Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2025
ECLI:EU:C:2025:348
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CO0501_INF
Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 2 maggio 2025 –
Klinka-[OSCURATO:PERSONA]
(causa C‑501/24)
«Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2 e articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Incompetenza manifesta – Irricevibilità manifesta – Risposta chiaramente desumibile dalla giurisprudenza – Fiscalità – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Diritto alla detrazione dell’IVA a monte – Diniego – Obblighi del soggetto passivo – Onere della prova – Principi di proporzionalità e di certezza del diritto – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Contrasto tra la giurisprudenza nazionale e il diritto dell’Unione – Articolo 267 TFUE – Primato del diritto dell’Unione – Obbligo di rinvio pregiudiziale»
1.
Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Nascita e portata del diritto a detrazione – Condizioni sostanziali del diritto a detrazione – Transazione economica che non ha avuto luogo – Diniego da parte dell’amministrazione finanziaria del diritto alla detrazione dell’IVA gravante su tale transazione senza verificare se il soggetto passivo sia coinvolto in una frode all’IVA – Ammissibilità
(Direttiva del Consiglio 2006/112)
(v. punti 23‑29, dispositivo 1)
2.
Diritto dell’Unione europea – Effetto diretto – Primato – Obblighi dei giudici nazionali – Giudice nazionale che deve attenersi alle linee guida dell’ordinanza di rinvio emessa nell’ambito di un rinvio a seguito di cassazione – Linee guida contrarie al diritto dell’Unione – Obbligo di scostarsi da tali linee guida senza che sia necessario adire la Corte in via pregiudiziale
(Art. 267 TFUE)
(v. punti 41‑45, dispositivo 4)
Dispositivo
1)
La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretata nel senso che non osta a che l’amministrazione finanziaria rifiuti di detrarre l’imposta sul valore aggiunto (IVA) su una transazione economica senza verificare se il destinatario della fattura sapeva o avrebbe dovuto sapere che la transazione era coinvolta in una frode all’IVA, nel caso in cui essa constati che la transazione non ha avuto luogo.
2)
La Corte di giustizia dell’Unione europea è chiaramente incompetente a rispondere alla seconda questione pregiudiziale sollevata dalla Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest - Capitale, Ungheria).
3)
La domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dalla Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest - Capitale, Ungheria) con decisione del 4 giugno 2024 è manifestamente irricevibile per quanto riguarda la quarta e la sesta questione sollevata da tale giudice.
4)
Il principio del primato del diritto dell’Unione e l’articolo 267 TFUE devono essere interpretati nel senso che un giudice nazionale che si pronuncia nell’ambito di un procedimento di rinvio per cassazione, che gli impone, in forza del diritto nazionale, di attenersi alle linee guida dell’ordinanza di rinvio, ha tuttavia l’obbligo di scostarsi da tali linee guida qualora le ritenga, alla luce di una chiara giurisprudenza della Corte, contrarie al diritto dell’Unione, senza essere pertanto tenuto a sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale.