CassazionedecretoSezione 5Decisione del 11 aprile 2023
Cassazione n. 48116/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANOvisti ali atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 11 aprile 2023, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Lecco, in data 16 febbraio 2022, che aveva affermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 99, comma 4, 612, comma 2, cod. pen. in relazione all'art. 339 cod. pen., 71, comma 1, D.Igs. 6 settembre 2011, n. 159 (capo A), condannandolo alla pena di mesi nove e giorni quindici di reclusione. Inoltre, veniva dichiarato di non doversi procedere in ordine ai reati di cui al capo B) e al capo C), in ragione dell'intervenuta prescrizione. 2. Avverso l'indicata sentenza, ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo. L'unico motivo di ricorso proposto deduce la violazione dell'art. 178 cod. proc. pen.: si eccepisce la nullità della sentenza impugnata per omessa notifica dei decreto di citazione a giudizio in appello al difensore di fiducia dell'imputato, da questi designato in data 17.4.2022; nomina che, ai sensi dell'art. 123, comma 2- bis, cod. proc. pen., era stata al medesimo comunicata ed inoltrata al Tribunale di Lecco, in data 28 aprile 2022, quale autorità competente. Ciò nonostante, il decreto di citazione a giudizio di appello per l'udienza del 11.4.23, datato 6.2.2023, il 13.2.23 veniva notificato al precedente difensore di ufficio, avv. [OSCURATO:PERSONA], che nella indicata qualità aveva proposto appello. A quest'ultimo venivano inoltre notificate sia le conclusioni del procuratore generale, con relativa revoca dell'ordine di traduzione, sia il dispositivo della sentenza resa all'esito dell'udienza svoltasi in camera di consiglio. In tal modo, si è verificata una violazione dell'art. 123, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui sancisce che l'atto di nomina del difensore ha efficacia al pari di quella ricevuta dall'autorità giudiziaria, producenso essa effetti indipendentemente dall'assolvimento degli oblighi - peraltro ottenperti nel caso di specie dalla Casa circondariale ove inetrvenne la nomina da parte dell'imputato - di comunicazione all'autorità giudiziaria procedente e al difensore designato ( Sez 1 del 4.10.2018 n. 50443) e, conseguentemente, del diritto di difesa, atteso che l'imputato non ha potuto avvalersi dell'assistenza tecnica del proprio difensore di fiducia, mancanza non rimediata dai fatto che io stesso sia stato comuonue assistito da quello di ufficio. Indi si insata per la declaratoria dì nullità della vocatio in ius e di tutti gli atti consecutivi ivi compresa l'impugnata sentenza.3. Il ricorso è stato trattato - ai sensi dell'art. 23, comma 8, dei d. I. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, che continua ad applicarsi, in virtù del comma secondo dell'art. 94 del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art. 17 d.l. 22 giugno 2023 n. 75, per le impugnazioni proposte sino al quindicesimo giorno successivo al 31.12.2023 - senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto; il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1.Ed invero, dalla lettura dell'incartamento processuale - accessibile in questa Sede di legittimità essendo stato dedotto un "error in procedendo", così come sancito da Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - risulta che l'imputato, come esposto puntualmente in ricorso, aveva designato, in data 28.4.2022, il difensore di fiducia nella persona dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in relazione al presente procedimento; nomina che, ai sensi dell'art. 123, comma 2- bis, cod. proc. pen., era stata inoltrata al Tribunale di Lecco, nella stessa data del 28 aprile 2022, dalla [OSCURATO:PERSONA] ove il Canzi era ristretto in virtù di titolo esecutivo. Ciò nonostante, il decreto di citazione a giudizio di appello per l'udienza del 11.4.23, datato 6.2.2023, il 13.2.23 veniva notificato al precedente difensore di ufficio, avv. [OSCURATO:PERSONA], che nella indicata qualità aveva proposto appello. A quest'ultimo venivano inoltre notificate sia le conclusioni del Procuratore generale, con relativa revoca dell'ordine di traduzione, sia il dispositivo della sentenza resa all'esito dell'udienza svoltasi in camera di consiglio. Il ricorso richiama pertanto l'art. 123, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui sancisce che l'atto di nomina del difensore effettuata dall'imputato detenuto ha efficacia ai pari di quella ricevuta dall'autorità giudiziaria, producendo essa effetti indipendentemente dall'assolvimento degli obblighi - peraltro ottemperati nel caso di specie dalla Casa circondariale ove intervenne la nomina da parte dell'imputato - di comunicazione all'autorità giudiziaria procedente e al difensore designato, ed eccepisce la violazione del diritto di difesa, atteso che l'imputato non ha potuto avvalersi dell'assistenza tecnica del proprio difensore di fiducia, mancanza non rimediata dal fatto che lo stesso sia stato comunque assistito da quello di ufficio. Dal momento che nel caso di specie la comunicazione della nomina è regolarmente intervenuta con invio dell'atto al Tribunale che a sua volta avrebbe avuto l'onere di trasmetterla alla Corte di appello ove gli atti fossero stati nelle more già ad essa trasmessi, si deve concludere che sussista la rilevata nullità. ED invero, l'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall'imputato o dal condannato, integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo lett. c) e 179, comma primo cod. proc. pen., quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d'ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma quarto, cod. proc. pen. (Sez. U, Sentenza n. 24630 del 26/03/2015, Rv. 263598 - 01, in motivazione, la Suprema Corte ha, in particolare, evidenziato che ove, in presenza di una rituale e tempestiva nomina fiduciaria effettuata dall'interessato, il giudice proceda irritualmente alla designazione di un difensore d'ufficio, viene ad essere leso il diritto dell'imputato "ad avere un difensore di sua scelta", riconosciuto dall'art. 6, comma terzo lett. c), della Convenzione europea dei diritti dell'uomo). D'altra parte, se è vero che la rituale esecuzione della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello al difensore di fiducia non determina, a carico dell'ufficio procedente, alcun obbligo di ulteriore notifica al nuovo difensore nominato nel corso del processo, ancorché l'altro difensore risulti essere stato revocato, sicché la relativa omissione non è causa di nullità (Sez. 2, Sentenza n. 30185 del 22/07/2020, Rv. 279858 - 01), è altrettanto vero che nei caso di specie la designazione del difensore di fiducia è, invece, sì intervenuta dopo la proposizione dell'appello da parte di quello di ufficio, ma prima della citazione in appello sicché nessun dubbio sulla necessità che essa dovesse essere notificata al difensore di fiducia medio tempore nominato, che era colui che aveva titolo di partecipare al processo di appello celebrato invece interamente col difensore di ufficio. Ed è altrettanto vero che la nomina del difensore di fiducia effettuata ai sensi dell'art. 123 cod. proc. pen., come si evince dal chiaro tenore della norma, ha efficacia immediata, indipendentemente dalla sua avvenuta comunicazione all'autorità giudiziaria procedente, sicché, in mancanza dell'avviso al difensore di fiducia così nominato, sono affetti da nullità assoluta, ex art. artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen., la costituzione del rapporto processuale relativo al procedimento e il provvedimento che lo definisce (Sez. 1, Sentenza n. 7189 del 21/09/2022 Cc. (dep. 20/02/2023) Rv. 284376 - 01); né potrebbe assumere quindi rilievo il fatto che la nomina fu trasmessa dalla Casa circondariale al Tribunale e non alla Corte di Appello, dal momento che il Tribunale ben avrebbe potuto e dovuto trasmetterla a sua vola alla Corte di Appello ove gli atti risultassero ad essa già inviati.2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Milano per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio p