Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 18252/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

to a CALTANISSETTA il 25/06/1978 avverso la sentenza del 02/04/2025 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];R.G. n. 32359/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il delitto di cui all'art. 337 c.p.); Esaminati i motivi del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e relativi al giudizio di responsabilità, al mancato riconoscimento della scriminante di cui all'art. 393 bis c.p., alla determinazione della pena e, in particolare, a quella inflitta per continuazione, al mancato riconoscimento della circostanze attenuanti generiche e della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, alla concessione dei benefici di legge; Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, non dedotti specificamente in appello (sesto motivo) e perché meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, e, dall'altra, perché obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inamm P.Q.MIl Consiglier estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to a CALTANISSETTA il 25/06/1978 avverso la sentenza del 02/04/2025 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];R.G. n. 32359/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il delitto di cui all'art. 337 c.p.); Esaminati i motivi del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e relativi al giudizio di responsabilità, al mancato riconoscimento della scriminante di cui all'art. 393 bis c.p., alla determinazione della pena e, in particolare, a quella inflitta per continuazione, al mancato riconoscimento della circostanze attenuanti generiche e della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, alla concessione dei benefici di legge; Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, non dedotti specificamente in appello (sesto motivo) e perché meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, e, dall'altra, perché obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inamm P.Q.MIl Consiglier estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 18252/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris