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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 giugno 2022

Cassazione n. 13114/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Stefano TOCCI, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; Udito il difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. Antonio [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, propone ricorso avverso l'ordinanza del 18 luglio 2022, con la quale il Tribunale di Napoli, in parziale accoglimento della richiesta di riesame dell'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere emessa, in data 26 giugno 2022, dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli in relazione al reato di tentata estorsione aggravata, ha sostituito la misura custodiale con la misura degli arresti domiciliari.

2. Il ricorrente, con l'unico motivo di ricorso, lamenta la violazione degli artt. 110, 112, 56, 629 e 416-bis.1 cod. pen. e 273 cod. proc. pen. nonché la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.

Il Tribunale si sarebbe limitato a riportare le argomentazioni del giudice per le indagini preliminari senza motivare adeguatamente in ordine ai motivi di riesame con i quali veniva eccepita la carenza e contraddittorietà del compendio indiziario posto a fondamento dell'ordinanza genetica.

La motivazione impugnata sarebbe, a giudizio della difesa, fondata esclusivamente sul contenuto di intercettazioni inidonee a dimostrare il coinvolgimento del ricorrente nella commissione dell'ipotizzato reato, tali intercettazioni, peraltro, sarebbero state travisate dal giudici del riesame non dimostrando in alcun modo il coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] nell'ipotizzata estorsione.

Il percorso argomentativo seguito dai giudici di merito sarebbe illogico ed incongruo rispetto ai risultati delle attività investigative; secondo il ricorrente, infatti, proprio il contenuto delle conversazioni captate dagli inquirenti dimostrerebbe che il ricorrente non era a conoscenza delle finalità illecite della richiesta di contattare l'imprenditore Vincenzo IUFFREDO che gli era stata prospettata dagli affiliati al clan camorristico Mallardo e che il [OSCURATO:PERSONA] non era entrato in possesso del biglietto su cui erano indicati gli estremi della vicenda estorsiva.

La motivazione sarebbe del tutto contraddittoria nella parte in cui ritiene che la conversazione intercettata nel gennaio 2020 sia collegata a quella intercettata nel marzo 2022, collegamento che, a giudizio della difesa, sarebbe escluso in considerazione del fatto che ancora nel marzo 2022 altri soggetti fossero alla ricerca di modalità operative con cui avvicinare la persona offesa, circostanza che esclude, in punto di logica, l'esistenza di pregresse condotte di intermediazione poste in essere dal ricorrente.

3. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono.

Tutte le doglianze addotte sono reiterative di medesime censure già espresse in sede di riesame ed affrontate in termini precisi e concludenti dal Tribunale nonché generiche in quanto il ricorrente, senza confrontarsi con le argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata, si è limitato alla rnera reiterazione di affermazioni apodittiche prive di un nesso critico con il percorso argomentativo seguito dai giudici di merito.

Risulta, peraltro, evidente che le doglianze innanzi sintetizzate hanno ad oggetto questioni relative alla valutazione della gravità indiziaria degli elementi raccolti e alla ricostruzione in fatto, già esaminate dal Tribunale del Riesame che ha analizzato anche le deduzioni difensive sviluppate nei motivi del ricorso (sinteticamente richiamati alla pag. 2 dell'ordinanza impugnata), pervenendo alla conferma dell'ordinanza genetica attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze indiziarie, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede.

4. I giudici di merito, con motivazione coerente con le risultanze indiziarie e priva di illogicità manifeste, hanno desunto il ruolo svolto dal ricorrente nella contestata estorsione dal contenuto delle conversazioni intercettate nel corso delle indagini e dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa Vincenzo IUFFREDO, evidenziando che dal contenuto delle captazioni emergeva chiaramente il ruolo di intermediario svolto dal [OSCURATO:PERSONA] il quale, individuato dagli associati al clan camorristico Mallardo come persona di fiducia che poteva «chiudere l'estorsione», ha contattato l'imprenditore preso di mira dal gruppo criminale facente capo a Michele [OSCURATO:PERSONA] per fargli una Rfnbasciata» (vedi pagg. da 30 a 37 dell'ordinanza genetica e da pagg. 3 a 7 dell'ordinanza impugnata).

Il Tribunale ha, dunque, fatto corretta applicazione del consolidato principio di diritto enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui integra il concorso nel delitto di estorsione la condotta di chi assume la veste di intermediario tra estorsori e vittima per motivi diversi da quello di tutelare l'esclusivo interesse della persona offesa. (vedi Sez. 2, n. 37896 del 20/07/2017, Benestare, Rv. 270723 - 01; Sez. 2, n. 6824 del 18/01/2017, Bonapitacola, Rv. 269117 - 01).

E poiché nel caso in esame i giudici di merito non hanno ravvisato alcuno scopo di solidarietà umana nelle trattative finalizzate alla dazione pretesa dagli esponenti del sodalizio camorristico, deve escludersi l'ipotesi della non punibilità della condotta.

Il ricorrente, senza confrontarsi con quanto motivato dal Tribunale al fine di confutare le censure difensive, si è limitato a reiterare le medesime doglianze asseritamente pretermesse, chiedendo a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui più gradita, senza confrontarsi con le emergenze indiziarie determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito.

5. Quanto alle critiche difensive sull'interpretazione delle conversazioni captate dagli inquirenti, è sufficiente ricordare, per sottolinearne la manifesta infondatezza, che l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle intercettazioni, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento può essere sindacato in sede di legittimità solo in presenza di travisamento, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (vedi Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, Napoleoni, Rv. 259516; Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558; da ultimo Sez. 2, n. 6413 del 23/11/2022, dep. 2023, Trimarchi, non massimata), travisamento non riscontrabile nel caso di specie.

6. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

Non conseguendo dall'adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà dell'indagato, deve provvedersi ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Sentenza

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Stefano TOCCI, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; Udito il difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Antonio [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, propone ricorso avverso l'ordinanza del 18 luglio 2022, con la quale il Tribunale di Napoli, in parziale accoglimento della richiesta di riesame dell'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere emessa, in data 26 giugno 2022, dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli in relazione al reato di tentata estorsione aggravata, ha sostituito la misura custodiale con la misura degli arresti domiciliari. 2. Il ricorrente, con l'unico motivo di ricorso, lamenta la violazione degli artt. 110, 112, 56, 629 e 416-bis.1 cod. pen. e 273 cod. proc. pen. nonché la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Il Tribunale si sarebbe limitato a riportare le argomentazioni del giudice per le indagini preliminari senza motivare adeguatamente in ordine ai motivi di riesame con i quali veniva eccepita la carenza e contraddittorietà del compendio indiziario posto a fondamento dell'ordinanza genetica. La motivazione impugnata sarebbe, a giudizio della difesa, fondata esclusivamente sul contenuto di intercettazioni inidonee a dimostrare il coinvolgimento del ricorrente nella commissione dell'ipotizzato reato, tali intercettazioni, peraltro, sarebbero state travisate dal giudici del riesame non dimostrando in alcun modo il coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] nell'ipotizzata estorsione. Il percorso argomentativo seguito dai giudici di merito sarebbe illogico ed incongruo rispetto ai risultati delle attività investigative; secondo il ricorrente, infatti, proprio il contenuto delle conversazioni captate dagli inquirenti dimostrerebbe che il ricorrente non era a conoscenza delle finalità illecite della richiesta di contattare l'imprenditore Vincenzo IUFFREDO che gli era stata prospettata dagli affiliati al clan camorristico Mallardo e che il [OSCURATO:PERSONA] non era entrato in possesso del biglietto su cui erano indicati gli estremi della vicenda estorsiva. La motivazione sarebbe del tutto contraddittoria nella parte in cui ritiene che la conversazione intercettata nel gennaio 2020 sia collegata a quella intercettata nel marzo 2022, collegamento che, a giudizio della difesa, sarebbe escluso in considerazione del fatto che ancora nel marzo 2022 altri soggetti fossero alla ricerca di modalità operative con cui avvicinare la persona offesa, circostanza che esclude, in punto di logica, l'esistenza di pregresse condotte di intermediazione poste in essere dal ricorrente. 3. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono. Tutte le doglianze addotte sono reiterative di medesime censure già espresse in sede di riesame ed affrontate in termini precisi e concludenti dal Tribunale nonché generiche in quanto il ricorrente, senza confrontarsi con le argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata, si è limitato alla rnera reiterazione di affermazioni apodittiche prive di un nesso critico con il percorso argomentativo seguito dai giudici di merito. Risulta, peraltro, evidente che le doglianze innanzi sintetizzate hanno ad oggetto questioni relative alla valutazione della gravità indiziaria degli elementi raccolti e alla ricostruzione in fatto, già esaminate dal Tribunale del Riesame che ha analizzato anche le deduzioni difensive sviluppate nei motivi del ricorso (sinteticamente richiamati alla pag. 2 dell'ordinanza impugnata), pervenendo alla conferma dell'ordinanza genetica attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze indiziarie, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. 4. I giudici di merito, con motivazione coerente con le risultanze indiziarie e priva di illogicità manifeste, hanno desunto il ruolo svolto dal ricorrente nella contestata estorsione dal contenuto delle conversazioni intercettate nel corso delle indagini e dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa Vincenzo IUFFREDO, evidenziando che dal contenuto delle captazioni emergeva chiaramente il ruolo di intermediario svolto dal [OSCURATO:PERSONA] il quale, individuato dagli associati al clan camorristico Mallardo come persona di fiducia che poteva «chiudere l'estorsione», ha contattato l'imprenditore preso di mira dal gruppo criminale facente capo a Michele [OSCURATO:PERSONA] per fargli una Rfnbasciata» (vedi pagg. da 30 a 37 dell'ordinanza genetica e da pagg. 3 a 7 dell'ordinanza impugnata). Il Tribunale ha, dunque, fatto corretta applicazione del consolidato principio di diritto enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui integra il concorso nel delitto di estorsione la condotta di chi assume la veste di intermediario tra estorsori e vittima per motivi diversi da quello di tutelare l'esclusivo interesse della persona offesa. (vedi Sez. 2, n. 37896 del 20/07/2017, Benestare, Rv. 270723 - 01; Sez. 2, n. 6824 del 18/01/2017, Bonapitacola, Rv. 269117 - 01). E poiché nel caso in esame i giudici di merito non hanno ravvisato alcuno scopo di solidarietà umana nelle trattative finalizzate alla dazione pretesa dagli esponenti del sodalizio camorristico, deve escludersi l'ipotesi della non punibilità della condotta. Il ricorrente, senza confrontarsi con quanto motivato dal Tribunale al fine di confutare le censure difensive, si è limitato a reiterare le medesime doglianze asseritamente pretermesse, chiedendo a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui più gradita, senza confrontarsi con le emergenze indiziarie determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito. 5. Quanto alle critiche difensive sull'interpretazione delle conversazioni captate dagli inquirenti, è sufficiente ricordare, per sottolinearne la manifesta infondatezza, che l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle intercettazioni, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento può essere sindacato in sede di legittimità solo in presenza di travisamento, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (vedi Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, Napoleoni, Rv. 259516; Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558; da ultimo Sez. 2, n. 6413 del 23/11/2022, dep. 2023, Trimarchi, non massimata), travisamento non riscontrabile nel caso di specie. 6. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. Non conseguendo dall'adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà dell'indagato, deve provvedersi ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Sentenza
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