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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 16 aprile 2024

Cassazione n. 39587/2024

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la seguente SENTENZA Nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a NAPOLI avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] della [OSCURATO:PERSONA]- POLI; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; A seguito di trattazione ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen.. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del suo procuratore speciale, impugna l'or- dinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Napoli, che ha rigettato sia la richiesta di rescissione del giudicato in relazione alla sentenza del Tribunale di Na- poli in data 05/10/2022 (irrevocabile il 18/02/2023), sia la richiesta subordinata di rimessione nei termini per la presentazione dell'appello.

Deduce:

1. Vizio di motivazione con riguardo alla relata di notificazione del decreto di citazione a giudizio.

2. Inosservanza di norma processuale in riferimento all'art. 629-bis cod. proc. pen. nel testo previgente; 3) inosservanza di norma processuale in relazione agli artt. 161, 157, 171 lett. b), 179 cod. proc. pen., in riferimento alla regolarità della notifica del decreto di citazione a giudizio indirizzato a [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorrente, dopo avere illustrato i requisiti richiesti per aversi la rescis- sione del giudicato, afferma che Maraucci non ha avuto effettiva conoscenza della celebrazione del processo a suo carico.

A sostegno di tale affermazione sostiene che la notifica del decreto di cita- zione a giudizio era nulla, in quanto eseguita in luogo diverso da quello indicato dall'indagato ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen., oltre che effettuata a mani del portiere con invico dell'avviso di deposito dell'atto.

Avviso di deposito che veniva poi consegnato a un soggetto non identificato né identificabile.

In tal senso osserva che la Corte di appello ha attribuito a Maraucci la sot- toscrizione dell'avviso di ricevimento, là dove, invece, l'ufficiale notificatore non aveva barrato alcuna delle diciture previste, quali "destinatario", "familiare convi- vente", "delegato", "addetto alla casa, all'ufficio o all'azienda" o di "portiere dello stabile", così che non era identificabile il sottoscrittore che ha ricevuto l'avviso di deposito.

Sulla base di ciò deduce la nullità della notificazione, in ragione dell'incer- tezza circa l'individuazione del soggetto che aveva ricevuto l'avviso di deposito e della conseguente erroneità della decisione della Corte di appello, che, invece, ha ritenuto che la notificazione fosse regolare.

Secondo il ricorrente «la Corte non avrebbe dovuto limitarsi a valutare la mera correttezza della procedura di notifica, ma avrebbe dovuto verificare se l'as- senza dell'imputato era stata la conseguenza di una sua scelta volontaria, ovvero, determinata da una colpevole mancata conoscenza della celebrazione del "pro- cesso", che è cosa ben diversa dal "procedimento"».

Aggiunge che non è condivisibile il criterio interpretativo cui ha fatto ricorso la corte di merito, che ha ricavato la conoscenza del processo osservando che Maraucci aveva nominato un difensore di fiducia e che questi aveva partecipato alle prime udienze del giudizio.

Precisa che Maraucci non ha mai ricevuto personalmente atti processuali e che il difensore di fiducia si è sottratto ai propri obblighi, non costituendosi in giu- dizio, non rendendo noto al giudice che Maraucci aveva ripristinato i luoghi e non comunicando allo stesso Maraucci che era stato condannato.

4. Vizio di motivazione e travisamento della relazione di notifica del decreto di citazione a giudizio.

5. Inosservanza di norma processuale in relazione all'art.175 cod. proc. pen..

Il ricorrente osserva che la dedotta nullità della notificazione avrebbe do- vuto condurre la Corte di appello a rimettere Maraucci nel termine per proporre appello.

Aggiunge che la Corte di appello non ha motivato sulla richiesta di resti- tuzione nei termini, non valutando gli elementi offerti dalla difesa. [OSCURATO:PERSONA] //\ . ()k--N_ n__

1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.

La richiesta di rescissione del giudicato si fonda sull'assunto secondo cui la notificazione del decreto di citazione a giudizio sarebbe nulla perché effettuata a un indirizzo diverso da quello eletto da Maraucci; notificazione comunque invalida in quanto si ha incertezza circa l'identificazione del sottoscrittore dell'avviso di consegna dell'atto nelle mani del portiere dello stabile.

1.1. Il primo quesito da risolvere è proprio questo della identificazione del sottoscrittore dell'avviso di deposito.

Dall'esame degli atti -consentito in ragione della natura processuale della questione- emerge che il decreto di citazione a giudizio (correttamente e ritualmente notificato al difensore di fiducia), venne indirizzato per la notifica all'imputato, in Napoli, [OSCURATO:PERSONA] n. 82 (luogo di residenza, diverso dal domicilio eletto), con consegna effettuata in data 07/02/2020, nelle mani del portiere dello stabile (D'[OSCURATO:PERSONA]), stante l'assenza del destinatario.

Conseguentemente, l'ufficiale notificatore, ha inviato al destinatario la lettera raccomandata con avviso di ricevimento prevista dall'art. 157, comma 3, cod. proc. pen. per dargli notizia dell'avvenuta consegna dell'atto (il decreto di citazione a giudizio), nelle mani del portiere dello stabile.

Tale lettera raccomandata veniva ricevuta il 18/02/2020, per come risulta dalla data e dalla sottoscrizione apposta sulla stessa dal destinatario.

Il ricorrente sostiene che non è possibile attribuire tale sottoscrizione a Maraucci, atteso che non risulta la "spunta" delle diciture previste, quali "destinatario", "familiare convivente", "delegato", "addetto alla casa, all'ufficio o all'azienda" o di "portiere dello stabile".

A tale riguardo, la Corte di appello ha correttamente rilevato che l'avviso di ricevimento risulta sottoscritto sotto la dicitura "firma per esteso del ricevente".

Tanto fa ritenere che la lettera raccomandata sia correttamente e ritualmente ricevuta presso l'abitazione di Maraucci, dal soggetto destinatario, così come indicato nell'indirizzo di destinazione.

Un'eventualets diversa evenienza andava fatta valere dal ricorrente con il procedimento di querela di falso, atto ad accertare la falsità dell'attestazione del pubblico ufficiale quanto all'avvenuta consegna dell'avviso presso l'abitazione indicata nello stesso avviso di ricevimento, al destinatario dello stesso.

In mancanza di una tale iniziativa, non può che darsi fede a quanto attestato dall'ufficiale postale, con la conseguente manifesta infondatezza circa la dedotta incertezza dell'identità del sottoscrittore dell'avviso di ricevimento.

1.2. Il ricorrente sostiene che la notificazione del decreto di citazione a giudizio così fatta è, comunque, nulla, in quanto è stata effettuata presso l'abitazione di residenza di Maraucci (sita in Napoli, alla piazza Nazionale n. 82), in un luogo diverso dal domicilio eletto in occasione del sequestro (ossia in Napoli, alla piazza Nolana n. 1).

Anche in questo caso la deduzione difensiva è manifestamente infondata, atteso che la nullità assoluta di cui all'art. 179 cod. proc. pen. si configura solo nelle ipotesi in cui la notificazione della citazione sia stata completamente omessa ovvero quando sia stata eseguita secondo modalità diverse da quelle prescritte che risultino affatto inidonee a consentire la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato (in tal senso, cfr. Sez.

U, Sentenza n. 7697 del 24/11/2016 Ud., dep. 2017, Amato, Rv. 269028 - 01).

Quando invece, vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, ma l'atto sia stato comunque portato a conoscenza del destinatario, si configura una nullità cli ordine generale a regime intermedio, che si sana ai sensi dell'art. 184 cod. proc. pen..

Il caso in esame rientra in questa seconda ipotesi, atteso che la notificazione è stata eseguita in luogo diverso dal domicilio eletto, ma non è stato dimostrato che la stessa sia risultata del tutto inidonea a far conoscere all'imputato la sua citazione a giudizio.

Trattandosi di nullità generale a regime intermedio, essa andava eccepita dalla difesa, ma così non è stato.

Sempre dall'esame degli atti, invero, risulta che alla prima udienza del 26/10/2020 il difensore di fiducia ha partecipato all'udienza per il tramite di un difensore delegato ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen., senza nulla eccepire, così che veniva dichiarata l'assenza dell'imputato.

Il difensore di fiducia partecipava personalmente anche alla successiva udienza del del 09/11/2020, che veniva rinviata d'ufficio al 03/03/2021.

Il difensore di fiducia era presente personalmente anche all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che veniva rinviata al 03/11/2021 per l'assenza dei testi.

Il difensore di fiducia non compariva (e veniva sostituito ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen.), invece, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dove si procedeva all'ammissione delle prove e all'esame dei testi, con rinvio all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] per la discussione e per la decisione.

Il difensore di fiducia non compariva (e veniva sostituito ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen.) neanche a tale ultima udienza, all'esito della quale veniva pronunciata la sentenza di condanna oggi in discussione.

Da ciò emerge come il difensore non abbia tempestivamente sollevato alcuna eccezione circa la nullità della notifica che, conseguentemente, è stata processualmente sanata.

1.3. Il ricorrente si duole anche dell'inerzia del proprio difensore di fiducia.

A tale riguardo va richiamato il principio di diritto già affermato da questa Corte in caso analogo e a mente del quale: «In tema di rescissione del giudicato, la mancata conoscenza del processo celebrato in assenza assume rilievo per l'esperibilità del rimedio di cui all'art. 629-bis cod. proc. pen. solo qualora sia "incolpevole", dovendosi, invece, ritenere sussistenti profili di colpa nel caso in cui l'indagato o l'imputato, pur a fronte della nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, erroneamente eseguita al difensore in qualità di domiciliatario, non si sia attivato autonomamente per mantenere col predetto i contatti periodici essenziali per essere informato dello sviluppo del procedimento», (Sez. 3 - , Sentenza n. 15124 del 28/03/2024, Z., Rv. 286146 — 01).

In tal senso ha concluso in effetti la Corte di appello che, pertanto ha correttamente escluso la sussistenza dei presupposti legittimanti la rescissione del giudicato.

1.4. Manifestamente infondata, infine, anche la denuncia di omessa motivazione circa l'istanza di restituzione in termini, risultando evidente che le ragioni che escludono la rescissione sono egualmente valide anche per escludere la sussistenza dei requisiti della remissione in termini.

2. Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, cui segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a NAPOLI avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] della [OSCURATO:PERSONA]- POLI; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; A seguito di trattazione ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen.. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del suo procuratore speciale, impugna l'or- dinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Napoli, che ha rigettato sia la richiesta di rescissione del giudicato in relazione alla sentenza del Tribunale di Na- poli in data 05/10/2022 (irrevocabile il 18/02/2023), sia la richiesta subordinata di rimessione nei termini per la presentazione dell'appello. Deduce: 1. Vizio di motivazione con riguardo alla relata di notificazione del decreto di citazione a giudizio. 2. Inosservanza di norma processuale in riferimento all'art. 629-bis cod. proc. pen. nel testo previgente; 3) inosservanza di norma processuale in relazione agli artt. 161, 157, 171 lett. b), 179 cod. proc. pen., in riferimento alla regolarità della notifica del decreto di citazione a giudizio indirizzato a [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente, dopo avere illustrato i requisiti richiesti per aversi la rescis- sione del giudicato, afferma che Maraucci non ha avuto effettiva conoscenza della celebrazione del processo a suo carico. A sostegno di tale affermazione sostiene che la notifica del decreto di cita- zione a giudizio era nulla, in quanto eseguita in luogo diverso da quello indicato dall'indagato ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen., oltre che effettuata a mani del portiere con invico dell'avviso di deposito dell'atto. Avviso di deposito che veniva poi consegnato a un soggetto non identificato né identificabile. In tal senso osserva che la Corte di appello ha attribuito a Maraucci la sot- toscrizione dell'avviso di ricevimento, là dove, invece, l'ufficiale notificatore non aveva barrato alcuna delle diciture previste, quali "destinatario", "familiare convi- vente", "delegato", "addetto alla casa, all'ufficio o all'azienda" o di "portiere dello stabile", così che non era identificabile il sottoscrittore che ha ricevuto l'avviso di deposito. Sulla base di ciò deduce la nullità della notificazione, in ragione dell'incer- tezza circa l'individuazione del soggetto che aveva ricevuto l'avviso di deposito e della conseguente erroneità della decisione della Corte di appello, che, invece, ha ritenuto che la notificazione fosse regolare. Secondo il ricorrente «la Corte non avrebbe dovuto limitarsi a valutare la mera correttezza della procedura di notifica, ma avrebbe dovuto verificare se l'as- senza dell'imputato era stata la conseguenza di una sua scelta volontaria, ovvero, determinata da una colpevole mancata conoscenza della celebrazione del "pro- cesso", che è cosa ben diversa dal "procedimento"». Aggiunge che non è condivisibile il criterio interpretativo cui ha fatto ricorso la corte di merito, che ha ricavato la conoscenza del processo osservando che Maraucci aveva nominato un difensore di fiducia e che questi aveva partecipato alle prime udienze del giudizio. Precisa che Maraucci non ha mai ricevuto personalmente atti processuali e che il difensore di fiducia si è sottratto ai propri obblighi, non costituendosi in giu- dizio, non rendendo noto al giudice che Maraucci aveva ripristinato i luoghi e non comunicando allo stesso Maraucci che era stato condannato. 4. Vizio di motivazione e travisamento della relazione di notifica del decreto di citazione a giudizio. 5. Inosservanza di norma processuale in relazione all'art.175 cod. proc. pen.. Il ricorrente osserva che la dedotta nullità della notificazione avrebbe do- vuto condurre la Corte di appello a rimettere Maraucci nel termine per proporre appello. Aggiunge che la Corte di appello non ha motivato sulla richiesta di resti- tuzione nei termini, non valutando gli elementi offerti dalla difesa. [OSCURATO:PERSONA] //\ . ()k--N_ n__ 1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. La richiesta di rescissione del giudicato si fonda sull'assunto secondo cui la notificazione del decreto di citazione a giudizio sarebbe nulla perché effettuata a un indirizzo diverso da quello eletto da Maraucci; notificazione comunque invalida in quanto si ha incertezza circa l'identificazione del sottoscrittore dell'avviso di consegna dell'atto nelle mani del portiere dello stabile. 1.1. Il primo quesito da risolvere è proprio questo della identificazione del sottoscrittore dell'avviso di deposito. Dall'esame degli atti -consentito in ragione della natura processuale della questione- emerge che il decreto di citazione a giudizio (correttamente e ritualmente notificato al difensore di fiducia), venne indirizzato per la notifica all'imputato, in Napoli, [OSCURATO:PERSONA] n. 82 (luogo di residenza, diverso dal domicilio eletto), con consegna effettuata in data 07/02/2020, nelle mani del portiere dello stabile (D'[OSCURATO:PERSONA]), stante l'assenza del destinatario. Conseguentemente, l'ufficiale notificatore, ha inviato al destinatario la lettera raccomandata con avviso di ricevimento prevista dall'art. 157, comma 3, cod. proc. pen. per dargli notizia dell'avvenuta consegna dell'atto (il decreto di citazione a giudizio), nelle mani del portiere dello stabile. Tale lettera raccomandata veniva ricevuta il 18/02/2020, per come risulta dalla data e dalla sottoscrizione apposta sulla stessa dal destinatario. Il ricorrente sostiene che non è possibile attribuire tale sottoscrizione a Maraucci, atteso che non risulta la "spunta" delle diciture previste, quali "destinatario", "familiare convivente", "delegato", "addetto alla casa, all'ufficio o all'azienda" o di "portiere dello stabile". A tale riguardo, la Corte di appello ha correttamente rilevato che l'avviso di ricevimento risulta sottoscritto sotto la dicitura "firma per esteso del ricevente". Tanto fa ritenere che la lettera raccomandata sia correttamente e ritualmente ricevuta presso l'abitazione di Maraucci, dal soggetto destinatario, così come indicato nell'indirizzo di destinazione. Un'eventualets diversa evenienza andava fatta valere dal ricorrente con il procedimento di querela di falso, atto ad accertare la falsità dell'attestazione del pubblico ufficiale quanto all'avvenuta consegna dell'avviso presso l'abitazione indicata nello stesso avviso di ricevimento, al destinatario dello stesso. In mancanza di una tale iniziativa, non può che darsi fede a quanto attestato dall'ufficiale postale, con la conseguente manifesta infondatezza circa la dedotta incertezza dell'identità del sottoscrittore dell'avviso di ricevimento. 1.2. Il ricorrente sostiene che la notificazione del decreto di citazione a giudizio così fatta è, comunque, nulla, in quanto è stata effettuata presso l'abitazione di residenza di Maraucci (sita in Napoli, alla piazza Nazionale n. 82), in un luogo diverso dal domicilio eletto in occasione del sequestro (ossia in Napoli, alla piazza Nolana n. 1). Anche in questo caso la deduzione difensiva è manifestamente infondata, atteso che la nullità assoluta di cui all'art. 179 cod. proc. pen. si configura solo nelle ipotesi in cui la notificazione della citazione sia stata completamente omessa ovvero quando sia stata eseguita secondo modalità diverse da quelle prescritte che risultino affatto inidonee a consentire la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato (in tal senso, cfr. Sez. U, Sentenza n. 7697 del 24/11/2016 Ud., dep. 2017, Amato, Rv. 269028 - 01). Quando invece, vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, ma l'atto sia stato comunque portato a conoscenza del destinatario, si configura una nullità cli ordine generale a regime intermedio, che si sana ai sensi dell'art. 184 cod. proc. pen.. Il caso in esame rientra in questa seconda ipotesi, atteso che la notificazione è stata eseguita in luogo diverso dal domicilio eletto, ma non è stato dimostrato che la stessa sia risultata del tutto inidonea a far conoscere all'imputato la sua citazione a giudizio. Trattandosi di nullità generale a regime intermedio, essa andava eccepita dalla difesa, ma così non è stato. Sempre dall'esame degli atti, invero, risulta che alla prima udienza del 26/10/2020 il difensore di fiducia ha partecipato all'udienza per il tramite di un difensore delegato ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen., senza nulla eccepire, così che veniva dichiarata l'assenza dell'imputato. Il difensore di fiducia partecipava personalmente anche alla successiva udienza del del 09/11/2020, che veniva rinviata d'ufficio al 03/03/2021. Il difensore di fiducia era presente personalmente anche all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che veniva rinviata al 03/11/2021 per l'assenza dei testi. Il difensore di fiducia non compariva (e veniva sostituito ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen.), invece, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dove si procedeva all'ammissione delle prove e all'esame dei testi, con rinvio all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] per la discussione e per la decisione. Il difensore di fiducia non compariva (e veniva sostituito ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen.) neanche a tale ultima udienza, all'esito della quale veniva pronunciata la sentenza di condanna oggi in discussione. Da ciò emerge come il difensore non abbia tempestivamente sollevato alcuna eccezione circa la nullità della notifica che, conseguentemente, è stata processualmente sanata. 1.3. Il ricorrente si duole anche dell'inerzia del proprio difensore di fiducia. A tale riguardo va richiamato il principio di diritto già affermato da questa Corte in caso analogo e a mente del quale: «In tema di rescissione del giudicato, la mancata conoscenza del processo celebrato in assenza assume rilievo per l'esperibilità del rimedio di cui all'art. 629-bis cod. proc. pen. solo qualora sia "incolpevole", dovendosi, invece, ritenere sussistenti profili di colpa nel caso in cui l'indagato o l'imputato, pur a fronte della nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, erroneamente eseguita al difensore in qualità di domiciliatario, non si sia attivato autonomamente per mantenere col predetto i contatti periodici essenziali per essere informato dello sviluppo del procedimento», (Sez. 3 - , Sentenza n. 15124 del 28/03/2024, Z., Rv. 286146 — 01). In tal senso ha concluso in effetti la Corte di appello che, pertanto ha correttamente escluso la sussistenza dei presupposti legittimanti la rescissione del giudicato. 1.4. Manifestamente infondata, infine, anche la denuncia di omessa motivazione circa l'istanza di restituzione in termini, risultando evidente che le ragioni che escludono la rescissione sono egualmente valide anche per escludere la sussistenza dei requisiti della remissione in termini. 2. Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, cui segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il
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