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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 12 ottobre 2023

Cassazione n. 50565/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], avverso il decreto ministeriale, del 4 aprile 2022, con il quale è stato disposto, nei suoi confronti, il regime differenziato di cui all'art. 41-bis, comma 2, Ord. pen., in relazione a titolo non definitivo (ordinanza di custodia cautelare in carcere per il reato di cui all'art. 416-bis, comma primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto, cod. pen.) Considerato che il motivo dedotto, a mezzo del difensore, avv.

A. Torchia (inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 41-bis Ord. pen. e 125 cod. proc. pen.) non è consentito in sede di legittimità perché, in sostanza, denuncia vizi di motivazione avverso provvedimento impugnabile soltanto per violazione di legge.

Considerato, infatti, che avverso il provvedimento emesso dal Tribunale di sorveglianza in sede di reclamo, circa l'applicazione o la proroga del regime differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen., è ammesso ricorso per cassazione in rapporto alla sola violazione di legge (art. 41-bis comma 2-sexies ord. pen.), con il limite, per questa Corte, di rilevare l'assoluta carenza di motivazione, intesa come mancanza grafica della stessa o come redazione di un testo del tutto sfornito dei requisiti minimi di logicità e aderenza ai dati cognitivi acquisiti, tale da rendere incomprensibile il percorso giustificativo della decisione, non riscontrata nella specie (Sez.

U, del 28/5/2003, Pellegrino, Rv. 224611; Sez. 1, 9/11/2004, Santapaola, Rv. 230203).

Ritenuto che detto limite al sindacato di legittimità, così regolamentato, comporta, altresì, l'impossibilità di rilevare l'omessa enunciazione delle ragioni per cui il Tribunale non abbia ritenuto rilevanti taluni argomenti devoluti dalla difesa, sempre che i dati assunti a fondamento della decisione siano sufficienti a sostenerla e non risultino intrinsecamente apparenti o fittizi (Sez. 1, n. 37351 del 6/05/2014, Rv 260805).

Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza ha indicato, con motivazione adeguata e non apparente, gli elementi sulla cui base è stato adottato il provvedimento (cfr. p. 8 e ss.).

Considerato, infine, quanto al sollecitato controllo sull'attualità dei pericoli per l'ordine e la sicurezza che la misura mira a prevenire, da parte del Tribunale di sorveglianza, asseritamente non adeguatamente svolto in sede di merito, che i margini più limitati di intervento del sindacato del giudice di legittimità, riguarda il solo vizio di violazione di legge sostanziale e processuale e quindi è esercitatile, quanto alla legalità della decisione sul reclamo, in riferimento ai parametri normativi che regolano il procedimento e la materia e alla presenza di motivazione, .reale ed effettiva, senza potersi addentrare in considerazioni sul materiale probatorio, la sua corretta valutazione e la logicità del procedimento inferenziale che ha condotto alla decisione, né poter prendere in esame, per quanto già esposto, eventuali profili di illogicità o contraddittorietà della motivazione (Sez. 1, n. 18434 del 23/04/2021, Mulè, Rv. 281361, in motivazione).

Rilevato che deriva, da quanto sin qui esposto, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 12 ottobre 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], avverso il decreto ministeriale, del 4 aprile 2022, con il quale è stato disposto, nei suoi confronti, il regime differenziato di cui all'art. 41-bis, comma 2, Ord. pen., in relazione a titolo non definitivo (ordinanza di custodia cautelare in carcere per il reato di cui all'art. 416-bis, comma primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto, cod. pen.) Considerato che il motivo dedotto, a mezzo del difensore, avv. A. Torchia (inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 41-bis Ord. pen. e 125 cod. proc. pen.) non è consentito in sede di legittimità perché, in sostanza, denuncia vizi di motivazione avverso provvedimento impugnabile soltanto per violazione di legge. Considerato, infatti, che avverso il provvedimento emesso dal Tribunale di sorveglianza in sede di reclamo, circa l'applicazione o la proroga del regime differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen., è ammesso ricorso per cassazione in rapporto alla sola violazione di legge (art. 41-bis comma 2-sexies ord. pen.), con il limite, per questa Corte, di rilevare l'assoluta carenza di motivazione, intesa come mancanza grafica della stessa o come redazione di un testo del tutto sfornito dei requisiti minimi di logicità e aderenza ai dati cognitivi acquisiti, tale da rendere incomprensibile il percorso giustificativo della decisione, non riscontrata nella specie (Sez. U, del 28/5/2003, Pellegrino, Rv. 224611; Sez. 1, 9/11/2004, Santapaola, Rv. 230203). Ritenuto che detto limite al sindacato di legittimità, così regolamentato, comporta, altresì, l'impossibilità di rilevare l'omessa enunciazione delle ragioni per cui il Tribunale non abbia ritenuto rilevanti taluni argomenti devoluti dalla difesa, sempre che i dati assunti a fondamento della decisione siano sufficienti a sostenerla e non risultino intrinsecamente apparenti o fittizi (Sez. 1, n. 37351 del 6/05/2014, Rv 260805). Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza ha indicato, con motivazione adeguata e non apparente, gli elementi sulla cui base è stato adottato il provvedimento (cfr. p. 8 e ss.). Considerato, infine, quanto al sollecitato controllo sull'attualità dei pericoli per l'ordine e la sicurezza che la misura mira a prevenire, da parte del Tribunale di sorveglianza, asseritamente non adeguatamente svolto in sede di merito, che i margini più limitati di intervento del sindacato del giudice di legittimità, riguarda il solo vizio di violazione di legge sostanziale e processuale e quindi è esercitatile, quanto alla legalità della decisione sul reclamo, in riferimento ai parametri normativi che regolano il procedimento e la materia e alla presenza di motivazione, .reale ed effettiva, senza potersi addentrare in considerazioni sul materiale probatorio, la sua corretta valutazione e la logicità del procedimento inferenziale che ha condotto alla decisione, né poter prendere in esame, per quanto già esposto, eventuali profili di illogicità o contraddittorietà della motivazione (Sez. 1, n. 18434 del 23/04/2021, Mulè, Rv. 281361, in motivazione). Rilevato che deriva, da quanto sin qui esposto, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 12 ottobre 2023 [OSCURATO:PERSONA]
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