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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 16 giugno 2022

Cassazione n. 30492/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3146/2020 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA]; elettivamente domiciliato in Roma, Via G. B. Morgagni n. 2/A, presso lo Studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura su foglio separato materialmente congiunto al ricorso per cassazione; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.c.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore; elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 204, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 1° giugno 2022.[OSCURATO:PERSONA] est.

A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 03146/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani -controricorrente- per la cassazione della sentenza n. 2180/2018 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 27 dicembre 2018.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 16 giugno 2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] convenne la [OSCURATO:PERSONA] s.c.r.l. (di seguito anche, brevemente, "[OSCURATO:PERSONA]") dinanzi al Tribunale di Foggia, Sezione distaccata di Trinitapoli, proponendo opposizione al precetto notificatogli il 20 novembre 2008, con cui gli era stato intimato di pagare la somma di Euro 10.244,56, a titolo di spese poste a suo carico con le sentenze n.28 del 2003 e n.98 del 2008 del medesimo Tribunale.

Dedusse che aveva pagato tutte le somme di cui alle predette sentenze e che, stante il rifiuto del suo adempimento da parte di [OSCURATO:PERSONA], era stato costretto ad effettuare offerta reale nei suoi confronti, con deposito della somma di Euro 9.977,27 in data 22 settembre 2008, su libretto di deposito acceso presso la Banca di Roma, Agenzia n.2.

Chiese convalidarsi l'offerta reale e dichiararsi la nullità dell'atto di precetto, con condanna della precettante al risarcimento dei danni ex art.96, secondo comma, c.p.c..

L'opposizione fu accolta dal Tribunale (il quale, peraltro, respinse la domanda risarcitoria ex art.96, secondo comma, c.p.c., pur condannando l'opposta al pagamento delle spese del giudizio sostenute dall'opponente) ma è stata rigettata dalla Corte di appello di Bari, con sentenza del 27 dicembre 2018, sul rilievo della non congruità dell'offerta, la quale non avrebbe tenuto conto dei diritti e delle spese successivi alle sentenze n. 28 del 2003 e n. 98 del 2008 [OSCURATO:PERSONA] est.

A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 03146/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani (per complessivi Euro 797,45), computati nel precetto ma non inclusi (se non per un piccolissimo importo: Euro 19,00) nell'offerta reale.

Avverso la sentenza della Corte barese propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sorretto da due motivi.

Risponde con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.c.r.l. in liquidazione.

La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c.

Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.

Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo deduce nullità della sentenza, ai sensi dell'art.360 n.4 c.p.c., per non avere la Corte territoriale dichiarato l'inammissibilità dell'appello per tardività in accoglimento della eccezione tempestivamente sollevata.

2. Il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1208, 1362 e 1363 c.c., ai sensi dell'art.360 n.3 c.p.c., nonché omesso esame di fatto decisivo e controverso, ai sensi dell'art.360 n.5 c.p.c., in relazione al giudizio di non congruità dell'offerta reale.

3. È fondato il primo motivo e dal suo accoglimento resta assorbito il secondo.

È incontroverso tra le parti che la sentenza di primo grado era stata notificata a [OSCURATO:PERSONA] (parte soccombente) il 12 novembre 2013, sicché il termine "breve" di 30 giorni per proporre appello (art.325 c.p.c.) sarebbe venuto a scadere il 12 dicembre 2013.

È altrettanto incontroverso - e risulta altresì dall'intestazione della sentenza di appello - che l'atto di impugnazione doveva essere notificato all'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore costituitosi in primo grado per la parte vittoriosa, [OSCURATO:PERSONA], presso il suo domicilio effettivo in Bari.[OSCURATO:PERSONA] est.

A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 03146/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente deduce - ribadendo un'eccezione già sollevata dinanzi al giudice di appello ma da questi rigettata - che [OSCURATO:PERSONA] aveva consegnato l'atto all'ufficiale giudiziario per la notifica il 10 dicembre 2013 ma il plico, da notificare a mezzo posta, anziché essere indirizzato e spedito al domicilio eletto dalla parte vittoriosa presso il suo difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], era stato erroneamente indirizzato e spedito allo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]Altrella, sempre a Bari, ma in via Sturzo n.27, che era - ciò che risulta altresì dalla stessa intestazione della sentenza - il domiciliatario della stessa [OSCURATO:PERSONA].

In seguito a questo errore - deduce ancora il ricorrente - il procedimento notificatorio sarebbe ripreso solo successivamente allo spirare del termine di trenta giorni: l'atto sarebbe stato infatti consegnato dall'ufficiale giudiziario all'Avv. [OSCURATO:PERSONA] presso il suo Studio soltanto in data 13 dicembre 2012; l'appello, pertanto, avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile.

Le circostanze dedotte dal ricorrente e poste a fondamento dell'eccezione di inammissibilità dell'appello - già tempestivamente sollevata dinanzi a quel giudice e ribadita nell'odierno ricorso per cassazione - non sono state contestate (anzi, sono state ammesse) dalla società controricorrente, la quale si è limitata ad evidenziare che l'indebita consegna dell'atto presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]Altrella sarebbe avvenuta «per semplice errore dell'ufficiale giudiziario, e non del difensore della [OSCURATO:PERSONA]» (p. 2 del controricorso).

Dall'esame degli atti contenuti nel fascicolo di appello risulta che effettivamente il plico dell'Ufficio UNEP di Bari era stato spedito, in data 10 dicembre 2013, all'Avv. [OSCURATO:PERSONA]Altrella, [OSCURATO:PERSONA] 27, 70125 Bari; dai medesimi atti, poi, risulta una «relata di notifica integrativa» del 13 dicembre 2013, in cui l'ufficiale giudiziario, «preso atto dell'errore materiale dell'ufficio», aveva dato conto di aver [OSCURATO:PERSONA] est.

A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 03146/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani notificato l'atto presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA] di Puglia alla [OSCURATO:PERSONA] n. 65.

4. Tutto ciò evidenziato, l'appello si palesa effettivamente inammissibile.

Questa Corte ha statuito che, in tema di impugnazione, la notifica presso il procuratore costituito o domiciliatario va effettuata nel domicilio da lui eletto nel giudizio, se esercente l'ufficio in un circondario diverso da quello di assegnazione o, altrimenti, nel suo domicilio effettivo, previo riscontro, da parte del notificante, delle risultanze dell'albo professionale, dovendosi escludere che tale onere di verifica - attuabile anche per via informatica o telematica - arrechi un significativo pregiudizio temporale o impedisca di fruire, per l'intero, dei termini di impugnazione.

Ove, peraltro, la notifica in detti luoghi abbia avuto ugualmente esito negativo per caso fortuito o forza maggiore (per la mancata od intempestiva comunicazione del mutamento del domicilio o per il ritardo della sua annotazione ovvero per la morte del procuratore o, comunque, per altro fatto non imputabile al richiedente attestato dall'ufficiale giudiziario), il procedimento notificatorio, ancora nella fase perfezionativa per il notificante, può essere riattivato e concluso, anche dopo il decorso dei relativi termini, mediante istanza al giudice "ad quem", corredata dall'attestazione dell'omessa notifica, di fissazione di un termine perentorio per il completamento della notificazione ovvero, ove la tardiva notifica dell'atto di impugnazione possa comportare la nullità per il mancato rispetto dei termini di comparizione, per la rinnovazione dell'impugnazione ai sensi dell'art. 164 c.p.c. (Cass. Sez.

U 18/02/2009, n.3818).

Più in particolare, la giurisprudenza di questa Corte distingue a seconda che l'errore sul domicilio del difensore domiciliatario (errore [OSCURATO:PERSONA] est.

A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 03146/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani che ha determinato l'esito negativo della prima notifica) sia o meno imputabile al notificante.

L'errore si considera imputabile ove sia richiesta all'ufficiale giudiziario la notifica dell'impugnazione nel domicilio di un procuratore esercente l'attività nell'ambito della circoscrizione di assegnazione: in tal caso, ai fini dell'indicazione del luogo di consegna dell'atto, va indicato il «domicilio professionale» (art. 17 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578) oppure la «sede dell'ufficio» (art. 68 r.d. 22 gennaio 1934, n. 37) del procuratore e il previo accertamento dell'uno o dell'altra è a carico del notificante e va soddisfatto con il previo riscontro presso l'albo professionale.

Se l'errore è imputabile al notificante, l'impugnazione potrà ritenersi tempestivamente proposta solo se la rinnovata notifica intervenga entro il termine per impugnare, non potendosi farne retroagire gli effetti fino al momento della prima notifica (Cass., Sez.3, 20/12/2018, n. 32931, non mass.).

Nella fattispecie in esame, il difensore dell'appellato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], svolgeva la propria attività nell'ambito della circoscrizione di assegnazione: pertanto, poiché l'appellante non ha documentato la non imputabilità a sé dell'esito negativo della prima notifica (Cass., Sez. 3, 17/12/2015, n. 25339) e poiché la rinnovata notifica è intervenuta dopo la scadenza del termine per impugnare, a quest'ultima non può attribuirsi rilievo ai fini della tempestività dell'appello, mentre la prima, afflitta da errore imputabile al notificante, deve ritenersi inesistente (Cass., Sez. 3, 20/12/2018, n. 32931, cit.).

Inoltre, a prescindere dall'imputabilità dell'errore, ove pure l'esito negativo della notifica presso il procuratore costituito (da effettuarsi, nel caso di specie, nel domicilio effettivo, in quanto esercente l'ufficio nel circondario di assegnazione) fosse imputabile a caso fortuito o [OSCURATO:PERSONA] est.

A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 03146/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani forza maggiore (vale a dire, ad un fatto non imputabile al richiedente attestato dall'ufficiale giudiziario), il notificante non ha dedotto che per riattivare e concludere, anche dopo il decorso dei relativi termini, il procedimento notificatorío, ancora in fase perfezionativa, avesse presentato istanza al giudice "ad quem", corredata dall'attestazione dell'omessa notifica, per la fissazione di un termine perentorio per il completamento della notificazione ovvero, ove la tardiva notifica dell'atto di impugnazione potesse comportare la nullità per il mancato rispetto dei termini di comparizione, per la rinnovazione dell'impugnazione ai sensi dell'art. 164 c.p.c. (Cass., Sez. 3, 17/12/2015, n. 25339, cit.).

Deve pertanto concludersi che l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.c.r.l. era inammissibile, in applicazione del principio, recentemente ribadito da questa Corte, secondo cui, in tema di impugnazione, qualora la notifica presso il procuratore costituito abbia avuto esito negativo per circostanze imputabili al richiedente, non è data al notificante, una volta decorso il termine di impugnazione, la possibilità di richiedere all'ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio, affinché la notifica abbia effetto dalla data iniziale di attivazione dello stesso (Cass.04/01/2022, n. 115).

5. Il rilievo dell'inammissibilità dell'appello induce alla cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, venendo in considerazione una fattispecie in cui il processo non poteva essere proseguito dopo la sentenza di primo grado (la quale deve, quindi, ritenersi passata in giudicato) per avvenuta decorrenza del termine per proporre appello.

6. Le spese del giudizio di appello e quelle del giudizio di legittimità vanno poste a carico di [OSCURATO:PERSONA] impresa s.c.r.l. in liquidazione e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] est.

A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 03146/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa senza rinvio la sentenza impugnata perché l'appello non poteva essere proposto. [OSCURATO:PERSONA] s.c.r.l. in liquidazione a rimborsare a [OSCURATO:PERSONA] le spese del giudizio di appello e del presente giudizio di legittimità, che liquida, per il primo, in Euro 3.700,00, oltre esborsi pari ad Euro 300,00 e, per il secondo, in Euro 2.900,00, oltre e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3146/2020 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA]; elettivamente domiciliato in Roma, Via G. B. Morgagni n. 2/A, presso lo Studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura su foglio separato materialmente congiunto al ricorso per cassazione; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.c.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore; elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 204, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 1° giugno 2022.[OSCURATO:PERSONA] est. A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 03146/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani -controricorrente- per la cassazione della sentenza n. 2180/2018 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 27 dicembre 2018. Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 16 giugno 2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] convenne la [OSCURATO:PERSONA] s.c.r.l. (di seguito anche, brevemente, "[OSCURATO:PERSONA]") dinanzi al Tribunale di Foggia, Sezione distaccata di Trinitapoli, proponendo opposizione al precetto notificatogli il 20 novembre 2008, con cui gli era stato intimato di pagare la somma di Euro 10.244,56, a titolo di spese poste a suo carico con le sentenze n.28 del 2003 e n.98 del 2008 del medesimo Tribunale. Dedusse che aveva pagato tutte le somme di cui alle predette sentenze e che, stante il rifiuto del suo adempimento da parte di [OSCURATO:PERSONA], era stato costretto ad effettuare offerta reale nei suoi confronti, con deposito della somma di Euro 9.977,27 in data 22 settembre 2008, su libretto di deposito acceso presso la Banca di Roma, Agenzia n.2. Chiese convalidarsi l'offerta reale e dichiararsi la nullità dell'atto di precetto, con condanna della precettante al risarcimento dei danni ex art.96, secondo comma, c.p.c.. L'opposizione fu accolta dal Tribunale (il quale, peraltro, respinse la domanda risarcitoria ex art.96, secondo comma, c.p.c., pur condannando l'opposta al pagamento delle spese del giudizio sostenute dall'opponente) ma è stata rigettata dalla Corte di appello di Bari, con sentenza del 27 dicembre 2018, sul rilievo della non congruità dell'offerta, la quale non avrebbe tenuto conto dei diritti e delle spese successivi alle sentenze n. 28 del 2003 e n. 98 del 2008 [OSCURATO:PERSONA] est. A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 03146/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani (per complessivi Euro 797,45), computati nel precetto ma non inclusi (se non per un piccolissimo importo: Euro 19,00) nell'offerta reale. Avverso la sentenza della Corte barese propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sorretto da due motivi. Risponde con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.c.r.l. in liquidazione. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c. Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo deduce nullità della sentenza, ai sensi dell'art.360 n.4 c.p.c., per non avere la Corte territoriale dichiarato l'inammissibilità dell'appello per tardività in accoglimento della eccezione tempestivamente sollevata. 2. Il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1208, 1362 e 1363 c.c., ai sensi dell'art.360 n.3 c.p.c., nonché omesso esame di fatto decisivo e controverso, ai sensi dell'art.360 n.5 c.p.c., in relazione al giudizio di non congruità dell'offerta reale. 3. È fondato il primo motivo e dal suo accoglimento resta assorbito il secondo. È incontroverso tra le parti che la sentenza di primo grado era stata notificata a [OSCURATO:PERSONA] (parte soccombente) il 12 novembre 2013, sicché il termine "breve" di 30 giorni per proporre appello (art.325 c.p.c.) sarebbe venuto a scadere il 12 dicembre 2013. È altrettanto incontroverso - e risulta altresì dall'intestazione della sentenza di appello - che l'atto di impugnazione doveva essere notificato all'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore costituitosi in primo grado per la parte vittoriosa, [OSCURATO:PERSONA], presso il suo domicilio effettivo in Bari.[OSCURATO:PERSONA] est. A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 03146/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente deduce - ribadendo un'eccezione già sollevata dinanzi al giudice di appello ma da questi rigettata - che [OSCURATO:PERSONA] aveva consegnato l'atto all'ufficiale giudiziario per la notifica il 10 dicembre 2013 ma il plico, da notificare a mezzo posta, anziché essere indirizzato e spedito al domicilio eletto dalla parte vittoriosa presso il suo difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], era stato erroneamente indirizzato e spedito allo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]Altrella, sempre a Bari, ma in via Sturzo n.27, che era - ciò che risulta altresì dalla stessa intestazione della sentenza - il domiciliatario della stessa [OSCURATO:PERSONA]. In seguito a questo errore - deduce ancora il ricorrente - il procedimento notificatorio sarebbe ripreso solo successivamente allo spirare del termine di trenta giorni: l'atto sarebbe stato infatti consegnato dall'ufficiale giudiziario all'Avv. [OSCURATO:PERSONA] presso il suo Studio soltanto in data 13 dicembre 2012; l'appello, pertanto, avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile. Le circostanze dedotte dal ricorrente e poste a fondamento dell'eccezione di inammissibilità dell'appello - già tempestivamente sollevata dinanzi a quel giudice e ribadita nell'odierno ricorso per cassazione - non sono state contestate (anzi, sono state ammesse) dalla società controricorrente, la quale si è limitata ad evidenziare che l'indebita consegna dell'atto presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]Altrella sarebbe avvenuta «per semplice errore dell'ufficiale giudiziario, e non del difensore della [OSCURATO:PERSONA]» (p. 2 del controricorso). Dall'esame degli atti contenuti nel fascicolo di appello risulta che effettivamente il plico dell'Ufficio UNEP di Bari era stato spedito, in data 10 dicembre 2013, all'Avv. [OSCURATO:PERSONA]Altrella, [OSCURATO:PERSONA] 27, 70125 Bari; dai medesimi atti, poi, risulta una «relata di notifica integrativa» del 13 dicembre 2013, in cui l'ufficiale giudiziario, «preso atto dell'errore materiale dell'ufficio», aveva dato conto di aver [OSCURATO:PERSONA] est. A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 03146/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani notificato l'atto presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA] di Puglia alla [OSCURATO:PERSONA] n. 65. 4. Tutto ciò evidenziato, l'appello si palesa effettivamente inammissibile. Questa Corte ha statuito che, in tema di impugnazione, la notifica presso il procuratore costituito o domiciliatario va effettuata nel domicilio da lui eletto nel giudizio, se esercente l'ufficio in un circondario diverso da quello di assegnazione o, altrimenti, nel suo domicilio effettivo, previo riscontro, da parte del notificante, delle risultanze dell'albo professionale, dovendosi escludere che tale onere di verifica - attuabile anche per via informatica o telematica - arrechi un significativo pregiudizio temporale o impedisca di fruire, per l'intero, dei termini di impugnazione. Ove, peraltro, la notifica in detti luoghi abbia avuto ugualmente esito negativo per caso fortuito o forza maggiore (per la mancata od intempestiva comunicazione del mutamento del domicilio o per il ritardo della sua annotazione ovvero per la morte del procuratore o, comunque, per altro fatto non imputabile al richiedente attestato dall'ufficiale giudiziario), il procedimento notificatorio, ancora nella fase perfezionativa per il notificante, può essere riattivato e concluso, anche dopo il decorso dei relativi termini, mediante istanza al giudice "ad quem", corredata dall'attestazione dell'omessa notifica, di fissazione di un termine perentorio per il completamento della notificazione ovvero, ove la tardiva notifica dell'atto di impugnazione possa comportare la nullità per il mancato rispetto dei termini di comparizione, per la rinnovazione dell'impugnazione ai sensi dell'art. 164 c.p.c. (Cass. Sez. U 18/02/2009, n.3818). Più in particolare, la giurisprudenza di questa Corte distingue a seconda che l'errore sul domicilio del difensore domiciliatario (errore [OSCURATO:PERSONA] est. A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 03146/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani che ha determinato l'esito negativo della prima notifica) sia o meno imputabile al notificante. L'errore si considera imputabile ove sia richiesta all'ufficiale giudiziario la notifica dell'impugnazione nel domicilio di un procuratore esercente l'attività nell'ambito della circoscrizione di assegnazione: in tal caso, ai fini dell'indicazione del luogo di consegna dell'atto, va indicato il «domicilio professionale» (art. 17 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578) oppure la «sede dell'ufficio» (art. 68 r.d. 22 gennaio 1934, n. 37) del procuratore e il previo accertamento dell'uno o dell'altra è a carico del notificante e va soddisfatto con il previo riscontro presso l'albo professionale. Se l'errore è imputabile al notificante, l'impugnazione potrà ritenersi tempestivamente proposta solo se la rinnovata notifica intervenga entro il termine per impugnare, non potendosi farne retroagire gli effetti fino al momento della prima notifica (Cass., Sez.3, 20/12/2018, n. 32931, non mass.). Nella fattispecie in esame, il difensore dell'appellato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], svolgeva la propria attività nell'ambito della circoscrizione di assegnazione: pertanto, poiché l'appellante non ha documentato la non imputabilità a sé dell'esito negativo della prima notifica (Cass., Sez. 3, 17/12/2015, n. 25339) e poiché la rinnovata notifica è intervenuta dopo la scadenza del termine per impugnare, a quest'ultima non può attribuirsi rilievo ai fini della tempestività dell'appello, mentre la prima, afflitta da errore imputabile al notificante, deve ritenersi inesistente (Cass., Sez. 3, 20/12/2018, n. 32931, cit.). Inoltre, a prescindere dall'imputabilità dell'errore, ove pure l'esito negativo della notifica presso il procuratore costituito (da effettuarsi, nel caso di specie, nel domicilio effettivo, in quanto esercente l'ufficio nel circondario di assegnazione) fosse imputabile a caso fortuito o [OSCURATO:PERSONA] est. A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 03146/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani forza maggiore (vale a dire, ad un fatto non imputabile al richiedente attestato dall'ufficiale giudiziario), il notificante non ha dedotto che per riattivare e concludere, anche dopo il decorso dei relativi termini, il procedimento notificatorío, ancora in fase perfezionativa, avesse presentato istanza al giudice "ad quem", corredata dall'attestazione dell'omessa notifica, per la fissazione di un termine perentorio per il completamento della notificazione ovvero, ove la tardiva notifica dell'atto di impugnazione potesse comportare la nullità per il mancato rispetto dei termini di comparizione, per la rinnovazione dell'impugnazione ai sensi dell'art. 164 c.p.c. (Cass., Sez. 3, 17/12/2015, n. 25339, cit.). Deve pertanto concludersi che l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.c.r.l. era inammissibile, in applicazione del principio, recentemente ribadito da questa Corte, secondo cui, in tema di impugnazione, qualora la notifica presso il procuratore costituito abbia avuto esito negativo per circostanze imputabili al richiedente, non è data al notificante, una volta decorso il termine di impugnazione, la possibilità di richiedere all'ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio, affinché la notifica abbia effetto dalla data iniziale di attivazione dello stesso (Cass.04/01/2022, n. 115). 5. Il rilievo dell'inammissibilità dell'appello induce alla cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, venendo in considerazione una fattispecie in cui il processo non poteva essere proseguito dopo la sentenza di primo grado (la quale deve, quindi, ritenersi passata in giudicato) per avvenuta decorrenza del termine per proporre appello. 6. Le spese del giudizio di appello e quelle del giudizio di legittimità vanno poste a carico di [OSCURATO:PERSONA] impresa s.c.r.l. in liquidazione e vengono liquidate come da dispositivo. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] est. A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 03146/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa senza rinvio la sentenza impugnata perché l'appello non poteva essere proposto. [OSCURATO:PERSONA] s.c.r.l. in liquidazione a rimborsare a [OSCURATO:PERSONA] le spese del giudizio di appello e del presente giudizio di legittimità, che liquida, per il primo, in Euro 3.700,00, oltre esborsi pari ad Euro 300,00 e, per il secondo, in Euro 2.900,00, oltre e
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