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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 42483/2022

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11 gennaio 2022 emessa dalla Corte di appello di Palermo; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, afferente all'erronea applicazione della legge penale in relazione alla configurabilità dell'art. 337 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, risultando privo di concreta specificità e, comunque, reiterativo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che ha sottolineato come la condotta violenta del ricorrente non fosse diretta unicamente nei confronti del mezzo, ma fosse finalizzata ad ostacolare l'attività delle Forze dell'ordine che dovevano procedere al sequestro del mezzo, non potendo, dunque, inquadrarsi tale condotta nel reato di cui all'art. 334 cod. pen.; considerato, inoltre, che corretto risulta quanto affermato dalla Corte d'appello in ordine all'inammissibilità dei motivi aggiunti afferenti al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contesta recidiva, non avendo il trattamento sanzionatorio formato oggetto dell'appello principale ma solo, tardivamente, dei motivi aggiunti; che, invero, in materia di impugnazioni, pacifica risulta la giurisprudenza secondo cui la facoltà del ricorrente di presentare motivi nuovi incontra il limite del necessario riferimento ai motivi principali, di cui i primi devono rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione, ma sempre ricollegabili ai capi e ai punti già dedotti, con conseguente ammissibilità dei soli motivi aggiunti con i quali si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori, ma non anche dei motivi con i quali si intenda allargare l'ambito del predetto "petitum", introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l'impugnazione (tra le tante, v.

Sez. 6, n. 36206 del 30/09/2020, Rv. 280294); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11 gennaio 2022 emessa dalla Corte di appello di Palermo; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, afferente all'erronea applicazione della legge penale in relazione alla configurabilità dell'art. 337 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, risultando privo di concreta specificità e, comunque, reiterativo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che ha sottolineato come la condotta violenta del ricorrente non fosse diretta unicamente nei confronti del mezzo, ma fosse finalizzata ad ostacolare l'attività delle Forze dell'ordine che dovevano procedere al sequestro del mezzo, non potendo, dunque, inquadrarsi tale condotta nel reato di cui all'art. 334 cod. pen.; considerato, inoltre, che corretto risulta quanto affermato dalla Corte d'appello in ordine all'inammissibilità dei motivi aggiunti afferenti al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contesta recidiva, non avendo il trattamento sanzionatorio formato oggetto dell'appello principale ma solo, tardivamente, dei motivi aggiunti; che, invero, in materia di impugnazioni, pacifica risulta la giurisprudenza secondo cui la facoltà del ricorrente di presentare motivi nuovi incontra il limite del necessario riferimento ai motivi principali, di cui i primi devono rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione, ma sempre ricollegabili ai capi e ai punti già dedotti, con conseguente ammissibilità dei soli motivi aggiunti con i quali si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori, ma non anche dei motivi con i quali si intenda allargare l'ambito del predetto "petitum", introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l'impugnazione (tra le tante, v. Sez. 6, n. 36206 del 30/09/2020, Rv. 280294); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co
Sentenza Cassazione n. 42483/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris