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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 00455/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. udito il difensore,avv.

D'ERASMO Renato, che ha concluso insistendo per l'accoglimento del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. Il Tribunale di Bari, in funzione di giudice del riesame, ha confermato l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bari ha applicato ad [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere per l'addebito di tentato omicidio ai danni di [OSCURATO:PERSONA], da lui colpito con un coltello al fianco sinistro per una banale lite condominiale, misura dopo qualche giorno sostituita dal Giudice per le indagini preliminari con quella degli arresti domiciliari.

2. Il Tribunale ha preso atto della contraddittorietà delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], moglie della vittima, in ordine alle modalità con cui avvenne il ferimento, ma ha al contempo osservato che la narrazione della donna è irrilevante ai fini della verifica dei gravi indizi di colpevolezza per la presenza di altri sicuri elementi convergenti.

Anzitutto le dichiarazioni della stessa persona offesa, che sono coerenti e lineari, ihanno trovato conferma nella documentazione medica e, in particolare, nella descrizione della ferita, che appare compatibile con la descrizione dell'arma impugnata.

La persona offesa ha compiutamente descritto l'arma impugnata dall'indagato e lo stesso indagato ha ammesso di aver utilizzato un coltello per colpire [OSCURATO:PERSONA].

La tesi difensiva, secondo cui sarebbe stato [OSCURATO:PERSONA] ad essere armato e il ricorrente lo avrebbe disarmato e quindi colpito al fianco, non è credibile per plurime ragioni.

3. Avverso l'ordinanza hanno proposto ricorso i difensori di [OSCURATO:PERSONA], che hanno articolato più motivi.

3.1. Con un primo motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in punto di qualificazione giuridica, non potendosi configurare il tentativo di omicidio sulla base della relazione del medico legale.

Se il ricorrente fosse stato animato da intento omicida, avrebbe mirato al petto o alla gola, sferrando un colpo dall'alto verso il basso Il Tribunale è incorso in una macroscopica svista quando ha affermato che non risulta, dalla documentazione in atti, che l'emoperitoneo sia stato qualificato dai sanitari come "modico", perché invece in tali termini si sono espressi nel certificato di dimissioni.

Si è quindi di fronte ad un approccio valutativo errato e distorto, minato in radice dal convincimento della presenza di una lesione avente caratteristiche evidentemente differenti rispetto a quelle effettive e reali di altra e modesta misura.Il Tribunale poi, nel descrivere l'arma - mai invero rinvenuta - in termini di elevata potenzialità offensiva si è affidato alle dichiarazioni, inattendibili come attestato dai ripetuti e progressivi mutamenti di racconto, di [OSCURATO:PERSONA], moglie della vittima, e della vittima stessa.

Il racconto di [OSCURATO:PERSONA] ingenera molti dubbi sulla sua veridicità non solo e non tanto per la discrasia con la prima ricostruzione offerta da sua moglie in occasione delle dichiarazioni rese nell'immediatezza del fatto, quanto perché egli rese dichiarazioni dopo due ore dal ferimento e mentre era in attesa di essere medicato, circostanza che da sola dimostra l'assoluta innocuità della ferita.

La successiva descrizione dell'arma è suggestiva e non utile a corroborare alcuna ipotesi omicida.

È poi sprovvista di fondamento l'affermazione che la lama del coltello penetrò con apprezzabile profondità.

Sull'intera ricostruzione della vicenda vi sono consistenti dubbi in ragione della scarsa veridicità delle narrazioni della persona offesa e del coniuge della stessa.

3.2. Con un secondo motivo hanno dedotto difetto di motivazione in punto di diniego della legittima difesa.

La versione del ricorrente è stata disattesa con motivazione del tutto apodittica.

4. Successivamente i difensori hanno proposto motivi aggiunti, con cui hanno dedotto difetto di motivazione in punto di qualificazione del fatto come tentativo di omicidio nonostante la modestia delle lesioni.

Considerato in diritto

1. Il ricorso non merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.

2. Il primo motivo di ricorso e il motivo aggiunto sono infondati.

Il Tribunale ha correttamente motivato in ordine alla sussistenza del tentativo di omicidio e non è incorso in alcuno dei vizi denunciati dal ricorrente.

Ha in particolare fatto riferimento alla zona corporea raggiunta dal coltello, ossia l'addome, e ha correttamente osservato che le ferite ivi inferte ben possono essere mortali.

Ha preso in esame il tipo di arma, seppure l'arma non sia stata rinvenuta, e ne ha considerato la potenzialità offensiva sulla base della descrizione fattane non già da [OSCURATO:PERSONA], le cui dichiarazioni sul luogo in cui avvenne l'aggressione sono state ritenute inattendibili, quanto dalla stessa vittima, che ha riferito di un "coltello da cucina di quelli utilizzati per il taglio della carne".

La descrizione, peraltro, corrisponde ad un coltello con lama compatibile con la lesione riscontrata e descritta nella documentazione medica in atti, ove si fa riferimento ad una ferita con "breccia di ingresso di circa 2 cm".

Ed è stato lo stesso ricorrente ad avere affermato, in sede di interrogatorio cd. di garanzia, di aver colpito [OSCURATO:PERSONA] con un coltello, seppure - aggiungendo - per legittima difesa.

Sulla base della ricostruzione della vicenda, condotta con logicità e coerenza di argomenti, la qualificazione del fatto in termini di tentativo di omicidio è corretta e aderente alle risultanze probatorie sì come richiamate.

Il fatto poi che il Tribunale abbia affermato che "non risulta che l'emoperitoneo sia stato qualificato dai sanitari come modico" (fl. 5) non incide sulla correttezza della qualificazione giuridica, atteso che idoneità e inequivocità degli atti non si misurano sull'entità delle conseguenze lesive prodotte.

3. Il secondo motivo è manifestamente infondato.

Il Tribunale ha preso in considerazione la tesi difensiva della legittima difesa e ne ha argomentato, con compiutezza e adeguatezza di motivazione, la inconsistenza.

Ha esaustivamente spiegato le ragioni per le quali non è plausibile il racconto del ricorrente, secondo cui lui riuscì a disarmare la vittima che si era presentata innanzi a lui con un coltello in mano: se così fosse stato, il ricorrente sarebbe stato in grado di consegnare l'arma che era impugnata dall'aggressore, avrebbe riportato lesioni sulla sua persona in conseguenza della colluttazione e, soprattutto, dato che ha riferito che [OSCURATO:PERSONA] si presentò presso la sua abitazione armato di coltello, avrebbe ben potuto chiudere la porta di casa invece che impegnarsi in uni corpo a corpo con un uomo ben più giovane e in forze (fl. 4).

4. Il ricorso deve pertanto essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. udito il difensore,avv. D'ERASMO Renato, che ha concluso insistendo per l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Bari, in funzione di giudice del riesame, ha confermato l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bari ha applicato ad [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere per l'addebito di tentato omicidio ai danni di [OSCURATO:PERSONA], da lui colpito con un coltello al fianco sinistro per una banale lite condominiale, misura dopo qualche giorno sostituita dal Giudice per le indagini preliminari con quella degli arresti domiciliari. 2. Il Tribunale ha preso atto della contraddittorietà delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], moglie della vittima, in ordine alle modalità con cui avvenne il ferimento, ma ha al contempo osservato che la narrazione della donna è irrilevante ai fini della verifica dei gravi indizi di colpevolezza per la presenza di altri sicuri elementi convergenti. Anzitutto le dichiarazioni della stessa persona offesa, che sono coerenti e lineari, ihanno trovato conferma nella documentazione medica e, in particolare, nella descrizione della ferita, che appare compatibile con la descrizione dell'arma impugnata. La persona offesa ha compiutamente descritto l'arma impugnata dall'indagato e lo stesso indagato ha ammesso di aver utilizzato un coltello per colpire [OSCURATO:PERSONA]. La tesi difensiva, secondo cui sarebbe stato [OSCURATO:PERSONA] ad essere armato e il ricorrente lo avrebbe disarmato e quindi colpito al fianco, non è credibile per plurime ragioni. 3. Avverso l'ordinanza hanno proposto ricorso i difensori di [OSCURATO:PERSONA], che hanno articolato più motivi. 3.1. Con un primo motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in punto di qualificazione giuridica, non potendosi configurare il tentativo di omicidio sulla base della relazione del medico legale. Se il ricorrente fosse stato animato da intento omicida, avrebbe mirato al petto o alla gola, sferrando un colpo dall'alto verso il basso Il Tribunale è incorso in una macroscopica svista quando ha affermato che non risulta, dalla documentazione in atti, che l'emoperitoneo sia stato qualificato dai sanitari come "modico", perché invece in tali termini si sono espressi nel certificato di dimissioni. Si è quindi di fronte ad un approccio valutativo errato e distorto, minato in radice dal convincimento della presenza di una lesione avente caratteristiche evidentemente differenti rispetto a quelle effettive e reali di altra e modesta misura.Il Tribunale poi, nel descrivere l'arma - mai invero rinvenuta - in termini di elevata potenzialità offensiva si è affidato alle dichiarazioni, inattendibili come attestato dai ripetuti e progressivi mutamenti di racconto, di [OSCURATO:PERSONA], moglie della vittima, e della vittima stessa. Il racconto di [OSCURATO:PERSONA] ingenera molti dubbi sulla sua veridicità non solo e non tanto per la discrasia con la prima ricostruzione offerta da sua moglie in occasione delle dichiarazioni rese nell'immediatezza del fatto, quanto perché egli rese dichiarazioni dopo due ore dal ferimento e mentre era in attesa di essere medicato, circostanza che da sola dimostra l'assoluta innocuità della ferita. La successiva descrizione dell'arma è suggestiva e non utile a corroborare alcuna ipotesi omicida. È poi sprovvista di fondamento l'affermazione che la lama del coltello penetrò con apprezzabile profondità. Sull'intera ricostruzione della vicenda vi sono consistenti dubbi in ragione della scarsa veridicità delle narrazioni della persona offesa e del coniuge della stessa. 3.2. Con un secondo motivo hanno dedotto difetto di motivazione in punto di diniego della legittima difesa. La versione del ricorrente è stata disattesa con motivazione del tutto apodittica. 4. Successivamente i difensori hanno proposto motivi aggiunti, con cui hanno dedotto difetto di motivazione in punto di qualificazione del fatto come tentativo di omicidio nonostante la modestia delle lesioni. Considerato in diritto 1. Il ricorso non merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte. 2. Il primo motivo di ricorso e il motivo aggiunto sono infondati. Il Tribunale ha correttamente motivato in ordine alla sussistenza del tentativo di omicidio e non è incorso in alcuno dei vizi denunciati dal ricorrente. Ha in particolare fatto riferimento alla zona corporea raggiunta dal coltello, ossia l'addome, e ha correttamente osservato che le ferite ivi inferte ben possono essere mortali. Ha preso in esame il tipo di arma, seppure l'arma non sia stata rinvenuta, e ne ha considerato la potenzialità offensiva sulla base della descrizione fattane non già da [OSCURATO:PERSONA], le cui dichiarazioni sul luogo in cui avvenne l'aggressione sono state ritenute inattendibili, quanto dalla stessa vittima, che ha riferito di un "coltello da cucina di quelli utilizzati per il taglio della carne". La descrizione, peraltro, corrisponde ad un coltello con lama compatibile con la lesione riscontrata e descritta nella documentazione medica in atti, ove si fa riferimento ad una ferita con "breccia di ingresso di circa 2 cm". Ed è stato lo stesso ricorrente ad avere affermato, in sede di interrogatorio cd. di garanzia, di aver colpito [OSCURATO:PERSONA] con un coltello, seppure - aggiungendo - per legittima difesa. Sulla base della ricostruzione della vicenda, condotta con logicità e coerenza di argomenti, la qualificazione del fatto in termini di tentativo di omicidio è corretta e aderente alle risultanze probatorie sì come richiamate. Il fatto poi che il Tribunale abbia affermato che "non risulta che l'emoperitoneo sia stato qualificato dai sanitari come modico" (fl. 5) non incide sulla correttezza della qualificazione giuridica, atteso che idoneità e inequivocità degli atti non si misurano sull'entità delle conseguenze lesive prodotte. 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Il Tribunale ha preso in considerazione la tesi difensiva della legittima difesa e ne ha argomentato, con compiutezza e adeguatezza di motivazione, la inconsistenza. Ha esaustivamente spiegato le ragioni per le quali non è plausibile il racconto del ricorrente, secondo cui lui riuscì a disarmare la vittima che si era presentata innanzi a lui con un coltello in mano: se così fosse stato, il ricorrente sarebbe stato in grado di consegnare l'arma che era impugnata dall'aggressore, avrebbe riportato lesioni sulla sua persona in conseguenza della colluttazione e, soprattutto, dato che ha riferito che [OSCURATO:PERSONA] si presentò presso la sua abitazione armato di coltello, avrebbe ben potuto chiudere la porta di casa invece che impegnarsi in uni corpo a corpo con un uomo ben più giovane e in forze (fl. 4). 4. Il ricorso deve pertanto essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorr
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