CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 20381/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. r.g. 17692 / 20 20 , propost o da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, per procura in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 9 -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], N . 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;-controricorrente- avverso la sentenza n. 2040/2019 della [OSCURATO:PERSONA]’EMILIA-ROMAGNA, depositata in data 4 novembre 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 giugno 2023dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Il 15 ottobre 2012 [OSCURATO:PERSONA] presentò all’Agenzia delle entrate quattro istanze di autotutela, in conseguenza del rilievo dell’iscrizione a ruolo di somme che, a suo dire, risalivano a debiti tributari prescritti. Il successivo provvedimento di diniego da parte dell’Ufficio fu impugnato dal contribuente innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Bologna, che accolse il ricorso ritenendo il diniego non sufficientemente motivato. 2. La sentenza di primo grado venne integralmente riformata dalla Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, adìta con gravame dall’Amministrazione. I giudici d’appello, previo rilievo della tempestività e ritualità dell’impugnazione, ritennero che il diniego dell’Amministrazione – contrariamente a quanto opinato dalla C.T.P. – fosse supportato da adeguata motivazione, che ravvisarononell’affermazione del fatto che non era intervenuta alcuna prescrizione dei crediti tributari poiché i relativi termini erano stati interrotti dal concessionario per la riscossione; rilevarono in tal senso, e in ogni caso, che nel corso del giudizio di primo grado l’Ufficio aveva meglio dettagliato tale argomento, svolgendo analitiche considerazioni riferite ad ogni singola cartella di pagamento, e posto così il contribuente in condizione di difendersi.3. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza d’appello con ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. Resiste l’Agenzia delle entrate con controricorso. Considerato che: 1. Con il primo motivo, denunziando violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della l. 27 luglio 2000, n. 212, il ricorrente assume che l’Amministrazione avrebbe «errato nel sostenere che vi sono atti interruttivi azionati dall’Agente della riscossione al fine del recupero del credito nei termini previsti dalla legge», ribadendo di «non aver mai ricevuto nulla in relazione alle pretese dell’Agenzia delle entrate da alcun istituto». Osserva, al riguardo, che l’assunto dell’Amministrazione sarebbe sfornito di prova e che, in ogni caso, la norma evocata impone che un provvedimento dell’Ufficio motivato in relazione ad altri atti rechi questi ultimi come allegati. 2. Con il secondo motivo, denunziando violazione dell’art. 24 della Costituzione, il ricorrente assume che l’omessa indicazione, da parte dell’Amministrazione, delle ragioni che avevano determinato l’adozione del provvedimento di diniego comportava , altresì, una menomazione del suo diritto alla difesa. 3. Il terzo motivo denunzia violazione dell’art. 10 della l.n. 212 del 2000. Secondo il ricorrente, il comportamento dell’Agenzia delle entrate, per come estrinsecatosi in sede di diniego ma anche nelle fasi prodromiche all’emissione del relativo provvedimento, sarebbe contrario al principio di buona fede che deve ispirare i rapporti fra l’Amministrazione e il contribuente. 4. Infine, con il quarto motivo, denunziando violazione dell’art.2935 cod. civ., il ricorrente afferma che «i debiti sottostanti le cartelle iscritte a ruolo meglio indicati nellanarrazione dei fatti non sono stati mai notificati». 5. Il ricorso va dichiarato inammissibile. Due ragioni di inammissibilità concernono i motivi nel loro complesso e vanno perciò esposte per prime. 5.1. Per un verso, infatti, il ricorrente articola le proprie censure non già in forma di critica alla sentenza impugnata –della quale, non a caso, non indica neppure i termini nei quali sussisterebbe l’erroneità, o le parti meritevoli di critica – ma come semplici deduzioni, da contrapporre agli argomenti esposti dalla controparte nei giudizi di merito. Al riguardo, è appena il caso di rilevare –richiamando il consolidato insegnamento di questa Corte –che il giudizio di cassazione costituisce rimedio a critica vincolata; il ricorso introduttivo, pertanto, deve essere articolato, a pena di inammissibilità, in motivi aventi i caratteri dispecificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata. Il ricorso, in altri termini,deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestatidella sentenza impugnata e, con essi,delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal giudicea quo (v., fra le numerose altre, Cass. n. 7600/2023; Cass. n. 24464/2020; Cass. n. 23745/2020; Cass. n. 4905/2020; Cass. n. 33963/2019; Cass. n. 5001/2018). 5.2. Per altro verso, poi, si deve rilevare che la sentenza impugnata si è fondatasu due distinte ed autonome rationes decidendi. Come si è detto,infatti, la C.T.R. non solo ha ritenuto sussistente un’adeguata motivazione dell’atto di diniego, ma ha altresì rilevato che, in ogni caso, il contribuente non poteva dolersi di alcuna lesione delle proprie prerogative difensive, essendo stato posto nella possibilità di conoscere nel dettaglio quali erano stati gli atti interruttivi della prescrizione, idonei a paralizzare la sua pretesa, nel corso del giudizio di primo grado. Rispetto a tale profilo della motivazione, e a prescindere da ogni considerazione sulla sua intrinseca fondatezza, il ricorrente non ha svolto alcuna considerazione , ciò che invece avrebbe dovuto fare, trattandosi di argomento posto su un piano logico e giuridico ben distinto da quello concernente l’intrinseca motivazione dell’atto impugnato; pertanto, essendo rimasta indenne da censure un’autonoma ratio decidendi della pronunzia impugnata, da sola sufficiente a supportare la decisione, quest’ultima deve così ritenersi consolidata (cfr. Cass. n. 15399/2018). Anche sotto tale profilo, pertanto, il ricorso èinammissibile. 5.3. Poste tali considerazioni, è solo per completezza che si evidenziano ulteriori profili di inammissibilità che investono ogni singola censura. Con il primo motivo, infatti, il ricorrente mira a una rivalutazione del merito del provvedimento, in punto alla sussistenza degli elementi in fatto dai quali desume di aver interrotto il termine di prescrizione dei crediti; si tratta, all’evidenza, di un sindacato non consentito innanzi al giudice di legittimità. Lo stesso èa dirsi in relazione al secondo motivo, il cui contenuto ricalca il precedente, dal quale si distingue unicamente per il parametro normativo evocato. Il terzo e il quarto motivo, infine, introducono nel giudizio due temi –la conformità a buona fede dell’operato dell’Amministrazione anche nelle pregresse fasi del rapporto e l’effettiva notifica degli atti impositivi che hanno originato la pretesa erariale – mai fatti oggetto dei giudizi di merito, in palese violazione del divieto di nova nella presente sede. 6. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Sussistono i presupposti per la condanna del ricorrente al versamento di un importo pari a quello corrisposto a titolo di contributo unificato, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in € 3.000,00 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 de l 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unifica