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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 20056/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/07/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di FERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice di pace di Fermo ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 14, comma 5- ter d.

Igs. n. 286 del 1998 e lo ha condannato alla multa di euro 15.000,00.

2. Avverso detta sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore.

2.1. Col primo motivo di impugnazione vengono dedotti violazione degli artt. 125 e 546 cod. proc. pen. e vizio di motivazione.

Lamenta la difesa che il Giudice di pace non ha motivato circa la sussistenza del reato oggetto di imputazione, limitandosi a descrivere il fatto come accaduto.

2.2. Col secondo motivo di ricorso si denunciano violazione dell'art. 34 d.

Igs. 28 agosto 2000, n. 274 e omessa motivazione sul punto.

Ci si duole che il Giudice di pace non si sia in alcun modo confrontato con la richiesta di riconoscimento della tenuità del fatto, ai sensi del suddetto articolo, formulata dalla difesa (come da conclusioni riportate dalla stessa sentenza impugnata).

Il difensore insiste per l'annullamento della sentenza impugnata.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del d.

I. 28 ottobre 2020, n. 137, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], conclude per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è infondato.

Invero, il Giudice di pace di Fermo, dopo avere premesso che «in dichiarata assenza del prevenuto, l'istruttoria dibattimentale si compendiava nell'allegazione di documentazione, tra cui rilievi foto- dattiloscopici (effettuati in quanto l'odierno imputato era sprovvisto di documenti atti alla sua identificazione), da cui risultava come il prevenuto fosse raggiunto da provvedimento di espulsione, e, ad un controllo da parte degli organi a tanto deputati, lo stesso risultava sprovvisto di permesso di soggiorno e di qualsivoglia documento di autorizzazione alla sua permanenza nel territorio statale», conclude per ritenere il reato contestato «integrato e avvalorato altresì dai dati probatori acquisiti».

A fronte di detta motivazione, ancorché lapidaria, la doglianza difensiva attiene genericamente all'assenza di argomentazioni a fondamento della sussistenza del reato contestato, palesando la sua infondatezza, ai limiti dell'inammissibilità.

2. Fondato è, invece, il secondo motivo di impugnazione.

Il fatto di particolare tenuità, quanto ai reati di competenza del giudice di pace, è inquadrabile nella previsione dell'art. 34 d.

Igs. 28 agosto 2000 n. 274.

Si veda al riguardo Sez.

U, n. 53683 del 22/06/2017, Pmp ed altri, Rv. 271587, secondo cui la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art.131-bis cod. pen., non è applicabile nei procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace (in motivazione, la Corte ha precisato che il rapporto tra l'art.131-bis cod.pen. e l'art.34 d.

Igs. 28 agosto 2000, n. 274, non va risolto sulla base del principio di specialità tra le singole norme, dovendo prevalere la peculiarità del complessivo sistema sostanziale e processuale introdotto in relazione ai reati di competenza del giudice di pace, nel cui ambito la tenuità del fatto svolge un ruolo anche in funzione conciliativa).

Nel caso in esame, pur avendo la difesa invocato l'applicazione del suddetto articolo, come da conclusioni riportate nella stessa epigrafe della sentenza impugnata, il Giudice di pace di Fermo non si è in alcun modo pronunciato al riguardo.

3. Tale assoluta carenza motivazionale impone l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione dell'art. 34 d.

Igs. 28 agosto 2000, n. 274, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Giudice di pace di Fermo, in diversa persona fisica.

Va, invece, rigettato il ricorso nel resto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione dell'art. 34, d.

Igs. 274 del 2000 e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Giudice di pace di Fermo.Rigetta il ricorso nel resto.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/07/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di FERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice di pace di Fermo ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 14, comma 5- ter d. Igs. n. 286 del 1998 e lo ha condannato alla multa di euro 15.000,00. 2. Avverso detta sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore. 2.1. Col primo motivo di impugnazione vengono dedotti violazione degli artt. 125 e 546 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Lamenta la difesa che il Giudice di pace non ha motivato circa la sussistenza del reato oggetto di imputazione, limitandosi a descrivere il fatto come accaduto. 2.2. Col secondo motivo di ricorso si denunciano violazione dell'art. 34 d. Igs. 28 agosto 2000, n. 274 e omessa motivazione sul punto. Ci si duole che il Giudice di pace non si sia in alcun modo confrontato con la richiesta di riconoscimento della tenuità del fatto, ai sensi del suddetto articolo, formulata dalla difesa (come da conclusioni riportate dalla stessa sentenza impugnata). Il difensore insiste per l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del d. I. 28 ottobre 2020, n. 137, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], conclude per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. Invero, il Giudice di pace di Fermo, dopo avere premesso che «in dichiarata assenza del prevenuto, l'istruttoria dibattimentale si compendiava nell'allegazione di documentazione, tra cui rilievi foto- dattiloscopici (effettuati in quanto l'odierno imputato era sprovvisto di documenti atti alla sua identificazione), da cui risultava come il prevenuto fosse raggiunto da provvedimento di espulsione, e, ad un controllo da parte degli organi a tanto deputati, lo stesso risultava sprovvisto di permesso di soggiorno e di qualsivoglia documento di autorizzazione alla sua permanenza nel territorio statale», conclude per ritenere il reato contestato «integrato e avvalorato altresì dai dati probatori acquisiti». A fronte di detta motivazione, ancorché lapidaria, la doglianza difensiva attiene genericamente all'assenza di argomentazioni a fondamento della sussistenza del reato contestato, palesando la sua infondatezza, ai limiti dell'inammissibilità. 2. Fondato è, invece, il secondo motivo di impugnazione. Il fatto di particolare tenuità, quanto ai reati di competenza del giudice di pace, è inquadrabile nella previsione dell'art. 34 d. Igs. 28 agosto 2000 n. 274. Si veda al riguardo Sez. U, n. 53683 del 22/06/2017, Pmp ed altri, Rv. 271587, secondo cui la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art.131-bis cod. pen., non è applicabile nei procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace (in motivazione, la Corte ha precisato che il rapporto tra l'art.131-bis cod.pen. e l'art.34 d. Igs. 28 agosto 2000, n. 274, non va risolto sulla base del principio di specialità tra le singole norme, dovendo prevalere la peculiarità del complessivo sistema sostanziale e processuale introdotto in relazione ai reati di competenza del giudice di pace, nel cui ambito la tenuità del fatto svolge un ruolo anche in funzione conciliativa). Nel caso in esame, pur avendo la difesa invocato l'applicazione del suddetto articolo, come da conclusioni riportate nella stessa epigrafe della sentenza impugnata, il Giudice di pace di Fermo non si è in alcun modo pronunciato al riguardo. 3. Tale assoluta carenza motivazionale impone l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione dell'art. 34 d. Igs. 28 agosto 2000, n. 274, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Giudice di pace di Fermo, in diversa persona fisica. Va, invece, rigettato il ricorso nel resto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione dell'art. 34, d. Igs. 274 del 2000 e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Giudice di pace di Fermo.Rigetta il ricorso nel resto.
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