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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 36149/2021

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e ii ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilita' del ricorso. uditi i Difensori: è presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], del Foro di FIRENZE, in difesa della parte civile [OSCURATO:PERSONA], che insiste per il rigetto dei ricorsi.

E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], del Foro di FIRENZE in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], del Foro di FIRENZE, come da delega a sostituto processuale ex art. 102 c.p.p. depositata in udienza, in difesa del [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che insiste per il rigetto dei ricorsi.

Deposita nota spese e conclusioni alle quali si riporta.

E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], del Foro di FIRENZE, in difesa dì [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], N1ARGIACCHI FRANCA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MANDO' LORENZO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che insiste per il rigetto dei ricorsi.

Deposita nota spese e conclusioni alle quali si riporta.

E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], del Foro di FIRENZE, in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che, illustrando i motivi dei ricorsi, insiste per il loro accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Firenze il 19 maggio 2020 ha integralmente confermato la sentenza con la quale il G.u.p. del Tribunale di Firenze il 12 ottobre 2017, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] entrambi responsabili dei reati di inondazione colposa (capo B: artt. 449 e 426 cod. pen.), fatto commesso il 21 ottobre 2013, e di avere colposamente provocato pericolo di inondazione, omettendo di demolire il ponte dagli stessi fatto costruire e la cui ostruzione aveva procurato l'inondazione del 21 ottobre 2013 (capo A: art. 450 cod. pen.), fatto commesso dalla data della inondazione (verificatasi, appunto, il 21 ottobre 2013) al 9 febbraio 2015, in conseguenza condannandoli, con le circostanze attenuanti generiche ed operata la diminuzione per il rito, alle pene stimate, per ciascun reato, di giustizia, oltre al risarcimento dei danni, in forma generica, a favore delle parti civili costituite.

Altri coimputati (cioè amministratori e funzionari pubblici e costruttori) ai sensi dell'art. 113 cod. pen., per avere agito con condotte colpose indipendenti, sono stati separatamente giudicati.

2. I fatti, in estrema sintesi, così come concordemente ricostruiti dai giudici di merito.

Gli imputati sono stati riconosciuti responsabili di avere fatto costruire, senza nessun tipo di autorizzazione, un ponte carrabile sul torrente Ponterosso, affluente del fiume Arno, nel territorio del Comune di [OSCURATO:PERSONA] (FI), ponte c.d.

Righi, servente unicamente i loro immobili (terreni ed edifici), immobili che altrimenti sarebbero stati interclusi e che così venivano collegati alla strada pubblica (via Norcenni).

E si è ritenuto essere stato tale ponte realizzato male, cioè con una sezione utile di deflusso ("luce") inidonea per dimensioni a consentire, in caso di piena, il normale deflusso delle acque e del materiale trasportato a valle.

Il problema della pericolosità della struttura, proprio per la insufficienza dimensionale della luce, è emerso sin dall'anno 2004, come è risultato dal carteggio intercorso tra Comune e Provincia relativo agli interventi di messa in sicurezza dell'area potenzialmente interessata dalla esondazione del torrente Ponterosso: nell'ambito di tale procedimento amministrativo - hanno osservato i giudici di merito - i signori Righi e Loencini, qualificandosi come proprietari, sono intervenuti a più riprese, opponendosi alla demolizione del ponte "Righi", prevista dalla pubblica amministrazione sin dal 2 novembre 2004, ovvero chiedendo che il ponte venisse ricostruito ma a spese della collettività.Il 21 ottobre 2013 un nubifragio ha ingrossato il torrente Ponterosso e, proprio a causa della insufficienza della luce di deflusso sul ponte Righi, si è creato, a causa del materiale trascinato dalle acque a monte, un vero e proprio "tappo" sul corso d'acqud, con conseguente effetto-diga.

Le acque sono così tracimate, allagando a valle la località di [OSCURATO:PERSONA], interessando una vasta zona (55.784 metri quadrati di terreno) abitata da 170 nuclei familiari e da 389 residenti, allagando il pian terreno di circa 300 locali e 100 attività produttive.

I giudici di merito hanno anche ritenuto essersi la situazione di pericolo derivante dalla presenza dell'inadeguato ponte Righi protratta oltre l'inondazione, sino al 9 febbraio 2015.

3. Tanto premesso, ricorrono per la cassazione della sentenza gli imputati, tramite un medesimo atto di impugnazione curato dallo stesso difensore di fiducia, affidandosi a nove motivi con i quali denunziano violazione di legge (il primo, il secondo, il quinto, il sesto, il settimo, l'ottavo ed il nono motivo), anche sotto il profilo della dedotta mancanza di giustificazione, e difetto di motivazione (tutti i motivi).

Il primo motivo è esclusivamente nell'interesse della signora Leoncini, gli altri invece nell'interesse di entrambi.

3.1. Richiamati, in sintesi, i requisiti, oggettivi e soggettivo, del reato di inondazione colposa (pp. 1-2 del ricorso), con il primo motivo (pp. 3-8 del ricorso), svolto, come si è detto, soltanto nell'interesse della ricorrente, si lamenta contraddittorietà, insufficienza ed illogicità della motivazione, anche per travisamento della prova per omissione, e mancanza di motivazione in ordine alla valutazione del risultato probatorio che sarebbe fornito dalla copia prodotta del "registro paritario", quanto al tema della affermazione di responsabilità della signora Leoncini per entrambi i capi di accusa.

Si rammenta il contenuto del primo motivo di appello, nel quale si indicavano le autorizzazioni relative alla realizzazione degli immobili rispetto ai quali il ponte è servente, autorizzazioni rilasciate - si sottolinea - ai soli [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], già suo socio, e si produceva sia la bolletta di pagamento dell'imposta di consumo versata nell'anno 1969, sempre da Righi e Giachi, per i materiali da costruzione adoperati per la costruzione di un ponte sia copia del "registro paritario" in cui nel 1971 funzionario comunale aveva annotato che per l'accesso al laboratorio artigianale è stato costruito un ponte.

Ciò posto, si afferma da parte della ricorrente essere incondivisibile e viziato, per travisamento della prova per omissione, il passaggio motivazionale che si rinviene alla p. 14 della sentenza impugnata, cioè che appare indimostrata l'affermazione che la donna sia andata a vivere in via Norcenni quando il ponte era già costruito.

Infatti, i documenti richiamati, già allegati all'impugnazione di merito ed acquisiti dalla Corte territoriale tramite rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, che collocano ceni sicurezza la costruzione del ponte tra il 1968 ed il 1969 ad opera di persone diverse dalla signora Leoncini, sarebbero stati del tutto trascurati.

Inoltre, emergendo da ulteriori documenti che è stato rilasciato a [OSCURATO:PERSONA] - non già alla moglie signora Leoncini - il permesso di abitabilità degli immobili nell'anno 1975, dovrebbe logicamente concludersi che la donna sia andata ad abitare nell'immobile dopo che il ponte era stato già realizzato.

Si sottolinea la non persuasività del ragionamento dei giudici di merito incentrato sull'interesse alla costruzione del ponte (cui prodest) e, sull'assunto che la donna risulta totalmente estranea alla realizzazione del ponte, si ritiene inconfigurabile qualsiasi inerzia antidoverosa successiva, e ciò con particolare riferimento alla omessa demolizione del manufatto siccome ritenuto abusivo e pericoloso.

3.2. Con il secondo motivo (pp. 8-15 del ricorso), svolto (come i seguenti motivi) nell'interesse di entrambi i ricorrenti, si censura la erronea applicazione di norme giuridiche di cui occorre tenere conto nell'applicazione della legge penale, e ciò con riferimento alla omessa qualificazione giuridica del manufatto come opera di urbanizzazione primaria e, di conseguenza, mancanza, insufficienza e contraddittorietà della motivazione per travisamento della prova in ordine alla sussistenza dell'elemento materiale del reato di cui al capo B), cioè inondazione colposa.

La sentenza impugnata - si evidenzia - fonda l'accertamento di responsabilità del reato sub lett.

B) sul presupposto che il ponte in questione sia cosa che pertiene e appartiene ai privati, che sarebbero gli unici soggetti interessati a realizzare, prima, e a mantenere in situ, poi, il ponte, siccome asservito esclusivamente ai terreni ed ai fabbricati di loro proprietà.

Al contrario, ad avviso dei ricorrenti, il ponte sarebbe da considerarsi opera di urbanizzazione primaria ormai acquisita, da più di cinquanta anni, al patrimonio pubblico, come discenderebbe dalle norme in materia di urbanizzazione, a partire dalla fondamentale legge urbanistica del 17 agosto 1942, n. 1150, essendo irrilevante, per individuare la natura del bene (se cioè opera - necessariamente pubblica - di urbanizzazione primaria o meno), sia che esso insista (anche) su terreni privati sia che esso sia stato realizzato da parte di privati sia che eventualmente l'opera sia a vantaggio di un solo soggetto privato.

La difforme opinione espressa al riguardo dei giudici di merito sarebbe superficiale, frettolosa, immotivata ed apodittica.L'art. 4 della legge n. 847 del 29 settembre 1964 considera - si osserva - opere di urbanizzazione primaria anche le strade residenziali a servizio degli insediamenti residenziali e funzionali all'allacciamento con la viabilità principale: ne discenderebbe la natura di opera di urbanizzazione primaria del ponte in questione, siccome allacciamento alla pubblica via.

Non senza trascurare che sulla soletta inferiore del ponte erano stabilmente installate le condutture di energia elettrica, gas e telefono, cioè i servizi pubblici indicati dal richiamato art. 4 della legge n. 847 del 1964.

Il rilascio della concessione edilizia nel 1968-1969 per la costruzione dei fabbricati non poteva che presuppoPe, ad avviso dei ricorrenti, l'avvenuta valutazione da parte della pubblica amministrazione della effettiva realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria connesse al nuovo fabbricato.

Si richiama giurisprudenza del Consiglio di Stato ritenuta pertinente (Cons.

Stato, Sez.

IV n. 5337 del 08/11/2013).

Né avrebbe rilievo in senso contrario la realizzazione da parte della pubblica amministrazione di una "portella pubblica" idonea a limitare il passaggio sul ponte, circostanza di fatto svalutata con argomentazioni che si ritengono non pertinenti da parte della Corte di appello (p. 15 della sentenza impugnata): anzi, ad avviso dei ricorrenti, la realizzazione dalla portella da parte della p.a. dimostrerebbe proprio la pertinenza pubblica dell'opera in discorso.

Ancora: la Corte di appello avrebbe totalmente trascurato l'argomento svolto alla p. 12 dell'atto di appello, incentrato sul progetto dell'anno 2009 di sostituzione del ponte, nell'ambito del piano di messa in sicurezza del torrente, progetto per il quale il Comune di Figline aveva stanziato risorse pubbliche al fine di realizzare un accesso servente alla proprietà Righi: si evidenzierebbe, dunque, un vistoso vizio di omissione di pronunzia.

Insomma, ad avviso dei ricorrenti, «Se dunque il ponte (opera di urbanizzazione primaria, come tale di proprietà pubblica indefettibile anche se - per avventura - non originaria, e comunque gestita e amministrata come tale dall'amministrazione comunale, che su di essa è intervenuta materialmente con opere di trasformazione fisica, e che di essa ha progettato rimozione, sostituzione e trasformazione specificamente nella sua natura di opera di urbanizzazione primaria) è opera di pertinenza pubblica, ne consegue che nessuna responsabilità può essere ascritta ai ricorrenti per non avere provveduto alla sua rimozione» (così alle pp. 14-15 del ricorso).

3.3. Con il terzo motivo (pp. 15-20)( i ricorrenti si dolgono di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto di sussistenza di una condotta addebitabile agli imputati violativa della regola cautelare specificamente finalizzata ad impedire il verificarsi dell'evento calamitoso occorso (capo B dell'editto), a proposito della pretesa illegittimità, per mancanza dell'autorizzazione a costruire, del ponte.

Si sottopongono a censura le affermazioni dei giudici di merito secondo cui il ponte è illegittimo in quanto non autorizzato e, dunque, non è stato realizzato a regola d'arte e, se invece fosse stato realizzato a regola d'arte, nessuna inondazione si sarebbe verificata.

Infatti, ad avviso della difesa, l'endiadi abusività = irregolarità costruttiva disvelerebbe un ragionamento fallace, poiché non coglie il punto del problema e cioè se al momento in cui il ponte fu costruito esso avesse le caratteristiche all'epoca previste per legge; infatti, l'eventuale irregolarità amministrativa e/o urbanistica non è, di per sé, indice della necessaria violazione delle regole cautelari vigenti all'epoca della costruzione (anni 1968-1969) e, in ultima analisi, della pericolosità dell'opera.

Non si dice, ad esempio, in nessun passaggio delle sentenze di merito che con un'opera con una luce più ampia nel concreto contesto occorso, con piogge eccezionali e con più punti di esondazione delle acque, l'evento non si sarebbe verificato.

In sintesi, i giudici di merito confondono il tema dell'autorizzazione amministrativa con quello della pericolosità del ponte.

La lettura e la valutazione congiunta dei documenti reperiti dalla difesa e prodotti in atti, in allegato alla consulenza tecnica di parte, all'atto di appello (pp. 13 e ss.) ed ai motivi nuovi, anche tenuto conto che alcuni documenti conservati presso l'Archivio di Stato di Firenze sono risultati non consultabili, poiché in cattive condizioni di conservazione, dimostrerebbe logicamente che, in realtà, difformemente da quanto ritenuto dai giudici di merito, il ponte in questione non era abusivo.

Alla luce dell'art. 31 della legge urbanistica n. 1150 del 1942 deve ritenersi - ad avviso della difesa - sussistente soltanto una duplica alternativa: 1) o che al momento della realizzazione dell'immobile di via Norcenni il ponte esistesse già; 2) ovvero che, quando è stata rilasciata la licenza per la costruzione dell'immobile in questione, il Comune abbia onerato i privati di realizzare il ponte riAll3srt( quale opera di urbanizzazione primaria; in entrambi i casi si uar.re -E:- Oe - si ntien r_ - di una «opera sicuramente valutata ed autorizzata (se non ordinata) dalla PA, anche in ragione della conseguente proprietà pubblica di ogni opera di urbanizzazione primaria una colta realizzata (se ne è detto supra)» (così alla p. 20 del ricorso).

3.4. Con l'ulteriore motivo (pp. 20-25) i ricorrenti denunziano mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto di sussistenza di una condotta addebitabile agli imputati violativa della regola cautelare specificamente finalizzata ad impedire il verificarsi dell'evento calamitoso occorso, con conseguente insussistenza e/o mancata allegazione e/o mancata prova nel caso di specie della regola cautelare violata.

Le sentenze di merito - si sottolinea - non indicherebbero nessuna regola cautelare costruttiva afferente alla realizzazione del ponte, che risale agli anni sessanta dello scorso secolo, mentre gli indici di pericolosità richiamati fanno riferimento a valutazioni che, al più tardi, risalgono all'anno 2004, cioè, a tutto voler concedere, a trentacinque anni dopo la realizzazione del ponte; e si sottolinea che la situazione del ponte Righi è stata per anni sotto gli occhi della pubblica amministrazione, che negli anni novanta ha anche realizzato lavori idraulici sul torrente in questione, in prossimità del manufatto, come è stato documentato dal consulente della difesa ed argomentato nell'atto di appello (pp. 17 e ss.) e nei motivi aggiunti.

La Corte territoriale avrebbe poi totalmente trascurato un ulteriore argomento, svolto nell'impugnazione di merito (p. 33): in occasione delle precipitazioni del 21 ottobre 2013, plurime sono state le esondazioni, non solo in corrispondenza del ponte Righi, ma anche in prossimità di altri sei ponti di cui quattro con le stesse caratteristiche costruttive di quello per cui è processo, senza, però, che degli altri ponti - si afferma - sia stata messa in discussione la regolarità costruttiva.

L'argomentazione dei giudici di merito si risolverebbe unicamente nel recepimento delle valutazioni della Polizia idraulica sulla causa dell'evento verificatosi, individuata unicamente nelle caratteristiche del ponte, trascurando - si ribadisce - ogni doverosa valutazione circa la conformazione o meno alle regole cautelari applicabili all'epoca della costruzione del ponte; il tutto a fronte di una precipitazione qualificata espressamente (alla p. 217 del fascicolo, che si richiama) come evento eccezionale, con "tempi di ritorno" di circa 170 anni.

3.5. Mediante il quinto motivo (pp. 25-28) la difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] lamenta erronea applicazione della legge penale, contraddittorietà ed insufficienza della motivazione in punto di sussistenza di un obbligo di demolizione in capo agli asseriti proprietari del ponte (motivo relativo ai capi sia A che B).

L'inerzia antidoverosa contestata. agli imputati al capo B) sarebbe stata posta in essere, secondo i giudici di merito, avanzando alla pubblica amministrazione proposte alternative.

Poiché però si tratta - assume la difesa - di opera di necessaria proprietà pubblica in quanto, come si è detto, di urbanizzazione primaria, nulla - a ben vedere - avrebbero potuto né avrebbero dovuto fare gli imputati, non essendo proprietari del ponte; e, anzi, ove lo avessero fatto, sarebbero incorsi in gravi responsabilità, anche penali.Si sottolinea, comunque, che sino all'evento dell'ottobre dei 2013 mai è stato emanato un atto che ordinasse agli imputati di demolire il ponte.

In ogni caso, nell'interloquire con la pubblica amministrazione i ricorrenti si sarebbero limitati ad esercitare un proprio diritto: ne discende che l'addebito mosso al riguardo sarebbe addirittura «quasi eversivo dei principi di diritto che regolano i rapporti tra il cittadino e la PA: sarebbe assai preoccupante se si potesse addebitare al cittadino la responsabilità per l'inerzia della PA per avere sollecitato la medesima PA, con atti del tutti legittimi e regolati da norme di legge (l'accesso agli atti, la partecipazione al procedimento), ad assumere decisioni parzialmente diverse» (così alla p. 28 del ricorso).

3.6. Con il Sesto motivo (pp. 28-34) si censura erronea applicazione della legge penale nonché contraddittorietà, insufficienza ed illogicità della motivazione, anche sotto il profilo del travisamento della prova e di valutazione pretermessa di una risultanza probatoria che si stima decisiva, in ordine al nesso causale tra la supposta violazione cautelare e l'evento verificatosi (capo B); in ogni caso, si contesta la omessa motivazione sulle doglianze svolte in appello quanto ad un punto decisivo per l'affermazione della penale responsabilità.

Le sentenze di merito, ad avviso dei ricorrenti, liquiderebbJerettolosamente ed in maniera superficiale come irrilevante il tema delle possibili concause dell'evento, ipoteticamente sufficienti da sole a provocare l'inondazione, tema che era stato - si assume - puntualmente evidenziato dalla difesa e nell'appello e nei motivi nuovi, essendo il 21 ottobre 2013 l'acqua fuoriuscita (come si legge nella nota della polizia giudiziaria del 18 luglio 2014 che si rinviene alla p. 267 del fascicolo ed anche nella relazione del consulente geom.

Torricelli, richiamata nell'appello) dall'alveo del fiume non soltanto in prossimità del ponte di via Norcenni ma anche in altri punti, sia a valle che a monte del ponte Righi, peraltro in corrispondenza di altri ponti, la cui conformità alle regole urbanistiche, edilizie ed amministrative non è mai stata posta in discussione.

E, dunque, essendo le acque fuoriuscite, appunto, sia a valle che a monte, dovrebbe ritenersi - assume la difesa - che l'allagamento si sarebbe verificato anche ove il ponte Righi non fosse esistito.

Le sentenze di merito non si confronterebbero con le considerazioni svolte al riguardo dal consulente tecnico della difesa, il cui elaborato sarebbe stato solo formalmente richiamato ma non tenuto in considerazione.

La decisione impugnata, in ogni caso, non svolgerebbe alcun giudizio controfattuale, limitandosi ad affermare che, ove il ponte fosse stato realizzato a regola d'arte, non vi sarebbe stata l'esondazione in corrispondenza dello stesso.In realtà, ad avviso dei ricorrenti, plurimi indici fattuali dimostrerebbero che, anche in presenza di un ponte regolare, l'esondazione sarebbe avvenuta egualmente: la presenza il 21 ottobre 2013 di altre fuoriuscite del fiume in corrispondenza di quattro ponti, di cui nessuno ha contestato la regolarità; le avvenute esondazioni anche a valle del ponte Righi, «a dimostrazione del fatto che se quelle fuoriuscite [cioè a monte, n.d.e.] non vi fossero state le esondazioni a valle sarebbero state ancora più copiose, pur se in corrispondenza di ponti riconosciuti come perfettamente regolari» (così alla p. 31 del ricorso); la presenza, quel giorno, di una macroscopica quantità di materiali di tracimazione, pur in presenza di una pluralità di ponti costruiti a regola d'arte, materiali che hanno ostruito i ponti; la omessa manutenzione dell'alveo del torrente da parte dell'autorità competente; la inottemperanza (già sottolineata dalla difesa nei motivi nuovi) da parte del Comune alle prescrizioni del Genio civile della Regione Toscana in merito al ripristino ed al consolidamento delle sponde del torrente, sicché al momento della esondazione, a causa della inerzia della pubblica amministrazione, l'alveo del torrente si era pericolosamente innalzato di un metro, con compromissione del regolare flusso delle acque.

Si tratterebbe di osservazioni critiche già puntualmente svolte nell'impugnazione di merito ma trascurate, fraintese e persino travisate - si assume - dalla Corte territoriale.

3.7. Il settimo motivo (pp. 34-35 del ricorso) ha ad oggetto la ritenuta erronea applicazione della legge penale nonché contraddittorietà, insufficienza ed illogicità della motivazione in ordine al nesso causale tra la supposta violazione cautelare e l'evento verificatosi, con riferimento alla natura eccezionale e, quindi, interruttiva del nesso casale, dell'evento metereologico verificatosi.

Anche con riferimento al quinto motivo di appello, incentrato sulla eccezionalità dell'evento piovoso verificatosi il 21 ottobre 2013, la sentenza si limiterebbe ad un passaggio motivazionale sfuggente e che si assume essere vistosamente inadeguato poiché sostanzialmente assente.

3.8. Con l'ottavo motivo di impugnazione (pp. 35-38) la difesa si duole della erronea applicazione della fattispecie incriminatrice di cui agli artt. 426-449 cod. pen. (capo B dell'editto) e, nel contempo, della mera apparenza, mancanza e, comunque, manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza di un fatto di inondazione.

Ulteriore mancanza o grave inadeguatezza della motivazione che affligge la sentenza impugnata riguarderebbe il tema, sviluppato dal consulente della difesa, della non riconducibilità di quanto accaduto al 21 ottobre 2013 alla nozione di inondazione.

In realtà, quel giorno si sarebbero verificate più fuoriuscite di acque del torrente in più punti distinti tra loro ed anche lontani dal ponte Righi, riconducibili a tre distinte aree, ma erroneamente ed illegittimamente i giudici di merito avrebbero sommato le «quantità d'acqua separatamente fuoriuscite, per inferirne [...] l'aspetto dimensionale complessivo tanto ingente da assumere le vesti dì una vera e propria inondazione» (così alla p. 35 del ricorso), trascurando la necessaria natura estesa, diffusa ed eccezionale degli eventi calamitosi - per giurisprudenza di legittimità costante - e che tale caratteristica deve derivare «specificamente [...] dalla condotta incriminata: non anche - per avventura - dalla somma di questa ad altra che neppure riveste i connotati di un fatto punibile [...] Qui abbiamo [...] dieci (così dice la PG: vd. allegato 9) esondazioni contemporanee: di cui una sola addebitabile agli imputati» (così alle pp. 35-36 degli imputati).

Insomma, assumono i ricorrenti, della due l'una: 1) o, considerate le fuoriuscite di acque singolarmente, quella avvenuta in prossimità del ponte Righi non avrebbe in sé le caratteristiche di portata della inondazione in senso tecnico; 2) ovvero, considerati invece gli eventi unitariamente, i giudici di merito non avrebbero tenuto conto che, essendosi verificate esondazioni sia a monte che a valle del ponte Righi, ciò in concreto «rende ininfluente quella specifica esondazione [quella del ponte Righi, n.d.e.] nell'evento complessivamente valutato» (così alla p. 38 del ricorso).

3.9. Infine, con l'ultimo motivo (pp. 38-39) [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] denunziano erronea applicazione della legge penale, con riferimento alla struttura del reato di cui all'art. 450 cod. pen. e contraddittorietà, insufficienza ed illogicità della motivazione, anche per travisamento delle risultanze probatorie, relativamente alla sussistenza del reato di cui al capo A) dell'editto.

Ad avviso dei ricorrenti, non solo difetterebbero gli elementi costitutivi del reato di pericolo contestato, non essendo l'opera riconducibile alla proprietà dei privati ma alla p.a. e mancando sino almeno ad una certa data un ordine di demolizione, come si è esposto in precedenza (motivi nn. 2 e 5), ma occorrerebbe considerare le seguenti scansioni temporali: l'ordinanza con cui era stato ordinato l'abbattimento del ponte era stata - del tutto legittimamente - impugnata; tale ordinanza era stata sospesa dal Tribunale Superiore delle acque, nel settembre 2014; poco dopo il ricorso era stato rigettato; il ponte, quindi, era stato abbattuto nel febbraio 2015.

Mancherebbe, quindi, nella carenza motivazionale della sentenza impugnata, che alla p. 16 si limita laconicamente a fare riferimento ad «un certo lasso di tempo», però non meglio definito, un apprezzabile lasso di tempo tale da poter configurare la rilevanza del protrarsi di uno stato di pericolo addebitabile agli imputati.

Si chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata.

4. La difesa dell'imputato con nota del 4 giugno 2021 ha chiesto la trattazione orale del processo.

5. Sono pervenute il 6 luglio 2021 conclusioni delle parti civili. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi sono fondati, per le seguenti ragioni.

2. Il tema sottostante l'intero atto di impugnazione, emergente a più riprese da una pluralità di motivi (il terzo, il quarto, il sesto, il settimo e l'ottavo), è quello dei poteri/doveri del giudice nell'accertamento di fatti che esulino dalle conoscenze, per così dire, "ordinarie" ma che richiedano specifiche competenze tecniche o scientifiche.

2.1. Occorre prendere le mosse dal codice di procedura penale che, all'art. 220, comma 1, recita: «La perizia è ammessa quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche».

2.2. Dal tenore testuale della norma si ricava agevolmente che, nella sistematica del codice di rito, il ricorso alla perizia è rimesso alla valutazione discrezionale del giudice: infatti, «La perizia è un mezzo di prova essenzialmente discrezionale, essendo rimessa al giudice di merito, anche in presenza di pareri tecnici e documenti medici prodotti dalla difesa, la valutazione della necessità di disporre indagini specifiche.

Non è, pertanto, sindacabile in sede di legittimità, se sorretto da adeguata motivazione, il convincimento espresso da quel giudice circa l'esistenza di elementi tali da escludere la situazione che l'accertamento peritale richiesto dovrebbe dimostrare» (tradizionale insegnamento di Sez. 1, n. 7570 del 09/06/1993, Nastasi ed altro, Rv. 194776; esattamente in termini, Sez. 5, n. 1476 del 10/12/1997, dep. 1998, Illiano ed altri, Rv. 209805; Sez. 6, n. 34089 del 07/07/2003, Bombino, Rv. 226330; nello stesso senso, ossia che spetta al giudice del merito, fornendo naturalmente motivazione, che, se adeguata, risulta insindacabile in sede di legittimità, valutare le risultanze processuali e la necessità o meno di una perizia, tra le altre, Sez. 6, n. 456 del 21/09/2012, dep. 2013, Cena e altri, Rv. 254226; Sez. 6, n. 43526 del 03/10/2012, Ritorto e altri, Rv. 253707; Sez. 4, n. 7444 del 17/01/2013, Sciarra, Rv. 255152; Sez. 2, n. 52517 del 03/11/2016, Russo, Rv. 268815; sino a Sez.

U, n. 39476 del 23/03/2017, A ed altro, Rv. 270936).

Valutazione discrezionale - si è detto - che non è sinonimo, però, di valutazione capricciosa.

Occorre, infatti, tenere conto che la S.C. ha in più occasioni evidenziato che prudente apprezzamento e libero convincimento del giudice non equivalgono certo ad arbitrium merum (tra le numerose, v., assai autorevolmente, Sez.

U, n. 38343 del 24/04/2014, P.G., R.C., Espenhahn e altri, sub n. 9.5. del "considerato in diritto", p. 96).

La questione che viene in luce, quindi, è quella dell'acquisizione al processo di informazioni scientifiche e tecniche attendibili, a proposito della quale si è - assai condivisibilmente - precisato quanto segue (Sez. 4, n. 16237 del 29/01/2013, Cantore): «Questa Suprema Corte (Sez.

IV, 17 settembre 2010, n. 43786, Cozzini, Rv. 248943) ha già avuto modo di porre in luce i pericoli che incombono in questo campo: la mancanza di cultura scientifica dei giudici, gli interessi che talvolta stanno dietro le opinioni degli esperti, le negoziazioni informali oppure occulte tra i membri di una comunità scientifica; la provvisorietà e mutabilità delle opinioni scientifiche; addirittura, in qualche caso, la manipolazione dei dati; la presenza di pseudoscienza in realtà priva dei necessari connotati di rigore; gli interessi dei committenti delle ricerche.

Tale situazione rende chiaro che il giudice non può certamente assumere un ruolo passivo di fronte allo scenario del sapere scientifico, ma deve svolgere un penetrante ruolo critico, divenendo (come è stato suggestivamente affermato) custode del metodo scientifico.

Si è pure posto in luce che il primo e più indiscusso strumento per determinare il grado di affidabilità delle informazioni scientifiche che vengono utilizzate nel processo è costituto dall'apprezzamento in ordine alla qualificazione professionale ed all'indipendenza di giudizio dell'esperto.

Tuttavia, ciò può non bastare.

Infatti non si tratta tanto di comprendere quale sia il pur qualificato punto di vista del singolo studioso, quanto piuttosto di definire, ben più ampiamente, quale sia lo stato complessivo delle conoscenze accreditate.

Pertanto, per valutare l'attendibilità di una tesi occorre esaminare gli studi che la sorreggono; l'ampiezza, la rigorosità, l'oggettività delle ricerche; il grado di consenso che l'elaborazione teorica raccoglie nella comunità scientifica.

Inoltre, è di preminente rilievo l'identità, l'autorità indiscussa, l'indipendenza del soggetto che gestisce la ricerca, le finalità per le quali si muove.

Insomma, dopo aver valutato l'affidabilità metodologica e l'integrità delle intenzioni, occorre infine tirare le fila e valutare se esista una teoria sufficientemente affidabile ed in grado di fornire concrete, significative ed attendibili informazioni idonee a sorreggere l'argomentazione probatoria inerente allo specifico caso esaminato.

Naturalmente, il giudice di merito non dispone delle conoscenze e delle competenze per esperire un'indagine siffatta: le informazioni relative alle differenti teorie, alle diverse scuole di pensiero, dovranno essere veicolate nel processo dagli esperti.

Costoro, come si è accennato, non dovranno essere chiamati ad esprimere (solo) il loro personale seppur qualificato giudizio, quanto piuttosto a delineare lo scenario degli studi ed a fornire gli elementi di giudizio che consentano al giudice di comprendere se, ponderate le diverse rappresentazioni scientifiche del problema, vi sia conoscenza scientifica in grado di guidare affidabilm ente l'indagine.

Di tale indagine il giudice è infine chiamato a dar conto in motivazione, esplicitando le informazioni scientifiche disponibili e fornendo razionale spiegazione, in modo completo e comprensibile a tutti, dell'apprezzamento compiuto.

Si tratta di indagine afferente alla sfera del fatto e dunque rimessa alla valutazione del giudice di merito; mentre il controllò di legittimità attiene solo alla razionalità ed alla rigorosità dell'apprezzamento compiuto.

Alla stregua di quanto precede risulta chiarito e nobilmente enfatizzato il ruolo di peritus peritorum tradizionalmente conferito al giudice.

Nessuna rivendicazione di potere e di supremazia.

Piuttosto, l'indicazione di un metodo.

Il giudice, con l'aiuto degli esperti, individua il sapere accreditato che può orientare la decisione e ne fa uso oculato, metabolizzando la complessità e pervenendo ad una spiegazione degli eventi che risulti comprensibile da chiunque, conforme a ragione ed umanamente plausibile: il più alto ed impegnativo compito conferitogli dalla professione di tecnico del giudizio.

Il perito non è più (non avrebbe mai dovuto esserlo!) l'arbitro che decide il processo, ma l'esperto che espone al giudice il quadro del sapere scientifico nell'ambito cui il giudizio si interessa, spiegando quale sia lo stato del dibattito nel caso in cui vi sia incertezza sull'affidabilità degli enunciati della scienza o della tecnologia.

Tutto ciò ha a che fare con I temi della legalità, della determinatezza e della colpevolezza.

Si vuol dire che l'ontologica "terzietà" del sapere scientifico accreditato è lo strumento a disposizione del giudice e delle parti per conferire oggettività e concretezza al precetto ed al giudizio di rimprovero personale».

Infatti già _170; (espressamente richiamata, come si è visto, dal precedente di legittimità appena citato) di Sez. 4, n. 43786 del 17/09/2010, Cozzini ed altri, aveva preso posizione, ancora con maggiore approfondimento argomentativo, sul tema della centralità del sapere scientifico, sulle modalità di introduzione dello stesso nel processo, sul significato da attribuire al tradizionale brocardo iudex peritus peritorum e sul ruolo del giudice, vero e proprio "custode e garante della scientificità della conoscenza fattuale espressa dal processo" (cfr. punti nn. 14-17 dei "motivi della decisione", pp. 36-50): nell'occasione la Corte di legittimità, tra l'altro, aveva posto in luce che, in tema di utilizzazione del sapere scientifico nel processo penale, «occorre in primo luogo considerare che il problema della prova scientifica prende corpo quando l'inferenza probatoria che è alla base dell'accertamento del fatto non può essere articolata sulla base di conoscenze ordinarie, del sapere diffuso» e che la valutazione delle emergenze istruttorie «attiene al fatto, è al servizio dell'attendibilità dell'argomentazione probatoria ed è dunque rimessa al giudice di merito che dispone, soprattutto attraverso la perizia, degli strumenti per accedere al mondo della scienza.

Al contrario, il controllo che la Corte Suprema è chiamato ad esercitare attiene alla razionalità delle valutazioni che a tale riguardo il giudice di merito esprime»» (così sub n. 14, pp. 36-37 di Sez. 4, n. 43786 del 17/09/2010, Cozzini ed altri, cit.).

Si tratta di condivisibili affermazioni, anche recentemente ribadite (Sez. 4, n. 54795 del 13/07/2017, Grossi, Rv. 271668, sub nn. 2 e 3 del "considerato in diritto", pp. 4 e ss.): «[...] l'art. 220 cod. proc. pen. prevede l'espletamento della perizia ogniqualvolta sia necessario svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedano specifiche competenze di natura tecnica.

La specificità delle competenze va rapportata alle conoscenze ordinarie dell'uomo medio.

La perizia va dunque disposta allorché occorrano competenze che esulano dal patrimonio conoscitivo dell'uomo medio, in un dato momento storico e in un dato contesto sociale (Cass., Sez. 1, n. 11706 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 196075).

Lo svolgimento di indagini comprende la ricerca e l'estrapolazione di dati da una determinata realtà fenomenica nonché la loro analisi e rielaborazione critica.

L'acquisizione di dati implica la rilevazione, selezione e organizzazione di dati già esistenti, in modo funzionale rispetto alle richieste del giudice.

L'acquisizione di valutazioni comprende l'individuazione ed enunciazione di nozioni e di regole tecniche, di leggi scientifiche, di massime di esperienza e di inferenze fondate su dati già acquisiti mediante altri mezzi di prova o direttamente ottenuti attraverso le operazioni peritali.

È vero pertanto che l'ammissione della perizia è rimessa ad una valutazione discrezionale del giudice (Cass., Sez. 6, n. 34089 del 7-7-2003; Sez. 5, n. 22770 del 15-4-2004).

Tuttavia non si può prescindere dal rilievo che la perizia rappresenta un indispensabile strumento probatorio, allorché si accerti il ricorrere del presupposto inerente alla specificità delle competenze occorrenti per l'acquisizione e la valutazione di dati, perfino laddove il giudice possieda le specifiche conoscenze dell'esperto, perché l'eventuale impiego, ad opera del giudicante, della sua scienza privata costituirebbe una violazione del principio del contraddittorio e del diritto delle parti sia di vedere applicato un metodo scientifico sia di interloquire sulla validità dello stesso (Cass., Sez. 5, n. 9047 del 15-6-1999, Rv. 214295).

L'ontologica terzietà del sapere scientifico accreditato è lo strumento a disposizione del giudice e delle parti per conferire oggettività e concretezza al precetto e al giudizio di rimprovero personale.

È ben vero infatti che al giudice è attribuito il ruolo di peritus peritorum.

Ma ciò non lo autorizza affatto ad intraprendere un percorso avulso dal sapere scientifico, avventurandosi in opinabili valutazioni personali, sostituendosi agli esperti e ignorando ogni contributo conoscitivo di matrice tecnico-scientifica.

Il ruolo di peritus peritorum abilita invece il giudice a individuare, con l'aiuto dell'esperto, il sapere accreditato che può orientare la decisione e a farne un uso oculato, pervenendo a una spiegazione razionale dell'evento.

Il perito non è l'arbitro che decide il processo ma l'esperto che espone al giudice il quadro del sapere scientifico nell'ambito fenomenologico al quale attiene il giudizio, spiegando quale sia lo stato del dibattito, nel caso in cui vi sia incertezza sull'affidabilità' degli enunciati a cui è possibile addivenire, sulla base delle conoscenze scientifiche e tecnologiche disponibili in un dato momento storico.

Toccherà poi al giudice tirare le fila e valutare se si sia addivenuti a una spiegazione dell'eziologia dell'evento e delle dinamiche in esso sfociate sufficientemente affidabile e in grado di fornire concrete, significative ed attendibili informazioni, che possano supportare adeguatamente l'argomentazione probatoria inerente allo specifico caso esaminato.

Il sapere scientifico costituisce infatti un indispensabile strumento al servizio del giudice di merito, il quale dovrà però valutare l'autorità scientifica dell'esperto nonché comprendere se gli enunciati che vengono proposti trovino comune accettazione nell'ambito della comunità scientifica (Cass., Sez. 4, n. 43796 del 17-9-2010, Rv. 248943).

Il giudice deve dunque esaminare le basi fattuali sulle quali le argomentazioni del perito sono state condotte; l'ampiezza, la rigorosità e l'oggettività della ricerca; l'attitudine esplicativa dell'elaborazione teorica nonché il grado di consenso che le tesi sostenute dall'esperto raccolgono nell'ambito della comunità scientifica (Cass., Sez. 4, n. 18678 del 14-3-2012, Rv. 252621), fermo rimanendo che, ai fini della ricostruzione del nesso causale, è utilizzabile anche una legge scientifica che non sia unanimemente riconosciuta, essendo sufficiente il ricorso alle acquisizioni maggiormente accolte o generalmente condivise, attesa la diffusa consapevolezza della relatività e mutabilità delle conoscenze scientifiche (Sez.

U., 25-1-2005, Rv. 230317; Cass., Sez. 4, n. 36280 del 21-6-2012, Rv. 253565).

Di tale indagine il giudice è chiamato a dar conto in motivazione, esplicitando le informazioni scientifiche disponibili e utilizzate e fornendo una razionale giustificazione, in modo completo e, il più possibile, comprensibile a tutti, dell'apprezzamento compiuto.

Si tratta di accertamenti e valutazioni di fatto, insindacabili in cassazione, ove sorretti da congrua motivazione, poiché il giudizio di legittimità non può che incentrarsi esclusivamente sulla razionalità, completezza e rigore metodologico del predetto apprezzamento.

Il ,giudice di legittimità, infatti, non è giudice del sapere scientifico e non detiene proprie conoscenze privilegiate (Cass., Sez. 4, n. 1826 del 19-10-2017), di talchè esso non può, ad esempio, essere chiamato a decidere se una legge scientifica, di cui si postuli l'utilizzabilità nell'inferenza probatoria, sia o meno fondata ( Cass., Sez. 4, n. 43786 del 17-9-2010, cit.) La Corte di cassazione ha invece il compito di valutare la correttezza metodologica dell'approccio del giudice di merito al sapere tecnico scientifico, che riguarda la preliminare e indispensabile verifica critica in ordine all'affidabilità delle informazioni che utilizza ai fini della spiegazione del fatto (Cass., Sez. 4, n. 42128 del 30-9-2008)».

3. Ebbene, nel caso in esame, i giudici di merito non hanno fatto buon governo dei principi appena esposti.

Gli apparati logici posti a base della sentenza impugnate e di quella di primo grado non sono esenti da un grave vizio logico.

Per affermare l'esistenza di un'esondazione del fiume riconducibile causalmente all'agire, sia attivo che omissivo, degli imputati, la Corte di merito, nonostante le articolate deduzioni e le valutazioni critiche contenute al riguardo nel lungo atto di appello (v. specc. pp. 20 e ss.), soprattutto (ma non solo) circa l'efficacia causale della presenza del ponte Righi in merito alla fuoriuscita del torrente dall'alveo, pur nella segnalata presenza di più esondazioni, sia a monte che a valle del ponte in questione, e malgrado la presenza in atti di una consulenza tecnica difensiva datata 16 febbraio 2017 del geometra Torricelli, con numerosi allegati, sugli eventi alluvionali del 21 ottobre 2013 (v. ali. n. 6 al ricorso), si è limitata (alle pp. 16-17) a richiamare tout-court la sentenza di primo grado, che (alle pp. 7-8) fonda le responsabilità degli imputati su due elementi: a) la constatazione da parte del servizio di Polizia idraulica della Provincia di Firenze, che nell'annotazione di polizia giudiziaria del 10 gennaio 2014 attribuisce «le cause della esondazione [...] nella conformazione del ponte Righi che presentava una sezione utile di deflusso palesemente insufficiente [... sicchè il materiale], trascinato verso valle ha creato in corrispondenza del ponte un effetto diga, non consentendo il regolare deflusso delle acque [...] così invadendo esse il terreno circostante» (p. 8); si tratta, a ben vedere, di una stringatissima valutazione, non altrimenti argomentata né supportata dal richiamo a volumi di acqua, a descrizione di caratteristiche e di misure del ponte, in particolare della ( luce di deflusso né dal richiamo a regole costruttive, poste da norme di legge o da precetti tecnici di settore, che si ritengano non rispettate; b) la visione diretta da parte del giudice delle fotografie in atti: alla p. 8 della decisione del G.u.p. si legge che «Come è facilmente visibile dalle fotografie allegate al fascicolo [...] il ponte ha creato sicuramente un "tappo" per tutti i detriti provenienti da "monte" e trascinati dalla piena, così che, proprio in sua corrispondenza, l'acqua ha cominciato a tracimare dal lato sinistro, inondando tutto il paese a valle.

Le fotografie non lasciano alcun dubbio sul punto.

La luce del ponte era così piccola, che ha fatto da ostacolo al normale deflusso delle acque e dei detriti, impedendo in questo modo alla "cassa di espansione" posta a 500 metri a valle dal ponte di svolgere la sua funzione di raccolta delle acque.

Se non vi sono dubbi sul fatto che l'evento atmosferico si possa ritenere di particolare e straordinaria intensità, è altrettanto vero che se il ponte fosse stato costruito secondo le norme di legge ed a regola d'arte, l'evento "esondazione" non si sarebbe verificato, o quantomeno non si sarebbe verificato in quelle dimensioni e con quelle modalità» (p. 8).

Le sentenze di merito, dunque: a) non soltanto prescindono da apporti probatori di provenienza tecnico- scientifica, appoggiandosi solo su una - assertiva - valutazione conclusiva di servizio tecnico pubblico, non adeguatamente argomentata, trascurando le valutazioni critiche, logiche e tecniche, svolte dalla difesa; b) ma introducono una vera e propria scienza privata del giudice, il quale si attribuisce la competenza tecnico-scientifica a ricostruire gli accadimenti ed a ricavare un preciso significato causale sulla base dell'esame diretto delle immagini fotografiche in atti.

Del primo profilo (sub lett. a) si è già detto.

Sotto il secondo profilo (lett. b), la S.C. ha reiteratamente puntualizzato che «In tema di istruzione dibattimentale, quando per la ricostruzione della eziologia dell'evento sia necessario svolgere indagini od acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, il giudice non può prescindere dall'apporto della perizia per avvalersi direttamente di proprie, personali, specifiche competenze scientifiche e tecniche, perché l'impiego della scienza privata costituisce una violazione del principio del contraddittorio nel/"iter" di acquisizione della prova e del diritto delle parti di vedere applicato un metodo scientifico e di interloquire sulla validità dello stesso» (Sez. 4, n. 54795 del 13/07/2017, Grossi, cit.; sostanzialmente in termini, più recentemente, Sez. 1, n. 19822 del 23/03/2021, Faina, Rv. 281223).

Ciò in base al - condivisibile - ragionamento secondo il quale «In tema di istruzione dibattimentale, quando sia necessario svolgere indagini od acquisire dati o valutazioni che richiedono L specifiche competenze, il giudice può ritenere superflua la perizia quando pensi di poter giungere alle medesime conclusioni di certezza sulla base di altre e diverse prove; non gli è viceversa consentito di rinunciare all'apporto del perito per avvalersi direttamente di proprie, personali, specifiche competenze scientifiche, tecniche ed artistiche.

Invero, in tal modo non sarebbe consentito alla parte di intervenire a mezzo dei suoi consulenti tecnici e quindi, da un lato, di incidere sull'iter di acquisizione della prova, dall'altro, di esaminare e contrastare, prima della decisione, la prova eventualmente a lui sfavorevole. (Fattispecie in cui il giudice di merito, dopo avere acquisito una consulenza tecnica grafologica, disposta in un giudizio civile e prodotta dall'imputato, ne ha disatteso il contenuto sulla base di una complessa operazione valutativa, esposta in motivazione, avente le caratteristiche di una vera e propria perizia)» (così Sez. 5, n. 9047 del 15/06/1999, Larini S ed altri, Rv. 214295).

E' del resto pacifico nell'ordinamento processuale il principio secondo cui la scienza personale del giudice non può essere legittimamente introdotta nel processo (v., in materia penale, tra le altre pronunzie, Sez. 2, n. 9358 del 12/02/2015, P.C. in proc.

Renna, Rv. 262840; Sez. 4, n. 2208 del 15/10/1982, dep. 1983, Cardillo, Rv. 157896, secondo cui «La scienza privata del giudice non rientra tra le prove ritualmente acquisite al processo; pertanto essa non può essere posta a fondamento del giudizio (V mass n 124493; ( V mass n 140145; ( V mass n 143119)»; in materia civile, cfr., ex plurimis, Sez. 1, n. 6299 del 19/03/2014, Giancaspro ed altri vs Comune di Gravina in Puglia, Rv. 629937; Sez. 5, n. 16959 del 05/10/2012, Faiola vs Agenzia entrate, Rv. 624073; Sez

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e ii ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilita' del ricorso. uditi i Difensori: è presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], del Foro di FIRENZE, in difesa della parte civile [OSCURATO:PERSONA], che insiste per il rigetto dei ricorsi. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], del Foro di FIRENZE in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], del Foro di FIRENZE, come da delega a sostituto processuale ex art. 102 c.p.p. depositata in udienza, in difesa del [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che insiste per il rigetto dei ricorsi. Deposita nota spese e conclusioni alle quali si riporta. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], del Foro di FIRENZE, in difesa dì [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], N1ARGIACCHI FRANCA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MANDO' LORENZO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che insiste per il rigetto dei ricorsi. Deposita nota spese e conclusioni alle quali si riporta. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], del Foro di FIRENZE, in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che, illustrando i motivi dei ricorsi, insiste per il loro accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Firenze il 19 maggio 2020 ha integralmente confermato la sentenza con la quale il G.u.p. del Tribunale di Firenze il 12 ottobre 2017, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] entrambi responsabili dei reati di inondazione colposa (capo B: artt. 449 e 426 cod. pen.), fatto commesso il 21 ottobre 2013, e di avere colposamente provocato pericolo di inondazione, omettendo di demolire il ponte dagli stessi fatto costruire e la cui ostruzione aveva procurato l'inondazione del 21 ottobre 2013 (capo A: art. 450 cod. pen.), fatto commesso dalla data della inondazione (verificatasi, appunto, il 21 ottobre 2013) al 9 febbraio 2015, in conseguenza condannandoli, con le circostanze attenuanti generiche ed operata la diminuzione per il rito, alle pene stimate, per ciascun reato, di giustizia, oltre al risarcimento dei danni, in forma generica, a favore delle parti civili costituite. Altri coimputati (cioè amministratori e funzionari pubblici e costruttori) ai sensi dell'art. 113 cod. pen., per avere agito con condotte colpose indipendenti, sono stati separatamente giudicati. 2. I fatti, in estrema sintesi, così come concordemente ricostruiti dai giudici di merito. Gli imputati sono stati riconosciuti responsabili di avere fatto costruire, senza nessun tipo di autorizzazione, un ponte carrabile sul torrente Ponterosso, affluente del fiume Arno, nel territorio del Comune di [OSCURATO:PERSONA] (FI), ponte c.d. Righi, servente unicamente i loro immobili (terreni ed edifici), immobili che altrimenti sarebbero stati interclusi e che così venivano collegati alla strada pubblica (via Norcenni). E si è ritenuto essere stato tale ponte realizzato male, cioè con una sezione utile di deflusso ("luce") inidonea per dimensioni a consentire, in caso di piena, il normale deflusso delle acque e del materiale trasportato a valle. Il problema della pericolosità della struttura, proprio per la insufficienza dimensionale della luce, è emerso sin dall'anno 2004, come è risultato dal carteggio intercorso tra Comune e Provincia relativo agli interventi di messa in sicurezza dell'area potenzialmente interessata dalla esondazione del torrente Ponterosso: nell'ambito di tale procedimento amministrativo - hanno osservato i giudici di merito - i signori Righi e Loencini, qualificandosi come proprietari, sono intervenuti a più riprese, opponendosi alla demolizione del ponte "Righi", prevista dalla pubblica amministrazione sin dal 2 novembre 2004, ovvero chiedendo che il ponte venisse ricostruito ma a spese della collettività.Il 21 ottobre 2013 un nubifragio ha ingrossato il torrente Ponterosso e, proprio a causa della insufficienza della luce di deflusso sul ponte Righi, si è creato, a causa del materiale trascinato dalle acque a monte, un vero e proprio "tappo" sul corso d'acqud, con conseguente effetto-diga. Le acque sono così tracimate, allagando a valle la località di [OSCURATO:PERSONA], interessando una vasta zona (55.784 metri quadrati di terreno) abitata da 170 nuclei familiari e da 389 residenti, allagando il pian terreno di circa 300 locali e 100 attività produttive. I giudici di merito hanno anche ritenuto essersi la situazione di pericolo derivante dalla presenza dell'inadeguato ponte Righi protratta oltre l'inondazione, sino al 9 febbraio 2015. 3. Tanto premesso, ricorrono per la cassazione della sentenza gli imputati, tramite un medesimo atto di impugnazione curato dallo stesso difensore di fiducia, affidandosi a nove motivi con i quali denunziano violazione di legge (il primo, il secondo, il quinto, il sesto, il settimo, l'ottavo ed il nono motivo), anche sotto il profilo della dedotta mancanza di giustificazione, e difetto di motivazione (tutti i motivi). Il primo motivo è esclusivamente nell'interesse della signora Leoncini, gli altri invece nell'interesse di entrambi. 3.1. Richiamati, in sintesi, i requisiti, oggettivi e soggettivo, del reato di inondazione colposa (pp. 1-2 del ricorso), con il primo motivo (pp. 3-8 del ricorso), svolto, come si è detto, soltanto nell'interesse della ricorrente, si lamenta contraddittorietà, insufficienza ed illogicità della motivazione, anche per travisamento della prova per omissione, e mancanza di motivazione in ordine alla valutazione del risultato probatorio che sarebbe fornito dalla copia prodotta del "registro paritario", quanto al tema della affermazione di responsabilità della signora Leoncini per entrambi i capi di accusa. Si rammenta il contenuto del primo motivo di appello, nel quale si indicavano le autorizzazioni relative alla realizzazione degli immobili rispetto ai quali il ponte è servente, autorizzazioni rilasciate - si sottolinea - ai soli [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], già suo socio, e si produceva sia la bolletta di pagamento dell'imposta di consumo versata nell'anno 1969, sempre da Righi e Giachi, per i materiali da costruzione adoperati per la costruzione di un ponte sia copia del "registro paritario" in cui nel 1971 funzionario comunale aveva annotato che per l'accesso al laboratorio artigianale è stato costruito un ponte. Ciò posto, si afferma da parte della ricorrente essere incondivisibile e viziato, per travisamento della prova per omissione, il passaggio motivazionale che si rinviene alla p. 14 della sentenza impugnata, cioè che appare indimostrata l'affermazione che la donna sia andata a vivere in via Norcenni quando il ponte era già costruito. Infatti, i documenti richiamati, già allegati all'impugnazione di merito ed acquisiti dalla Corte territoriale tramite rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, che collocano ceni sicurezza la costruzione del ponte tra il 1968 ed il 1969 ad opera di persone diverse dalla signora Leoncini, sarebbero stati del tutto trascurati. Inoltre, emergendo da ulteriori documenti che è stato rilasciato a [OSCURATO:PERSONA] - non già alla moglie signora Leoncini - il permesso di abitabilità degli immobili nell'anno 1975, dovrebbe logicamente concludersi che la donna sia andata ad abitare nell'immobile dopo che il ponte era stato già realizzato. Si sottolinea la non persuasività del ragionamento dei giudici di merito incentrato sull'interesse alla costruzione del ponte (cui prodest) e, sull'assunto che la donna risulta totalmente estranea alla realizzazione del ponte, si ritiene inconfigurabile qualsiasi inerzia antidoverosa successiva, e ciò con particolare riferimento alla omessa demolizione del manufatto siccome ritenuto abusivo e pericoloso. 3.2. Con il secondo motivo (pp. 8-15 del ricorso), svolto (come i seguenti motivi) nell'interesse di entrambi i ricorrenti, si censura la erronea applicazione di norme giuridiche di cui occorre tenere conto nell'applicazione della legge penale, e ciò con riferimento alla omessa qualificazione giuridica del manufatto come opera di urbanizzazione primaria e, di conseguenza, mancanza, insufficienza e contraddittorietà della motivazione per travisamento della prova in ordine alla sussistenza dell'elemento materiale del reato di cui al capo B), cioè inondazione colposa. La sentenza impugnata - si evidenzia - fonda l'accertamento di responsabilità del reato sub lett. B) sul presupposto che il ponte in questione sia cosa che pertiene e appartiene ai privati, che sarebbero gli unici soggetti interessati a realizzare, prima, e a mantenere in situ, poi, il ponte, siccome asservito esclusivamente ai terreni ed ai fabbricati di loro proprietà. Al contrario, ad avviso dei ricorrenti, il ponte sarebbe da considerarsi opera di urbanizzazione primaria ormai acquisita, da più di cinquanta anni, al patrimonio pubblico, come discenderebbe dalle norme in materia di urbanizzazione, a partire dalla fondamentale legge urbanistica del 17 agosto 1942, n. 1150, essendo irrilevante, per individuare la natura del bene (se cioè opera - necessariamente pubblica - di urbanizzazione primaria o meno), sia che esso insista (anche) su terreni privati sia che esso sia stato realizzato da parte di privati sia che eventualmente l'opera sia a vantaggio di un solo soggetto privato. La difforme opinione espressa al riguardo dei giudici di merito sarebbe superficiale, frettolosa, immotivata ed apodittica.L'art. 4 della legge n. 847 del 29 settembre 1964 considera - si osserva - opere di urbanizzazione primaria anche le strade residenziali a servizio degli insediamenti residenziali e funzionali all'allacciamento con la viabilità principale: ne discenderebbe la natura di opera di urbanizzazione primaria del ponte in questione, siccome allacciamento alla pubblica via. Non senza trascurare che sulla soletta inferiore del ponte erano stabilmente installate le condutture di energia elettrica, gas e telefono, cioè i servizi pubblici indicati dal richiamato art. 4 della legge n. 847 del 1964. Il rilascio della concessione edilizia nel 1968-1969 per la costruzione dei fabbricati non poteva che presuppoPe, ad avviso dei ricorrenti, l'avvenuta valutazione da parte della pubblica amministrazione della effettiva realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria connesse al nuovo fabbricato. Si richiama giurisprudenza del Consiglio di Stato ritenuta pertinente (Cons. Stato, Sez. IV n. 5337 del 08/11/2013). Né avrebbe rilievo in senso contrario la realizzazione da parte della pubblica amministrazione di una "portella pubblica" idonea a limitare il passaggio sul ponte, circostanza di fatto svalutata con argomentazioni che si ritengono non pertinenti da parte della Corte di appello (p. 15 della sentenza impugnata): anzi, ad avviso dei ricorrenti, la realizzazione dalla portella da parte della p.a. dimostrerebbe proprio la pertinenza pubblica dell'opera in discorso. Ancora: la Corte di appello avrebbe totalmente trascurato l'argomento svolto alla p. 12 dell'atto di appello, incentrato sul progetto dell'anno 2009 di sostituzione del ponte, nell'ambito del piano di messa in sicurezza del torrente, progetto per il quale il Comune di Figline aveva stanziato risorse pubbliche al fine di realizzare un accesso servente alla proprietà Righi: si evidenzierebbe, dunque, un vistoso vizio di omissione di pronunzia. Insomma, ad avviso dei ricorrenti, «Se dunque il ponte (opera di urbanizzazione primaria, come tale di proprietà pubblica indefettibile anche se - per avventura - non originaria, e comunque gestita e amministrata come tale dall'amministrazione comunale, che su di essa è intervenuta materialmente con opere di trasformazione fisica, e che di essa ha progettato rimozione, sostituzione e trasformazione specificamente nella sua natura di opera di urbanizzazione primaria) è opera di pertinenza pubblica, ne consegue che nessuna responsabilità può essere ascritta ai ricorrenti per non avere provveduto alla sua rimozione» (così alle pp. 14-15 del ricorso). 3.3. Con il terzo motivo (pp. 15-20)( i ricorrenti si dolgono di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto di sussistenza di una condotta addebitabile agli imputati violativa della regola cautelare specificamente finalizzata ad impedire il verificarsi dell'evento calamitoso occorso (capo B dell'editto), a proposito della pretesa illegittimità, per mancanza dell'autorizzazione a costruire, del ponte. Si sottopongono a censura le affermazioni dei giudici di merito secondo cui il ponte è illegittimo in quanto non autorizzato e, dunque, non è stato realizzato a regola d'arte e, se invece fosse stato realizzato a regola d'arte, nessuna inondazione si sarebbe verificata. Infatti, ad avviso della difesa, l'endiadi abusività = irregolarità costruttiva disvelerebbe un ragionamento fallace, poiché non coglie il punto del problema e cioè se al momento in cui il ponte fu costruito esso avesse le caratteristiche all'epoca previste per legge; infatti, l'eventuale irregolarità amministrativa e/o urbanistica non è, di per sé, indice della necessaria violazione delle regole cautelari vigenti all'epoca della costruzione (anni 1968-1969) e, in ultima analisi, della pericolosità dell'opera. Non si dice, ad esempio, in nessun passaggio delle sentenze di merito che con un'opera con una luce più ampia nel concreto contesto occorso, con piogge eccezionali e con più punti di esondazione delle acque, l'evento non si sarebbe verificato. In sintesi, i giudici di merito confondono il tema dell'autorizzazione amministrativa con quello della pericolosità del ponte. La lettura e la valutazione congiunta dei documenti reperiti dalla difesa e prodotti in atti, in allegato alla consulenza tecnica di parte, all'atto di appello (pp. 13 e ss.) ed ai motivi nuovi, anche tenuto conto che alcuni documenti conservati presso l'Archivio di Stato di Firenze sono risultati non consultabili, poiché in cattive condizioni di conservazione, dimostrerebbe logicamente che, in realtà, difformemente da quanto ritenuto dai giudici di merito, il ponte in questione non era abusivo. Alla luce dell'art. 31 della legge urbanistica n. 1150 del 1942 deve ritenersi - ad avviso della difesa - sussistente soltanto una duplica alternativa: 1) o che al momento della realizzazione dell'immobile di via Norcenni il ponte esistesse già; 2) ovvero che, quando è stata rilasciata la licenza per la costruzione dell'immobile in questione, il Comune abbia onerato i privati di realizzare il ponte riAll3srt( quale opera di urbanizzazione primaria; in entrambi i casi si uar.re -E:- Oe - si ntien r_ - di una «opera sicuramente valutata ed autorizzata (se non ordinata) dalla PA, anche in ragione della conseguente proprietà pubblica di ogni opera di urbanizzazione primaria una colta realizzata (se ne è detto supra)» (così alla p. 20 del ricorso). 3.4. Con l'ulteriore motivo (pp. 20-25) i ricorrenti denunziano mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto di sussistenza di una condotta addebitabile agli imputati violativa della regola cautelare specificamente finalizzata ad impedire il verificarsi dell'evento calamitoso occorso, con conseguente insussistenza e/o mancata allegazione e/o mancata prova nel caso di specie della regola cautelare violata. Le sentenze di merito - si sottolinea - non indicherebbero nessuna regola cautelare costruttiva afferente alla realizzazione del ponte, che risale agli anni sessanta dello scorso secolo, mentre gli indici di pericolosità richiamati fanno riferimento a valutazioni che, al più tardi, risalgono all'anno 2004, cioè, a tutto voler concedere, a trentacinque anni dopo la realizzazione del ponte; e si sottolinea che la situazione del ponte Righi è stata per anni sotto gli occhi della pubblica amministrazione, che negli anni novanta ha anche realizzato lavori idraulici sul torrente in questione, in prossimità del manufatto, come è stato documentato dal consulente della difesa ed argomentato nell'atto di appello (pp. 17 e ss.) e nei motivi aggiunti. La Corte territoriale avrebbe poi totalmente trascurato un ulteriore argomento, svolto nell'impugnazione di merito (p. 33): in occasione delle precipitazioni del 21 ottobre 2013, plurime sono state le esondazioni, non solo in corrispondenza del ponte Righi, ma anche in prossimità di altri sei ponti di cui quattro con le stesse caratteristiche costruttive di quello per cui è processo, senza, però, che degli altri ponti - si afferma - sia stata messa in discussione la regolarità costruttiva. L'argomentazione dei giudici di merito si risolverebbe unicamente nel recepimento delle valutazioni della Polizia idraulica sulla causa dell'evento verificatosi, individuata unicamente nelle caratteristiche del ponte, trascurando - si ribadisce - ogni doverosa valutazione circa la conformazione o meno alle regole cautelari applicabili all'epoca della costruzione del ponte; il tutto a fronte di una precipitazione qualificata espressamente (alla p. 217 del fascicolo, che si richiama) come evento eccezionale, con "tempi di ritorno" di circa 170 anni. 3.5. Mediante il quinto motivo (pp. 25-28) la difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] lamenta erronea applicazione della legge penale, contraddittorietà ed insufficienza della motivazione in punto di sussistenza di un obbligo di demolizione in capo agli asseriti proprietari del ponte (motivo relativo ai capi sia A che B). L'inerzia antidoverosa contestata. agli imputati al capo B) sarebbe stata posta in essere, secondo i giudici di merito, avanzando alla pubblica amministrazione proposte alternative. Poiché però si tratta - assume la difesa - di opera di necessaria proprietà pubblica in quanto, come si è detto, di urbanizzazione primaria, nulla - a ben vedere - avrebbero potuto né avrebbero dovuto fare gli imputati, non essendo proprietari del ponte; e, anzi, ove lo avessero fatto, sarebbero incorsi in gravi responsabilità, anche penali.Si sottolinea, comunque, che sino all'evento dell'ottobre dei 2013 mai è stato emanato un atto che ordinasse agli imputati di demolire il ponte. In ogni caso, nell'interloquire con la pubblica amministrazione i ricorrenti si sarebbero limitati ad esercitare un proprio diritto: ne discende che l'addebito mosso al riguardo sarebbe addirittura «quasi eversivo dei principi di diritto che regolano i rapporti tra il cittadino e la PA: sarebbe assai preoccupante se si potesse addebitare al cittadino la responsabilità per l'inerzia della PA per avere sollecitato la medesima PA, con atti del tutti legittimi e regolati da norme di legge (l'accesso agli atti, la partecipazione al procedimento), ad assumere decisioni parzialmente diverse» (così alla p. 28 del ricorso). 3.6. Con il Sesto motivo (pp. 28-34) si censura erronea applicazione della legge penale nonché contraddittorietà, insufficienza ed illogicità della motivazione, anche sotto il profilo del travisamento della prova e di valutazione pretermessa di una risultanza probatoria che si stima decisiva, in ordine al nesso causale tra la supposta violazione cautelare e l'evento verificatosi (capo B); in ogni caso, si contesta la omessa motivazione sulle doglianze svolte in appello quanto ad un punto decisivo per l'affermazione della penale responsabilità. Le sentenze di merito, ad avviso dei ricorrenti, liquiderebbJerettolosamente ed in maniera superficiale come irrilevante il tema delle possibili concause dell'evento, ipoteticamente sufficienti da sole a provocare l'inondazione, tema che era stato - si assume - puntualmente evidenziato dalla difesa e nell'appello e nei motivi nuovi, essendo il 21 ottobre 2013 l'acqua fuoriuscita (come si legge nella nota della polizia giudiziaria del 18 luglio 2014 che si rinviene alla p. 267 del fascicolo ed anche nella relazione del consulente geom. Torricelli, richiamata nell'appello) dall'alveo del fiume non soltanto in prossimità del ponte di via Norcenni ma anche in altri punti, sia a valle che a monte del ponte Righi, peraltro in corrispondenza di altri ponti, la cui conformità alle regole urbanistiche, edilizie ed amministrative non è mai stata posta in discussione. E, dunque, essendo le acque fuoriuscite, appunto, sia a valle che a monte, dovrebbe ritenersi - assume la difesa - che l'allagamento si sarebbe verificato anche ove il ponte Righi non fosse esistito. Le sentenze di merito non si confronterebbero con le considerazioni svolte al riguardo dal consulente tecnico della difesa, il cui elaborato sarebbe stato solo formalmente richiamato ma non tenuto in considerazione. La decisione impugnata, in ogni caso, non svolgerebbe alcun giudizio controfattuale, limitandosi ad affermare che, ove il ponte fosse stato realizzato a regola d'arte, non vi sarebbe stata l'esondazione in corrispondenza dello stesso.In realtà, ad avviso dei ricorrenti, plurimi indici fattuali dimostrerebbero che, anche in presenza di un ponte regolare, l'esondazione sarebbe avvenuta egualmente: la presenza il 21 ottobre 2013 di altre fuoriuscite del fiume in corrispondenza di quattro ponti, di cui nessuno ha contestato la regolarità; le avvenute esondazioni anche a valle del ponte Righi, «a dimostrazione del fatto che se quelle fuoriuscite [cioè a monte, n.d.e.] non vi fossero state le esondazioni a valle sarebbero state ancora più copiose, pur se in corrispondenza di ponti riconosciuti come perfettamente regolari» (così alla p. 31 del ricorso); la presenza, quel giorno, di una macroscopica quantità di materiali di tracimazione, pur in presenza di una pluralità di ponti costruiti a regola d'arte, materiali che hanno ostruito i ponti; la omessa manutenzione dell'alveo del torrente da parte dell'autorità competente; la inottemperanza (già sottolineata dalla difesa nei motivi nuovi) da parte del Comune alle prescrizioni del Genio civile della Regione Toscana in merito al ripristino ed al consolidamento delle sponde del torrente, sicché al momento della esondazione, a causa della inerzia della pubblica amministrazione, l'alveo del torrente si era pericolosamente innalzato di un metro, con compromissione del regolare flusso delle acque. Si tratterebbe di osservazioni critiche già puntualmente svolte nell'impugnazione di merito ma trascurate, fraintese e persino travisate - si assume - dalla Corte territoriale. 3.7. Il settimo motivo (pp. 34-35 del ricorso) ha ad oggetto la ritenuta erronea applicazione della legge penale nonché contraddittorietà, insufficienza ed illogicità della motivazione in ordine al nesso causale tra la supposta violazione cautelare e l'evento verificatosi, con riferimento alla natura eccezionale e, quindi, interruttiva del nesso casale, dell'evento metereologico verificatosi. Anche con riferimento al quinto motivo di appello, incentrato sulla eccezionalità dell'evento piovoso verificatosi il 21 ottobre 2013, la sentenza si limiterebbe ad un passaggio motivazionale sfuggente e che si assume essere vistosamente inadeguato poiché sostanzialmente assente. 3.8. Con l'ottavo motivo di impugnazione (pp. 35-38) la difesa si duole della erronea applicazione della fattispecie incriminatrice di cui agli artt. 426-449 cod. pen. (capo B dell'editto) e, nel contempo, della mera apparenza, mancanza e, comunque, manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza di un fatto di inondazione. Ulteriore mancanza o grave inadeguatezza della motivazione che affligge la sentenza impugnata riguarderebbe il tema, sviluppato dal consulente della difesa, della non riconducibilità di quanto accaduto al 21 ottobre 2013 alla nozione di inondazione. In realtà, quel giorno si sarebbero verificate più fuoriuscite di acque del torrente in più punti distinti tra loro ed anche lontani dal ponte Righi, riconducibili a tre distinte aree, ma erroneamente ed illegittimamente i giudici di merito avrebbero sommato le «quantità d'acqua separatamente fuoriuscite, per inferirne [...] l'aspetto dimensionale complessivo tanto ingente da assumere le vesti dì una vera e propria inondazione» (così alla p. 35 del ricorso), trascurando la necessaria natura estesa, diffusa ed eccezionale degli eventi calamitosi - per giurisprudenza di legittimità costante - e che tale caratteristica deve derivare «specificamente [...] dalla condotta incriminata: non anche - per avventura - dalla somma di questa ad altra che neppure riveste i connotati di un fatto punibile [...] Qui abbiamo [...] dieci (così dice la PG: vd. allegato 9) esondazioni contemporanee: di cui una sola addebitabile agli imputati» (così alle pp. 35-36 degli imputati). Insomma, assumono i ricorrenti, della due l'una: 1) o, considerate le fuoriuscite di acque singolarmente, quella avvenuta in prossimità del ponte Righi non avrebbe in sé le caratteristiche di portata della inondazione in senso tecnico; 2) ovvero, considerati invece gli eventi unitariamente, i giudici di merito non avrebbero tenuto conto che, essendosi verificate esondazioni sia a monte che a valle del ponte Righi, ciò in concreto «rende ininfluente quella specifica esondazione [quella del ponte Righi, n.d.e.] nell'evento complessivamente valutato» (così alla p. 38 del ricorso). 3.9. Infine, con l'ultimo motivo (pp. 38-39) [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] denunziano erronea applicazione della legge penale, con riferimento alla struttura del reato di cui all'art. 450 cod. pen. e contraddittorietà, insufficienza ed illogicità della motivazione, anche per travisamento delle risultanze probatorie, relativamente alla sussistenza del reato di cui al capo A) dell'editto. Ad avviso dei ricorrenti, non solo difetterebbero gli elementi costitutivi del reato di pericolo contestato, non essendo l'opera riconducibile alla proprietà dei privati ma alla p.a. e mancando sino almeno ad una certa data un ordine di demolizione, come si è esposto in precedenza (motivi nn. 2 e 5), ma occorrerebbe considerare le seguenti scansioni temporali: l'ordinanza con cui era stato ordinato l'abbattimento del ponte era stata - del tutto legittimamente - impugnata; tale ordinanza era stata sospesa dal Tribunale Superiore delle acque, nel settembre 2014; poco dopo il ricorso era stato rigettato; il ponte, quindi, era stato abbattuto nel febbraio 2015. Mancherebbe, quindi, nella carenza motivazionale della sentenza impugnata, che alla p. 16 si limita laconicamente a fare riferimento ad «un certo lasso di tempo», però non meglio definito, un apprezzabile lasso di tempo tale da poter configurare la rilevanza del protrarsi di uno stato di pericolo addebitabile agli imputati. Si chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata. 4. La difesa dell'imputato con nota del 4 giugno 2021 ha chiesto la trattazione orale del processo. 5. Sono pervenute il 6 luglio 2021 conclusioni delle parti civili. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi sono fondati, per le seguenti ragioni. 2. Il tema sottostante l'intero atto di impugnazione, emergente a più riprese da una pluralità di motivi (il terzo, il quarto, il sesto, il settimo e l'ottavo), è quello dei poteri/doveri del giudice nell'accertamento di fatti che esulino dalle conoscenze, per così dire, "ordinarie" ma che richiedano specifiche competenze tecniche o scientifiche. 2.1. Occorre prendere le mosse dal codice di procedura penale che, all'art. 220, comma 1, recita: «La perizia è ammessa quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche». 2.2. Dal tenore testuale della norma si ricava agevolmente che, nella sistematica del codice di rito, il ricorso alla perizia è rimesso alla valutazione discrezionale del giudice: infatti, «La perizia è un mezzo di prova essenzialmente discrezionale, essendo rimessa al giudice di merito, anche in presenza di pareri tecnici e documenti medici prodotti dalla difesa, la valutazione della necessità di disporre indagini specifiche. Non è, pertanto, sindacabile in sede di legittimità, se sorretto da adeguata motivazione, il convincimento espresso da quel giudice circa l'esistenza di elementi tali da escludere la situazione che l'accertamento peritale richiesto dovrebbe dimostrare» (tradizionale insegnamento di Sez. 1, n. 7570 del 09/06/1993, Nastasi ed altro, Rv. 194776; esattamente in termini, Sez. 5, n. 1476 del 10/12/1997, dep. 1998, Illiano ed altri, Rv. 209805; Sez. 6, n. 34089 del 07/07/2003, Bombino, Rv. 226330; nello stesso senso, ossia che spetta al giudice del merito, fornendo naturalmente motivazione, che, se adeguata, risulta insindacabile in sede di legittimità, valutare le risultanze processuali e la necessità o meno di una perizia, tra le altre, Sez. 6, n. 456 del 21/09/2012, dep. 2013, Cena e altri, Rv. 254226; Sez. 6, n. 43526 del 03/10/2012, Ritorto e altri, Rv. 253707; Sez. 4, n. 7444 del 17/01/2013, Sciarra, Rv. 255152; Sez. 2, n. 52517 del 03/11/2016, Russo, Rv. 268815; sino a Sez. U, n. 39476 del 23/03/2017, A ed altro, Rv. 270936). Valutazione discrezionale - si è detto - che non è sinonimo, però, di valutazione capricciosa. Occorre, infatti, tenere conto che la S.C. ha in più occasioni evidenziato che prudente apprezzamento e libero convincimento del giudice non equivalgono certo ad arbitrium merum (tra le numerose, v., assai autorevolmente, Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, P.G., R.C., Espenhahn e altri, sub n. 9.5. del "considerato in diritto", p. 96). La questione che viene in luce, quindi, è quella dell'acquisizione al processo di informazioni scientifiche e tecniche attendibili, a proposito della quale si è - assai condivisibilmente - precisato quanto segue (Sez. 4, n. 16237 del 29/01/2013, Cantore): «Questa Suprema Corte (Sez. IV, 17 settembre 2010, n. 43786, Cozzini, Rv. 248943) ha già avuto modo di porre in luce i pericoli che incombono in questo campo: la mancanza di cultura scientifica dei giudici, gli interessi che talvolta stanno dietro le opinioni degli esperti, le negoziazioni informali oppure occulte tra i membri di una comunità scientifica; la provvisorietà e mutabilità delle opinioni scientifiche; addirittura, in qualche caso, la manipolazione dei dati; la presenza di pseudoscienza in realtà priva dei necessari connotati di rigore; gli interessi dei committenti delle ricerche. Tale situazione rende chiaro che il giudice non può certamente assumere un ruolo passivo di fronte allo scenario del sapere scientifico, ma deve svolgere un penetrante ruolo critico, divenendo (come è stato suggestivamente affermato) custode del metodo scientifico. Si è pure posto in luce che il primo e più indiscusso strumento per determinare il grado di affidabilità delle informazioni scientifiche che vengono utilizzate nel processo è costituto dall'apprezzamento in ordine alla qualificazione professionale ed all'indipendenza di giudizio dell'esperto. Tuttavia, ciò può non bastare. Infatti non si tratta tanto di comprendere quale sia il pur qualificato punto di vista del singolo studioso, quanto piuttosto di definire, ben più ampiamente, quale sia lo stato complessivo delle conoscenze accreditate. Pertanto, per valutare l'attendibilità di una tesi occorre esaminare gli studi che la sorreggono; l'ampiezza, la rigorosità, l'oggettività delle ricerche; il grado di consenso che l'elaborazione teorica raccoglie nella comunità scientifica. Inoltre, è di preminente rilievo l'identità, l'autorità indiscussa, l'indipendenza del soggetto che gestisce la ricerca, le finalità per le quali si muove. Insomma, dopo aver valutato l'affidabilità metodologica e l'integrità delle intenzioni, occorre infine tirare le fila e valutare se esista una teoria sufficientemente affidabile ed in grado di fornire concrete, significative ed attendibili informazioni idonee a sorreggere l'argomentazione probatoria inerente allo specifico caso esaminato. Naturalmente, il giudice di merito non dispone delle conoscenze e delle competenze per esperire un'indagine siffatta: le informazioni relative alle differenti teorie, alle diverse scuole di pensiero, dovranno essere veicolate nel processo dagli esperti. Costoro, come si è accennato, non dovranno essere chiamati ad esprimere (solo) il loro personale seppur qualificato giudizio, quanto piuttosto a delineare lo scenario degli studi ed a fornire gli elementi di giudizio che consentano al giudice di comprendere se, ponderate le diverse rappresentazioni scientifiche del problema, vi sia conoscenza scientifica in grado di guidare affidabilm ente l'indagine. Di tale indagine il giudice è infine chiamato a dar conto in motivazione, esplicitando le informazioni scientifiche disponibili e fornendo razionale spiegazione, in modo completo e comprensibile a tutti, dell'apprezzamento compiuto. Si tratta di indagine afferente alla sfera del fatto e dunque rimessa alla valutazione del giudice di merito; mentre il controllò di legittimità attiene solo alla razionalità ed alla rigorosità dell'apprezzamento compiuto. Alla stregua di quanto precede risulta chiarito e nobilmente enfatizzato il ruolo di peritus peritorum tradizionalmente conferito al giudice. Nessuna rivendicazione di potere e di supremazia. Piuttosto, l'indicazione di un metodo. Il giudice, con l'aiuto degli esperti, individua il sapere accreditato che può orientare la decisione e ne fa uso oculato, metabolizzando la complessità e pervenendo ad una spiegazione degli eventi che risulti comprensibile da chiunque, conforme a ragione ed umanamente plausibile: il più alto ed impegnativo compito conferitogli dalla professione di tecnico del giudizio. Il perito non è più (non avrebbe mai dovuto esserlo!) l'arbitro che decide il processo, ma l'esperto che espone al giudice il quadro del sapere scientifico nell'ambito cui il giudizio si interessa, spiegando quale sia lo stato del dibattito nel caso in cui vi sia incertezza sull'affidabilità degli enunciati della scienza o della tecnologia. Tutto ciò ha a che fare con I temi della legalità, della determinatezza e della colpevolezza. Si vuol dire che l'ontologica "terzietà" del sapere scientifico accreditato è lo strumento a disposizione del giudice e delle parti per conferire oggettività e concretezza al precetto ed al giudizio di rimprovero personale». Infatti già _170; (espressamente richiamata, come si è visto, dal precedente di legittimità appena citato) di Sez. 4, n. 43786 del 17/09/2010, Cozzini ed altri, aveva preso posizione, ancora con maggiore approfondimento argomentativo, sul tema della centralità del sapere scientifico, sulle modalità di introduzione dello stesso nel processo, sul significato da attribuire al tradizionale brocardo iudex peritus peritorum e sul ruolo del giudice, vero e proprio "custode e garante della scientificità della conoscenza fattuale espressa dal processo" (cfr. punti nn. 14-17 dei "motivi della decisione", pp. 36-50): nell'occasione la Corte di legittimità, tra l'altro, aveva posto in luce che, in tema di utilizzazione del sapere scientifico nel processo penale, «occorre in primo luogo considerare che il problema della prova scientifica prende corpo quando l'inferenza probatoria che è alla base dell'accertamento del fatto non può essere articolata sulla base di conoscenze ordinarie, del sapere diffuso» e che la valutazione delle emergenze istruttorie «attiene al fatto, è al servizio dell'attendibilità dell'argomentazione probatoria ed è dunque rimessa al giudice di merito che dispone, soprattutto attraverso la perizia, degli strumenti per accedere al mondo della scienza. Al contrario, il controllo che la Corte Suprema è chiamato ad esercitare attiene alla razionalità delle valutazioni che a tale riguardo il giudice di merito esprime»» (così sub n. 14, pp. 36-37 di Sez. 4, n. 43786 del 17/09/2010, Cozzini ed altri, cit.). Si tratta di condivisibili affermazioni, anche recentemente ribadite (Sez. 4, n. 54795 del 13/07/2017, Grossi, Rv. 271668, sub nn. 2 e 3 del "considerato in diritto", pp. 4 e ss.): «[...] l'art. 220 cod. proc. pen. prevede l'espletamento della perizia ogniqualvolta sia necessario svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedano specifiche competenze di natura tecnica. La specificità delle competenze va rapportata alle conoscenze ordinarie dell'uomo medio. La perizia va dunque disposta allorché occorrano competenze che esulano dal patrimonio conoscitivo dell'uomo medio, in un dato momento storico e in un dato contesto sociale (Cass., Sez. 1, n. 11706 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 196075). Lo svolgimento di indagini comprende la ricerca e l'estrapolazione di dati da una determinata realtà fenomenica nonché la loro analisi e rielaborazione critica. L'acquisizione di dati implica la rilevazione, selezione e organizzazione di dati già esistenti, in modo funzionale rispetto alle richieste del giudice. L'acquisizione di valutazioni comprende l'individuazione ed enunciazione di nozioni e di regole tecniche, di leggi scientifiche, di massime di esperienza e di inferenze fondate su dati già acquisiti mediante altri mezzi di prova o direttamente ottenuti attraverso le operazioni peritali. È vero pertanto che l'ammissione della perizia è rimessa ad una valutazione discrezionale del giudice (Cass., Sez. 6, n. 34089 del 7-7-2003; Sez. 5, n. 22770 del 15-4-2004). Tuttavia non si può prescindere dal rilievo che la perizia rappresenta un indispensabile strumento probatorio, allorché si accerti il ricorrere del presupposto inerente alla specificità delle competenze occorrenti per l'acquisizione e la valutazione di dati, perfino laddove il giudice possieda le specifiche conoscenze dell'esperto, perché l'eventuale impiego, ad opera del giudicante, della sua scienza privata costituirebbe una violazione del principio del contraddittorio e del diritto delle parti sia di vedere applicato un metodo scientifico sia di interloquire sulla validità dello stesso (Cass., Sez. 5, n. 9047 del 15-6-1999, Rv. 214295). L'ontologica terzietà del sapere scientifico accreditato è lo strumento a disposizione del giudice e delle parti per conferire oggettività e concretezza al precetto e al giudizio di rimprovero personale. È ben vero infatti che al giudice è attribuito il ruolo di peritus peritorum. Ma ciò non lo autorizza affatto ad intraprendere un percorso avulso dal sapere scientifico, avventurandosi in opinabili valutazioni personali, sostituendosi agli esperti e ignorando ogni contributo conoscitivo di matrice tecnico-scientifica. Il ruolo di peritus peritorum abilita invece il giudice a individuare, con l'aiuto dell'esperto, il sapere accreditato che può orientare la decisione e a farne un uso oculato, pervenendo a una spiegazione razionale dell'evento. Il perito non è l'arbitro che decide il processo ma l'esperto che espone al giudice il quadro del sapere scientifico nell'ambito fenomenologico al quale attiene il giudizio, spiegando quale sia lo stato del dibattito, nel caso in cui vi sia incertezza sull'affidabilità' degli enunciati a cui è possibile addivenire, sulla base delle conoscenze scientifiche e tecnologiche disponibili in un dato momento storico. Toccherà poi al giudice tirare le fila e valutare se si sia addivenuti a una spiegazione dell'eziologia dell'evento e delle dinamiche in esso sfociate sufficientemente affidabile e in grado di fornire concrete, significative ed attendibili informazioni, che possano supportare adeguatamente l'argomentazione probatoria inerente allo specifico caso esaminato. Il sapere scientifico costituisce infatti un indispensabile strumento al servizio del giudice di merito, il quale dovrà però valutare l'autorità scientifica dell'esperto nonché comprendere se gli enunciati che vengono proposti trovino comune accettazione nell'ambito della comunità scientifica (Cass., Sez. 4, n. 43796 del 17-9-2010, Rv. 248943). Il giudice deve dunque esaminare le basi fattuali sulle quali le argomentazioni del perito sono state condotte; l'ampiezza, la rigorosità e l'oggettività della ricerca; l'attitudine esplicativa dell'elaborazione teorica nonché il grado di consenso che le tesi sostenute dall'esperto raccolgono nell'ambito della comunità scientifica (Cass., Sez. 4, n. 18678 del 14-3-2012, Rv. 252621), fermo rimanendo che, ai fini della ricostruzione del nesso causale, è utilizzabile anche una legge scientifica che non sia unanimemente riconosciuta, essendo sufficiente il ricorso alle acquisizioni maggiormente accolte o generalmente condivise, attesa la diffusa consapevolezza della relatività e mutabilità delle conoscenze scientifiche (Sez. U., 25-1-2005, Rv. 230317; Cass., Sez. 4, n. 36280 del 21-6-2012, Rv. 253565). Di tale indagine il giudice è chiamato a dar conto in motivazione, esplicitando le informazioni scientifiche disponibili e utilizzate e fornendo una razionale giustificazione, in modo completo e, il più possibile, comprensibile a tutti, dell'apprezzamento compiuto. Si tratta di accertamenti e valutazioni di fatto, insindacabili in cassazione, ove sorretti da congrua motivazione, poiché il giudizio di legittimità non può che incentrarsi esclusivamente sulla razionalità, completezza e rigore metodologico del predetto apprezzamento. Il ,giudice di legittimità, infatti, non è giudice del sapere scientifico e non detiene proprie conoscenze privilegiate (Cass., Sez. 4, n. 1826 del 19-10-2017), di talchè esso non può, ad esempio, essere chiamato a decidere se una legge scientifica, di cui si postuli l'utilizzabilità nell'inferenza probatoria, sia o meno fondata ( Cass., Sez. 4, n. 43786 del 17-9-2010, cit.) La Corte di cassazione ha invece il compito di valutare la correttezza metodologica dell'approccio del giudice di merito al sapere tecnico scientifico, che riguarda la preliminare e indispensabile verifica critica in ordine all'affidabilità delle informazioni che utilizza ai fini della spiegazione del fatto (Cass., Sez. 4, n. 42128 del 30-9-2008)». 3. Ebbene, nel caso in esame, i giudici di merito non hanno fatto buon governo dei principi appena esposti. Gli apparati logici posti a base della sentenza impugnate e di quella di primo grado non sono esenti da un grave vizio logico. Per affermare l'esistenza di un'esondazione del fiume riconducibile causalmente all'agire, sia attivo che omissivo, degli imputati, la Corte di merito, nonostante le articolate deduzioni e le valutazioni critiche contenute al riguardo nel lungo atto di appello (v. specc. pp. 20 e ss.), soprattutto (ma non solo) circa l'efficacia causale della presenza del ponte Righi in merito alla fuoriuscita del torrente dall'alveo, pur nella segnalata presenza di più esondazioni, sia a monte che a valle del ponte in questione, e malgrado la presenza in atti di una consulenza tecnica difensiva datata 16 febbraio 2017 del geometra Torricelli, con numerosi allegati, sugli eventi alluvionali del 21 ottobre 2013 (v. ali. n. 6 al ricorso), si è limitata (alle pp. 16-17) a richiamare tout-court la sentenza di primo grado, che (alle pp. 7-8) fonda le responsabilità degli imputati su due elementi: a) la constatazione da parte del servizio di Polizia idraulica della Provincia di Firenze, che nell'annotazione di polizia giudiziaria del 10 gennaio 2014 attribuisce «le cause della esondazione [...] nella conformazione del ponte Righi che presentava una sezione utile di deflusso palesemente insufficiente [... sicchè il materiale], trascinato verso valle ha creato in corrispondenza del ponte un effetto diga, non consentendo il regolare deflusso delle acque [...] così invadendo esse il terreno circostante» (p. 8); si tratta, a ben vedere, di una stringatissima valutazione, non altrimenti argomentata né supportata dal richiamo a volumi di acqua, a descrizione di caratteristiche e di misure del ponte, in particolare della ( luce di deflusso né dal richiamo a regole costruttive, poste da norme di legge o da precetti tecnici di settore, che si ritengano non rispettate; b) la visione diretta da parte del giudice delle fotografie in atti: alla p. 8 della decisione del G.u.p. si legge che «Come è facilmente visibile dalle fotografie allegate al fascicolo [...] il ponte ha creato sicuramente un "tappo" per tutti i detriti provenienti da "monte" e trascinati dalla piena, così che, proprio in sua corrispondenza, l'acqua ha cominciato a tracimare dal lato sinistro, inondando tutto il paese a valle. Le fotografie non lasciano alcun dubbio sul punto. La luce del ponte era così piccola, che ha fatto da ostacolo al normale deflusso delle acque e dei detriti, impedendo in questo modo alla "cassa di espansione" posta a 500 metri a valle dal ponte di svolgere la sua funzione di raccolta delle acque. Se non vi sono dubbi sul fatto che l'evento atmosferico si possa ritenere di particolare e straordinaria intensità, è altrettanto vero che se il ponte fosse stato costruito secondo le norme di legge ed a regola d'arte, l'evento "esondazione" non si sarebbe verificato, o quantomeno non si sarebbe verificato in quelle dimensioni e con quelle modalità» (p. 8). Le sentenze di merito, dunque: a) non soltanto prescindono da apporti probatori di provenienza tecnico- scientifica, appoggiandosi solo su una - assertiva - valutazione conclusiva di servizio tecnico pubblico, non adeguatamente argomentata, trascurando le valutazioni critiche, logiche e tecniche, svolte dalla difesa; b) ma introducono una vera e propria scienza privata del giudice, il quale si attribuisce la competenza tecnico-scientifica a ricostruire gli accadimenti ed a ricavare un preciso significato causale sulla base dell'esame diretto delle immagini fotografiche in atti. Del primo profilo (sub lett. a) si è già detto. Sotto il secondo profilo (lett. b), la S.C. ha reiteratamente puntualizzato che «In tema di istruzione dibattimentale, quando per la ricostruzione della eziologia dell'evento sia necessario svolgere indagini od acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, il giudice non può prescindere dall'apporto della perizia per avvalersi direttamente di proprie, personali, specifiche competenze scientifiche e tecniche, perché l'impiego della scienza privata costituisce una violazione del principio del contraddittorio nel/"iter" di acquisizione della prova e del diritto delle parti di vedere applicato un metodo scientifico e di interloquire sulla validità dello stesso» (Sez. 4, n. 54795 del 13/07/2017, Grossi, cit.; sostanzialmente in termini, più recentemente, Sez. 1, n. 19822 del 23/03/2021, Faina, Rv. 281223). Ciò in base al - condivisibile - ragionamento secondo il quale «In tema di istruzione dibattimentale, quando sia necessario svolgere indagini od acquisire dati o valutazioni che richiedono L specifiche competenze, il giudice può ritenere superflua la perizia quando pensi di poter giungere alle medesime conclusioni di certezza sulla base di altre e diverse prove; non gli è viceversa consentito di rinunciare all'apporto del perito per avvalersi direttamente di proprie, personali, specifiche competenze scientifiche, tecniche ed artistiche. Invero, in tal modo non sarebbe consentito alla parte di intervenire a mezzo dei suoi consulenti tecnici e quindi, da un lato, di incidere sull'iter di acquisizione della prova, dall'altro, di esaminare e contrastare, prima della decisione, la prova eventualmente a lui sfavorevole. (Fattispecie in cui il giudice di merito, dopo avere acquisito una consulenza tecnica grafologica, disposta in un giudizio civile e prodotta dall'imputato, ne ha disatteso il contenuto sulla base di una complessa operazione valutativa, esposta in motivazione, avente le caratteristiche di una vera e propria perizia)» (così Sez. 5, n. 9047 del 15/06/1999, Larini S ed altri, Rv. 214295). E' del resto pacifico nell'ordinamento processuale il principio secondo cui la scienza personale del giudice non può essere legittimamente introdotta nel processo (v., in materia penale, tra le altre pronunzie, Sez. 2, n. 9358 del 12/02/2015, P.C. in proc. Renna, Rv. 262840; Sez. 4, n. 2208 del 15/10/1982, dep. 1983, Cardillo, Rv. 157896, secondo cui «La scienza privata del giudice non rientra tra le prove ritualmente acquisite al processo; pertanto essa non può essere posta a fondamento del giudizio (V mass n 124493; ( V mass n 140145; ( V mass n 143119)»; in materia civile, cfr., ex plurimis, Sez. 1, n. 6299 del 19/03/2014, Giancaspro ed altri vs Comune di Gravina in Puglia, Rv. 629937; Sez. 5, n. 16959 del 05/10/2012, Faiola vs Agenzia entrate, Rv. 624073; Sez