CassazionedecretoSezione L
Cassazione n. 04520/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
le "finestre" ORDINANZA sul ricorso 21756-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l'Avvocatura centrale dell'Istituto - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in virtù di procura conferita a margine del controricorso, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente - per la cassazione della sentenza n. 576 del 2018 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], pubblicata il 7 giugno 2018 (R.G.N. 629/2017). Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 23 novembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con sentenza pubblicata il 7 giugno 2018 con il numero 576 del 2018, la Corte d'appello di Firenze ha respinto il gravame proposto dall'INPS e ha confermato la decisione del Tribunale della medesima sede, che aveva riconosciuto al signor [OSCURATO:PERSONA] la pensione di vecchiaia anticipata (art. 1, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503) a decorrere dal 10 novembre 2014, senza fare applicazione dello "slittamento" connesso con l'istituto delle "finestre". La Corte territoriale ha evidenziato che il Riccioni, affetto da un grado d'invalidità pari all'80%, non è assoggettato al differimento dell'erogazione della pensione di vecchiaia, sancito dall'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122. Tale previsione non racchiude alcun riferimento espresso alle pensioni di vecchiaia anticipata concesse agl'invalidi in misura non inferiore all'80% e, nel «silenzio del legislatore», si deve privilegiare una interpretazione che non pregiudichi coloro che sono invalidi in misura grave. Il differimento in questione si applica solo a chi maturi il diritto alla pensione di vecchiaia all'età di sessant'anni, per le donne, o di sessantacinque anni, per gli uomini, e non a chi benefici di una pensione di vecchiaia anticipata. Sarebbe irragionevole, in tali fattispecie, posticipare la liquidazione della pensione di vecchiaia. 2.- Contro la sentenza della Corte d'appello di Firenze, l'INPS ricorre per cassazione, con atto notificato il 10 luglio 2018 e affidato a tre motivi. 3.- [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. 4.- Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio dinanzi a questa sezione, in base agli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1. cod. proc. civ. 5.- Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Il ricorso dell'INPS si articola in tre motivi. 1.1.- Con il primo mezzo, l'INPS denuncia violazione dell'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010 (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.). Avrebbe errato la Corte territoriale nel ritenere inapplicabile alla pensione di vecchiaia anticipata il differimento di cui all'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010, previsione generale e contraddistinta da deroghe tassative, che non includono lo speciale trattamento di cui all'art. 1, comma 8, del d.lgs. n. 503 del 1992. 1.2.- Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione dell'art.112 cod. proc. civ. e imputa alla Corte territoriale di aver omesso di pronunciarsi sull'applicazione degl'incrementi per le aspettative di vita. 1.3.- Con la terza doglianza, l'Istituto lamenta, infine, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell'art. 22-ter, comma 2, del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102, e dell'art. 12, commi 12-bis e 12-quater, del d.l. n. 78 del 2010. Anche alle pensioni di vecchiaia anticipata si applicherebbe l'adeguamento dei requisiti di accesso agl'incrementi delle aspettative di vita. 2.- Il primo motivo è fondato. 3.- Questa Corte è costante nell'affermare che il differimento dell'erogazione della pensione di vecchiaia, disposto dall'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010, ha una valenza generale, corroborata da elementi di ordine letterale e sistematico (Cass., sez. lav., 19 ottobre 2022, n. 30791). 4.- Lo "slittamento" di dodici mesi per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia opera non solo per i soggetti che, a far tempo dal gennaio 2011, maturino tale diritto a sessant'anni se donne e a sessantacinque anni se uomini, ma anche nei confronti di tutti gli altri assicurati che lo maturino alle età previste dalle norme di riferimento, senza alcuna esclusione dei titolari di pensione di vecchiaia anticipata (Cass., sez. VI-L, 3 febbraio 2020, n. 2382). L'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010, in ragione della sua formulazione onnicomprensiva, opera anche per i lavoratori con invalidità non inferiore all'80%. Tale fattispecie non può essere ricondotta alle deroghe tipizzate dai commi 4 e 5 della medesima previsione (Cass., sez. lav., 13 novembre 2018, n. 29191). Come si è rilevato di recente, «A favore di tali conclusioni militano le caratteristiche della pensione di vecchiaia anticipata, che non si configura come "una pensione diretta di invalidità", ma rientra a pieno titolo tra i trattamenti di vecchiaia contemplati dalla normativa sulle "finestre". La prestazione di cui al d.lgs. n. 503 del 1992, art. 1, comma 8, si atteggia come "una anticipazione dei normali tempi di perfezionamento del diritto alla pensione attuata attraverso un'integrazione ex lege del rapporto assicurativo e contributivo, che consente, in presenza di una situazione di invalidità, una deroga ai limiti di età per il normale pensionamento" (Cass., sez. VI-L, 8 giugno 2015, n. 11750; negli stessi termini, Cass., sez. lav., 27 novembre 2019, n. 31001)» (ordinanza n. 30791 del 2022, cit., punto 4). Anche la parte ricorrente ha posto l'accento sulla formulazione onnicomprensiva della norma e sull'introduzione di specifiche ipotesi di deroga (pagine 5, 6, 7 e 8 del ricorso per cassazione). Tali elementi privano di consistenza l'argomento addotto dalla sentenza impugnata (pagina 3) e dalla parte controricorrente (pagina 4 del controricorso), incentrato sulla mancanza di un richiamo espresso alle pensioni di vecchiaia anticipata e sulla necessità di interpretare tale "lacuna" in conformità al principio di ragionevolezza. 5.- Dal punto di vista sistematico, si deve poi evidenziare che le previsioni richiamate si prefiggono di contenere la spesa previdenziale, in una prospettiva di razionalizzazione e di riequilibrio (sentenza n. 29191 del 2018, cit., punto 9), che ne impone l'applicazione nei termini più ampi (ordinanza n. 30791 del 2022, cit., punto 4). 6.- Né si può invocare come argomento dirimente la speciale disciplina di favore che il legislatore ha apprestato per la pensione di vecchiaia anticipata. Tale disciplina, richiamata dalla sentenza impugnata (pagina 3) e nel controricorso (pagina 2), consente soltanto una deroga ai limiti di età rispetto ai normali tempi di perfezionamento del diritto al trattamento di vecchiaia. Come ha replicato l'INPS nel ricorso per cassazione (pagina 9), permane immutato il diritto degl'invalidi in misura non inferiore all'80% di accedere alla pensione di vecchiaia in anticipo rispetto alla generalità degli assicurati. A tale regime fa riscontro la generale operatività del meccanismo di "slittamento" congegnato dall'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010 (Cass., sez. lav., 28 gennaio 2021, n. 1931), che attiene ai tempi della concreta erogazione del trattamento pensionistico. Il bilanciamento attuato dal legislatore, nel rispetto del limite delle risorse disponibili (art. 81 Cost.), non comprime il nucleo essenziale della disciplina di tutela dettata per gl'invalidi e non presta dunque il fianco a censure di manifesta irragionevolezza (art. 3 Cost.), né pregiudica gli altri interessi di rilievo costituzionale (art. 38 Cost.) con i quali la normativa in esame interferisce. 7.- Da tale orientamento, confermato anche di recente da questa Corte (Cass., sez. lav., 6 dicembre 2022, n. 35861), non vi sono ragioni di discostarsi, né la parte controricorrente ha prospettato argomenti che inducano a rimeditarlo. 8.- La sentenza d'appello incorre dunque negli errori di diritto denunciati dal ricorrente, nella parte in cui ha escluso l'applicazione dell'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010 e del relativo differimento per chi benefici della pensione di vecchiaia anticipata. 9.- Il secondo e il terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente, perché connessi, e si rivelano egualmente fondati. 10.- L'INPS ha dimostrato di avere ritualmente devoluto ai giudici d'appello anche il tema dell'applicazione dell'adeguamento legato agl'incrementi delle aspettative di vita (pagine 10 e 11 del ricorso per cassazione). La parte controricorrente non contesta tali asserzioni, corroborate dalla riproduzione dei passaggi essenziali dell'atto di gravame in ossequio alla necessaria specificità del ricorso per cassazione, e si limita a ribattere che la Corte territoriale ha ritenuto tale questione irrilevante, sul presupposto che tali incrementi riguardino soltanto un soggetto mediamente sano (pagina 4 del controricorso). 11.- Tali argomentazioni non possono essere condivise. Sulla questione devoluta dall'Istituto, che attiene a profilo diverso rispetto al differimento di cui all'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010 e che non è dunque sprovvista di rilievo, la Corte territoriale ha omesso di pronunciarsi. 12.- Nel merito, si deve rilevare che le censure del ricorrente colgono nel segno. Occorre dare continuità all'orientamento di questa Corte (Cass., sez. lav., 27 novembre 2019, n. 31001), oramai consolidato nell'applicare alla pensione di vecchiaia anticipata per invalidità la generale previsione dell'aumento dell'età pensionabile in dipendenza 6 - dell'incremento della speranza di vita di cui all'art. 22-ter, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009. La sussistenza dello stato d'invalidità costituisce solo la condizione in presenza della quale è possibile acquisire il diritto al trattamento di vecchiaia sulla base del requisito di età vigente prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 503 del 1992, ma non implica uno snaturamento della prestazione, che rimane pur sempre un trattamento diretto di vecchiaia, ontologicamente diverso dai trattamenti diretti d'invalidità. 13.- Il ricorso, in ultima analisi, dev'essere accolto. La sentenza d'appello è cassata. 14.- La causa dev'essere rinviata alla Corte d'appello di Firenze, che, in diversa composizione, riesaminerà la domanda del ricorrente e si uniformerà ai principi di diritto ribaditi dalla presente ordinanza sia con riguardo al differimento di cui all'art. 12 d.l. n. 78 del 2010 sia con riguardo all'adeguamento agl'incrementi delle aspettative di vita. Al giudice di rinvio è rimessa anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso; cassa l'impugnata sentenza; rinvia la causa, anche per la liquidazione delle spese del