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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 03148/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma in data 2/4/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente alla richiesta di affidamento in prova. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 2/4/2021, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha dichiarato inammissibile l'istanza di detenzione domiciliare proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], essendo la residua pena detentiva superiore ai due anni e ha rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale.

Secondo il Collegio, infatti, tale richiesta non era supportata da alcuna documentazione e, in particolare, ad essa non era stata allegata alcuna proposta lavorativa o risocializzante.

Inoltre, il periodo trascorso agli arresti domiciliari era stato caratterizzato da dissapori con il padre e da denunce, per cui il condannato aveva chiesto l'autorizzazione a trasferire il domicilio presso la casa della madre.

Pertanto, Cesarini non era meritevole del beneficio, essendo a lui sfavorevole la prognosi di reiterazione della condotta criminosa e atteso il lontano fine pena.

2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 47 Ord. pen., a mente del quale il condannato può essere affidato al servizio sociale sulla base dei risultati dell'osservazione della personalità e del conseguente giudizio prognostico in ordine alla rieducazione e alla prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati.

Nel caso di specie, Cesarini, in regime cautelare dal 9/6/2019 (dapprima in carcere e dal 5/2/2020 agli arresti domiciliari), avrebbe mostrato una reale disponibilità al cambiamento, avendo rispettato tutte le prescrizioni impostegli in sede cautelare.

Il Tribunale di sorveglianza avrebbe rigettato l'affidamento in prova perché l'istanza non sarebbe «supportata da alcuna proposta lavorativa o altrimenti risocializzante», con ciò violando l'art. 47 Ord. pen., atteso che, per giurisprudenza costante, ai fini della concessione della misura in parola, lo svolgimento di un'attività lavorativa è soltanto uno degli elementi rilevanti per il giudizio prognostico sul reinserimento sociale del condannato e non può rappresentare una condizione ostativa all'accesso alla misura.

2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 47-ter, comma 1- bis, Ord. pen. che prevede l'applicabilità della detenzione domiciliare quando non ricorrono i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale e sempre che tale misura sia idonea a evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati.

Il Tribunale di sorveglianza avrebbe dichiarato inammissibile la richiesta in ragione del «lontano fine pena» senza considerare la riduzione maturata per liberazione anticipata fino a quel momento, avendo il detenuto richiesto il beneficio con istanza in data 5/2/2021, senza che il magistrato di sorveglianza si sia pronunciato.

2.3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma l, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza della motivazione in relazione al giudizio prognostico sfavorevole sull'affidamento in prova, fondato sulla mancanza di attività lavorativa e sul pericolo di reiterazione della condotta criminosa.

Tale generico giudizio non sarebbe fondato su alcun concreto elemento di fatto, nemmeno indicato per relationem, con conseguente vizio di motivazione.

3. In data 18/10/2021 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza limitatamente alla richiesta di affidamento in prova al servizio sociale. [OSCURATO:PERSONA])

1. Il ricorso è fondato limitatamente ai profili di seguito indicati.

2. Muovendo, secondo l'ordine logico, dall'analisi del secondo motivo di censura, correttamente il Tribunale ha ritenuto inammissibile l'istanza di detenzione domiciliare con riferimento alla residua pena espianda, superiore ai due anni di pena detentiva.

Ai fini della ammissibilità della richiesta del beneficio de quo, infatti, deve aversi riguardo alla pena ancora da espiare al momento della decisione e non a una sorta di pena virtuale, calcolata a partire da una prognosi di concedibilità della liberazione anticipata, peraltro da parte di un organo giurisdizionale differente da quello investito della richiesta di misura alternativa.

3. Venendo al primo e al terzo motivo di impugnazione, osserva il Collegio che secondo l'art. 47, comma 2, Ord. pen., l'affidamento in prova al servizio sociale può essere concesso quando il provvedimento, «anche attraverso le prescrizioni di cui al comma 5, contribuisca alla rieducazione» del condannato e «assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati» (cfr.

Corte cost., 5 dicembre 1997, n. 377).

E tale duplice valutazione prognostica deve essere effettuata dal giudice «sulla base della osservazione della personalità del condannato», la quale, se egli non è detenuto, deve essere svolta con riferimento al comportamento tenuto in libertà dopo la commissione del reato (ex plurimis Sez. 1, n. 10586 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Mellassi, Rv. 274995).

In particolare, la Corte di cassazione ha precisato che gli elementi di conoscenza che il tribunale di sorveglianza è chiamato a valutare sono costituiti dal reato commesso, dai precedenti penali, dalle pendenze processuali e dalle informazioni di polizia, ma anche dalla condotta carceraria (o, comunque, in ambiente libero) e dai risultati dell'indagine socio- familiare operata dai Servizi competenti, onde verificare la sussistenza di elementi positivi che facciano ragionevolmente ritenere la proficuità dell'affidamento, quali l'assenza di nuove denunce, il ripudio delle condotte devianti passate, l'adesione ai valori socialmente condivisi, l'attaccamento al contesto familiare, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna e l'eventuale buona prospettiva risocializzante (di recente Sez. 1, n. 44992 del 17/9/2018, S., Rv. 273985; Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, dep. 2020, Nicolai, Rv. 277924).

