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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 21638/2022

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guente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], n. [OSCURATO:PERSONA] (Si) [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 3325/21 della Corte di appello di Palermo del 13/07/2021 letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità; lette le conclusioni scritte del difensore di parte civile, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso e confermare le statuizioni civili, depositando separata nota spese [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Firenze ha ribadito la condanna di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di calunnia (art. 368 cod. pen.) aggravata dalla recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale (art. 99, quarto comma, cod. pen.) commesso ai danni di [OSCURATO:PERSONA], riducendo la pena irrogatagli dal primo giudice alla misura di due anni di reclusione, a motivo della dichiarata estinzione per prescrizione del concorrente reato di truffa.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, che con un primo motivo deduce l'erronea applicazione del cbn. disp. degli artt. 157, secondo comma e 161, secondo comma in relazione all'art. 99, quarto comma, cod. pen. in relazione al lungo periodo di prescrizione del reato, connesso alla ritenuta rilevanza della contestata recidiva qualificata.

Con un secondo motivo, chiede di sollevare questione di legittimità costituzionale del predetto combinato disposto normativo per violazione degli artt. 3, 13, 25 e 27 Cost. e del principio di ragionevolezza nella applicazione del regime della prescrizione in correlazione con l'operatività della recidiva qua lificata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile.

2. Il ricorrente chiede di mettere in discussione, anche attraverso la dedotta questione di illegittimità costituzionale, l'assetto normativo combinato della prescrizione del reato e degli effetti che su questa esplica l'applicazione delle varie forme di recidiva qualificata, scaturito dalla modifica dei due istituti per effetto della legge n. 251 del 5 dicembre 2005.

La disciplina ha, come è noto, provocato reiterati interventi della Corte costituzionale al fine di correggere alcuni suoi effetti distorsivi soprattutto in tema di bilanciamento tra circostanze di diverso segno (si pensi alle plurime decisioni del giudice delle leggi sugli artt. 69, quarto comma e 81, quarto comma, cod. pen.).

Non è stata, tuttavia, mai messa in discussione la scelta discrezionale del legislatore di collegare all'operatività della recidiva un regime di prescrizione del reato più rigoroso rispetto a quanti delinquono per la prima volta, regime tuttora operante per quei # reati per i quali, in virtù dell'epoca di commissione, non trovano applicazione i più recenti e diversi sistemi di computo della prescrizione introdotti nell'ordinamento.

Nella requisitoria scritta, il Procuratore Generale ha opportunamente ricordato che quella di individuare il tempo necessario alla prescrizione del reato costituisce prerogativa tipica spettante alla discrezionalità legislativa, come tale censurabile solo in caso di manifesto difetto di ragionevolezza o proporzionalità (Corte Cost. n. 140 del 2021) e che il giudice delle leggi ha sempre ammesso la ragionevolezza della scelta di correlare il tempo necessario a prescrivere alla gravità del reato, riconoscendo che questa può desumersi non solo dal tipo legale del delitto o del bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice, ma anche dal livello quantitativo della sanzione, ben potendo il legislatore ancorare quest'ultimo pure all'incidenza delle circostanze, siano esse di natura oggettiva o soggettiva, proprio in quanto l'entità della risposta sanzionatoria costituisce ragionevole indice di quella resistenza all'oblio del fatto criminoso nella coscienza sociale (Corte Cost. n. 143 del 2014).

Come anzidetto, la difesa del ricorrente chiede di rivisitare tale assetto, non allegando, tuttavia, alcun elemento di novità, di carattere normativo o giurisprudenziale, suscettibile di provocare l'invocato ripensamento, ferma restando, infine, l'assenza di sponde interpretative da parte della Corte costituzionale.

La Corte di appello di Firenze ha, dunque, fatto buon governo degli istituti della prescrizione e della recidiva disegnati dalla legge n. 251 del 2005, applicandoli secondo la comune interpretazione che ne fornisce la giurisprudenza di questa Corte di legittimità, come ad es. in tema di doppia rilevanza della recidiva qualificata (tra molte v.

Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274721; Sez. 6, n. 48954 del 21/09/2016, Lamirowksi, Rv. 268224), come tale insuscettibile di essere disarticolata dalle pur apprezzabili riflessioni di natura teorica svolte difesa del ricorrente.

3. Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro tremila nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile, liquidate come da dispositivo.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro 2.900,00 oltre accessori di legge.

Così deciso, i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], n. [OSCURATO:PERSONA] (Si) [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 3325/21 della Corte di appello di Palermo del 13/07/2021 letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità; lette le conclusioni scritte del difensore di parte civile, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso e confermare le statuizioni civili, depositando separata nota spese [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Firenze ha ribadito la condanna di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di calunnia (art. 368 cod. pen.) aggravata dalla recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale (art. 99, quarto comma, cod. pen.) commesso ai danni di [OSCURATO:PERSONA], riducendo la pena irrogatagli dal primo giudice alla misura di due anni di reclusione, a motivo della dichiarata estinzione per prescrizione del concorrente reato di truffa. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, che con un primo motivo deduce l'erronea applicazione del cbn. disp. degli artt. 157, secondo comma e 161, secondo comma in relazione all'art. 99, quarto comma, cod. pen. in relazione al lungo periodo di prescrizione del reato, connesso alla ritenuta rilevanza della contestata recidiva qualificata. Con un secondo motivo, chiede di sollevare questione di legittimità costituzionale del predetto combinato disposto normativo per violazione degli artt. 3, 13, 25 e 27 Cost. e del principio di ragionevolezza nella applicazione del regime della prescrizione in correlazione con l'operatività della recidiva qua lificata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile. 2. Il ricorrente chiede di mettere in discussione, anche attraverso la dedotta questione di illegittimità costituzionale, l'assetto normativo combinato della prescrizione del reato e degli effetti che su questa esplica l'applicazione delle varie forme di recidiva qualificata, scaturito dalla modifica dei due istituti per effetto della legge n. 251 del 5 dicembre 2005. La disciplina ha, come è noto, provocato reiterati interventi della Corte costituzionale al fine di correggere alcuni suoi effetti distorsivi soprattutto in tema di bilanciamento tra circostanze di diverso segno (si pensi alle plurime decisioni del giudice delle leggi sugli artt. 69, quarto comma e 81, quarto comma, cod. pen.). Non è stata, tuttavia, mai messa in discussione la scelta discrezionale del legislatore di collegare all'operatività della recidiva un regime di prescrizione del reato più rigoroso rispetto a quanti delinquono per la prima volta, regime tuttora operante per quei # reati per i quali, in virtù dell'epoca di commissione, non trovano applicazione i più recenti e diversi sistemi di computo della prescrizione introdotti nell'ordinamento. Nella requisitoria scritta, il Procuratore Generale ha opportunamente ricordato che quella di individuare il tempo necessario alla prescrizione del reato costituisce prerogativa tipica spettante alla discrezionalità legislativa, come tale censurabile solo in caso di manifesto difetto di ragionevolezza o proporzionalità (Corte Cost. n. 140 del 2021) e che il giudice delle leggi ha sempre ammesso la ragionevolezza della scelta di correlare il tempo necessario a prescrivere alla gravità del reato, riconoscendo che questa può desumersi non solo dal tipo legale del delitto o del bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice, ma anche dal livello quantitativo della sanzione, ben potendo il legislatore ancorare quest'ultimo pure all'incidenza delle circostanze, siano esse di natura oggettiva o soggettiva, proprio in quanto l'entità della risposta sanzionatoria costituisce ragionevole indice di quella resistenza all'oblio del fatto criminoso nella coscienza sociale (Corte Cost. n. 143 del 2014). Come anzidetto, la difesa del ricorrente chiede di rivisitare tale assetto, non allegando, tuttavia, alcun elemento di novità, di carattere normativo o giurisprudenziale, suscettibile di provocare l'invocato ripensamento, ferma restando, infine, l'assenza di sponde interpretative da parte della Corte costituzionale. La Corte di appello di Firenze ha, dunque, fatto buon governo degli istituti della prescrizione e della recidiva disegnati dalla legge n. 251 del 2005, applicandoli secondo la comune interpretazione che ne fornisce la giurisprudenza di questa Corte di legittimità, come ad es. in tema di doppia rilevanza della recidiva qualificata (tra molte v. Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274721; Sez. 6, n. 48954 del 21/09/2016, Lamirowksi, Rv. 268224), come tale insuscettibile di essere disarticolata dalle pur apprezzabili riflessioni di natura teorica svolte difesa del ricorrente. 3. Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro tremila nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile, liquidate come da dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro 2.900,00 oltre accessori di legge. Così deciso, i