CassazionedecretoSezione 1Decisione del 2 luglio 2019
Cassazione n. 12119/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
el. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 25313/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di Torviscosa S.p.a., in persona del legale rappr.te pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma , [OSCURATO:PERSONA] n. 5 , presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che larappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura a margine del ricorso; -ricorrente - contro Consorzio per lo [OSCURATO:PERSONA] della Zona dell'Aussa - Corno in [OSCURATO:PERSONA], i n persona del commissario liquidatore pro tempore , elettivamente domiciliato in Roma , [OSCURATO:PERSONA] n. 6 , presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] , che l o rappresenta e difende,giusta procura a margine del controricorso; -controricorrente – avverso il decreto del TRIBUNALE di UDINEdel 02/07/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/02/2022 dal cons.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel 2001 l'Azienda A gricola di Torviscosa S.p.a. (di seguito Azienda agricola) concluse una transazione con il Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa-Corno (di seguito Consorzio), a definizione del contenzioso pendente dinanzi al Tribunale Regionale delle Acque P ubbliche di Venezia , conseguendo la somma di lire 1.100.000.000 , a titolo di risarc imento dei danni subiti a causa degli interventi eseguiti dal Consorzio negli anni ’70- ’90 lungo il corso del fiume Corno, che avevano determinato fenomeni di infiltrazione di acqua salata su alcuni terreni di sua proprietà, descrittinell’atto di transazione. 1.1. In detto atto l' A zienda agricola si dichiar ò « soddisfatta di ogni e qualsiasi ragione di credito per i danni (passati, presenti e futuri, compreso eventuali aggravamenti della entità della ridotta produttività e minore valore di mercato) subiti dai terreni di sua proprietà posti sulla sinistra del fiume Corno, oggetto del giudizio e meglio descritti nella relazione del 7 maggio 1997 del c.t.u. prof. [OSCURATO:PERSONA]Alpaos». 1.2. In data 11/11/2016 il Consorzio v enne posto in L iquidazione coatta amministrativa e i n data 11 /0 7 / 2017 il Commissario liquidatoredepositò il relativo stato passivo . 1.3. Con ricorso ex artt. 101 e 209 l.fall. del 07/09/ 2018 , l’Azienda agricola chiese al Tribunale di Udine di essere ammessa al passivo della liquidazione coatta amministrativaper il credito di euro 2.051.700,00, a titolo di risarcimento de i danni provocati da l Consorzio su al tri suoi terreni , diversi da quelli oggetto di transazione.1.4. Nel costituirsi in giudizio, il Commissario liquidatore chiese il rigettodella domanda, stante la definizione transattiva e comunque l’imputabilità dei danni lamentati ad altri soggetti. 1.5. Il Tribunale adito , s upe r a to , «per il principio di economia processuale», il rilievo di inammissibilità del ricorso – poiché la domanda tardiva avrebbe dovuto essere decisa in prima battuta dal commissario liquidatore, il quale però , costituendosi , si era già pronunciato per il suo rigetto – ha deciso la causa nel merito, rigettando la domandasia per l’efficacia preclusiva della transazione , in quanto gli ulteriori danni sopravvenuti si sarebbero potuti riconoscere solo se «non ragionevolmente prevedibili al momento della transazione» (Cass. 20981/2011),sia perché non era vero che la transazione non prendesse in esame i terreni oggetto della domanda tardiva (denominati Pascolo, Valle e Valletta), avendo il c.t.u. dato espressamente atto che i primi due erano stati considerati perché «molto vicini alla foce e quindi situati in posizione naturalmente vulnerabile dalla salinità anche prima degli interventi di approfondimento dell’alveo del F. Corno» operati dal C onsorzio , mentre il terzo era ancor più vicino alla foce del fiume, come desumibile dalle planimetrie allegate alle relazioni tecniche. 2. Avverso detta decisione l’Azienda agricola ha proposto ricorso per cassazione affidato a du e motiv i , illustrato da memoria , cui il Consorzio ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 2.1.Con il primo motivo si deduce violazione de gli artt. 209, 101, 99, 98, 96 e 95 l.fall., poiché, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, la domanda tardiva doveva essere proposta non già al Commissario liquidatore (spogliatosi di ogni potere di verifica del passivo all’atto del deposito dell’elenco definitivo de lle domande ammesse o respinte), bensì a l T ribunale, che avrebbe dovut o designare un“giudice istruttore” – in luogo del giudice delegato, per espressa previsione dell’art. 209 l.fall. – ai fini della decisione della causa nelle forme dell’art. 95 l.fall, con una pronuncia priva di statuizione sulle spese ed impugnabile in sede collegiale ai sensi degli artt. 98 e 99 l.fall.; con la decisione impugnata, pertanto, l’Azienda agricola era stata ingiustamente condannata alle spese e privata di un grado di giudizio. 2.2. Il secondo mezzo lamenta, in subordine, violazione degli art t. 1362, 1363 , 1364 , 1366 e 1965 c.c. , per erronea interpretazione dell’atto di transazione. 3. Il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo. 3.1. In tema di formazione dello stato passivo nella procedura di liquidazione coatta amministrativa, l'art. 209 l.fall. prevede: che , per le domande tempestive, «il commissario liquidatore forma l’elenco dei crediti ammessi o respinti e delle domande indicate nel secondo comma dell’articolo 207 accolte o respinte » (di rivendica e restituzione), «lo deposita nella cancelleria del luogo dove l’impresa ha la sede principale» e – dal 19 dicembre 2012 – lo trasmette a mezzo p.e.c. «a coloro la cui pretesa non sia in tutto o in parte ammessa» (primo comma) ; che , invece , « le impugnazioni, le domande tardive di crediti e le domande di rivendica e di restituzione sono disciplinate dagli articoli98, 99, 101 e 103, sostituiti al giudice delegato il giudice istruttore ed al curatore il commissario liquidatore» (secondo comma) ; infine , che « restano s alve le disposizioni delle leggi speciali relative all'accertamento dei crediti chirografari nella liquidazione delle imprese che esercitano il credito» (terzo comma). 3.2. Il secondo comma dell’art. 209 l.fall. , così formulato a seguito della riforma di cui al d.lgs. n. 169 del 2007 (ma già in precedenza il terzo comma rinviava agli «artt.da 98 a 103 in quanto applicabili»), è rimasto ad oggi invariat o , nonostante i plurimi interventi di riforma della legge fallimentare, non avendo il legislatore avvertito la necessità di modificarne il tenore – pur a fronte dei dubbi interpretativi emersi in dottrina e in giurisprudenza – nemmeno in occasione della modifica del primo comma ad opera dell’art. 17 deld.l. 179 / 2012, convertito dalla l egge n. 221 /20 12. 3.3. Esso non può quindi che essere applicato in conformità al suo tenore letterale, in base al quale, mentre il regime delle domande tempestive ha una sua autonoma disciplina – caratterizzata dalla formazione del passivo in sede amministrativa , con successiva impugnazione in sede giurisdizionale – quello delle domande tardive (analogamente all’intero regime delle impugnazioni dello stato passivo) è individuato mediante rinvio alla normativa fallimentare e segnatamente, per le domande tardive,al l 'art. 101 l.fall. , richiamat o per intero e senza alcuna riserva di compatibilità , fatta salva , come visto, la sostituzione del giudice istruttore al giudice delegato e del commissario liquidatoreal curatore. 3.4. A sua volta l’art. 101 l.fall. dispone, al secondo comma, che «Il procedimento di accertamento delle domande tardive si svolge nelle stesse forme di cui all'articolo 95. Il giudice delegato fissa per l'esame delle domande tardive un'udienza ogni quattro mesi, salvo che sussistano motivi d'urgenza. Il curatore dà avviso a coloro che hannopresentato la domanda della data dell'udienza. S i applicano le disposizioni di cui agli articoli da 93 a 99». 4. Sotto il profilo diacronico, q uest a serie di rinvii deve esser e applicata secondo la disciplina “ratione temporis” vigente. 4.1. Pertanto, nelle liquidazion i coatt e amministrativ e già pendenti alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 5 del 2006 , l’insinuazione tardiva di un credito segu e il rito ordinario di cognizione contemplato dal previgente art. 101 l.fall. ( cui conferisce ultrattività la disposizione transitoria contenuta nell’art. 150 d. lgs. cit.), sicché il ricorso va presentato al giudice delegato e, in caso di contestazione, va deciso dal tribunale in composizione collegiale con sentenza, comprensiva della statuizione sulle spese processuali , appellabile e quindi ricorribile per cassazione(v. Cass. 14329/2019 ; cfr. Cass. 39124/2021). 4.2. Diversamente, per le liquidazioni coatte amministrative aperte in data successiva all’entrata in vigore del d.lgs. n. 5 del 2006 – come quella per cui è causa , risalente al 2016 – l a domanda tardiva deve essere indirizzata al commissario liquidatore, da questi valutata nell ’ ambito di un progetto di stato passivo da depositare nella cancelleria del tribunale, per essere poi decisa in udienza da un giudice istruttore, secondo le forme degli artt. 93 - 9 7 l.fall. (necessariamente nei limiti di compatibilità, per quanto ciò non sia espressamente previsto), con decreto impugnabile ai sensi degli artt.98 e 99 l.fall. (v. Cass. 14329/2019). 5. Tale lettura è in linea con l’assetto della liquidazione coatta amministrativadisciplinata dalla legge fallimentare, ove il deposito in cancelleria de llo stato passivo delle domande tempestive, formato dal commissario liquidatore,segna il passaggio da una fase di natura amministrativaa una fase di natura giurisdizio nale , connotata da un più ampio “statuto di tutela” (Cass. 21216/2017) , che accomuna tutti i ricorsi menzionati nel secondo comma dell’art. 209 l.fall., e quindi non solo le impugnazioni,ma anche le domande tardive. 5.1. Le diverse letture date da una parte della dottrina e della giurisprudenza di merito, per cui la domanda tardiva andrebbe trasmessa al commissario liquidatore e da questi decisa in sede amministrativa (piuttosto che dal giudice monocratico), salva la possibilità di impugnare la decisione dinanzi al tribunale in sede collegiale, ai sensi dell’art. 9 9 l.fall. – esattamente come per le domande tempestive – potrebbero essere prese in considerazione “de iure condendo”, ma non appaiono convincenti “de iure condito”, sia perché verrebbe a mancare del tutto il senso della “sostituzione” del giudice istruttore al giudice delegato (il quale ha un ruolo solo nelle domande tardive), sia perché anche in passato l’accertamento delle domande tardive non si svolgeva in sede amministrativa, bensì in sede giudiziale, stante il maggior livello di complessità della decisione – tenuto conto dei profili della imputabilità del ritardo o della novità della domanda, spesso implicati – che, come per le impugnazioni, giustifica unmaggior grado di giurisdizionalizzazione. 5.2. Erra dunque il giudice a quo a sostenere che le domande tardivedovrebbero essere trasmesse al commissario liquidatore e da questi decise con provvedimento impugnabile dinanzi al collegio ex art. 99 l.fall., piuttosto che essere decise dal giudice istruttore in sede monocratica,ai sensi dell’art. 95 l.fall. 6. L’avvenuta decisione della causa in sede collegiale, piuttosto che monocratica – con pronuncia di condanna alle spese , non contemplata dall’art. 95 l.fall.,e sostanziale eliminazione di un grado di giudizio – comporta la rimessione degli atti al giudice a quo , in quanto il meccanismo della conversione di simili vizi in motivo di impugnazionenon opera quando il giudice dell’impugnazione non sia un giudice di merito (Cass., Sez. U., 28040/2008; cfr. Cass.13907/2014, 16186/2018). 7. La sentenza va quindi cassata con rinvio per rinnovazione del giudizio, nei sensi di cui in motivazione, oltre che per la statuizione sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa il decreto impugnat o e rinvia al Tribunale di Udine , in sede monocratica, per il rinnovo del giudizio nei sensi di cui in motivazione, oltre che per l