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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 maggio 2023

Cassazione n. 43373/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. avverso la sentenza del 05/05/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P. generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto farsi luogo alla correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza in data 5 maggio 2023; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO. [OSCURATO:PERSONA], dato preliminarmente atto della disposta riunione dei fascicoli recanti numeri di R. gen. 21301/23, n. 12 del ruolo di udienza (iscritto su istanza di correzione proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) e 32221/23, n. 16 del ruolo di udienza (iscritto su mozione del Presidente del Collegio del 5 maggio 2023 per le medesime ragioni di correzione materiale), per evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva.

Visti gli atti del procedimento n. 36500/2023 R.G. ric., n. 1394/2023 r. sez. (ricorrente [OSCURATO:PERSONA]), definito con sentenza all'udienza del 5 maggio 2023, che dichiarava inammissibile il ricorso e condannava il ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre la sanzione alla Cassa delle ammende.

Rilevato che, per mero errore materiale, nel dispositivo della sentenza, n. 1394-2023 (r. sez.), emessa all'esito dell'udienza del 5 maggio 2023 è stata omessa la condanna alla rifusione delle spese processuali sostenute nel grado dalla parte civile [OSCURATO:SOCIETA]., presente in udienza, che aveva concluso e depositato nota spese, delle quali pure aveva chiesto la liquidazione; ritenuto che la omessa decisione sulle spese processuali dovute deve essere emendata attraverso la procedura della correzione dell'errore materiale, ex art. 130 cod. proc. pen., trattandosi di statuizione di natura accessoria e obbligatoria (solo tra le più recenti, Sez. 5, Ord. n. 36037 del 14/07/2022, Rv. 283772 - 01; Sez. 4, n. 5805 del 3/2/2021, Rv. 280926; Sez. 5, n. 30743 del 26/3/2019, Rv. 277152).

P.Q.M.

Dispone correggersi il dispositivo della sentenza pronunciata da questa Corte in data 05/05/2023 su ricorso r.g. n. 36500/2023 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nel senso che dopo la parola "ammende." sia inserita la seguente frase: "condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:SOCIETA], che liquida in complessivi euro 3.700,00 oltre accessori di legge".

Manda alla cancelleria per le annotazioni in calce alla sentenza.

Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 ottobre 2023. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] R [OSCURATO:PERSONA] CANCEt..LP,PIA SECONDA SEZIONE- PE:f-,!AL.

IL 2 6 O T T, 2023 IL F

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. avverso la sentenza del 05/05/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P. generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto farsi luogo alla correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza in data 5 maggio 2023; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO. [OSCURATO:PERSONA], dato preliminarmente atto della disposta riunione dei fascicoli recanti numeri di R. gen. 21301/23, n. 12 del ruolo di udienza (iscritto su istanza di correzione proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) e 32221/23, n. 16 del ruolo di udienza (iscritto su mozione del Presidente del Collegio del 5 maggio 2023 per le medesime ragioni di correzione materiale), per evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva. Visti gli atti del procedimento n. 36500/2023 R.G. ric., n. 1394/2023 r. sez. (ricorrente [OSCURATO:PERSONA]), definito con sentenza all'udienza del 5 maggio 2023, che dichiarava inammissibile il ricorso e condannava il ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre la sanzione alla Cassa delle ammende. Rilevato che, per mero errore materiale, nel dispositivo della sentenza, n. 1394-2023 (r. sez.), emessa all'esito dell'udienza del 5 maggio 2023 è stata omessa la condanna alla rifusione delle spese processuali sostenute nel grado dalla parte civile [OSCURATO:SOCIETA]., presente in udienza, che aveva concluso e depositato nota spese, delle quali pure aveva chiesto la liquidazione; ritenuto che la omessa decisione sulle spese processuali dovute deve essere emendata attraverso la procedura della correzione dell'errore materiale, ex art. 130 cod. proc. pen., trattandosi di statuizione di natura accessoria e obbligatoria (solo tra le più recenti, Sez. 5, Ord. n. 36037 del 14/07/2022, Rv. 283772 - 01; Sez. 4, n. 5805 del 3/2/2021, Rv. 280926; Sez. 5, n. 30743 del 26/3/2019, Rv. 277152). P.Q.M. Dispone correggersi il dispositivo della sentenza pronunciata da questa Corte in data 05/05/2023 su ricorso r.g. n. 36500/2023 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nel senso che dopo la parola "ammende." sia inserita la seguente frase: "condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:SOCIETA], che liquida in complessivi euro 3.700,00 oltre accessori di legge". Manda alla cancelleria per le annotazioni in calce alla sentenza. Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 ottobre 2023. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] R [OSCURATO:PERSONA] CANCEt..LP,PIA SECONDA SEZIONE- PE:f-,!AL. IL 2 6 O T T, 2023 IL F
Sentenza Cassazione n. 43373/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris