della torre eolica ai fini della stima della rendita catastale, e non è precluso al giudice condividere e trarre argomenti dalle perizie e dai documenti prodotti dalle parti (cfr. Cass. sez. V, 11.4.2005, n. 7410). 4. Con il secondo motivo di impugnazione l'Amministrazione finanziaria lamenta la violazione di legge in cui sarebbe incorso il giudice dell'appello, perché la torre eolica non è né un macchinario, né un congegno, né un'attrezzatura, ed ha solo una funzione passiva di sostegno, pertanto non rientra tra le ipotesi nelle quali la legge, in ambito industriale, esclude determinati beni ai fini della determinazione della rendita catastale. 4.1. Invero, la CTR esamina dettagliatamente, nella decisione impugnata, gli argomenti proposti dall'Amministrazione finanziaria ed osserva che l'art. 1, comma 21, della legge n. 208 del 2015, "innovando ... esclude gli imbullonati dalla determinazione della rendita". Inoltre, osserva il giudice dell'appello, deve escludersi che "la torre abbia solo una funzione passiva di sostegno", essendo piuttosto "una componente attiva della macchina, che svolge una funzione di contrasto della forza impressa dal vento sulle pale, al fine di consentire alle pale di offrire la massima resistenza possibile e al generatore di sfruttare la potenza del vento per generare così l'energia elettrica ... la torre di sostegno costituisce parte inscindibile dell'unicum impiantistico dell'aerogeneratore (rotore-navicella-torre) e rappresenta un elemento funzionale essenziale dell'impianto eolico" (sent. CTR, p. VIII s.). 4.1.1. La valutazione espressa dal giudice di secondo grado risulta conforme a quella operata dalla giurisprudenza di legittimità la quale, recentemente e condivisibilmente, ha confermato che "i parchi eolici, in quanto costituiscono centrali elettriche, sono accatastabili nella categon "D/1-Opificio";tuttavia, per effetto dell'art. 1, comma 21, della legge n. 208 del 2015 (Legge di stabilità per il 2016) - con cui sono stati innovati i criteri di determinazione della stima dei fabbricati speciali, escludendosi dalla stima diretta i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo (cc.dd. "imbullonati") - è rimasto sottratto dal carico impositivo il valore delle componenti impiantistiche, secondo un criterio distintivo che privilegia la destinazione ad attività produttive dei settori della siderurgia, manifattura, energia, indipendentemente dalla natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale del manufatto, sia esso o meno infisso al suolo. Pertanto, ai fini della determinazione della rendita, non si deve tenere conto di tutte quelle dotazioni che sono meramente funzionali al processo produttivo, ancorché esse risultino in qualche modo integrate o strutturalmente connesse al fabbricato. (In applicazione del principio, la S.C. ha rigettato il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate con cui si intendeva assoggettare a stima, ai fini dell'attribuzione della rendita catastale, la cd. torre eolica, avendo il giudice di merito nella specie accertato che essa costituiva una componente essenziale dell'impianto eolico, strutturalmente integrata con la navicella e il rotore, funzionale al processo di produzione di energia elettrica e quindi esente dal carico impositivo ai sensi dell'art. 1, comma 21, cit.)", Cass. sez. V, 22.9.2021, n. 25784. 4.1.2. Questa Corte di legittimità ha avuto anche cura di rilevare che, come si verifica anche nell'ipotesi in esame, "nella specie, l'accertamento della funzionalità del palo eolico allo specifico processo produttivo è stato compiuto dalla CTR con accertamento in fatto, immune da censure in sede di legittimità, nonché conforme ai suindicati principi.L CTR ha, difatti, accertato, che, nella fattispecie concreta, la torre costituisce una componente essenziale dell'impianto eolico, strutturalmente integrata con la navicella e il rotore, funzionale al processo di produzione di energia elettrica, in quanto tale soggetta quindi ad esenzione ai sensi dell'art. 1, comma 21, I. n. 208/2015.", Cass. sez. V, 22.9.2021, n. 25784 (conf. Cass. 6.10.2020, n. 21462). Anche il secondo motivo di ricorso introdotto dall'Amministrazione finanziaria risulta quindi infondato, e deve essere rigettato. In definitiva il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate deve essere respinto. 5. In ordine alle spese di lite, occorre osservare che l'orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia si è consolidato soltanto in tempi recenti, ed appare quindi equo dichiararle compensate tra le parti. 5.1. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. La Corte, P.Q.M. rigetta il ricors