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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 04529/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA], il quale conclude chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di NAPOLI, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], il quale conclude riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 25 giugno 2021 il Tribunale del riesame di Napoli ha rigettato, procedendo ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., gli appelli, in origine autonomi e successivamente riuniti, proposti avverso le ordinanze, emesse, rispettivamente, il 17 ed il 31 maggio 2021, con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della stessa città ha respinto le istanze ex art. 299 cod. proc. pen. intese alla sostituzione, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], della misura cautelare della custodia in carcere — applicatagli perché gravemente indiziato del reato di concorso esterno ad associazione mafiosa e di numerose ipotesi di turbata libertà degli incanti e corruzione aggravate ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. (mentre, in relazione ad una fattispecie di simulazione di reato, pure aggravata ex art. 416-bis.1 cod. pen., la misura applicata è stata quella degli arresti domiciliari) — con quella degli arresti domiciliari.

I giudici partenopei hanno, in proposito, ritenuto che gli elementi indicati dall'indagato, a suo dire attestanti l'affievolimento del pericolo di recidiva, non valgono a rendere la misura richiesta in via sostitutiva adeguata e proporzionata alla salvaguardia delle persistenti esigenze cautelari.

2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato a due motivi, con i quali deduce violazione della legge processuale e vizio di motivazione per avere il Tribunale del riesame erroneamente, da un canto, reputato la sussistenza del pericolo concreto ed attuale di reiterazione di condotte criminose della stessa specie di quelli per cui si procede e, dall'altro, attestato l'inadeguatezza, a tal fine, della misura cautelare degli arresti domiciliari, anche se assistiti da strumenti elettronici di controllo.

Rileva, al riguardo, che, in epoca successiva all'adozione del titolo custodiale, sono sopravvenuti elementi di novità che hanno fortemente inciso sul quadro cautelare rendendo, di fatto, impossibile la reiterazione delle condotte criminose, dei quali il Tribunale del riesame non ha tenuto debitamente conto, pervenendo al rigetto dell'appello sulla scorta di una motivazione ipotetica e congetturale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento.

2. A [OSCURATO:PERSONA] è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere, di cui egli ha chiesto la sostituzione, in relazione ai reati di concorso esterno in associazione mafiosa e di corruzione e turbata libertà degli incanti, aggravati perché commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416-bis cod. pen. e, comunque, al fine di agevolare le attività del clan camorristico Puca.

Trattasi di delitti per i quali vige, ai sensi dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e quella di esclusiva adeguatezza della custodia in carcere.

Quanto alla seconda, tuttavia, occorre rilevare che la Corte costituzionale, con le sentenze n. 57 del 2013 e 48 del 2015, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui - nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di concorso esterno in associazione mafiosa ed a quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, è applicata custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari - non fa salva, altresì, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure.

Con specifico riferimento al reato di cui agli artt. 110 e 416-bis cod. pen., il dictum del giudice delle leggi — ha, di recente, precisato la giurisprudenza di legittimità — riverbera i propri effetti anche sul testo dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., novellato, in epoca successiva alla citata decisione della Corte costituzionale, onde resta confermato che, anche in relazione alla disciplina sopravvenuta, «ai fini della presunzione di adeguatezza della sola custodia in carcere, il reato di concorso esterno non è assimilabile a quello di partecipazione alla associazione mafiosa e non si può considerare esistente alcuna presunzione assoluta in punto di adeguatezza della suddetta misura» (Sez. 1, n. 10946 del 16/12/2020, dep. 2021, Fiore, Rv. 280757; Sez. 6, n. 14803 del 08/04/2020, Ruggirello, Rv. 278851).

La questione sottoposta al Giudice per le indagini preliminari e, poi,, al Tribunale del riesame, che la hanno risolta in senso sfavorevole all'indagato, attiene, dunque, alla sussistenza di elementi specifici che, con riferimento a [OSCURATO:PERSONA], attestino il sopravvenuto venir meno delle esigenze cautelari ovvero la possibilità che esse siano soddisfatte con misure diverse da quelle di massimo rigore.

Il tenore dell'istanza originaria, che circoscrive il devolutum, riduce, peraltro, il fuoco dell'indagine alla sola verifica dell'idoneità della misura degli arresti domiciliari a tutelare le esigenze cautelari.3.

All'ing. [OSCURATO:PERSONA] è ascritto di avere, nella qualità di dirigente dell'[OSCURATO:PERSONA] del comune di Sant'Antimo, contribuito, dall'esterno ed a far data dal 2011, alla conservazione, all'operatività ed al rafforzamento dell'associazione camorristica egemone su quel territorio, realizzando un sistematico metodo illecito di condizionamento delle pratiche di quell'ufficio.

Le contestazioni, poste a fondamento dell'addebito relativo al reato di concorso esterno ed a quelli di volta in volta commessi in attuazione del patto sinallagmatico siglato con la compagine criminale, attengono al mercimonio della funzione pubblica concretatosi nel favorire, in cambio di dazioni di denaro, gli investimenti speculativi del sodalizio nel settore edile ed immobiliare, rilasciando concessioni edilizie ed altri atti autorizzativi a soggetti intranei al clan anche in difetto delle condizioni di legge, nonché l'assegnazione di pubblici appalti banditi dall'ente locale ad imprese controllate dall'associazione, che avrebbe, in tal modo, conseguito ingenti profitti e, al contempo, colto l'occasione per reimpiegare nell'economia legale i proventi delle attività illecite, così impedendone, peraltro, la tracciabilità.

4. L'indagato, con l'istanza ex art. 299 cod. proc. pen., ha dedotto, con il conforto di pertinente documentazione: - di avere volontariamente posto fine ad ogni rapporto con il comune di Sant'Antimo, rassegnando le dimissioni dagli incarichi dirigenziali e troncando, prima ancora di essere licenziato, il rapporto di dipendenza; - di avere chiesto la revoca dell'iscrizione all'Ordine degli Ingegneri di Caserta; - di avere dismesso la partita Iva a suo nome; - che l'incarico, conferitogli da altra amministrazione locale, di redigere il Piano urbanistico comunale, gli è stato revocato; - di impegnarsi, per il futuro, dall'astenersi da qualunque forma di esercizio della propria attività lavorativa, sia diretta che indiretta.

Ha, quindi, rilevato che — tenuto, altresì, conto dell'effetto inibitore prodotto dalla detenzione carceraria per un periodo superiore ad un anno, della pregressa incensuratezza, nonché dello strepitus fori seguito all'applicazione del titolo custodiale nei confronti di numerosi indagati — le residue esigenze cautelari possono essere adeguatamente preservate mediante l'applicazione della misura degli arresti domiciliari presso la propria residenza di Casagiove ovvero in L'Aquila, ove egli dispone di altro alloggio, preso in locazione dalla moglie.5.

Il Tribunale del riesame ha condiviso, al riguardo, il giudizio espresso dal Giudice per le indagini preliminari, che ha rigettato la richiesta di sostituzione della misura cautelare.

A tal fine, ha, innanzitutto, stimato la concretezza e l'attualità del pericolo di reiterazione della condotta criminosa, desunte: dalle peculiari modalità esecutive delle condotte, indicative di elevata professionalità criminosa e di una sistematica strumentalizzazione delle pubbliche funzioni al conseguimento degli scopi criminali dell'organizzazione camorristica dei Puca, tuttora pienamente attiva, fortemente radicata sul territorio e pienamente riconosciuta in ambito criminale da organizzazioni di pari livello; dall'assoluto dispregio per la rilevanza del ruolo istituzionale ricoperto; dalla notevole spregiudicatezza e trasgressività palesate dalla reiterazione e gravità degli abusi commessi, ad onta dello stato formale di incensuratezza; dall'ampia rete di rapporti intessuta in ambito criminale e all'interno delle compagini politico-amministrative degli enti locali; dall'assenza di elementi idonei a provare l'effettivo ed irreversibile allontanamento dal contesto ambientale e camorristica in cui sono maturate le vicende in contestazione.

Ha, ulteriormente, affermato che la persistenza dei legami tra l'indagato ed il clan di riferimento rende concreto ed attuale il pericolo che egli, se sottoposto ad una misura cautelare meno afflittiva di quella della custodia in carcere, «continui a svolgere, anche indirettamente per il tramite di terzi o l'utilizzo di schemi societari, attività di consulenza professionale nei settori amministrativi in cui ha acquisito competenza ed esperienza, ideando ed attuando strategie criminali funzionali alla strumentalizzazione dei pubblici poteri idonee a realizzare l'infiltrazione del clan di riferimento nell'aggiudicazione di nuovi appalti di lavori pubblici o privati, anche in ambiti territoriali diversi da quello campano, agevolandone così il programma di espansione criminale».

Ha, ancora, reputato l'inidoneità degli arresti domiciliari a neutralizzare il ravvisato pericolo di recidiva specifica, non potendosi fare affidamento sulla spontanea osservanza, da parte dell'indagato, delle prescrizioni che lo accompagnano e dovendosi, vieppiù, considerare che siffatto regime, per le sue intrinseche connotazioni, non preclude la possibilità che chi vi è sottoposto reiteri il reato attraverso l'intermediazione di terzi.

6. Il percorso argomentativo sotteso alla decisione impugnata è affetto da gravi deficit razionali che, pur tenuto conto dei limiti propri del giudizio di cassazione, si traducono, nel complesso, in vizio di legittimità.

Se, incensurabili si palesano, invero, le considerazioni che il Tribunale del riesame svolge in punto di persistenza, in astratto, di esigenze cautelari, correlata sia alla gravità delle condotte, espressive di notevole proclività al crimine, che alla carenza di prova in ordine alla definitiva recisione dei rapporti tra l'ing.

Valentino ed il clan Puca, non altrettanto deve dirsi in ordine, da un canto, al prescritto connotato di concretezza ed attualità e, dall'altro, all'idoneità della misura vicaria alla loro tutela.

Dalla lettura delle imputazioni provvisoriamente elevate a carico dell'odierno ricorrente si evince, infatti, che egli ha apportato all'associazione camorristica un contributo che, per quanto protratto in un lungo arco temporale, non si è tradotto in stabile partecipazione e si è posto in stretta relazione con l'incarico che egli ha assunto e mantenuto in seno all'amministrazione comunale di Sant'Antimo.

Sotto questo profilo, se può, per un verso, prescindersi dall'impegno, di natura essenzialmente morale, consacrato nella dichiarazione in atti e dalla cancellazione dell'iscrizione all'Ordine degli ingegneri, maggiore incidenza va, invece, riconosciuta al venir meno — da ritenersi definitivo, tanto più in ragione della concorrenza di dimissioni e licenziamento — del rapporto lavorativo con l'ente locale che è stato teatro delle condotte criminose in contestazione, oltre che di quello con altro comune, che aveva affidato all'indagato uno specifico incarico, successivamente revocato.

Il Tribunale del riesame, consapevole di tale circostanza, ha formulato una prognosi che, muovendo dalla professionalità dell'indagato, ne prospetta, in termini meramente ipotetici e senza alcun plausibile aggancio alla realtà fattuale, l'impegno in attività di consulenza, eventualmente da svolgersi per il tramite di terzi o l'utilizzo di schermi societari, finalizzata ad agevolare l'infiltrazione del clan Puca nell'aggiudicazione di nuovi appalti pubblici o privati, anche in ambiti territoriali diversi da quello campano.

In tal modo, prefigura uno scenario che, senz'altro allarmante e tale da concretizzare il ravvisato pericolo di recidiva specifica, non è accompagnato, nel provvedimento impugnato, dall'imprescindibile indicazione delle evidenze che ne accreditino, anche solo in termini probabilistici, la realizzazione, in un contesto segnato dalla perdita, in capo all'indagato, del ruolo istituzionale che gli ha dato il destro per mettersi al servizio, ab externo, dell'organizzazione camorristica della quale, nondimeno, egli non risulta essere mai stato stabile partecipe.

Sotto questo versante, l'ordinanza del Tribunale del riesame si palesa, tanto più nella parte in cui allude alla possibilità che l'indagato eserciti la sua influenza in ambiti territoriali diversi da quello campano, affetta da un primo profilo di manifesta illogicità, cui fa pendant quello che attinge la valutazione di concreta inidoneità degli arresti domiciliari alla salvaguardia del quadro cautelare.Per quanto pertinente sia, infatti, il richiamo, da parte dei giudici campani, all'indirizzo ermeneutico secondo cui «In tema di misure cautelari personali, il giudice, investito della richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con altra misura meno afflittiva, è chiamato a valutare l'adeguatezza di quest'ultima rispetto alle esigenze di prevenzione di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. anche in relazione alla prognosi di spontaneo adempimento degli obblighi e delle prescrizioni eventualmente ad essa collegati, avendo particolare riguardo alla pericolosità sociale dell'indagato» (Sez. 2, n. 27272 del 17/05/2019, Cacciola, Rv. 275786), non può trascurarsi, per converso, che la prognosi di inadempimento alle prescrizioni connesse al regime detentivo — in chiave di allontanamento arbitrario dal luogo di restrizione domicilio o di comunicazioni non autorizzate — non può non essere parametrata alla peculiare connotazione delle esigenze cautelari preventive a cui presidio la misura è posta.

Sotto questo punto di vista, il rilievo per cui Valentino, qualora collocato agli arresti domiciliari, anche assistiti da stringenti divieti di comunicazione, potrebbe avvalersi di terzi per aggirare le prescrizioni impartitegli, pecca di astrattezza, perché non corredato dall'indicazione, quantomeno in termini generali (facendo riferimento, ad esempio, ad eventuali, persistenti ed opache relazioni con soggetti tuttora inseriti nell'organigramma del comune, ovvero al riscontrato interessamento del sodalizio camorristico ad attività dell'ente locale ancora in itinere), della traiettoria attraverso cui egli, ormai estromesso dagli uffici comunali, potrebbe approfittare della relativa libertà di movimento e interazione garantitagli dagli arresti domiciliari per reiterare condotte del tipo di quelle che gli sono valse l'applicazione della misura cautelare della quale egli ha invano chiesto la sostituzione.

4. Le superiori considerazioni impongono, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Napoli per un nuovo esame che, libero nell'esito, sia emendato dai vizi testé

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA], il quale conclude chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di NAPOLI, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], il quale conclude riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 25 giugno 2021 il Tribunale del riesame di Napoli ha rigettato, procedendo ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., gli appelli, in origine autonomi e successivamente riuniti, proposti avverso le ordinanze, emesse, rispettivamente, il 17 ed il 31 maggio 2021, con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della stessa città ha respinto le istanze ex art. 299 cod. proc. pen. intese alla sostituzione, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], della misura cautelare della custodia in carcere — applicatagli perché gravemente indiziato del reato di concorso esterno ad associazione mafiosa e di numerose ipotesi di turbata libertà degli incanti e corruzione aggravate ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. (mentre, in relazione ad una fattispecie di simulazione di reato, pure aggravata ex art. 416-bis.1 cod. pen., la misura applicata è stata quella degli arresti domiciliari) — con quella degli arresti domiciliari. I giudici partenopei hanno, in proposito, ritenuto che gli elementi indicati dall'indagato, a suo dire attestanti l'affievolimento del pericolo di recidiva, non valgono a rendere la misura richiesta in via sostitutiva adeguata e proporzionata alla salvaguardia delle persistenti esigenze cautelari. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato a due motivi, con i quali deduce violazione della legge processuale e vizio di motivazione per avere il Tribunale del riesame erroneamente, da un canto, reputato la sussistenza del pericolo concreto ed attuale di reiterazione di condotte criminose della stessa specie di quelli per cui si procede e, dall'altro, attestato l'inadeguatezza, a tal fine, della misura cautelare degli arresti domiciliari, anche se assistiti da strumenti elettronici di controllo. Rileva, al riguardo, che, in epoca successiva all'adozione del titolo custodiale, sono sopravvenuti elementi di novità che hanno fortemente inciso sul quadro cautelare rendendo, di fatto, impossibile la reiterazione delle condotte criminose, dei quali il Tribunale del riesame non ha tenuto debitamente conto, pervenendo al rigetto dell'appello sulla scorta di una motivazione ipotetica e congetturale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento. 2. A [OSCURATO:PERSONA] è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere, di cui egli ha chiesto la sostituzione, in relazione ai reati di concorso esterno in associazione mafiosa e di corruzione e turbata libertà degli incanti, aggravati perché commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416-bis cod. pen. e, comunque, al fine di agevolare le attività del clan camorristico Puca. Trattasi di delitti per i quali vige, ai sensi dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e quella di esclusiva adeguatezza della custodia in carcere. Quanto alla seconda, tuttavia, occorre rilevare che la Corte costituzionale, con le sentenze n. 57 del 2013 e 48 del 2015, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui - nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di concorso esterno in associazione mafiosa ed a quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, è applicata custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari - non fa salva, altresì, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure. Con specifico riferimento al reato di cui agli artt. 110 e 416-bis cod. pen., il dictum del giudice delle leggi — ha, di recente, precisato la giurisprudenza di legittimità — riverbera i propri effetti anche sul testo dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., novellato, in epoca successiva alla citata decisione della Corte costituzionale, onde resta confermato che, anche in relazione alla disciplina sopravvenuta, «ai fini della presunzione di adeguatezza della sola custodia in carcere, il reato di concorso esterno non è assimilabile a quello di partecipazione alla associazione mafiosa e non si può considerare esistente alcuna presunzione assoluta in punto di adeguatezza della suddetta misura» (Sez. 1, n. 10946 del 16/12/2020, dep. 2021, Fiore, Rv. 280757; Sez. 6, n. 14803 del 08/04/2020, Ruggirello, Rv. 278851). La questione sottoposta al Giudice per le indagini preliminari e, poi,, al Tribunale del riesame, che la hanno risolta in senso sfavorevole all'indagato, attiene, dunque, alla sussistenza di elementi specifici che, con riferimento a [OSCURATO:PERSONA], attestino il sopravvenuto venir meno delle esigenze cautelari ovvero la possibilità che esse siano soddisfatte con misure diverse da quelle di massimo rigore. Il tenore dell'istanza originaria, che circoscrive il devolutum, riduce, peraltro, il fuoco dell'indagine alla sola verifica dell'idoneità della misura degli arresti domiciliari a tutelare le esigenze cautelari.3. All'ing. [OSCURATO:PERSONA] è ascritto di avere, nella qualità di dirigente dell'[OSCURATO:PERSONA] del comune di Sant'Antimo, contribuito, dall'esterno ed a far data dal 2011, alla conservazione, all'operatività ed al rafforzamento dell'associazione camorristica egemone su quel territorio, realizzando un sistematico metodo illecito di condizionamento delle pratiche di quell'ufficio. Le contestazioni, poste a fondamento dell'addebito relativo al reato di concorso esterno ed a quelli di volta in volta commessi in attuazione del patto sinallagmatico siglato con la compagine criminale, attengono al mercimonio della funzione pubblica concretatosi nel favorire, in cambio di dazioni di denaro, gli investimenti speculativi del sodalizio nel settore edile ed immobiliare, rilasciando concessioni edilizie ed altri atti autorizzativi a soggetti intranei al clan anche in difetto delle condizioni di legge, nonché l'assegnazione di pubblici appalti banditi dall'ente locale ad imprese controllate dall'associazione, che avrebbe, in tal modo, conseguito ingenti profitti e, al contempo, colto l'occasione per reimpiegare nell'economia legale i proventi delle attività illecite, così impedendone, peraltro, la tracciabilità. 4. L'indagato, con l'istanza ex art. 299 cod. proc. pen., ha dedotto, con il conforto di pertinente documentazione: - di avere volontariamente posto fine ad ogni rapporto con il comune di Sant'Antimo, rassegnando le dimissioni dagli incarichi dirigenziali e troncando, prima ancora di essere licenziato, il rapporto di dipendenza; - di avere chiesto la revoca dell'iscrizione all'Ordine degli Ingegneri di Caserta; - di avere dismesso la partita Iva a suo nome; - che l'incarico, conferitogli da altra amministrazione locale, di redigere il Piano urbanistico comunale, gli è stato revocato; - di impegnarsi, per il futuro, dall'astenersi da qualunque forma di esercizio della propria attività lavorativa, sia diretta che indiretta. Ha, quindi, rilevato che — tenuto, altresì, conto dell'effetto inibitore prodotto dalla detenzione carceraria per un periodo superiore ad un anno, della pregressa incensuratezza, nonché dello strepitus fori seguito all'applicazione del titolo custodiale nei confronti di numerosi indagati — le residue esigenze cautelari possono essere adeguatamente preservate mediante l'applicazione della misura degli arresti domiciliari presso la propria residenza di Casagiove ovvero in L'Aquila, ove egli dispone di altro alloggio, preso in locazione dalla moglie.5. Il Tribunale del riesame ha condiviso, al riguardo, il giudizio espresso dal Giudice per le indagini preliminari, che ha rigettato la richiesta di sostituzione della misura cautelare. A tal fine, ha, innanzitutto, stimato la concretezza e l'attualità del pericolo di reiterazione della condotta criminosa, desunte: dalle peculiari modalità esecutive delle condotte, indicative di elevata professionalità criminosa e di una sistematica strumentalizzazione delle pubbliche funzioni al conseguimento degli scopi criminali dell'organizzazione camorristica dei Puca, tuttora pienamente attiva, fortemente radicata sul territorio e pienamente riconosciuta in ambito criminale da organizzazioni di pari livello; dall'assoluto dispregio per la rilevanza del ruolo istituzionale ricoperto; dalla notevole spregiudicatezza e trasgressività palesate dalla reiterazione e gravità degli abusi commessi, ad onta dello stato formale di incensuratezza; dall'ampia rete di rapporti intessuta in ambito criminale e all'interno delle compagini politico-amministrative degli enti locali; dall'assenza di elementi idonei a provare l'effettivo ed irreversibile allontanamento dal contesto ambientale e camorristica in cui sono maturate le vicende in contestazione. Ha, ulteriormente, affermato che la persistenza dei legami tra l'indagato ed il clan di riferimento rende concreto ed attuale il pericolo che egli, se sottoposto ad una misura cautelare meno afflittiva di quella della custodia in carcere, «continui a svolgere, anche indirettamente per il tramite di terzi o l'utilizzo di schemi societari, attività di consulenza professionale nei settori amministrativi in cui ha acquisito competenza ed esperienza, ideando ed attuando strategie criminali funzionali alla strumentalizzazione dei pubblici poteri idonee a realizzare l'infiltrazione del clan di riferimento nell'aggiudicazione di nuovi appalti di lavori pubblici o privati, anche in ambiti territoriali diversi da quello campano, agevolandone così il programma di espansione criminale». Ha, ancora, reputato l'inidoneità degli arresti domiciliari a neutralizzare il ravvisato pericolo di recidiva specifica, non potendosi fare affidamento sulla spontanea osservanza, da parte dell'indagato, delle prescrizioni che lo accompagnano e dovendosi, vieppiù, considerare che siffatto regime, per le sue intrinseche connotazioni, non preclude la possibilità che chi vi è sottoposto reiteri il reato attraverso l'intermediazione di terzi. 6. Il percorso argomentativo sotteso alla decisione impugnata è affetto da gravi deficit razionali che, pur tenuto conto dei limiti propri del giudizio di cassazione, si traducono, nel complesso, in vizio di legittimità. Se, incensurabili si palesano, invero, le considerazioni che il Tribunale del riesame svolge in punto di persistenza, in astratto, di esigenze cautelari, correlata sia alla gravità delle condotte, espressive di notevole proclività al crimine, che alla carenza di prova in ordine alla definitiva recisione dei rapporti tra l'ing. Valentino ed il clan Puca, non altrettanto deve dirsi in ordine, da un canto, al prescritto connotato di concretezza ed attualità e, dall'altro, all'idoneità della misura vicaria alla loro tutela. Dalla lettura delle imputazioni provvisoriamente elevate a carico dell'odierno ricorrente si evince, infatti, che egli ha apportato all'associazione camorristica un contributo che, per quanto protratto in un lungo arco temporale, non si è tradotto in stabile partecipazione e si è posto in stretta relazione con l'incarico che egli ha assunto e mantenuto in seno all'amministrazione comunale di Sant'Antimo. Sotto questo profilo, se può, per un verso, prescindersi dall'impegno, di natura essenzialmente morale, consacrato nella dichiarazione in atti e dalla cancellazione dell'iscrizione all'Ordine degli ingegneri, maggiore incidenza va, invece, riconosciuta al venir meno — da ritenersi definitivo, tanto più in ragione della concorrenza di dimissioni e licenziamento — del rapporto lavorativo con l'ente locale che è stato teatro delle condotte criminose in contestazione, oltre che di quello con altro comune, che aveva affidato all'indagato uno specifico incarico, successivamente revocato. Il Tribunale del riesame, consapevole di tale circostanza, ha formulato una prognosi che, muovendo dalla professionalità dell'indagato, ne prospetta, in termini meramente ipotetici e senza alcun plausibile aggancio alla realtà fattuale, l'impegno in attività di consulenza, eventualmente da svolgersi per il tramite di terzi o l'utilizzo di schermi societari, finalizzata ad agevolare l'infiltrazione del clan Puca nell'aggiudicazione di nuovi appalti pubblici o privati, anche in ambiti territoriali diversi da quello campano. In tal modo, prefigura uno scenario che, senz'altro allarmante e tale da concretizzare il ravvisato pericolo di recidiva specifica, non è accompagnato, nel provvedimento impugnato, dall'imprescindibile indicazione delle evidenze che ne accreditino, anche solo in termini probabilistici, la realizzazione, in un contesto segnato dalla perdita, in capo all'indagato, del ruolo istituzionale che gli ha dato il destro per mettersi al servizio, ab externo, dell'organizzazione camorristica della quale, nondimeno, egli non risulta essere mai stato stabile partecipe. Sotto questo versante, l'ordinanza del Tribunale del riesame si palesa, tanto più nella parte in cui allude alla possibilità che l'indagato eserciti la sua influenza in ambiti territoriali diversi da quello campano, affetta da un primo profilo di manifesta illogicità, cui fa pendant quello che attinge la valutazione di concreta inidoneità degli arresti domiciliari alla salvaguardia del quadro cautelare.Per quanto pertinente sia, infatti, il richiamo, da parte dei giudici campani, all'indirizzo ermeneutico secondo cui «In tema di misure cautelari personali, il giudice, investito della richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con altra misura meno afflittiva, è chiamato a valutare l'adeguatezza di quest'ultima rispetto alle esigenze di prevenzione di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. anche in relazione alla prognosi di spontaneo adempimento degli obblighi e delle prescrizioni eventualmente ad essa collegati, avendo particolare riguardo alla pericolosità sociale dell'indagato» (Sez. 2, n. 27272 del 17/05/2019, Cacciola, Rv. 275786), non può trascurarsi, per converso, che la prognosi di inadempimento alle prescrizioni connesse al regime detentivo — in chiave di allontanamento arbitrario dal luogo di restrizione domicilio o di comunicazioni non autorizzate — non può non essere parametrata alla peculiare connotazione delle esigenze cautelari preventive a cui presidio la misura è posta. Sotto questo punto di vista, il rilievo per cui Valentino, qualora collocato agli arresti domiciliari, anche assistiti da stringenti divieti di comunicazione, potrebbe avvalersi di terzi per aggirare le prescrizioni impartitegli, pecca di astrattezza, perché non corredato dall'indicazione, quantomeno in termini generali (facendo riferimento, ad esempio, ad eventuali, persistenti ed opache relazioni con soggetti tuttora inseriti nell'organigramma del comune, ovvero al riscontrato interessamento del sodalizio camorristico ad attività dell'ente locale ancora in itinere), della traiettoria attraverso cui egli, ormai estromesso dagli uffici comunali, potrebbe approfittare della relativa libertà di movimento e interazione garantitagli dagli arresti domiciliari per reiterare condotte del tipo di quelle che gli sono valse l'applicazione della misura cautelare della quale egli ha invano chiesto la sostituzione. 4. Le superiori considerazioni impongono, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Napoli per un nuovo esame che, libero nell'esito, sia emendato dai vizi testé
Sentenza Cassazione n. 04529/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris