Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/1989
ECLI:EU:C:1989:311
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61988CJ0141_IT
[OSCURATO:PERSONA] della sentenza
Decisione relativa alle spese
[OSCURATO:PERSONA] procedimento 141/88,
avente ad oggetto una domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' articolo 177 del trattato CEE, dalla cour de cassation ( chambre sociale ) della Repubblica francese nella causa dinanzi ad essa pendente fra
Caisse nationale d' assurance vieillesse des travailleurs salariés, ( regione di Parigi ),
ricorrente,
e
[OSCURATO:PERSONA],
resistente,
alla presenza della
Direction régionale des affaires sanitaires et sociales, Poitou-Charentes,
domanda vertente sull' interpretazione dell' art . 51 del regolamento n . 1408/71 del Consiglio, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità ( in prosieguo : il "regolamento"; versione aggiornata allegata al regolamento del Consiglio 2 giugno 1983, n . 2001, GU L 230, pag . 1 ),
LA CORTE ( prima sezione ),
composta dai signori R . Joliet, presidente di sezione, [OSCURATO:PERSONA] e G.C . [OSCURATO:PERSONA], giudici,
avvocato generale : W . [OSCURATO:PERSONA]
cancelliere : D . Louterman, amministratore principale
viste le osservazioni presentate :
- per la Caisse nationale d' assurance vieillesse des travailleurs salariés, dal suo direttore delegato, sig . Tapie, in qualità di agente,
- per il sig . [OSCURATO:PERSONA], dall' avv . [OSCURATO:PERSONA] del foro di Poitiers,
- per il governo della Repubblica francese, dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agente, assistita dal sig . [OSCURATO:PERSONA], agente supplente,
- per la Commissione delle Comunità europee, dal suo consigliere giuridico, sig . [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agente,
vista la relazione di udienza e in seguito alla trattazione orale del 19 aprile 1989,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 1° giugno 1989,
ha pronunziato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con sentenza 5 maggio 1988, pervenuta alla Corte il 20 maggio 1988, la corte di cassazione francese ha proposto, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, due questioni pregiudiziali relative all' interpretazione dell' art . 51 del regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n . 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità ( nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento del Consiglio 2 giugno 1983, n . 2001, GU L 230, pag . 6 ).
2 Dette questioni sono state sollevate nell' ambito di una controversia tra il sig . [OSCURATO:PERSONA], cittadino britannico, e la Caisse nationale d' assurance vieillesse des travailleurs salariés ( in prosieguo : "CNAVTS "), istituto francese di previdenza sociale .
3 Il sig . [OSCURATO:PERSONA] ha esercitato attività di lavoro subordinato dapprima nel [OSCURATO:PERSONA] e in seguito in Francia . Con decorrenza dal 1° gennaio 1979, gli è stata riconosciuta una pensione di vecchiaia da ciascuno di questi due Stati membri, in applicazione dell' art . 46 del regolamento n . 1408/71 . Detto articolo stabilisce che quando un lavoratore è stato soggetto alla legislazione di più Stati membri, l' istituzione competente di ciascuno Stato membro deve effettuare un raffronto tra la prestazione da erogare sulla base della sola normativa nazionale e quella risultante dal regime di cumulo e di ripartizione proporzionale di cui al n . 2 dello stesso articolo . Solo l' importo più elevato viene quindi applicato .
4 Dal 1979 il sig . [OSCURATO:PERSONA] ha contestato l' importo così calcolato dalla CNAVTS . In particolare, egli ha reclamato l' attribuzione di un assegno supplementare da parte del "Fondo nazionale di solidarietà" ( in prosieguo : "FNS "). Secondo il [OSCURATO:PERSONA], questo assegno, che ha la natura di prestazione minima su base non contributiva, è contemplato solo per i cittadini francesi, in contrasto con l' art . 50 del regolamento n . 1408/71 .
5 Il regime francese di previdenza sociale è stato modificato con il decreto 26 marzo 1982, n . 82-270 ( JORF del 28.3.1982, pag . 951 ) e con la legge 31 maggio 1983, n . 83-430 ( JORF del 1°.6.1983, pag . 1639 ). Con tali normative si è stabilita una maggiorazione delle prestazioni in modo da portare la prestazione di vecchiaia a un importo minimo per gli assicurati in grado di dimostrare almeno 150 trimestri di contributi previdenziali e computato proporzionalmente per gli assicurati in grado di dimostrare un numero inferiore di trimestri di contributi previdenziali . Questa nuova prestazione ha sostituito, per le pensioni di vecchiaia con decorrenza successiva al 1° aprile 1983, sia la prestazione di vecchiaia su base contributiva che l' assegno supplementare erogato dal FNS . Tuttavia, il regime precedente rimaneva in vigore per le prestazioni concesse anteriormente al 1° aprile 1983 .
6 Con sentenza 15 febbraio 1985, la corte d' appello di Poitiers ha deciso che, benché l' art . 50 del regolamento n . 1408/71 non desse diritto all' attribuzione dell' assegno del FNS, l' art . 51, n . 2, dello stesso regolamento imponeva un nuovo calcolo della prestazione e che, di conseguenza, il [OSCURATO:PERSONA] poteva esigere la prestazione minima in applicazione della nuova normativa francese . La CNAVTS ha proposto ricorso in cassazione contro tale sentenza .
7 Ritenendo che la controversia sollevasse un problema di interpretazione del regolamento n . 1408/71, e in particolare del suo art . 51, la corte di cassazione ha sospeso il giudizio ed ha sottoposto alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali :
"1 ) se le modifiche apportate dalla legge dello Stato competente al modo di determinazione della prestazione minima di vecchiaia rientrino nel n . 1 o nel n . 2 del suddetto articolo;
2 ) se la regola sancita dal n . 2 vada applicata senza restrizioni ancorché una disposizione di legge nazionale fissi la data di entrata in vigore delle modifiche apportate al modo di determinazione o alle norme per il calcolo delle prestazioni ed escluda dal loro ambito di applicazione le pensioni liquidate anteriormente a questa data ".
8 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della controversia nella causa principale, dello svolgimento del procedimento e delle osservazioni presentate alla Corte si fa rinvio alla relazione di udienza . Questi elementi del fascicolo sono riportati in prosieguo solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte .
9 Circa la prima questione, giova ricordare, preliminarmente, che l' art . 46, n . 2, del regolamento n . 1408/71 riconosce al lavoratore migrante il diritto di fruire della prestazione più favorevole risultante vuoi dall' applicazione della sola normativa nazionale vuoi dal cumulo e dalla ripartizione proporzionale . Tale diritto comporta, in linea di principio, ad ogni modifica di una delle prestazioni considerate, un nuovo raffronto tra le due discipline, conformemente all' art . 46, n . 1, onde determinare la prestazione più favorevole in seguito alla modifica verificatasi .
10 Tuttavia, onde ridurre l' onere amministrativo che comporterebbe il riesame della situazione dell' interessato ogniqualvolta vi sia modifica delle prestazioni percepite, l' art . 51, n . 1, esclude un nuovo calcolo delle prestazioni qualora i loro adeguamenti costituiscano la mera conseguenza dell' andamento generale della situazione economica e sociale ( si veda la sentenza 2 febbraio 1982, causa 7/81, Sinatra, Racc . pag . 137 ). Per contro, questa esclusione non riguarda le modifiche della prestazione derivanti da un cambiamento della situazione individuale dell' interessato o delle condizioni di attribuzione di una prestazione . L' art . 51, n . 2, stabilisce che queste ultime modifiche comportano un nuovo calcolo effettuato secondo le disposizioni dell' art . 46 .
11 La soluzione da dare alla prima questione è quindi che l' art . 51 del regolamento n . 1408/71 va interpretato nel senso che una modifica del modo di determinazione della prestazione minima di vecchiaia rientra nell' ambito di applicazione del n . 2 del suddetto articolo .
12 La seconda questione è diretta a stabilire se una modifica del modo di determinazione o delle norme per il calcolo di una prestazione di vecchiaia, che non si applichi alle pensioni concesse anteriormente alla sua entrata in vigore, non obblighi lo Stato membro interessato a procedere ad un nuovo calcolo, ai sensi dell' art . 51, n . 2, del regolamento n . 1408/71 .
13 Va ricordato che secondo una giurisprudenza costante della Corte l' art . 51 del trattato si limita a contemplare un coordinamento delle legislazioni degli Stati membri e non pregiudica né le diversità procedurali tra i regimi nazionali di previdenza sociale né le diversità nei diritti dei lavoratori ivi occupati ( si veda in particolare la sentenza 18 gennaio 1986, causa 41/84, Pinna / Caisse d' allocations familiales de la Savoie, Racc . pag . 1 ).
14 Ne consegue che la determinazione dell' effetto nel tempo di una modifica delle condizioni di attribuzione di una prestazione rientra nella competenza degli Stati membri . Se il cambiamento nel regime nazionale riguarda soltanto le pensioni liquidate successivamente alla data della sua entrata in vigore, l' art . 51 del regolamento n . 1408/71 non trova applicazione e non è perciò necessario procedere ad un nuovo calcolo ai sensi dell' art . 46 del regolamento stesso .
15 Come osserva il governo francese, l' art . 51, così interpretato, non crea, nei confronti dei lavoratori che hanno esercitato un diritto connesso alla libera circolazione, una discriminazione vietata dagli artt . 7 e 48 del trattato e dal regolamento n . 1408/71 . Questi lavoratori, così come gli altri lavoratori subordinati dello stesso Stato membro la cui pensione è stata concessa prima dell' entrata in vigore della normativa modificata, resteranno soggetti alla normativa previgente .
16 La soluzione da dare quindi alla seconda questione è che l' art . 51, n . 2, del regolamento n . 1408/71 va interpretato nel senso che una modifica del modo di determinazione o delle norme di calcolo di una prestazione di vecchiaia, che non si applichi alle pensioni concesse anteriormente alla sua entrata in vigore, non obbliga lo Stato membro interessato a procedere a un nuovo calcolo .
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
17 Le spese sostenute dal governo della Repubblica francese e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione . Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese .
[OSCURATO:PERSONA] questi motivi,
LA CORTE ( prima sezione ),
pronunziandosi sulle questioni sottopostele dalla Corte di cassazione francese, con sentenza 5 maggio 1988, dichiara :
1 ) L' art . 51 del regolamento n . 1408/71 va interpretato nel senso che una modifica del modo di determinazione della prestazione minima di vecchiaia rientra nell' ambito di applicazione del n . 2 del suddetto articolo .
2 ) L' art . 51, n . 2, del regolamento n . 1408/71 va interpretato nel senso che una modifica del modo di determinazione o delle norme di calcolo di una prestazione di vecchiaia, che non si applichi alle pensioni concesse anteriormente alla sua entrata in vigore, non obbliga lo Stato membro interessato a procedere a un nuovo calcolo .