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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 novembre 2022

Cassazione n. 03992/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre avverso la sentenza del 13 aprile 2021 con la quale la Corte di Appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza di primo grado, previa assoluzione dal delitto di cui al capo e) della rubrica, ha confermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine ai delitti di cui alle residue imputazioni e ha rideterminato la pena in mesi undici e giorni quindici di reclusione; Considerato che con l'unico motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. per violazione di legge in relazione all'art. 337 cod. pen., il ricorrente lamenta l'erroneo inquadramento nella fattispecie di reato di cui al capo b) della rubrica, di quello che, in realtà, era nient'altro che un atteggiamento di resistenza passiva, penalmente irrilevante, assunto dall'imputato; Considerato che il ricorrente non si confronta con le argomentazioni poste a base della decisione impugnata, ma si limita a sviluppare censure attinenti a profili di merito imperniati su una lettura alternativa e una reinterpretazione dei dati processuali estranee al giudizio di legittimità, tenuto conto anche della coerenza logica e della corretta applicazione dei canoni di valutazione della prova che connotano le decisioni dei giudici di merito.

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23 novembre 2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre avverso la sentenza del 13 aprile 2021 con la quale la Corte di Appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza di primo grado, previa assoluzione dal delitto di cui al capo e) della rubrica, ha confermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine ai delitti di cui alle residue imputazioni e ha rideterminato la pena in mesi undici e giorni quindici di reclusione; Considerato che con l'unico motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. per violazione di legge in relazione all'art. 337 cod. pen., il ricorrente lamenta l'erroneo inquadramento nella fattispecie di reato di cui al capo b) della rubrica, di quello che, in realtà, era nient'altro che un atteggiamento di resistenza passiva, penalmente irrilevante, assunto dall'imputato; Considerato che il ricorrente non si confronta con le argomentazioni poste a base della decisione impugnata, ma si limita a sviluppare censure attinenti a profili di merito imperniati su una lettura alternativa e una reinterpretazione dei dati processuali estranee al giudizio di legittimità, tenuto conto anche della coerenza logica e della corretta applicazione dei canoni di valutazione della prova che connotano le decisioni dei giudici di merito. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 novembre 2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 03992/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris