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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 30063/2026

Testo disponibile della fonte

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za impugnata e il ricorso;udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA];dato atto che il ricorso è stato trattato con procedura de plano a norma dell’art. 610, comma5-bis, cod.proc.pen.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Con l’impugnata ordinanza il Tribunale di Brindisi, in accoglimento della richiesta di riesameproposta da [OSCURATO:PERSONA], imputato dei reati di truffa ed appropriazione indebita ai dannidell’odierno ricorrente, annullava il decreto di sequestro conservativo emesso dal Tribunalemonocratico di Brindisi il 24 marzo 2026, disponendo il dissequestro dei beni vincolati e larestituzione all’avente diritto.2.

Ha proposto ricorso per cassazione il difensore e procuratore speciale della parte civilecostituita, instando in via preliminare perché sia riconosciuta la propria legittimazioneall’impugnazione di legittimità in forza di una lettura costituzionalmente orientata degli artt.316,318, 325 cod.proc.pen. in relazione agli artt. 3,24,111, 117 della Costituzione conriferimento all’art. 6 CEDU e 1 Prot.

Add.La parte civile ricorrente, pur consapevole dei precedenti di legittimità che negano lalegittimazione a ricorrere avverso l’ordinanza che in sede di riesame abbia annullato o revocatoil sequestro conservativo disposto in suo favore, sostiene che simile interpretazione determinaun vuoto di tutela, tenuto conto che il sequestro è stato chiesto e disposto a sua istanza e agaranzia del proprio credito risarcitorio; che ha interesse all’impugnazione in quanto il dispostoannullamento ha vanificato la detta garanzia; che ha formalmente sollecitato il PubblicoMinistero, rimasto inerte, a interporre ricorso.Tanto premesso, deduce:2.1 la violazione degli artt. 316, 318,324 e 325 cod.proc.pen. nonché dell’art. 125 codice dirito per motivazione apparente e violazione di legge in ordine al fumus commissi delicti;2.2 la violazione e falsa applicazione dell’art. 316 cod.proc.pen. con riguardo alla valutazionedel periculum;2.3 la falsa applicazione dell’art. 316,comma 2, cod.proc.pen. per indebita sovrapposizione trail credito risarcitorio della parte civile e i crediti dei terzi;2.4 motivazione apparente sul quantum e falsa applicazione dei principi di proporzionalità edadeguatezza:2.5 la violazione degli artt. 324 e 125 cod.proc.pen. per omesso confronto con il dato decisivodelle alienazioni immobiliari successive alla costituzione di parte civile.2.6 In via subordinata il difensore ha formulato richiesta di rimessione della questione relativaall’ammissibilità dell’impugnazione alle Sezioni Unite ovvero, in via ulteriormente gradata, hachiesto di sollevare questione di legittimità costituzionale degli artt. 318 e 325 nella parte in cuinon consentono alla parte civile che abbia richiesto ed ottenuto il sequestro conservativo diricorrere per cassazione avverso l’ordinanza del riesame che lo abbia integralmente annullatoper contrasto con gli artt. 3,24,11,117 Cost.3.

Il ricorso è inammissibile.

Il massimo consesso nomofilattico è intervenuto con ben duepronunce sul tema della legittimazione della parte civile a ricorrere per Cassazione contro ilprovvedimento che, in sede di riesame, abbia annullato o revocato l'ordinanza di sequestroconservativo disposto a favore della stessa parte civile, negandola in entrambi i casi (Sez.

U, n.47999 del 25/09/2014, Alizzi, Rv. 260895 – 01; Sez.

U, n. 15290 del 28/09/2017, dep. 2018,P.c. in proc.

Pino, Rv. 272254 - 01) e chiarendo che la limitazione dei mezzi di impugnazione nonè in contrasto né con l'art. 24 Cost., né con la direttiva 2012/29/UE in materia di diritti, assistenzae protezione delle vittime di reato, in quanto il sistema processuale penale e civile,complessivamente considerato, garantisce alla vittima del reato appropriati strumenti di tuteladei propri diritti, rilievi questi, riferibili anche agli altri parametri evocati dal ricorrente.Sezioni Unite n.15290/17,Pino, ha precisato, inoltre, che alla parte civile che ha richiesto eottenuto il provvedimento di sequestro conservativo è, in ogni caso, dovuto l'avviso dellafissazione dell'udienza per la decisione sulla richiesta di riesame proposta dall'imputato al fine diassicurarle la possibilità di esporre le ragioni a sostegno della legittimità del provvedimentocautelare emesso in prima istanza e qualora ciò non accada la parte civile è legittimata a proporrericorso per cassazione contro l'ordinanza che ha annullato o revocato il sequestro conservativoal solo scopo di far accertare la nullità ex art.178, comma primo, lett.c), cod.proc.pen.,conseguente alla lesione del diritto di intervento della parte privata.

Il principio è statocostantemente ribadito dalla giurisprudenza successiva (tra le più recenti, Sez. 6 n. 21631 del20/05/2026, V., n.m.; Sez. 6, n. 12086 del 08/02/2023, Curatela fallimentare Magellano, n. m.;Sez. 4, n. 4195 del 13/12/2022, dep. 2023, Meucci, n m.).4.

Sulla conformità a Costituzione dell’assetto normativo che disciplina le facoltà della parte civilein tema di sequestro conservativo è intervenuto anche il Giudice delle Leggi che con ordinanza424/1998 ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionalesollevata, in riferimento all'art. 24, comma primo, Cost., nei confronti del combinato dispostodegli artt. 318, 322-bis e 325 cod. proc. pen. nella parte in cui, pur riconoscendo la legittimazionedel danneggiato, costituitosi parte civile, a chiedere il sequestro conservativo nel processopenale, non prevedono che egli possa proporre impugnazione avverso il provvedimento con ilquale la sua istanza venga respinta.

Si è in particolare osservato che la normativa sospettata diincostituzionalità, inserendosi nel quadro del sistema di rapporti fra azione civile e azione penaleispirato al 'favor separationis', quale corollario del carattere accessorio e subordinato dell'azionecivile quando sia esercitata nel processo penale, lascia infatti al danneggiato dal reato la sceltadi far valere i propri diritti nella sede propria (e cioè nel processo civile) oppure nel processopenale, previa valutazione comparativa dei relativi vantaggi (tra cui la natura privilegiata, anorma dell'art. 316, comma 4, cod. proc. pen., dei crediti a garanzia dei quali la parte civileabbia chiesto ed ottenuto il sequestro) e svantaggi, quale la limitazione del potere diimpugnazione.

E tuttavia, anche quando il danneggiato abbia optato per il processo penale, ilprovvedimento di rigetto del richiesto sequestro conservativo, anche se non impugnabile inquella sede, non gli impedisce, ne' in caso di revoca della parte civile (art. 82, comma 2, cod.proc. pen.) ne' in caso di sospensione del processo civile (art. 75, comma 3, cod. proc. pen., diagire, anche in via cautelare, in sede civile.

Osservando che l'invocato art. 24, comma primo,Cost. non comporta la garanzia generale del doppio grado di giurisdizione, assicurata dall'art.111 Cost. solo contro le sentenze e i provvedimenti sulla libertà personale, la Consulta ha,dunque, escluso la denunciata violazione del diritto alla tutela giurisdizionale.4.

Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni a normadell’art. 616 cod.proc.pen.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processualie della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.Così deciso in Roma il 24 luglio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
za impugnata e il ricorso;udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA];dato atto che il ricorso è stato trattato con procedura de plano a norma dell’art. 610, comma5-bis, cod.proc.pen.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Con l’impugnata ordinanza il Tribunale di Brindisi, in accoglimento della richiesta di riesameproposta da [OSCURATO:PERSONA], imputato dei reati di truffa ed appropriazione indebita ai dannidell’odierno ricorrente, annullava il decreto di sequestro conservativo emesso dal Tribunalemonocratico di Brindisi il 24 marzo 2026, disponendo il dissequestro dei beni vincolati e larestituzione all’avente diritto.2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore e procuratore speciale della parte civilecostituita, instando in via preliminare perché sia riconosciuta la propria legittimazioneall’impugnazione di legittimità in forza di una lettura costituzionalmente orientata degli artt.316,318, 325 cod.proc.pen. in relazione agli artt. 3,24,111, 117 della Costituzione conriferimento all’art. 6 CEDU e 1 Prot. Add.La parte civile ricorrente, pur consapevole dei precedenti di legittimità che negano lalegittimazione a ricorrere avverso l’ordinanza che in sede di riesame abbia annullato o revocatoil sequestro conservativo disposto in suo favore, sostiene che simile interpretazione determinaun vuoto di tutela, tenuto conto che il sequestro è stato chiesto e disposto a sua istanza e agaranzia del proprio credito risarcitorio; che ha interesse all’impugnazione in quanto il dispostoannullamento ha vanificato la detta garanzia; che ha formalmente sollecitato il PubblicoMinistero, rimasto inerte, a interporre ricorso.Tanto premesso, deduce:2.1 la violazione degli artt. 316, 318,324 e 325 cod.proc.pen. nonché dell’art. 125 codice dirito per motivazione apparente e violazione di legge in ordine al fumus commissi delicti;2.2 la violazione e falsa applicazione dell’art. 316 cod.proc.pen. con riguardo alla valutazionedel periculum;2.3 la falsa applicazione dell’art. 316,comma 2, cod.proc.pen. per indebita sovrapposizione trail credito risarcitorio della parte civile e i crediti dei terzi;2.4 motivazione apparente sul quantum e falsa applicazione dei principi di proporzionalità edadeguatezza:2.5 la violazione degli artt. 324 e 125 cod.proc.pen. per omesso confronto con il dato decisivodelle alienazioni immobiliari successive alla costituzione di parte civile.2.6 In via subordinata il difensore ha formulato richiesta di rimessione della questione relativaall’ammissibilità dell’impugnazione alle Sezioni Unite ovvero, in via ulteriormente gradata, hachiesto di sollevare questione di legittimità costituzionale degli artt. 318 e 325 nella parte in cuinon consentono alla parte civile che abbia richiesto ed ottenuto il sequestro conservativo diricorrere per cassazione avverso l’ordinanza del riesame che lo abbia integralmente annullatoper contrasto con gli artt. 3,24,11,117 Cost.3. Il ricorso è inammissibile. Il massimo consesso nomofilattico è intervenuto con ben duepronunce sul tema della legittimazione della parte civile a ricorrere per Cassazione contro ilprovvedimento che, in sede di riesame, abbia annullato o revocato l'ordinanza di sequestroconservativo disposto a favore della stessa parte civile, negandola in entrambi i casi (Sez. U, n.47999 del 25/09/2014, Alizzi, Rv. 260895 – 01; Sez. U, n. 15290 del 28/09/2017, dep. 2018,P.c. in proc. Pino, Rv. 272254 - 01) e chiarendo che la limitazione dei mezzi di impugnazione nonè in contrasto né con l'art. 24 Cost., né con la direttiva 2012/29/UE in materia di diritti, assistenzae protezione delle vittime di reato, in quanto il sistema processuale penale e civile,complessivamente considerato, garantisce alla vittima del reato appropriati strumenti di tuteladei propri diritti, rilievi questi, riferibili anche agli altri parametri evocati dal ricorrente.Sezioni Unite n.15290/17,Pino, ha precisato, inoltre, che alla parte civile che ha richiesto eottenuto il provvedimento di sequestro conservativo è, in ogni caso, dovuto l'avviso dellafissazione dell'udienza per la decisione sulla richiesta di riesame proposta dall'imputato al fine diassicurarle la possibilità di esporre le ragioni a sostegno della legittimità del provvedimentocautelare emesso in prima istanza e qualora ciò non accada la parte civile è legittimata a proporrericorso per cassazione contro l'ordinanza che ha annullato o revocato il sequestro conservativoal solo scopo di far accertare la nullità ex art.178, comma primo, lett.c), cod.proc.pen.,conseguente alla lesione del diritto di intervento della parte privata. Il principio è statocostantemente ribadito dalla giurisprudenza successiva (tra le più recenti, Sez. 6 n. 21631 del20/05/2026, V., n.m.; Sez. 6, n. 12086 del 08/02/2023, Curatela fallimentare Magellano, n. m.;Sez. 4, n. 4195 del 13/12/2022, dep. 2023, Meucci, n m.).4. Sulla conformità a Costituzione dell’assetto normativo che disciplina le facoltà della parte civilein tema di sequestro conservativo è intervenuto anche il Giudice delle Leggi che con ordinanza424/1998 ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionalesollevata, in riferimento all'art. 24, comma primo, Cost., nei confronti del combinato dispostodegli artt. 318, 322-bis e 325 cod. proc. pen. nella parte in cui, pur riconoscendo la legittimazionedel danneggiato, costituitosi parte civile, a chiedere il sequestro conservativo nel processopenale, non prevedono che egli possa proporre impugnazione avverso il provvedimento con ilquale la sua istanza venga respinta. Si è in particolare osservato che la normativa sospettata diincostituzionalità, inserendosi nel quadro del sistema di rapporti fra azione civile e azione penaleispirato al 'favor separationis', quale corollario del carattere accessorio e subordinato dell'azionecivile quando sia esercitata nel processo penale, lascia infatti al danneggiato dal reato la sceltadi far valere i propri diritti nella sede propria (e cioè nel processo civile) oppure nel processopenale, previa valutazione comparativa dei relativi vantaggi (tra cui la natura privilegiata, anorma dell'art. 316, comma 4, cod. proc. pen., dei crediti a garanzia dei quali la parte civileabbia chiesto ed ottenuto il sequestro) e svantaggi, quale la limitazione del potere diimpugnazione. E tuttavia, anche quando il danneggiato abbia optato per il processo penale, ilprovvedimento di rigetto del richiesto sequestro conservativo, anche se non impugnabile inquella sede, non gli impedisce, ne' in caso di revoca della parte civile (art. 82, comma 2, cod.proc. pen.) ne' in caso di sospensione del processo civile (art. 75, comma 3, cod. proc. pen., diagire, anche in via cautelare, in sede civile. Osservando che l'invocato art. 24, comma primo,Cost. non comporta la garanzia generale del doppio grado di giurisdizione, assicurata dall'art.111 Cost. solo contro le sentenze e i provvedimenti sulla libertà personale, la Consulta ha,dunque, escluso la denunciata violazione del diritto alla tutela giurisdizionale.4. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni a normadell’art. 616 cod.proc.pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processualie della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.Così deciso in Roma il 24 luglio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 30063/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris