CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 gennaio 1988
Cassazione n. 00996/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 0554UOG) nato il 01/01/1988 avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza del Tribunale di Genova del 17 maggio 2017 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cessione illecita di sostanze stupefacenti e di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri e, ritenuto il vincolo della continuazione e concesse le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva specifica, l'aveva condannato alla pena di giustizia; - che il primo ed il secondo motivo del ricorso dell'imputato, che denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato in materia di sostanze stupefacenti, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto, oltre ad essere caratterizzati da particolare genericità, sono volti a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsa da una pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, che ben motivano sul punto (si veda, in particolare, pag. 5 del provvedimento impugnato); - che il terzo motivo di ricorso dell'imputato, che denunzia vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, è inammissibile in quanto inerente al trattamento punitivo benché sorretto da adeguata e non illogica motivazione, atteso che la Corte territoriale afferma che non si può pervenire ad un giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche perché con un'ulteriore diminuzione della pena si perderebbe per difetto ogni contatto con la funzione rieducativa della pena medesima e che, tenendo conto della personalità dell'imputato, è da ritenersi corretta la quantificazione della pena inflitta (vedasi pagina 6 della sentenza impugnata); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d