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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 dicembre 1959

Cassazione n. 15626/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 004F60S) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/12/1959 avverso la sentenza del 25/11/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Milano, ne ha confermato la condanna per vari tentativi di furto; Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che lamenta vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della continuazione tra reati ex art. 81 cpv. cod. pen. richiesta in appello con i motivi aggiunti, è inammissibile perché era già inammissibile in grado d'appello (art. 591 comma 4 cod. proc. pen.) trattandosi di censura priva di connessione con quelle principali (concernenti l'art. 131 bis cod. pen. e l'entità della pena); al riguardo va ricordato che «i motivi nuovi di impugnazione devono essere inerenti ai temi specificati nei capi e punti della decisione investiti dall'impugnazione principale già presentata, essendo necessaria la sussistenza di una connessione funzionale tra i motivi nuovi e quelli originari», (Sez. 6, n. 6075 del 13/01/2015, Rv. 262343 - 01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 004F60S) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/12/1959 avverso la sentenza del 25/11/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Milano, ne ha confermato la condanna per vari tentativi di furto; Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che lamenta vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della continuazione tra reati ex art. 81 cpv. cod. pen. richiesta in appello con i motivi aggiunti, è inammissibile perché era già inammissibile in grado d'appello (art. 591 comma 4 cod. proc. pen.) trattandosi di censura priva di connessione con quelle principali (concernenti l'art. 131 bis cod. pen. e l'entità della pena); al riguardo va ricordato che «i motivi nuovi di impugnazione devono essere inerenti ai temi specificati nei capi e punti della decisione investiti dall'impugnazione principale già presentata, essendo necessaria la sussistenza di una connessione funzionale tra i motivi nuovi e quelli originari», (Sez. 6, n. 6075 del 13/01/2015, Rv. 262343 - 01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
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