CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 39886/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/05/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; A N. 28795/2025 R.G. Motivi della decisione 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di Appello di Venezia ha con- fermato la pronuncia del Tribunale di Verona del 20 febbraio 2024, con la quale [OSCURATO:PERSONA] veniva condannata in ordine al reato di cui agli artt. 624, 625 connma 1, nn. 2 e 5 cod. pen., in Lazise (VR) il 24/06/2018. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al giudizio di affermazione della responsabilità. Si lamenta, in particolare, che al momento della escussione la persona offesa non sarebbe stata in grado di confermare in aula il precedente ricona,cimento fotogra- fico, sicché tale riconoscimento, unitamente alle dichiarazioni predibattimentali rese in assenza di contraddittorio - ancorché legittimamente acquisite - non sa- rebbe sufficiente a fondare una pronuncia di condanna oltre ogni ragionevole dub- bio. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. Lo stesso, in particolare, lungi dal confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impu- gnato, si limita a reiterare profili di censura già adeguatamente e correttamente vagliati e disattesi dalla Corte di appello (sul contenuto essenziale dell'atto d'im- pugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motiva- zione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto - e pertanto immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame del merito hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità della prevenuta, adeguatamente evidenziando la mancanza di qualsivoglia margine di dubbio circa la concreta identificazione delle autrici del furto in contestazione. In particolare, il riconoscimento fotografico effettuato dalla persona offesa nella fase delle indagini è stato dalla stessa inte- gralmente confermato nel contraddittorio dibattimentale, dichiarando di avervi proceduto sulla base di ricordi all'epoca ancora nitidi, anche quanto alle fattezze delle persone introdottesi nel negozio. Inoltre, l'imputata era stata ripresa, il giorno del fatto e in orario assai prossimo, dalla telecamera di un esercizio adia- cente, in un luogo immediatamente contiguo a quello del reato, con indosso gli N. 28795/2025 R.G. stessi abiti che portava al momento del successivo controllo di polizia giudiziaria, nel corso del quale furono scattate fotografie a figura Atera. Occorre infatti rammentare che il riconoscimento fotogre:izo compiuto nel corso delle indagini preliminari è utilizzabile ed idoneo a fondare l'affermazione di penale responsabilità, anche se non seguito da una formale ricognizione dibatti- mentale, nel caso in cui il testimone confermi di avere effettuato tale riconosci- mento con esito positivo in precedenza, ma di non poterlo reiterare a causa del decorso di un apprezzabile lasso di tempo, atteso che l'individuazione di un sog- getto, personale o fotografica, costituisce manifestazione riproduttiva di una per- cezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, la cui forza probatoria discende dal valore della dichiarazione confermativa, alla stregua della deposizione dibattimentale. (Sez. 2, n. 20489 del 07/05/2019, EI, Rv. 275585 - 01) A fronte dei predetti elementi probatori, espressamente valorizzati dalla Corte d'appello, la ricwrente non svolge alcun effettivo confronto argomentativo, sicché il motivo di ricorso si risolve in una pedissequa reiterazione di doglianze già avanzate innanzi al giudice di merito, peraltro formulate in termini assolutamente generici e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste. 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella ai pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del