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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 dicembre 2022

Cassazione n. 11947/2024

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5167/2023R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] n. 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che l a rappresenta e difende. -Ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 9/3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende. -Controricorrente e ricorrente incidentale – Avverso la sentenza della Corte d’appello d ell’Aquila n. 1700/2022 depositata il 07/12/2022.

Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del26 marzo 202 4 .

Compensi avvocato [OSCURATO:PERSONA] che:

1. con ricorso ex artt. 702 bis, cod. proc. civ., 14, d.lgs. n. 150 del 2011, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto alla Corte d’appello di L’Aquila la condanna della BCC [OSCURATO:PERSONA] (“BCC”) al pagamento delle competenze professionali al medesimo dovute per l’attività svolta, in favore d i detta società, nel giudizio di appello, rubricato con il n. di r.g. 22/2016, promosso, dinanzi alla stessa Corte distrettuale, dal Fallimento CPL Imperial 2 Spa avverso la sentenza n. 2129/2015, con la quale il Tribunale di Pescara aveva respinto la domanda della Curatela di nullità e revocatoria della compravendita di tre immobili che ICCREA [OSCURATO:PERSONA] (“ICCREA”) aveva acquistato dalla CPL Imperial 2 Spa in bonis.

In sede di appello ICCREA , rappresentata dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], si era costituita e aveva proposto appello incidentale; nel corso del giudizio, nel dicembre 2017, si era costituita anche BCC, anch’essa con il patrocinio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], come mandataria con rappresentanza in nome e per conto di ICCREA,per sostenere le ragioni di quest’ultima.

La presente controversia è stata promossa dal difensore al fine di ottenere la liquidazione delle competenze maturate, dopo averne inutilmente richiesto in via stragiudiziale il pagamento a BCC;

2. la Corte di appello di L’Aquila, nella contumacia di BCC, ha accolto la domanda e ha condannato la stessa società a pagare all’avv. [OSCURATO:PERSONA] la somma di € 26.792,00, oltre accessori e interessi legali, con decorrenza dalla data di messa in mora (16/02/2021).

La decisione si fondavasulle seguenti ragioni:(i) il giudizio di impugnazione con n. r.g. 22/2016 era stato definitivo con sentenza n. 899/2020: dalle allegazioni del ricorrente e dagli atti prodotti, risultava che l’avvocato – nonostante la messa in mora della debitrice con PEC del 16/02/2021 - non a veva ricevuto il compenso, che pertanto gli doveva essere riconosciuto dalla data della costituzione in giudizio dell’intervenuta BCC, limitatamente alle fas i di studio e decisionale, per l’avvenuta costituzione in giudizio successivamente alla fase introduttivae tenuto conto che non vi erastata la fase istruttoria; (ii) considerato il valore della controversia (da 4 a 8 milioni di euro) e valutato l ’imp e gno profuso dal difensore per l’assistenza della cliente, la somma da liquidare ammontava a € 26.792,00, oltre agli accessori, quale importo medio dello scaglione tabellare exd.m. 55 del 2014.

Eranoinoltre dovuti gli interessi di cui all’art. 1224 cod. civ., dalla messa in mora, come ha chiarito la Cassazione, e il tasso d’interesse di mora era quello legale, non quello di cui alla legge n. 231 del 2002, poiché non si tratta va di una transazione commerciale; (iii) le spese del presente giudizioerano a carico della società soccombente e andavano liquidate in € 2.328,00, considerati lo scaglione di riferimento (tra 26 mila e 52 mila euro) e la scarsa complessità della causa che giustifica l’applicazione degli importi minimi per ciascuna fase, con esclusione della fase istruttoria che non si era svolta;

3. la BCC Spa ha proposto ricorso per cassazione, con un motivo. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, nel quale ha articolatoricorso incidentale, con tre motivi.Consideratoche:

1. l’unico motivo di ricorso principale - “ Nullità della Sentenza gravata ex art. 360 num. 4 CpC in relazione agli artt. 81 e 101 CpC, per difetto assoluto della titolarità passiva del diritto oggetto di Giudizio da parte della BCC [OSCURATO:PERSONA], la quale ha agito nel Giudizio a quo quale mandataria con rappresentanza di [OSCURATO:PERSONA] e comunque nullità della sentenza gravata.

Violazione di Legge ex art. 360 num. 3 CpC in relazione all’art. 1388 Cod.

Civ.)” - censura la sentenza impugnata che ha condannato al pagamento del compensi professionali dovuti all’avv. [OSCURATO:PERSONA] la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] , in proprio, senza alcun riferimento alla sua qualità di mandataria con rappresentanza di ICCREA, unica titolare del rapporto sostanziale controverso (un contratto di leasing finanziario intercorso tra ICCREA e la CPL Imperial 2 Spa), benché l’incarico all’avv. [OSCURATO:PERSONA], nel giudizio tra le parti del contratto di leasing, fosse stato conferito da BCC in n ome e per conto della stessa ICCREA.

La statuizione della Corte di L’Aquila, spiega BCC, reca sia un error in procedendo(per difetto di legittimazione passiva di BCC e poiché vi è stato un accertamento giudiziale nei confronti di un soggetto, BCC, estraneo rapporto controverso ) , sia un errore di diritto sostanzialein quanto, a norma dell’art. 1388, cod. civ., gli effetti del contratto concluso dal mandatario con rappresentanza, visto che BCC ha dichiarato espressamente di nominare l’avv. [OSCURATO:PERSONA] quale mandatario con rappresentanza, si producono direttamente nella sfera giuridica del rappresentato, e cioè di ICCREA;

1.1. il motivo è infondato;

1.2. in un lontano passato questa Corte (Sez. 2, Sentenza n. 579 del 26/01/1981, Rv. 411066 - 01) affermò il principio di diritto secondo cui dal mandato o procura alle liti - consistente nella dichiarazione ex art 83 , cod . proc . civ ., della parte (o di chi per essa) che investe della rappresentanza in giudizio il difensore -si distingue il rapporto interno tra quest ’ ultimo e la parte (o chi per essa), attinente al conferimento dell’incarico, il quale è soggetto alle norme di un ordinario mandato di diritto sostanziale, sicché cliente è , indipendentemente dalla provenienza della procura alle liti, colui che affida il patrocinio al legale e che, avendogli chiesto la prestazione della sua opera, è obbligato direttamente alla corresponsione del relativo compenso (v.4250/80, mass. n . 408116; conf. 5620/79, mass . n . 402220; conf. 920/73, mass .

N . 363284; conf. 2880/67, mass . n. 330495).

In epoca più recente è stato chiarito ( Sez. 3, Sentenza n. 4959 del 28/03/2012, Rv. 621727 - 01) che , al fine di individuare il soggetto obbligato a corrispondere il compenso professionale al difensore, occorre distinguere tra rapporto endoprocessuale nascente dal rilascio della procura “ad litem” e rapporto che si instaura tra il professionista incaricato ed il soggetto che ha conferito l’incarico, il quale può essere anche diverso da colui che ha rilasciato la procura.

In tal caso chi agisce per il conseguimento del compenso ha l’onere di provare il conferimento dell’incarico da parte del terzo, dovendosi, in difetto, presumere che il cliente sia colui che ha rilasciato la procura.

Attualmente costituisce ius receptum ( Sez. 2 , Ordinanza n. 6905 del 11/03/2019, Rv. 652939 - 01) l’enunciato che la procura alle liti è un negozio unilaterale endoprocessuale con cui viene conferito il potere di rappresentare la parte in giudizio e che non presuppone l’esistenza -fra le medesime persone - di un sottostante rapporto di patrocinio, ovvero del negozio bilaterale, generatore del diritto al compenso, con il quale, secondo lo schema del mandato, il legale viene incaricato di svolgere l’attività professionale.

Ne consegue che la procura alle liti è solo un indice presuntivo della sussistenza tra le parti dell’autonomo rapporto di patrocinio che, se contestato, deve essere provato.

Altra pronuncia (Sez. 3, Sentenza n. 22913 del 10/11/2016, Rv. 642972 - 01) ha evidenziato che il mandatario che agisc a in giudizio sulla base di una procura sostanziale ricevuta dal titolare del rapporto dedotto in causa, non è soggetto all’onere di munirsi di un difensore nominato da quest’ultimo, essendo quella con il legale una relazione d’indole strettamente tecnico-processuale rimessa al governo discrezionale della parte legittimata a stare in giudizio, rispetto alla quale la figura del mandante rimane, di principio, del tutto estranea;

1.3. venendo all’esame del motivo, la Corte di L’Aquila, senza discostarsi da questi princìpi di diritto , giacchè con apprezzamento di fatto rientrante fra le prerogative del giudice del merito e non censurabile in sede di legittimità, se non nei limiti del richiamato art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., peraltro non attinto da specifica censura, ha desunto il rapporto di patrocinio tra le parti, da cui scaturisce l’obbligo per la cliente di remunerare il professionista, dalla procura alle liti rilasciata da BCC all’avv. [OSCURATO:PERSONA] , in data 14/12/2017 .

I giudici di secondo grado, infatti, hanno ritenuto raggiunta la prova del conferimento da parte della BCC dell'incarico professionale all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], a soste gno del le ragioni della ICCREA, per essersi la BCC costituita in aggiunta alla ICCREA (appellata che aveva anche proposto appello incidentale ) , conferendo mandato a l medesimo difensore della ICCREA , nel giudizio pendente avanti alla stessa Corte di appello.

La conclusione raggiunta dalla sentenza impugnata si uniforma all'interpretazione che della questione di diritto presceglie questa Corte, secondo cui il rapporto di prestazione d'opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del diritto al compenso, postula l'avvenuto conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso.

Ciò comporta che avendo la BCC conferito mandato al Marchionne per spiegare un intervento ad adiuvandum(“per sostenere le ragioni della ICCREA”), deve essa stessa essere ritenuta cliente del professionista;

2. il primo motivo di ricorso incidentale –“Violazione di legge ex art. 360 3) c.p.c. in relazione all’art. 2 lett. a) e c) l. 231/2002, nonché art. 2 l. 22/05/2017, n. 81” – censura la sentenza che, dopo avere stabilito che sulle somme liquidate al difensore per compensi professionali sono dovuti gli interessi di mora, li ha determinati secondo la “misura legale” e non in base al saggio di cui alla legge n. 231 del 2002, non vertendosi in ipotesi di transazioni commerciali, senza considerare che la nozione lata della locuzione “transazioni commerciali” fornita dalla normativa in esame include le prestazioni di servizio del libero professionista e, quindi, quelle dell’avvocato in favore del cliente e che, ad abundantiam , l’applicabilità nei confronti del professionista della legge n. 231 del 2002 è espressamente stabilita dall’art. 2, della legge 22 maggio 2017, n. 81;

2.1. il motivo è fondato;

2.2. diversamente da quanto afferma il giudice di merito, alla stregua della formulazione letterale dell’art. 2, comma 1, lett. a), c), del d.lgs. n. 231 del 2002, la disciplina contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali si applica anche ai contratti d’opera professionale tra il libero professionista (nella specie, un avvocato) e un’impresa (nella specie, una Spa);

2.3. d’altronde, il dictum della Corte territoriale si pone in contrasto con l’indirizzo di legittimità, che è il caso di riproporre, alla stregua del quale, posto che il ricorso per il pagamento del compenso è stato depositato il 05/05/2021, è applicabile ratione temporis la previsione dell’art. 1284 , quarto comma, cod. civ., secondo cuiil saggio degli interessi è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento delle transazioni commerciali (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8611 del 16/03/2022, Rv. 664464–01, in motivazione, pag. 23; conf.: Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24973 del 19 /0 8 / 2022 , Rv. 665548 - 01, in motivazione, pagg. 13-14; Sez. 2, Ordinanza n. 3457 del 2024, in motivazione, punto 11);

3. il secondo motivo - “Violazione di legge ex art. 360 3) c.p.c. in relazione agli artt. 4, 5, 6 e tabelle parametri forensi di cui al d.m. 10/03/2014 n. 55 ai sensi dell’art. 13 comma 6 l. n. 247/2012” – cens ura la sentenza che , lì dove ha liquidato il compenso del difensore in € 26.792,00, per la fase di studio e per la fase della decisione, dopo avere dato atto del valore della controversia pari a 4.703.914,00 e della liquidazione in base a i valori medi dello scaglione di riferimento , non ha fatto corretta applicazione dei parametri del d.m. 55 del 2014 che prevede come importi medi dello scaglione 4-8 milioni: € 11.938,00, per la fase “studio”, e € 19.851,00, per la fase “decisionale”, per un totale di €31.789,00;

3.1. il motivo è fondato;

3.2. dato il valore della causa (da quattro a otto milioni di euro), considerati gli importi medi e due fasi (fase di studio e fase della decisione), in applicazione della tabella di cui al d.m. 55 del 2014, l’importo da riconoscere al difensore è pari a € 31.789,00, oltre accessori, laddove la Corte dell’Aquila, errando, ha riconosciuto al ricorrente il minore importo di € 26.792,00, oltre accessori;

4. il terzo motivo – “Violazione di legge ex art. 360 3) c.p.c. in relazione agli artt. 4, 5, 6 e tabelle parametri forensi di cui al decreto 10/03/2014 n. 55 e 13.8.2022 n. 147 ai sensi dell’art. 13 comma 6 l. n. 247/2012” – censura la sentenza impugnata che, in merito alla condanna alle spese del giudizio, in applicazione dello scaglione tra 26.000,00 e 52.000,00 euro, ha liquidato € 2.328,00, oltre accessori, ritenendo che dovessero applicarsi i valori minimi, senza considerare che, ai sensi del combinato disposto del d.m. 55 del 2014 e del d.m. 147 del 2022, entrato in vigore il 23/10/2022, quindi prima della decisione del 07/12/2022, l’importo da liquidare era di € 3.473,00 (studio: € 1.029,00; introduttiva: € 709 ,00 ; decisionale: € 1.735,00); in subordine, secondo le precedenti tariffe: € 3.308,00 (studio: € 980,00; introduttiva: € 675,00 ; decisionale: € 1.653,00);

4.1. il motivo è fondato;

4.2. rideterminato il valore della lite nella misura di € 31.789,00, per le ragioni indicate al punto 3.2., facendo applicazione dei medesimi parametri utilizzati dal giudice di merito, l’importo dovuto al ricorrente per le spese del giudizio dinanzi alla Corte di L’Aquila è pari a € 3.473,00, oltre accessori;

5. in conclusione, respinto il ricorso principale, accolto il ricorso incidentale, la sentenza va cassata in relazione al ricorso incidentaleaccolto ; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, secondo comma, ultima parte, cod. proc. civ., con l’accoglimento della domanda dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] e la condanna della BCC Spa a corrispondergli € 31.789,00, oltre agli interessi di mora al tasso di cui all’art. 1284, quarto comma, cod. civ., dal 16/02/2021 al saldo, e oltre alle spese del giudizio di merito, liquidate in € 3.473,00, edaccessori;

6. le spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;

7. ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della sola ricorrente principale , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto; P.Q.M. rigettatoil ricorso principale, accoglie il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata, in relazione al ricorso incidentalee decidendo nel merito, in accogli m e nto del la domanda dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],condanna la BCC [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di € 31.789,00, oltre agli interessi di mora al tasso di cui all’art. 1284, quarto comma, cod. civ., dal 16/02/2021, al saldo, e alle spese del giudizio di merito, liquidate in € 3.473,00, con accessori.

Condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 3.500,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale , di un ulteriore importo a titolo di c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5167/2023R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] n. 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che l a rappresenta e difende. -Ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 9/3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende. -Controricorrente e ricorrente incidentale – Avverso la sentenza della Corte d’appello d ell’Aquila n. 1700/2022 depositata il 07/12/2022. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del26 marzo 202 4 . Compensi avvocato [OSCURATO:PERSONA] che: 1. con ricorso ex artt. 702 bis, cod. proc. civ., 14, d.lgs. n. 150 del 2011, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto alla Corte d’appello di L’Aquila la condanna della BCC [OSCURATO:PERSONA] (“BCC”) al pagamento delle competenze professionali al medesimo dovute per l’attività svolta, in favore d i detta società, nel giudizio di appello, rubricato con il n. di r.g. 22/2016, promosso, dinanzi alla stessa Corte distrettuale, dal Fallimento CPL Imperial 2 Spa avverso la sentenza n. 2129/2015, con la quale il Tribunale di Pescara aveva respinto la domanda della Curatela di nullità e revocatoria della compravendita di tre immobili che ICCREA [OSCURATO:PERSONA] (“ICCREA”) aveva acquistato dalla CPL Imperial 2 Spa in bonis. In sede di appello ICCREA , rappresentata dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], si era costituita e aveva proposto appello incidentale; nel corso del giudizio, nel dicembre 2017, si era costituita anche BCC, anch’essa con il patrocinio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], come mandataria con rappresentanza in nome e per conto di ICCREA,per sostenere le ragioni di quest’ultima. La presente controversia è stata promossa dal difensore al fine di ottenere la liquidazione delle competenze maturate, dopo averne inutilmente richiesto in via stragiudiziale il pagamento a BCC; 2. la Corte di appello di L’Aquila, nella contumacia di BCC, ha accolto la domanda e ha condannato la stessa società a pagare all’avv. [OSCURATO:PERSONA] la somma di € 26.792,00, oltre accessori e interessi legali, con decorrenza dalla data di messa in mora (16/02/2021). La decisione si fondavasulle seguenti ragioni:(i) il giudizio di impugnazione con n. r.g. 22/2016 era stato definitivo con sentenza n. 899/2020: dalle allegazioni del ricorrente e dagli atti prodotti, risultava che l’avvocato – nonostante la messa in mora della debitrice con PEC del 16/02/2021 - non a veva ricevuto il compenso, che pertanto gli doveva essere riconosciuto dalla data della costituzione in giudizio dell’intervenuta BCC, limitatamente alle fas i di studio e decisionale, per l’avvenuta costituzione in giudizio successivamente alla fase introduttivae tenuto conto che non vi erastata la fase istruttoria; (ii) considerato il valore della controversia (da 4 a 8 milioni di euro) e valutato l ’imp e gno profuso dal difensore per l’assistenza della cliente, la somma da liquidare ammontava a € 26.792,00, oltre agli accessori, quale importo medio dello scaglione tabellare exd.m. 55 del 2014. Eranoinoltre dovuti gli interessi di cui all’art. 1224 cod. civ., dalla messa in mora, come ha chiarito la Cassazione, e il tasso d’interesse di mora era quello legale, non quello di cui alla legge n. 231 del 2002, poiché non si tratta va di una transazione commerciale; (iii) le spese del presente giudizioerano a carico della società soccombente e andavano liquidate in € 2.328,00, considerati lo scaglione di riferimento (tra 26 mila e 52 mila euro) e la scarsa complessità della causa che giustifica l’applicazione degli importi minimi per ciascuna fase, con esclusione della fase istruttoria che non si era svolta; 3. la BCC Spa ha proposto ricorso per cassazione, con un motivo. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, nel quale ha articolatoricorso incidentale, con tre motivi.Consideratoche: 1. l’unico motivo di ricorso principale - “ Nullità della Sentenza gravata ex art. 360 num. 4 CpC in relazione agli artt. 81 e 101 CpC, per difetto assoluto della titolarità passiva del diritto oggetto di Giudizio da parte della BCC [OSCURATO:PERSONA], la quale ha agito nel Giudizio a quo quale mandataria con rappresentanza di [OSCURATO:PERSONA] e comunque nullità della sentenza gravata. Violazione di Legge ex art. 360 num. 3 CpC in relazione all’art. 1388 Cod. Civ.)” - censura la sentenza impugnata che ha condannato al pagamento del compensi professionali dovuti all’avv. [OSCURATO:PERSONA] la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] , in proprio, senza alcun riferimento alla sua qualità di mandataria con rappresentanza di ICCREA, unica titolare del rapporto sostanziale controverso (un contratto di leasing finanziario intercorso tra ICCREA e la CPL Imperial 2 Spa), benché l’incarico all’avv. [OSCURATO:PERSONA], nel giudizio tra le parti del contratto di leasing, fosse stato conferito da BCC in n ome e per conto della stessa ICCREA. La statuizione della Corte di L’Aquila, spiega BCC, reca sia un error in procedendo(per difetto di legittimazione passiva di BCC e poiché vi è stato un accertamento giudiziale nei confronti di un soggetto, BCC, estraneo rapporto controverso ) , sia un errore di diritto sostanzialein quanto, a norma dell’art. 1388, cod. civ., gli effetti del contratto concluso dal mandatario con rappresentanza, visto che BCC ha dichiarato espressamente di nominare l’avv. [OSCURATO:PERSONA] quale mandatario con rappresentanza, si producono direttamente nella sfera giuridica del rappresentato, e cioè di ICCREA; 1.1. il motivo è infondato; 1.2. in un lontano passato questa Corte (Sez. 2, Sentenza n. 579 del 26/01/1981, Rv. 411066 - 01) affermò il principio di diritto secondo cui dal mandato o procura alle liti - consistente nella dichiarazione ex art 83 , cod . proc . civ ., della parte (o di chi per essa) che investe della rappresentanza in giudizio il difensore -si distingue il rapporto interno tra quest ’ ultimo e la parte (o chi per essa), attinente al conferimento dell’incarico, il quale è soggetto alle norme di un ordinario mandato di diritto sostanziale, sicché cliente è , indipendentemente dalla provenienza della procura alle liti, colui che affida il patrocinio al legale e che, avendogli chiesto la prestazione della sua opera, è obbligato direttamente alla corresponsione del relativo compenso (v.4250/80, mass. n . 408116; conf. 5620/79, mass . n . 402220; conf. 920/73, mass . N . 363284; conf. 2880/67, mass . n. 330495). In epoca più recente è stato chiarito ( Sez. 3, Sentenza n. 4959 del 28/03/2012, Rv. 621727 - 01) che , al fine di individuare il soggetto obbligato a corrispondere il compenso professionale al difensore, occorre distinguere tra rapporto endoprocessuale nascente dal rilascio della procura “ad litem” e rapporto che si instaura tra il professionista incaricato ed il soggetto che ha conferito l’incarico, il quale può essere anche diverso da colui che ha rilasciato la procura. In tal caso chi agisce per il conseguimento del compenso ha l’onere di provare il conferimento dell’incarico da parte del terzo, dovendosi, in difetto, presumere che il cliente sia colui che ha rilasciato la procura. Attualmente costituisce ius receptum ( Sez. 2 , Ordinanza n. 6905 del 11/03/2019, Rv. 652939 - 01) l’enunciato che la procura alle liti è un negozio unilaterale endoprocessuale con cui viene conferito il potere di rappresentare la parte in giudizio e che non presuppone l’esistenza -fra le medesime persone - di un sottostante rapporto di patrocinio, ovvero del negozio bilaterale, generatore del diritto al compenso, con il quale, secondo lo schema del mandato, il legale viene incaricato di svolgere l’attività professionale. Ne consegue che la procura alle liti è solo un indice presuntivo della sussistenza tra le parti dell’autonomo rapporto di patrocinio che, se contestato, deve essere provato. Altra pronuncia (Sez. 3, Sentenza n. 22913 del 10/11/2016, Rv. 642972 - 01) ha evidenziato che il mandatario che agisc a in giudizio sulla base di una procura sostanziale ricevuta dal titolare del rapporto dedotto in causa, non è soggetto all’onere di munirsi di un difensore nominato da quest’ultimo, essendo quella con il legale una relazione d’indole strettamente tecnico-processuale rimessa al governo discrezionale della parte legittimata a stare in giudizio, rispetto alla quale la figura del mandante rimane, di principio, del tutto estranea; 1.3. venendo all’esame del motivo, la Corte di L’Aquila, senza discostarsi da questi princìpi di diritto , giacchè con apprezzamento di fatto rientrante fra le prerogative del giudice del merito e non censurabile in sede di legittimità, se non nei limiti del richiamato art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., peraltro non attinto da specifica censura, ha desunto il rapporto di patrocinio tra le parti, da cui scaturisce l’obbligo per la cliente di remunerare il professionista, dalla procura alle liti rilasciata da BCC all’avv. [OSCURATO:PERSONA] , in data 14/12/2017 . I giudici di secondo grado, infatti, hanno ritenuto raggiunta la prova del conferimento da parte della BCC dell'incarico professionale all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], a soste gno del le ragioni della ICCREA, per essersi la BCC costituita in aggiunta alla ICCREA (appellata che aveva anche proposto appello incidentale ) , conferendo mandato a l medesimo difensore della ICCREA , nel giudizio pendente avanti alla stessa Corte di appello. La conclusione raggiunta dalla sentenza impugnata si uniforma all'interpretazione che della questione di diritto presceglie questa Corte, secondo cui il rapporto di prestazione d'opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del diritto al compenso, postula l'avvenuto conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso. Ciò comporta che avendo la BCC conferito mandato al Marchionne per spiegare un intervento ad adiuvandum(“per sostenere le ragioni della ICCREA”), deve essa stessa essere ritenuta cliente del professionista; 2. il primo motivo di ricorso incidentale –“Violazione di legge ex art. 360 3) c.p.c. in relazione all’art. 2 lett. a) e c) l. 231/2002, nonché art. 2 l. 22/05/2017, n. 81” – censura la sentenza che, dopo avere stabilito che sulle somme liquidate al difensore per compensi professionali sono dovuti gli interessi di mora, li ha determinati secondo la “misura legale” e non in base al saggio di cui alla legge n. 231 del 2002, non vertendosi in ipotesi di transazioni commerciali, senza considerare che la nozione lata della locuzione “transazioni commerciali” fornita dalla normativa in esame include le prestazioni di servizio del libero professionista e, quindi, quelle dell’avvocato in favore del cliente e che, ad abundantiam , l’applicabilità nei confronti del professionista della legge n. 231 del 2002 è espressamente stabilita dall’art. 2, della legge 22 maggio 2017, n. 81; 2.1. il motivo è fondato; 2.2. diversamente da quanto afferma il giudice di merito, alla stregua della formulazione letterale dell’art. 2, comma 1, lett. a), c), del d.lgs. n. 231 del 2002, la disciplina contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali si applica anche ai contratti d’opera professionale tra il libero professionista (nella specie, un avvocato) e un’impresa (nella specie, una Spa); 2.3. d’altronde, il dictum della Corte territoriale si pone in contrasto con l’indirizzo di legittimità, che è il caso di riproporre, alla stregua del quale, posto che il ricorso per il pagamento del compenso è stato depositato il 05/05/2021, è applicabile ratione temporis la previsione dell’art. 1284 , quarto comma, cod. civ., secondo cuiil saggio degli interessi è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento delle transazioni commerciali (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8611 del 16/03/2022, Rv. 664464–01, in motivazione, pag. 23; conf.: Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24973 del 19 /0 8 / 2022 , Rv. 665548 - 01, in motivazione, pagg. 13-14; Sez. 2, Ordinanza n. 3457 del 2024, in motivazione, punto 11); 3. il secondo motivo - “Violazione di legge ex art. 360 3) c.p.c. in relazione agli artt. 4, 5, 6 e tabelle parametri forensi di cui al d.m. 10/03/2014 n. 55 ai sensi dell’art. 13 comma 6 l. n. 247/2012” – cens ura la sentenza che , lì dove ha liquidato il compenso del difensore in € 26.792,00, per la fase di studio e per la fase della decisione, dopo avere dato atto del valore della controversia pari a 4.703.914,00 e della liquidazione in base a i valori medi dello scaglione di riferimento , non ha fatto corretta applicazione dei parametri del d.m. 55 del 2014 che prevede come importi medi dello scaglione 4-8 milioni: € 11.938,00, per la fase “studio”, e € 19.851,00, per la fase “decisionale”, per un totale di €31.789,00; 3.1. il motivo è fondato; 3.2. dato il valore della causa (da quattro a otto milioni di euro), considerati gli importi medi e due fasi (fase di studio e fase della decisione), in applicazione della tabella di cui al d.m. 55 del 2014, l’importo da riconoscere al difensore è pari a € 31.789,00, oltre accessori, laddove la Corte dell’Aquila, errando, ha riconosciuto al ricorrente il minore importo di € 26.792,00, oltre accessori; 4. il terzo motivo – “Violazione di legge ex art. 360 3) c.p.c. in relazione agli artt. 4, 5, 6 e tabelle parametri forensi di cui al decreto 10/03/2014 n. 55 e 13.8.2022 n. 147 ai sensi dell’art. 13 comma 6 l. n. 247/2012” – censura la sentenza impugnata che, in merito alla condanna alle spese del giudizio, in applicazione dello scaglione tra 26.000,00 e 52.000,00 euro, ha liquidato € 2.328,00, oltre accessori, ritenendo che dovessero applicarsi i valori minimi, senza considerare che, ai sensi del combinato disposto del d.m. 55 del 2014 e del d.m. 147 del 2022, entrato in vigore il 23/10/2022, quindi prima della decisione del 07/12/2022, l’importo da liquidare era di € 3.473,00 (studio: € 1.029,00; introduttiva: € 709 ,00 ; decisionale: € 1.735,00); in subordine, secondo le precedenti tariffe: € 3.308,00 (studio: € 980,00; introduttiva: € 675,00 ; decisionale: € 1.653,00); 4.1. il motivo è fondato; 4.2. rideterminato il valore della lite nella misura di € 31.789,00, per le ragioni indicate al punto 3.2., facendo applicazione dei medesimi parametri utilizzati dal giudice di merito, l’importo dovuto al ricorrente per le spese del giudizio dinanzi alla Corte di L’Aquila è pari a € 3.473,00, oltre accessori; 5. in conclusione, respinto il ricorso principale, accolto il ricorso incidentale, la sentenza va cassata in relazione al ricorso incidentaleaccolto ; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, secondo comma, ultima parte, cod. proc. civ., con l’accoglimento della domanda dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] e la condanna della BCC Spa a corrispondergli € 31.789,00, oltre agli interessi di mora al tasso di cui all’art. 1284, quarto comma, cod. civ., dal 16/02/2021 al saldo, e oltre alle spese del giudizio di merito, liquidate in € 3.473,00, edaccessori; 6. le spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; 7. ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della sola ricorrente principale , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto; P.Q.M. rigettatoil ricorso principale, accoglie il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata, in relazione al ricorso incidentalee decidendo nel merito, in accogli m e nto del la domanda dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],condanna la BCC [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di € 31.789,00, oltre agli interessi di mora al tasso di cui all’art. 1284, quarto comma, cod. civ., dal 16/02/2021, al saldo, e alle spese del giudizio di merito, liquidate in € 3.473,00, con accessori. Condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 3.500,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale , di un ulteriore importo a titolo di c
Sentenza Cassazione n. 11947/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris