CassazionedecretoSezione 1Decisione del 27 febbraio 2023
Cassazione n. 06915/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Hapronunciato la seguente ORDINANZA Sulricorso propost o da: sul ricorso iscritto al n. 9504/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 35, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente e controricorrente a l ricorso incidentale condizionato - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 38, R.G.N. Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA] Pagina2di 5 - RGN 9504 /201 9 estensore cons. m.ferro presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso DECRETO di TRIBUNALE NAPOLI n. 357 /201 9 depositat o il 20/02/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevatoche: 1. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. di D’URSO Antonio C. e del socio illimitatamente responsabile [OSCURATO:PERSONA]URSO [FALLIMENTO] impugna il decreto Trib. Napoli 20.2.2019, n. 357 /2019 in R.G. 17824/2018 che ha accolto l’ opposizione allo stato passivo proposta da doBANK s.p.a. ( per l’[OSCURATO:SOCIETA].) avverso il decreto con cui il giudice delegato aveva disconosciutoalla seconda , per quanto è possibile desumere dal sintetico testo dellapronuncia, la qualità in privilegio ipotecario e d in particolare fondiario del creditoinsinuato; 2. il tribunale ha invero premesso che , incontestata la concessione d’ipotecain favore della banca, non sussisteva alcuna violazione del limite di finanziabilità, dovendo esso essere esaminato in relazione al valore dell’immobilee non al prezzo della vendita , aggiungendo c he, in ogni caso, la stessaviolazione non avrebbe inciso sulla efficacia della garanzia ipotecaria masolo e semmai sulle prerogative fondiarie , delle quali s i predica peraltro la portataquali disposizione normativa a tutela del sistema bancario ; 3. il F allimento ha avversato il decreto con tr e motivi di ricorso, la banca vi ha resistito con controricorso e ricorso incidentale condizionato, cui si è oppostoil F allimento con controricorso; il F allimento ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Pagina3di 5 - RGN 9504 /201 9 estensore cons. m.ferro Consideratoche: 1. con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto la nullità del decreto , ai sensi degli artt.115 - 116 c.p.c., per aver il tribunale erroneamente ritenuto integratoil limite di finanziabilità della disciplina fondiaria non considerando il prezzodi vendita dichiarato nell’atto e la mancata prova di un diverso valore del bene ad opera della banca , così essendo emerso uno scarto tra il corrispettivo(180mila euro) e l’importo mutuato (2 0 8mila euro) ; 2. con il secondo motivo il decreto viene censurato nella parte in cui ha riconosciuto, sia pur con formula non chiara, la natura fondiaria del credito , muovendodal valore del bene computato diversamente da quello di acquisto eperò violando l'art. 38, co. 2, TUB e la delibera del CICR del 22 aprile 1995, inrelazione all’art. 360, co . 1, n. 3 c.p.c. , oltre che gli artt.2741, 1418, 1343 e1346 c.c., non seguendo la giurisprudenza in tema di n ullità del contratto perlo sconfinamento accertato; 3. con il terzo motivo è contestata la corretta applicazione ancora dell’art.38 TUB e della cit. delibera CICR, oltre che degli artt. 1424 e 2741 c.c.,per il caso in cui il tribunale abbia invece ammesso i l credito in qualità ipotecariariconoscendo la conversione del contratto nullo in mutuo ordinario , stanteil difetto di prova, da parte della banca, di aver voluto perseguire, in ipotesi, tale subordinato assetto ed avendo invece essa voluto proprio l’operazionefondiaria; 4. con l’unico motivo di ricorso incidentale condizionato la banca chiede, perl’ipotesi di accoglimento del motivo addotto dal ricorrente sulla nullità del mutuo fondiario per superamento del lim ite di cui all’art.38 TUB, che la decisionevenga comunque esaminata alla luce della richiesta di conversione delcontratto in mutuo ipotecario ordinario; 5. il primo e il secondo motiv o del ricorso principale , da trattare in via unitaria, sono in fondat i , con assorbimento del ricorso incidentale (Cass.3223/2017);di recente, le Sezioni Unite di questa Corte (sent. 33719/2022), acomposizione di un contrasto, hanno enunciato il principio per cui « i n tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità di cui all’articolo 38, secondo comma,del d.lgs. n. 385 del 1993, non è elemento essenziale del contenuto Pagina4di 5 - RGN 9504 /201 9 estensore cons. m.ferro del contratto, non trattandosi di norma determinativa del contenuto del contratto o posta a presidio della validità dello stesso, ma d i un elemento meramentespecificativo o integrativo dell’oggetto del contratto; non integra normaimperativa la disposizione – qual è quella con la quale il legislatore ha demandatoall’Autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilitànell’ambito della «vigilanza prudenziale» (cfr. articoli 51 ss. e 53 t.u.b.) – la cui violazione, se posta a fondamento della nullità (e del travolgimento) del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbeconseguire anche il ve nir meno della connessa garanzia ipotecaria), potrebbe condurrebbe al risultato di pregiudicare proprio l’interesse che la norma intendeva proteggere, che è quello alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del c redit o» ; la conseguenza,che anche nel caso di specie può essere tratta, è che « una volta chesi escluda la nullità (totale o parziale) del contratto per superamento del limite di finanziabilità, non è consentito all’interprete intervenire (d’ufficio) suglieffetti legali del contratto per neutralizzarli, facendo applicazione di un diversomodello negoziale (mutuo ordinario) non voluto dalle parti, seppure appartenentealla stessa famiglia o genus contrattuale » 6. nella vicenda, conseguentemente, non può esser e messa in discussione la qualità ipotecaria del credito, così come discendente da un’operazionedi finanziamento ai sensi dell’art.38 TUB , sulla sola base della contestazionedel superamento del limite dell’80% della provvista erogabile secondo la deliber a CICR 22.4.1995 , in quanto anche un ipotizzabile scostamento rispetto al valore del bene – e al di là del parametro utilizzato dalgiudice di merito e nella specie oggetto peraltro di enunciazione univoca – nonrealizza né una nullità di protezione (testuale) ai sensi dell’art.117 comma 8 TUB, né un caso di nullità virtuale ai sensi dell’art.1418 c.c. ; appare al contempo ora superato l’orientamento per cui il rispetto del limite di finanziabilità rappresent erebbe un elem ento essenziale del contenuto del contratto e, quindi, un limite inderogabile all’autonomia privata, in ragione della natura pubblica dell’interesse tutelato, con conseguente nullità del contrattostesso in caso di violazione, salva la possibilità di conve rsione del Pagina5di 5 - RGN 9504 /201 9 estensore cons. m.ferro contrattoin ordinario mutuo ipotecario, ove ne sussistano i presupposti e su istanzadella banca nel primo momento utile successivo alla rilevazione della nullità(già in Cass. 17352/2017) ; 7. il terzo motivo è inammissibile, poiché il decreto nap oletano, per quanto assai circoscritto nella redazione, appare meramente concessivo in astrattodell’ipotesi di conversione del mutu o fondiario in ipotecario ordinario, tant’èche il richiamo affianca all’eventualità il fondamento della giustificazione specialeinvece ribadita per la principale ed invero unica ratio decidendi , vale adire la protezione da parte della norma applicata (l’art.38 TUB) del sistema bancario,più che l’ indifferenza della prelazione nel trattamento comunque da riservare al creditore ; da ciò appare agevolmente desumibile che l’affermazionedi una salvaguardia in ogni caso della posta passiva ammessa èstata oggetto di un mero obi ter dictu m , di fronte al quale il fallimento non avevainteresse all’impugnazione; s’imponepertanto il rigetto del ricorso, sussistendo le ragioni – mutamento dellagiurisprudenza su questioni dirimenti – per la integrale compensazione delle spese del procedimento ; va riconosciuta invece la sussistenza dei presuppostiper il cd. raddoppio del contributo unificato (Cass. S.U. 4315/2020 eCass. 11116/2020 ). P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso principale , con assorbimento de l ricorso incidentale; dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimentodi legittimità; ai sensi dell’art. 13, co. 1 - quater, d.P.R. 115/02, comemodificato dalla l. 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamen