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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 aprile 2026

Cassazione n. 09801/2026

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vvocato [OSCURATO:PERSONA]controAgenzia Delle Entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura GeneraleDello Stato-controricorrente--intimato-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] Grado di Ligurian.179/2025 depositata il 27/02/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 20651/2025Numero sezionale 878/2026Numero di raccolta generale 9801/2026Data pubblicazione 16/04/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro3.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debitoCosì deciso in Roma, il 12/04/2026.[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vvocato [OSCURATO:PERSONA]controAgenzia Delle Entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura GeneraleDello Stato-controricorrente--intimato-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] Grado di Ligurian.179/2025 depositata il 27/02/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 20651/2025Numero sezionale 878/2026Numero di raccolta generale 9801/2026Data pubblicazione 16/04/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro3.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debitoCosì deciso in Roma, il 12/04/2026.[OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 09801/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris