CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 settembre 1979
Cassazione n. 30833/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2018 del TRIBUNALE di NAPOLI NORDdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; p Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato per i reati di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 712 cod. pen. e 2 I. n. 150 del 1992 alla pena di 16.000,00 euro di ammenda, articolando un unico motivo di ricorso, deduce vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza del reato di incauto acquisito, in quanto la condotta di acquisto dei datteri di mare, cose di cui l'acquisto e la commercializzazione sono vietati dall'art. 2 I. n. 150 del 1992, è avvenuta con consapevolezza della loro illecita provenienza, mentre il reato di cui all'art. 712 cod. pen. è reato colposo; Considerato che le censure espongono enunciati ermeneutici manifestamente infondati perché: a) la condotta di acquisto o di ricezione, «senza averne prima accertata la legittima provenienza», di «cose, che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per la entità del prezzo, si abbia motivo di sospettare che provengano da reato» integra la fattispecie di illecito penale di cui all'art. 712 cod. pen. anche se il reato presupposto è costituito, come nella specie, da una qualsiasi contravvenzione (la disposizione di cui all'art. 712 cod. pen. richiede la provenienza della cosa da un «reato», senza ulteriori specificazioni; quella di cui all'art. 648 cod. pen., invece, attribuisce rilievo alle contravvenzioni come reato presupposto solo a seguito della riforma recata dal d.lgs. 8 novembre 2021, n. 195, e a condizione che si tratti di «contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi»); b) l'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 712 cod. pen., nel caso in cui il reato presupposto sia costituito da una contravvenzione non rilevante ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione, può essere integrato anche dal dolo, in quanto: 1) la locuzione «senza averne prima accertata la legittima provenienza» non esclude di per sé rilevanza allo stato di consapevolezza della illegittima provenienza della cosa; 2) il sintagma «si abbia motivo di sospettare» opera sotto il profilo oggettivo, siccome serve a circoscrivere le ipotesi in cui, per evitare di incorrere nel reato di cui all'art. 712 cod. pen., l'agente è tenuto ad accertare la legittima provenienza della cosa prima di riceverla; 3) i riferimenti della giurisprudenza al dolo quale elemento decisivo per distinguere tra ricettazione ed incauto acquisto hanno significato quando, sotto il profilo oggettivo, siano configurabili entrambe le fattispecie di reato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 30 magg