Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 23143/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 18110/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Firenze il 18 ottobre 2019 - 27 aprile 2020 ha rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che è stata sottoposta alla misura cautelare degli arresti domiciliari per sei mesi e venti giorni, dal 4 maggio 2006 al 24 novembre 2006, in relazione alle accuse di partecipazione ad associazione con finalità di eversione dell'ordine democratico e di concorso in fabbricazione e porto di ordigno esplosivo, accuse da cui è stata assolta dal G.u.p. ai sensi dell'art. 425 cod. proc. pen., quanto all'associazione ex art. 270-bis cod. pen., e dal Tribunale di Pisa con decisione del 27 maggio 2009, confermata dalla Corte di appello di Firenze e divenuta irrevocabile il 9 maggio 2018, dalle residue accuse, per non avere commesso il fatto. 2.Ricorre per la cassazione dell'ordinanza, tramite Dirensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA], che si affida ad un unico, complessivo, motivo con cui denuncia promiscuamente violazione di legge (314-315 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione, che sarebbe mancante, contraddittoria e manifestamente illogica.

La decisione sarebbe fondata su premesse giuridiche che si assumono in contrasto con il dettato normativo e con il costante insegnamento della Corte di cassazione e su elementi di fatto in parte travisati rispetto alle effettive emergenze istruttorie ed in parte insussistenti.

Si contesta radicalmente l'affermazione, che si legge alle pp. 2-3 dell'ordinanza impugnata, che le intercettazioni ambientali seno state dichiarate inutilizzabili per vizi procedurali, in quanto tale affermaziore, contenuta nella sentenza del Tribunale, è stata poi smentita dalla Corte di appello, che (alla p. 22), accogliendo l'appello del P.M., ha invece ritenuto utilizzabili le intercettazioni ma ha poi affermato la inesistenza delle frasi che erano state poste alla base dell'ordinanza cautelare, frasi risultate - si è detto - contenutisticamente divergenti da quanto trascritto in fase di indagini e, comunque, risultate incomprensibili.

In ogni caso, la richiamata argomentazione della Corte di merito si pone in insanabile contrasto con quanto affermato dalle Sezioni Unite della S.C. nella sentenza n. 1153 del 30/10/2008, dep. 2009, Racco, Rv. 241667, ove si è affermato che «L'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, accertata nel giudizio penale di cognizione, ha effetti anche nel giudizio promosso per ottenere la riparazione per ingiusta detenzione».

Sulla base della ritenuta non sionificatività del contenuto delle intercettazioni, si sottolinea che nulla avrebbe potuto dire la signora Vella al G.i.p. delegato per l'interrogatorio dal Tribunale di Sciacca, non potendosi provare l'impossibile, e che la Corte di appello non ha indicato quale sarebbe la ricostruzione alternativa che la stessa avrebbe potuto fornire, sottolineandosi inoltre che, ad avviso del ricorrente, il mero silenzio serbato dall'indagato di fronte alle accuse non può essere valutato né come dolo né come colpa grave.

La Corte di appello di Firenze avrebbe fondato il rigetto della equa riparazione sulla base dello stesso materiale probatorio che, all'esito del dibattimento, si è rivelato o radicalmente insussistente o gravemente travisato.

Inoltre, «la Corte a quo dà rilievo a fatti del tutto neutri, sprovvisti di qualsivoglia valenza (la frequentazione da parte della Ve/la di un circolo anarchico, il fatto che la stessa si era tenuta libera la sera dell'attentato e che aveva detto alla madre che si sarebbe recata in un luogo diverso da quello dove invece si recò effettivamente - che comunque niente aveva a che fare con luogo dell'attentato ! - e che avesse tenuto spento il cellulare per tutta la notte gran parte della giornata successiva) e privi di una qualunque efficacia di prova dell'esistenza di una condotta della odierna ricorrente idonea ad ingenerare una falsa apparenza della configurabilità dell'illecito penale» (così alla p. 12 del ricorso).

