CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 ottobre 1989
Cassazione n. 27619/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/10/1989 avverso la sentenza del 19/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inamrnissibilita' del ricorso. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] chiede l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata) con la quale la Corte di appello di Roma lo ha condannato alla pena di anni tre di reclusione ed euro 12.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990, aggravato per la ingente quantità ai sensi dell'art. 80, comma 2, d.P.R. 309/1990, per aver ritirato da tale [OSCURATO:PERSONA], per conto terzi, un pacco proveniente dalla Colombia, giunto in Italia, contenente sostanza stupefacente del tipo cocaina, del peso di oltre 10 chilogrammi che, per le circostanze, le quantità e le modalità di detenzione, appare inequivocabilmente destinata ad un uso non esclusivamente personale. 1.1.11 ricorrente deduce, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione, posto che i giudici di merito hanno affermato la responsabilità penale sulla base di un ragionamento ipotetico, articolato in termini di verosimiglianza, mediante un percorso deduttivo che è inidoneo a superare lo standard probatorio dell'oltre ogni ragionevole dubbio. Rappresenta di essere stato reclutato in modo del tutto estemporaneo in una sala giochi e scommesse, ove egli si trovava, da un soggetto, denominato "Rolex", sfuggito alle indagini e mai identificato, per il mero ritiro di un pacco per suo conto presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA]. Tale compito era stato assunto a fronte della promessa, da parte del soggetto denominato Rolex, di procurargli un orologio di pregio a prezzo contenuto, nella misura corrispondente alla somma appena vinta dal Bruni. Evidenzialquindildi non essere stato a conoscenza del contenuto del pacco, formalmente destinato a [OSCURATO:PERSONA]. La condotta di ricezione di un plico chiuso non è punibile, posto che le prove acquisite nel corso dell'istruttoria hanno attestato che il vero effettivo ultimo destinatario del pacco, tale Rolex, aveva assicurato a Baroni di passare a ritirare il pacco personalmente, salvo, all'ultimo minuto, avendo sospettato che potessero esserci appostamenti della polizia, 3 modificare prontamente il piano, inviando per il ritiro un terzo estraneo e ignaro. Non a caso il ricorrente non aveva alcun incarico di corrispondere al Baroni la somma dovuta, risultando dalle intercettazioni che E Rolex si era ripromesso di passare personalmente per il saldo. Non si comprende come mai i giudici di merito abbiano ritenuto di differenziare le posizione del Bruni rispetto quelle dei signori Menti!, gestori dell'officina all'indirizzo della quale è stato materialmente recapitato dallo spedizioniere il pacco destinato al Baroni. 2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente si duole della mancata derubricazione del reato contestato in quello di cui all'art. 73, comma quarto, d.P.R. 309/1990, invocando l'applicazione dell'art. 47, comma 2, cod. pen. Rappresenta di non essere a conoscenza della tipologia di sostanza stupefacente contenuta nel pacco da lui ritirato, non sapendo che si trattasse di cocaina e ritenendo che si trattasse di hashish o di altra droga leggera. Pertanto, si sarebbe dovuta applicare l'ipotesi di reato di cui al comma quarto dell'art. 73, d.P.R. 309/1990, che punisce le condotte concernenti le sostanze stupefacenti appartenenti alla tabella 2.3. Il Procuratore Generale, con requisitoria orale, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. La difesa del ricorrente chiede che la pena della reclusione venga sostituita con le pene sostitutive non detentive ai sensi dell'art. 20 bis cod. pen., così come modificato dal Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, norma entrata in vigore nelle more del giudizio in cassazione, di natura sostanziale e quindi applicabile anche in sede di legittimità in quanto più favorevole, ricorrendone i presupposti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo e il secondo motivo di ricorso esulano dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, 13/12/1995, Clarke, Rv. 203428). 1.1. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una attenta analisi della regiudicanda, poiché la Corte territoriale ha preso in esame tutte le deduzioni difensive ed è pervenuta alle sue conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogiciltà e perciò insindacabili in questa sede. Ciò si desume, in particolare, dalle considerazioni formulate dal giudice a quo alle pagine 2-4, segnatamente laddove, con riferimento alla prima doglianza, viene ritenuta non cs«_ credibile la tesi difensiva secondo cui 2" Rolex abbia incaricato una persona conosciuta casualmente in una sala giochi e non di fiducia per poter ritirare un pacco di tale valore economico. Ne' è verosimile che il ricorrente non abbia avuto contezza della illiceità del contenuto del plico, considerato che, a fronte di un impegno minimo consistente nel ritiro e nella riconsegna del pacco, avrebbe ricevuto un forte sconto sull'acquisto di un orologio di pregio e considerato inoltre/che la provenienza sospetta del pacco dall'estero era visibile da chiunque. Il giudice ha anche ritenuto che, a fronte della gravità del reato commesso, il ricorrente non ha fornito alcun elemento per la identificazione del reale destinatario del pacco, nè ha fornito elementi concreti in ordine alla ragioni dell'incarico ricevuto o fornito un apporto per identificarlo. Pertanto, la Corte territoriale ha ritenuto di dover differenziare la posizione dei due gestori dell'autofficina ove il pacco veniva materialmente recapitato rispetto la posizione del Bruni. I signori Mentii hanno immediatamente fornito informazioni per individuare il destinatario della merce, il condomino [OSCURATO:PERSONA], e spiegato le ragioni per cui avevano materialmente ricevuto il pacco. [OSCURATO:PERSONA], il quale abita nello stesso edificio ove al piano terreno vi è l'officina dei Mentii, aveva chiesto loro, stante la sua momentanea assenza da casa, di poter ricevere il pacco dallo spedizioniere. 1.2. Anche in ordine alla seconda doglianza con la quale il ricorrente invoca l'applicazione dell'art. 47, comma secondo, cod. pen, trattandosi di errore sul fatto che qualifica un reato diverso, la Corte territoriale ha condiviso quanto affermato dal giudice di primo grado in ordine all'affermazione della piena responsabilità del Bruni ai sensi del comma primo dell'art. 73, d.P.R. 309/1990, posto che il ricorrente non ha mai indicato su quali elementi si fondi tale errore in ordine alla tipologia di stupefacente, se droga leggera o pesante. Sotto questo profilo il ricorso pecca di genericità. Pertanto, condivisibilmente, i giudici di merito hanno negato che il Bruni sia incorso in un errore sul fatto, ovvero un falso convincimento non determinato da colpa, affermando che la mera incertezza o dubbio sul contenuto del pacco non esclude il dolo. 1.3. Trattasi dunque di apparato esplicativo puntuale, coerente, privo di discrasie concettuali, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità. Né la Corte suprema può esprimere alcun giudizio sull'attendibilità delle acquisizioni probatorie, giacchè questa prerogativa è attribuita al giudice di merito, con la conseguenza che le scelte da questo compiute, se coerenti, sul piano logico, con una esauriente analisi delle risultanze agli atti, si sottraggono al sindacato di legittimità (Sez. U, 25/11/1995, Facchini, Rv. 203767). 2. Infine, in ordine alla richiesta di applicazione delle pene sostitutive di cui alla legge n.689 del 1981, si osserva che l'art. 95 del d.l. n. 150 del 2022 ha previsto una norma transitoria, in materia di pene sostitutive delle pene detentive brevi, a tenore della quale, al comma primo, si stabilisce che "Le norme previste dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell'entrata in vigore del presente decreto. Il condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni, all'esito di un procedimento pendente innanzi la Corte di cassazione all'entrata in vigore del presente decreto, può presentare istanza di applicazione di una delle pene sostitutive di cui al Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 666 del codice di procedura penale, entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza. Nel giudizio di esecuzione si applicano, in quanto compatibili, le norme del Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, e del codice di procedura penale relative alle pene sostitutive. In caso di annullamento con rinvio provvede il giudice del rinvio". La relativa richiesta va dunque rivolta al giudice dell'esecuzione.3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della