CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 agosto 2022
Cassazione n. 26376/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 27503-2022 proposto da: I.N.A.I.L. - [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 144, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresentano e difendono; - ri corrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - Oggetto R.G.N. 27503/2022 Cron. Rep. Ud. 24/05/2023 CC per la correzione dell'ordinanza n. 24351/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 05/08/2022 R.G.N. 13167/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: L’[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la correzione di errore materiale ex art. 391 bis c.p.c. contenuto nell’ordinanza n. 24351/22, emessa il 31/3/22 e pubblicata il 5/8/22, con cui questa Corte ha condannato i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA], “alla rifusione delle spese nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]”, facendo presente che tale società non era parte del giudizio e che parte era invece l’[OSCURATO:PERSONA], come risulta dall’intestazione dell’ordinanza medesima e dalle questioni decise. Il ricorso è stato ritualmente notificato alle controparti, che sono rimaste intimate. [OSCURATO:PERSONA], all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. [OSCURATO:PERSONA]: Il ricorso è meritevole di accoglimento. Risulta in atti che parte del giudizio sia stato effettivamente l’[OSCURATO:PERSONA] (come del resto correttamente indicato nell’intestazione dell’ordinanza) e non [OSCURATO:SOCIETA]., erroneamente indicata solo nella parte dispositiva dell’ordinanza. Rileva il Collegio che si tratta di errore frutto di mera disattenzione, emendabile attraverso il ricorso al rimedio della correzione dell'errore materiale. Il ricorso va accolto nei termini che seguono, riportati in dispositivo. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass. Sez. un. n. 9438 del 2002; Cass. n. 10203 del 2009; n. 21213 del 2013). p.q.m. dispone che l'ordinanza n. 24351/22 sia corretta, di modo che nella parte dispositiva dell’ordinanza, al secondo rigo, risultino condannati i ricorrenti alla ”rifusione delle spese di lite nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]” piuttosto che di “[OSCURATO:SOCIETA].”, ivi erroneamente indicata. C