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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 maggio 2025

Cassazione n. 19431/2025

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 4797-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed [OSCURATO:PERSONA]), in persona del [OSCURATO:PERSONA] iscrizione ipotecaria R.G.N.4797/2022 Cron.

Rep.

Ud.13/05/2025 Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 810/2021 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 23/11/2021 R.G.N. 691/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/05/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che Con sentenza del giorno 23.11.2021 n. 810, la Corte d’appello di Firenze rigettava il gravame di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Arezzo che aveva respinto l’opposizione, ex art. 615 c.p.c., proposta da quest’ultimo, contro una comunicazione preventiva d’iscrizione ipotecaria, chiedendo di dichiararne l’illegittimità, poiché l’atto presupposto, consistente in una cartella di pagamento relativa a contributi previdenziali dovuti a [OSCURATO:PERSONA], con relative sanzioni, per gli anni dal 2001 al 2013, non gli era stata mai notificata, così che la contribuzione richiestagli era oramai prescritta.

Il tribunale ha respinto il ricorso, in quanto la cartella risultava regolarmente notificata via Pec, con la conseguenza che il ricorrente, non avendo impugnato l’atto nel termine di 40 giorni, previsto dall’art. 24 del d.lgs. n. 46/99 era decaduto da ogni doglianza, compresa quella relativa alla prescrizione maturata prima della notifica della cartella.

La Corte d’appello ha confermato, sostanzialmente, la sentenza di primo grado, ritenendo che i dedotti vizi della notifica non erano stati prospettati nell’originario atto introduttivo, in ogni caso non erano decisivi (in particolare quello che lamentava che la pec con cui era stata notificata la cartella, proveniva da un indirizzo pec non inserito in pubblici registri) e tardivamente proposti, ai sensi dell’art. 617 c.p.c.

Avverso la sentenza della Corte d’appello [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione sulla base di due motivi.

L’Agenzia delle Entrate riscossione e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso, [OSCURATO:PERSONA] ha prodotto memoria. [OSCURATO:PERSONA] riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della decisione in camera di consiglio.

Considerato che Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 3-bis della legge n. 53/94, dell’art. 6 bis e 6 ter del DL n. 85/205( rectius d.lgs. n. 82 del 2005), dell’art. 16 ter del DL n. 79/12 e dell’art. 26 del DPR n. 602/73, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte d’appello non aveva ritenuto decisiva la censura che la notifica della cartella proveniva da un indirizzo Pec non inserito in pubblici registri, quindi il Maraglioli quale destinatario della cartella, non aveva aperto il relativo file pdf, per scongiurare l’ipotesi che fosse un tentativo di phishing.

Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 3 comma 9 della legge n. 335/95, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., per intervenuta prescrizione della pretesa contributiva, alla luce della peculiarità della prescrizione dettata in ambito contributivo, rispetto a quella prevista per i debiti tributari, mentre, invece, la Corte d’appello aveva ritenuto di non poter rilevare la prescrizione, perché la relativa eccezione avrebbe dovuto essere proposta nei 40 giorni dalla notifica della cartella, ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. n. 46/99, e ciò per la intervenuta “definitività” del credito sottostante alla cartella.

Il primo motivo è infondato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte “ In tema di notificazione a mezzo p.e.c. della cartella di pagamento, da parte dell’agente della riscossione, l‘estraneità dell’indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall’indirizzo del mittente, occorrendo, invece, che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro (in termini: Cass., Sez. 5^, 3 luglio 2023, n. 18684; Cass., Sez. 5^, 9 gennaio 2024, n. 884), cfr. Cass. n. 19677/24) Nella specie, il Maraglioli si è limitato a dedurre il vizio formale, mentre invece, occorreva la deduzione di uno specifico vulnus all’esercizio del diritto di difesa, che nella specie non è stato allegato.

Il secondo motivo è infondato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito (Cass.n. 11800 del 2018, Cass. sez. un. n. 23397/16).

Nella specie, in disparte gli atti interruttivi inviati da [OSCURATO:PERSONA] e riconosciuti dallo stesso ricorrente (cfr. p. 17 del ricorso), va detto che la Corte d’appello ha accertato che la cartella era stata ritualmente notificata a mezzo pec e il contribuente non ha mai negato di aver ricevuto la notifica; pertanto, se la cartella risulta ritualmente notificata e il contribuente vuole far valere ragioni estintive della pretesa precedenti alla data di notifica della cartella, dovrà opporre la cartella, ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. n. 46/99 e, quindi, nel termine di 40 gg. dalla notifica della cartella, per far valere la prescrizione dei contributi prima della notifica della cartella (cfr. recentemente, in materia tributaria, Cass. n. 6436/25).

Le spese di lite, in favore di entrambi gli enti intimati, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente a pagare le spese di lite, in favore di entrambi gli enti intimati, che liquida per ciascuno di essi, nell’importo di € 3.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per cento per spese generali, oltre accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a qu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 4797-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed [OSCURATO:PERSONA]), in persona del [OSCURATO:PERSONA] iscrizione ipotecaria R.G.N.4797/2022 Cron. Rep. Ud.13/05/2025 Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 810/2021 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 23/11/2021 R.G.N. 691/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/05/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che Con sentenza del giorno 23.11.2021 n. 810, la Corte d’appello di Firenze rigettava il gravame di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Arezzo che aveva respinto l’opposizione, ex art. 615 c.p.c., proposta da quest’ultimo, contro una comunicazione preventiva d’iscrizione ipotecaria, chiedendo di dichiararne l’illegittimità, poiché l’atto presupposto, consistente in una cartella di pagamento relativa a contributi previdenziali dovuti a [OSCURATO:PERSONA], con relative sanzioni, per gli anni dal 2001 al 2013, non gli era stata mai notificata, così che la contribuzione richiestagli era oramai prescritta. Il tribunale ha respinto il ricorso, in quanto la cartella risultava regolarmente notificata via Pec, con la conseguenza che il ricorrente, non avendo impugnato l’atto nel termine di 40 giorni, previsto dall’art. 24 del d.lgs. n. 46/99 era decaduto da ogni doglianza, compresa quella relativa alla prescrizione maturata prima della notifica della cartella. La Corte d’appello ha confermato, sostanzialmente, la sentenza di primo grado, ritenendo che i dedotti vizi della notifica non erano stati prospettati nell’originario atto introduttivo, in ogni caso non erano decisivi (in particolare quello che lamentava che la pec con cui era stata notificata la cartella, proveniva da un indirizzo pec non inserito in pubblici registri) e tardivamente proposti, ai sensi dell’art. 617 c.p.c. Avverso la sentenza della Corte d’appello [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione sulla base di due motivi. L’Agenzia delle Entrate riscossione e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso, [OSCURATO:PERSONA] ha prodotto memoria. [OSCURATO:PERSONA] riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della decisione in camera di consiglio. Considerato che Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 3-bis della legge n. 53/94, dell’art. 6 bis e 6 ter del DL n. 85/205( rectius d.lgs. n. 82 del 2005), dell’art. 16 ter del DL n. 79/12 e dell’art. 26 del DPR n. 602/73, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte d’appello non aveva ritenuto decisiva la censura che la notifica della cartella proveniva da un indirizzo Pec non inserito in pubblici registri, quindi il Maraglioli quale destinatario della cartella, non aveva aperto il relativo file pdf, per scongiurare l’ipotesi che fosse un tentativo di phishing. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 3 comma 9 della legge n. 335/95, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., per intervenuta prescrizione della pretesa contributiva, alla luce della peculiarità della prescrizione dettata in ambito contributivo, rispetto a quella prevista per i debiti tributari, mentre, invece, la Corte d’appello aveva ritenuto di non poter rilevare la prescrizione, perché la relativa eccezione avrebbe dovuto essere proposta nei 40 giorni dalla notifica della cartella, ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. n. 46/99, e ciò per la intervenuta “definitività” del credito sottostante alla cartella. Il primo motivo è infondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte “ In tema di notificazione a mezzo p.e.c. della cartella di pagamento, da parte dell’agente della riscossione, l‘estraneità dell’indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall’indirizzo del mittente, occorrendo, invece, che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro (in termini: Cass., Sez. 5^, 3 luglio 2023, n. 18684; Cass., Sez. 5^, 9 gennaio 2024, n. 884), cfr. Cass. n. 19677/24) Nella specie, il Maraglioli si è limitato a dedurre il vizio formale, mentre invece, occorreva la deduzione di uno specifico vulnus all’esercizio del diritto di difesa, che nella specie non è stato allegato. Il secondo motivo è infondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito (Cass.n. 11800 del 2018, Cass. sez. un. n. 23397/16). Nella specie, in disparte gli atti interruttivi inviati da [OSCURATO:PERSONA] e riconosciuti dallo stesso ricorrente (cfr. p. 17 del ricorso), va detto che la Corte d’appello ha accertato che la cartella era stata ritualmente notificata a mezzo pec e il contribuente non ha mai negato di aver ricevuto la notifica; pertanto, se la cartella risulta ritualmente notificata e il contribuente vuole far valere ragioni estintive della pretesa precedenti alla data di notifica della cartella, dovrà opporre la cartella, ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. n. 46/99 e, quindi, nel termine di 40 gg. dalla notifica della cartella, per far valere la prescrizione dei contributi prima della notifica della cartella (cfr. recentemente, in materia tributaria, Cass. n. 6436/25). Le spese di lite, in favore di entrambi gli enti intimati, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a pagare le spese di lite, in favore di entrambi gli enti intimati, che liquida per ciascuno di essi, nell’importo di € 3.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per cento per spese generali, oltre accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a qu
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