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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 27 settembre 1948

Cassazione n. 33626/2023

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/9/1948, p.o. nel proc. a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/10/1952, avverso il provvedimento del GIP del Tribunale di Roma in data 22/2/2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'inammissibilità del ricorso,; letta la memoria depositata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] difensore di [OSCURATO:PERSONA] con la quale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] decreto del 22 febbraio 2022, il GIP del Tribunale di Roma ha rigettato l'istanza di sequestro probatorio avanzata dalla p.o. [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato pei i reati di cui agli artt. 646, 640, 491, 489, 482, 476 c.p., commessi negli anni 2018-2022.

Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] lamentando: 1) la mancata valutazione di una prova decisiva, nella specie la consulenza tecnica grafologica che aveva accertato la falsità del testamento pubblicato da [OSCURATO:PERSONA] per mezzo del quale questi di era appropriato di denaro e gioielli destinati alla Bussi per via di legato testamentario; 2) l'omessa motivazione sulla richiesta di sequestro conservativo in presenza di atti dispositivi da parte di Ancona, dimostrativi della possibile dispersione della garanzia patrimoniale; 3) contraddittorietà e illogicità della motivazione avendo il GIP ritenuto di dover rigettare la richiesta di sequestro probatorio sull'assunto che questa fosse fondata sulla unilaterale prospettazione della p.o., quando invece elementi documentali oggettivi dimostravano la sussistenza dell'ipotesi di accusa. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile per la preliminare ed assorbente considerazione che il provvedimento con il quale il giudice delle indagini preliminari, al quale il P.M. ha trasmesso gli atti a norma dell'art. 368 cod. proc. pen., respinge la richiesta di emissione di una richiesta di sequestro probatorio presentata dalla parte privata, è sottratto ad ogni mezzo d'impugnazione, in applicazione del principio di tassatività fissato dall'art. 568 cod. proc. pen. (cfr., in tal senso, tra le altre, Cass. Pen., 3, 4.10.2007 n. 42.969, Saccucci, Rv. 238100; Cass. Pen., 6, 10.6.2002 n. 2.881, Ferretti, Rv. 223717 e,, tra quelle non massimate, Cass. Pen., 2, 45566 del 13/10/2021).238100 L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/9/1948, p.o. nel proc. a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/10/1952, avverso il provvedimento del GIP del Tribunale di Roma in data 22/2/2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'inammissibilità del ricorso,; letta la memoria depositata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] difensore di [OSCURATO:PERSONA] con la quale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] decreto del 22 febbraio 2022, il GIP del Tribunale di Roma ha rigettato l'istanza di sequestro probatorio avanzata dalla p.o. [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato pei i reati di cui agli artt. 646, 640, 491, 489, 482, 476 c.p., commessi negli anni 2018-2022. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] lamentando: 1) la mancata valutazione di una prova decisiva, nella specie la consulenza tecnica grafologica che aveva accertato la falsità del testamento pubblicato da [OSCURATO:PERSONA] per mezzo del quale questi di era appropriato di denaro e gioielli destinati alla Bussi per via di legato testamentario; 2) l'omessa motivazione sulla richiesta di sequestro conservativo in presenza di atti dispositivi da parte di Ancona, dimostrativi della possibile dispersione della garanzia patrimoniale; 3) contraddittorietà e illogicità della motivazione avendo il GIP ritenuto di dover rigettare la richiesta di sequestro probatorio sull'assunto che questa fosse fondata sulla unilaterale prospettazione della p.o., quando invece elementi documentali oggettivi dimostravano la sussistenza dell'ipotesi di accusa. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile per la preliminare ed assorbente considerazione che il provvedimento con il quale il giudice delle indagini preliminari, al quale il P.M. ha trasmesso gli atti a norma dell'art. 368 cod. proc. pen., respinge la richiesta di emissione di una richiesta di sequestro probatorio presentata dalla parte privata, è sottratto ad ogni mezzo d'impugnazione, in applicazione del principio di tassatività fissato dall'art. 568 cod. proc. pen. (cfr., in tal senso, tra le altre, Cass. Pen., 3, 4.10.2007 n. 42.969, Saccucci, Rv. 238100; Cass. Pen., 6, 10.6.2002 n. 2.881, Ferretti, Rv. 223717 e,, tra quelle non massimate, Cass. Pen., 2, 45566 del 13/10/2021).238100 L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a
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