Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 207/2012
ECLI:EU:T:2012:294
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 13 giugno 2012 —
XXXLutz Marken / UAMI — [OSCURATO:PERSONA] (CIRCON)
(causa T-542/10)
«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo CIRCON — Marchio comunitario denominativo anteriore CIRCULON — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Somiglianza dei segni — Carattere distintivo elevato — Notorietà — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Procedimento dinanzi alla commissione di ricorso — Diritti della difesa — Articoli 75 e 76 del regolamento n. 207/2009»
1.
Procedura — Atto introduttivo del giudizio — Requisiti di forma — Esposizione sommaria dei motivi dedotti [Statuto della Corte
di giustizia, art. 21, primo comma; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, § 1, c)] (v. punto 21)
2.
Marchio comunitario — Disposizioni procedurali — Decisioni dell’Ufficio — Rispetto dei diritti della difesa — Portata del
principio (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 42, § 1, e 75) (v. punti 70-72, 90)
3.
Marchio comunitario — Procedimento di ricorso — Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione — Competenza del Tribunale — Riforma
di una decisione dell’Ufficio — Portata (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 65, § 3) (v. punto 98)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 3 settembre 2010 (procedimento R 40/2010-1),
relativa ad un procedimento di opposizione tra la [OSCURATO:PERSONA]. Ltd e la XXXLutz Marken GmbH.
Dispositivo
1)
La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
(UAMI) del 3 settembre 2010 (procedimento R 40/2010-1) è annullata.
2)
L’UAMI sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla XXXLutz Marken GmbH.
3)
[OSCURATO:PERSONA]. Ltd sopporterà le proprie spese.