CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 novembre 1971
Cassazione n. 37976/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30/11/1971 avverso la sentenza del 31/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confer- mato la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Palermo del 12 dicembre 2019, emessa a seguito di giudizio abbreviato, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro 8.000 di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per Cassazione avverso tale sentenza per violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, deducendo la carenza totale di motivazione e la mancata valutazione della possibilità di emettere sentenza di pro- scioglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è basato su motivi non proponibili in sede di legittimità. La ricorrente si limita a contestare genericamente l'affermazione di responsabi- lità, senza articolare le censure in termini sufficientemente dettagliati. Al riguardo, va rilevato che è inammissibile il ricorso per Cassazione i cui motivi si limitino genericamente a lamentare l'omessa valutazione di una tesi alternativa a quella accolta dalla sentenza di condanna impugnata, senza indicare precise carenze od omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione di questa, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio probatorio posto a fondamento della decisione di merito (Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015, Falbo, Rv. 264441). Il ricorso per Cassazione, infatti, deve contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, Caruso, Rv. 259704). 2. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricor- rendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 6 luglio