CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 dicembre 2021
Cassazione n. 35966/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Cagliari udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Felicetta MARINELLI che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. In data 14 agosto 2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Oristano ha disposto la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Giovanni in relazione al reato di cui all'art. 628, comma 3, nn. 1 e 3 bis cod. pen.; detto provvedimento non è stato impugnato innanzi al Tribunale del Riesame. 2. In data 1 dicembre 2021 il difensore di [OSCURATO:PERSONA] Giovanni ha depositato istanza di n revoca o sostituzione della misura custodiale, affermando l'insussistenza degli elementi indiziari a carico del ricorrente, la mancanza di attualità delle esigenze cautelari e di proporzionalità della misura intra muraria ed, infine, l'incompatibilità del regime carcerario con le condizioni di salute del [OSCURATO:PERSONA] (motivo in seguito espressamente rinunciato dal ricorrente). 3. In data 1 dicembre 2021 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Oristano ha rigettato l'istanza di revoca ritenendo immutati i gravi indizi di reità e le esigenze cautelar' poste a fondamento dell'ordinanza genetica. 4. L'odierno ricorrente proponeva, quindi, appello avverso l'ordinanza di rigetto emessa dal Giudice per le indagini preliminari, riproponendo le medesime argomentazioni già formulate nell'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare. 5. Il Tribunale di Cagliari, con ordinanza pronunciata in data 28 dicembre 2021, ha rigettato l'appello; secondo i giudici distrettuali il [OSCURATO:PERSONA] è raggiunto da indizi gravi, precisi e concordanti desumibili dalle dichiarazioni del testimone oculare Silvio FLORIS e dell'indagata in reato connesso Valentina MURGIA, dai filmati registrati dai circuiti di videosorveglianza, dalle intercettazioni ambientali e telefoniche svolte nel corso delle indagini; elementi in base ai quali è anche possibile affermare l'inattendibilità delle dichiarazioni rese dall'odierno ricorrente e dal LOSTIA. Il Tribunale ha evidenziato, inoltre, che le intercettazioni ambientali effettuate nella cella di SANNA Stefano contengono una piena confessione in ordine all'aggressione posta in essere in danno del [OSCURATO:PERSONA], aggressione conseguente alla rapina in precedenza posta in essere da quest'ultimo. I giudici distrettuali affermano, infine, che la gravità dei fatti commessi, le modalità delle condotte tenute dal [OSCURATO:PERSONA], il mancato rinvenimento dell'arma utilizzata per commettere la rapina e le reticenti dichiarazioni dei correi, sono indice dello spessore criminale del ricorrente e della totale assenza di freni inibitori con conseguente necessità della misura custodiale, misura ritenuta adeguata e proporzionale alla gravità dei fatti ed alla pericolosità dell'indagato. 6. [OSCURATO:PERSONA] Giovanni, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di Cagliari ha respinto l'appello; il ricorrente lamenta, in un unico motivo di impugnazione, ex art. 606 lettera c) cod. proc. pen., la violazione degli artt. 125, 178, 181, 310 e 597 cod. proc. pen. Secondo la difesa il provvedimento oggetto di ricorso non ha interloquito sulla doglianza inerente la carenza motivazionale dell'ordinanza di rigetto emessa dal giudice per le indagini preliminari, ignorando la richiesta di annullamento di tale provvedimento. Il Tribunale ha, quindi, violato il dovere di rilevare la nullità dell'ordinanza di rigetto emessa dal giudice per le indagini preliminari ed ha violato il proprio dovere di motivare imposto dall'art. 125 cod. proc. pen. La motivazione è manifestamente illogica in ordine all'identificazione specifica del tema di prova, tema che non era costituito dalla presenza del [OSCURATO:PERSONA] a casa del LOSTIA ovvero dalla presenza dei SANNA e della MURGIA ma dall'accertamento di quanto avvenuto all'interno dell'abitazione. La motivazione è carente anche in ordine ai motivi del rigetto della richiesta di sostituzione della misura, richiesta fondata sulla critica dell'ordinanza genetica e sulla mancata risposta del giudice per le indagini preliminari alle doglianze contenute nella istanza di sostituzione della misura. La Corte avrebbe dovuto valutare se l'ordinanza appellata avesse correttamente interloquito sulle ragioni addotte a fondamento dell'istanza di sostituzione; i giudici di appello, inoltre, hanno ignorato la richiesta di annullamento dell'ordinanza di rigetto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità. 2. In una preliminare prospettiva d'insieme, è possibile immediatamente rilevare che il ricorso, che alterna parti espositive di doglianza con affermazioni apodittiche e ripetizioni dei motivi di appello, risulti poco rispondente alle tipologia di un rituale ricorso per cassazione «secondo il paradigma del codice di rito ed il pertinente modulo procedurale, funzionale al più efficace disimpegno del controllo di legittimità devoluto a questo Giudice, nel pieno rispetto delle precipue finalità istituzionali del relativo sindacato» (Sez. 5, n. 32143 del 03/04/2013, Querci; Sez. F, n. 40256 del 23/08/2016, Fechtner). In fattispecie simile, questa Suprema Corte ha già osservato che «non è, ovviamente, questione di consistenza materiale del ricorso, quanto piuttosto dell'ineludibile esigenza di un ordinato inquadramento delle ragioni di censura nella griglia dei vizi di legittimità deducibili a mente dell'art. 606 cod. proc. pen., attraverso l'individuazione, quanto più sintetica possibile, delle specifiche ragioni di censura che ne abilitino la proposizione. E se questa è la funzione essenziale di un'ordinata impugnativa, è evidente che con il relativo schema concettuale non è compatibile un'esposizione prolissa, magmatica e caotica, che fuoriesca dai canoni di una ragionata censura del percorso motivazionale della sentenza impugnata e che riversi nel processo una quantità enorme di informazioni ed argomentazioni spesso ripetitive, ridondanti (...). Un'impugnazione così concepita e strutturata, proprio perché rende assai arduo il controllo di legittimità, al di là del nominalistico richiamo all'art. 606, si candida già di per sè all'inammissibilità, proprio per genericità di formulazione, laddove per genericità deve intendersi non solo aspecificità delle doglianze, ma anche tenore confuso e scarsamente perspicuo, che renda particolarmente disagevole la lettura» (Sez. 5, n. 32143 del 2013, cit., in motivazione).Nondimeno, anche in questo caso, superato - come è ovvio - ogni facile impulso ad aprioristiche soluzioni decisionali, si è tentato di estrapolare in narrativa i profili essenziali di censura, intendendosi, così, ogni altro rilievo, non espressamente considerato, implicitamente disatteso vuoi perché palesemente irrilevante rispetto al thema decídendum, vuoi perché inutilmente reiterativo ovvero di impossibile comprensione, vuoi perché afferente ad aspetti marginali della vicenda, assolutamente incompatibili con l'iter logico-giuridico addotto a sostegno dell'epilogo decisionale, sulla scia del modus operandi già accolto in casi simili da questa Suprema Corte, con la citata decisione n. 32143 del 2013. 3. L'articolazione del ricorso corrisponde alla riproposizione pressoché inalterata delle medesime doglianze fattuali proposte in appello ed esaurientemente affrontate e disattese dal Tribunale. Va ricordato, in proposito, che la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale (e quindi con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sez. 6, n. 20377 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 243838 - 01 e Sez. 6, n. 22445 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 244181 - 01). Risulta, pertanto, di chiara evidenza che se il motivo di ricorso, come nel caso di specie, si limita a riprodurre il motivo di appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. 4. Il ricorrente, senza confrontarsi con quanto motivato dal Tribunale ai fine di confutare le censure difensive prospettate in sede di appello, si è limitato a reiterare le medesime allegazioni difensive che sostiene essere state preternnesse, chiedendo a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui più gradite, senza confrontarsi con le emergenze processuali determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di appello. 5. Deve evidenziarsi, inoltre, che trattasi di decisione in sede di appello cautelare, con conseguente necessità d'individuare l'ambito di tale giudizio. Secondo il costante orientamento di questa Corte la decisione del giudice sull'appello avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza di revoca di una misura cautelare è vincolata, oltre che dall'effetto devolutivo proprio di questo tipo di impugnazione, per cui la sua cognizione non può superare i confini tracciati dai motivi, anche dalla natura del provvedimento impugnato, che è del tutto autonomo rispetto all'ordinanza impositiva della misura. Il giudice dell'appello, pertanto, non deve riesaminare la questione della sussistenza delle condizioni di applicabilità della misura stessa ma solo stabilire se il provvedimento gravato sia immune da violazioni di legge ed adeguatamente motivato in relazione all'eventuale allegazione di fatti nuovi, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare in modo apprezzabile il quadro indiziario o ad influire sulle esigenze cautelari che giustificano la prosecuzione della misura (vedi tra le altre Sez. 2, n. 18130 del 13/04/2016, Antognano, Rv. 266676 - 01). 6. Nel caso oggetto di scrutinio i fatti posti a base dell'appello cautelare sono gli stessi di quelli prospettati al giudice per le indagini preliminari con la richiesta di revoca o sostituzione della misura custodiale, come si rileva dal provvedimento impugnato e dalla stessa richiesta avanzata dalla difesa e, di conseguenza, i motivi a base del ricorso in cassazione, in quanto relativi alla sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, sono in sé privi dei requisiti di novità che ne giustifichino l'esame in sede di legittimità. Pur mancando un "giudicato" cautelare, l'istanza di revoca o di modifica della misura coercitiva non può limitarsi a rimettere in discussione, puramente e semplicemente, gli stessi elementi che hanno già formato oggetto di decisione e che siano rimasti sostanzialmente immutati. Essa presuppone, invece, un mutamento, in senso favorevole all'imputato, degli elementi di accusa o il venir meno delle esigenze cautelari, che l'istante ha l'onere di indicare, per evitare, lo svolgersi di procedimenti del tutto inutili e il ripetersi di provvedimenti negativi con motivazione priva di ogni novità. Ne consegue che il giudice di appello, nell'ipotesi in cui difettino gli elementi di novità, ben può limitarsi a respingere il gravame interposto avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza di revoca o di modifica della misura coercitiva applicata, non occorrendo una articolata motivazione al riguardo. 7. Va, peraltro, sottolineato che i giudici dell'appello, diversamente da quanto affermato in modo apodittico dalla difesa, hanno trattato e disatteso, con specifica ed adeguata motivazione, tutte le censure proposte con l'atto di appello e fornito una valutazione globale e completa in ordine a tutti gli elementi rilevanti del giudizio cautelare; non risultano esservi errori nell'applicazione delle regole della logica né contraddizioni interne tra i diversi momenti di articolazione della motivazione e risulta corretta attribuzione di significato dimostrativo agli elementi valorizzati nell'ambito del percorso seguito e circa l'assenza di incompatibilità di detto significato con specifici atti del procedimento indicati ed allegati dal ricorrente. L'ordinanza impugnata si presenta, in conclusione, priva di vizi logici manifesti e decisivi nonché coerente con le indicazioni ermeneutiche offerte dalla Corte di legittimità e con le emergenze indiziarie e cautelari, sottraendosi, di conseguenza, ad ogni censura in questa sede. 7. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per