E' richiesto, in sostanza, un giudizio complesso, nel quale ognuno dei due aspetti ha natura indefettibile, essendo indispensabile l'esame anche dei comportamenti attuali del condannato, attesa l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva.

In ogni caso, va ribadito che ai fini della concessione dell'affidamento in prova, lo svolgimento di un'attività lavorativa è solo uno degli elementi idonei a concorrere alla formazione del giudizio prognostico favorevole al reinserimento sociale del condannato, ma non può rappresentare una condizione ostativa di accesso alla misura qualora lo stesso non possa prestare tale attività per ragioni di età o di salute (Sez. 1, n. 1023 del 30/10/2018, dep. 2019, Fusillo, Rv. 274869-01).

3.1. Nel caso di specie, tuttavia, il Tribunale ha respinto la richiesta di affidamento sulla base di un giudizio prognostico negativo, senza però esplicitare gli elementi su cui ha fondato tale valutazione, mancando in motivazione il puntuale riferimento alle relazioni del Servizio sociale o della polizia giudiziaria e alle informazioni nelle stesse contenute in grado di supportare tale apprezzamento sfavorevole.

In particolare, nella vaghezza estrema dei riferimenti alla condotta tenuta in regime cautelare (tale dovendo ritenersi il richiamo a non meglio precisate denunce che sarebbero state presentate), l'ordinanza finisce per sopravvalutare, ai fini del rigetto dell'istanza dell'affidamento in prova, il dato relativo all'assenza di una concreta prospettiva lavorativa.

Pertanto, deve riconoscersi la fondatezza delle censure difensive sotto il profilo del giudizio sulla adeguatezza, completezza e logicità della motivazione (cfr. Sez. 1, n. 480 del 13/10/2020, dep. 2021, Di brio, non massimata).

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto limitatamente alla richiesta di affidamento in prova, sicché l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di sorveglianza di Roma.

Nel resto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

5. La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione in forma semplificata. [OSCURATO:PERSONA] Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla richiesta di affidamento in prova al servizio sociale, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di sorveglianza di Roma.

Dichiara

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma in data 2/4/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente alla richiesta di affidamento in prova. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 2/4/2021, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha dichiarato inammissibile l'istanza di detenzione domiciliare proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], essendo la residua pena detentiva superiore ai due anni e ha rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale. Secondo il Collegio, infatti, tale richiesta non era supportata da alcuna documentazione e, in particolare, ad essa non era stata allegata alcuna proposta lavorativa o risocializzante. Inoltre, il periodo trascorso agli arresti domiciliari era stato caratterizzato da dissapori con il padre e da denunce, per cui il condannato aveva chiesto l'autorizzazione a trasferire il domicilio presso la casa della madre. Pertanto, Cesarini non era meritevole del beneficio, essendo a lui sfavorevole la prognosi di reiterazione della condotta criminosa e atteso il lontano fine pena. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 47 Ord. pen., a mente del quale il condannato può essere affidato al servizio sociale sulla base dei risultati dell'osservazione della personalità e del conseguente giudizio prognostico in ordine alla rieducazione e alla prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati. Nel caso di specie, Cesarini, in regime cautelare dal 9/6/2019 (dapprima in carcere e dal 5/2/2020 agli arresti domiciliari), avrebbe mostrato una reale disponibilità al cambiamento, avendo rispettato tutte le prescrizioni impostegli in sede cautelare. Il Tribunale di sorveglianza avrebbe rigettato l'affidamento in prova perché l'istanza non sarebbe «supportata da alcuna proposta lavorativa o altrimenti risocializzante», con ciò violando l'art. 47 Ord. pen., atteso che, per giurisprudenza costante, ai fini della concessione della misura in parola, lo svolgimento di un'attività lavorativa è soltanto uno degli elementi rilevanti per il giudizio prognostico sul reinserimento sociale del condannato e non può rappresentare una condizione ostativa all'accesso alla misura. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 47-ter, comma 1- bis, Ord. pen. che prevede l'applicabilità della detenzione domiciliare quando non ricorrono i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale e sempre che tale misura sia idonea a evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati. Il Tribunale di sorveglianza avrebbe dichiarato inammissibile la richiesta in ragione del «lontano fine pena» senza considerare la riduzione maturata per liberazione anticipata fino a quel momento, avendo il detenuto richiesto il beneficio con istanza in data 5/2/2021, senza che il magistrato di sorveglianza si sia pronunciato. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma l, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza della motivazione in relazione al giudizio prognostico sfavorevole sull'affidamento in prova, fondato sulla mancanza di attività lavorativa e sul pericolo di reiterazione della condotta criminosa. Tale generico giudizio non sarebbe fondato su alcun concreto elemento di fatto, nemmeno indicato per relationem, con conseguente vizio di motivazione. 3. In data 18/10/2021 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza limitatamente alla richiesta di affidamento in prova al servizio sociale. [OSCURATO:PERSONA]) 1. Il ricorso è fondato limitatamente ai profili di seguito indicati. 2. Muovendo, secondo l'ordine logico, dall'analisi del secondo motivo di censura, correttamente il Tribunale ha ritenuto inammissibile l'istanza di detenzione domiciliare con riferimento alla residua pena espianda, superiore ai due anni di pena detentiva. Ai fini della ammissibilità della richiesta del beneficio de quo, infatti, deve aversi riguardo alla pena ancora da espiare al momento della decisione e non a una sorta di pena virtuale, calcolata a partire da una prognosi di concedibilità della liberazione anticipata, peraltro da parte di un organo giurisdizionale differente da quello investito della richiesta di misura alternativa. 3. Venendo al primo e al terzo motivo di impugnazione, osserva il Collegio che secondo l'art. 47, comma 2, Ord. pen., l'affidamento in prova al servizio sociale può essere concesso quando il provvedimento, «anche attraverso le prescrizioni di cui al comma 5, contribuisca alla rieducazione» del condannato e «assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati» (cfr. Corte cost., 5 dicembre 1997, n. 377). E tale duplice valutazione prognostica deve essere effettuata dal giudice «sulla base della osservazione della personalità del condannato», la quale, se egli non è detenuto, deve essere svolta con riferimento al comportamento tenuto in libertà dopo la commissione del reato (ex plurimis Sez. 1, n. 10586 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Mellassi, Rv. 274995). In particolare, la Corte di cassazione ha precisato che gli elementi di conoscenza che il tribunale di sorveglianza è chiamato a valutare sono costituiti dal reato commesso, dai precedenti penali, dalle pendenze processuali e dalle informazioni di polizia, ma anche dalla condotta carceraria (o, comunque, in ambiente libero) e dai risultati dell'indagine socio- familiare operata dai Servizi competenti, onde verificare la sussistenza di elementi positivi che facciano ragionevolmente ritenere la proficuità dell'affidamento, quali l'assenza di nuove denunce, il ripudio delle condotte devianti passate, l'adesione ai valori socialmente condivisi, l'attaccamento al contesto familiare, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna e l'eventuale buona prospettiva risocializzante (di recente Sez. 1, n. 44992 del 17/9/2018, S., Rv. 273985; Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, dep. 2020, Nicolai, Rv. 277924). E' richiesto, in sostanza, un giudizio complesso, nel quale ognuno dei due aspetti ha natura indefettibile, essendo indispensabile l'esame anche dei comportamenti attuali del condannato, attesa l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva. In ogni caso, va ribadito che ai fini della concessione dell'affidamento in prova, lo svolgimento di un'attività lavorativa è solo uno degli elementi idonei a concorrere alla formazione del giudizio prognostico favorevole al reinserimento sociale del condannato, ma non può rappresentare una condizione ostativa di accesso alla misura qualora lo stesso non possa prestare tale attività per ragioni di età o di salute (Sez. 1, n. 1023 del 30/10/2018, dep. 2019, Fusillo, Rv. 274869-01). 3.1. Nel caso di specie, tuttavia, il Tribunale ha respinto la richiesta di affidamento sulla base di un giudizio prognostico negativo, senza però esplicitare gli elementi su cui ha fondato tale valutazione, mancando in motivazione il puntuale riferimento alle relazioni del Servizio sociale o della polizia giudiziaria e alle informazioni nelle stesse contenute in grado di supportare tale apprezzamento sfavorevole. In particolare, nella vaghezza estrema dei riferimenti alla condotta tenuta in regime cautelare (tale dovendo ritenersi il richiamo a non meglio precisate denunce che sarebbero state presentate), l'ordinanza finisce per sopravvalutare, ai fini del rigetto dell'istanza dell'affidamento in prova, il dato relativo all'assenza di una concreta prospettiva lavorativa. Pertanto, deve riconoscersi la fondatezza delle censure difensive sotto il profilo del giudizio sulla adeguatezza, completezza e logicità della motivazione (cfr. Sez. 1, n. 480 del 13/10/2020, dep. 2021, Di brio, non massimata). 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto limitatamente alla richiesta di affidamento in prova, sicché l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di sorveglianza di Roma. Nel resto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 5. La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione in forma semplificata. [OSCURATO:PERSONA] Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla richiesta di affidamento in prova al servizio sociale, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di sorveglianza di Roma. Dichiara
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