Né la circostanza di avere l'imputata frequentato il circolo anarchico potrebbe mai ritenersi - si assume - frequentazione ambigua concausativa della privazione della libertà, anche perché i giudici della cognizione penale (Tribunale di Pisa e Corte di appello di Firenze) hanno osservato «come non vi fosse alcuna prova non solo della riconducibilità dell'attentato al traliccio alla prevenuta (ed ai coimputati) ma, ancor prima, della riconducibilità degli stessi attentati a gruppi di ispirazione anarchica» (così alla p. 13 del ricorso), mentre il Giudice dell'udienza preliminare aveva già affermato l'insussistenza del reato associativo.

Si chiede, dunque, l'annullamento dell'ordinanza.

3. Il Procuratore generale della S.C. nella requisitoria scritta ai sensi dell'art.611 cod. proc. pen. del 26 dicembre 2021 ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto, per le seguenti ragioni.

2. E' preliminarmente necessario richiamare i principi informatori della disciplina dell'istituto ex art. 314 cod. proc. pen. come enucleati dalla Corte di legittimità: trattandosi di principi consolidati, appare superfluo il richiamo puntuale delle numerose pronunzie delle Sezioni semplici, essendo preferibile affidarsi - prevalentemente, anche se non esclusivamente - a passaggi motivazionali della S.C. nella qualificata composizione a Sezioni Unite.

2.1. Ebbene, l'equa riparazione per l'ingiusta detenzione è esclusa, secondo l'espresso disposto dell'art. 314 cod. proc. pen., qualora l'istante «vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave», con condotte al riguardo apprezzabili poste in essere sia anteriormente che successivamente all'insorgere dello stato detentivo e, quindi, alla privazione della libertà (cfr. Cass., Sez.

U, n. 43 del 19/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, R`J. 203636).

2.2. L'indennizzo in questione si risolve «nell'attribuzione di una somma di denaro a riparazione di un pregiudizio lecitamente (perché secondo legge) arrecato, in contrapposizione al risarcimento del danno sempre riferibile ad un fattore causale illecito» (Sez.

U, n. 43 del 19/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203636; Id., Sez.

U, n. 1 del 13/01/1995, Castellani, Rv. 201035).

2.3. Quanto alle valenze definitorie delle espressioni "dolo" e "colpa grave", è stato chiarito (Sez.

U, n. 43 del 19/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203636) che «dolosa deve giudicarsi non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali (indipendentemente dal fatto di con fliggere o meno con una prescrizione di legge), difficile da ipotizzare in fattispecie del genere, ma anche la condotta consapevole e volontaria che, valutata con il parametro dellid quod plerumque accidit, secondo le regole di esperienza comunemente accettate, sia tale da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo», sicché l'essenza del dolo sta, appunto, «nella volontarietà e consapevolezza della condotta con riferimento all'evento voluto, non nella valutazione dei relativi esiti, circa i quali non rileva il giudizio del singolo, ma quello del giudice del procedimento ripara tono».

Il concetto e la conseguente area applicativa della colpa, invece, vanno ricavati dall'art. 43 cod. pen., secondo cui, come noto, «è colposo il comportamento cosciente e volontario, al quale, senza volerne e senza rappresentarsene gli effetti (anche se adottando l'ordinaria diligenza essi si sarebbero potuti prevedere), consegue un effetto idoneo a trarre in errore l'organo giudiziario»: in tal caso, la condotta del soggetto, connotata da profili di colpa volta per volta rinvenibili (negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti etc.) «pone in essere una situazione tale da dare una non voluta ma prevedibile [...] ragione di intervento dell'autorità giudiziaria con l'adozione del provvedimento cautelare, ovvero omessa revoca della privazione della libertà» (Sez.

U, n. 43 del 19/12/:L995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203636).

E in tale ultimo caso la colpa deve essere "grave", come esige la norma, «connotata, cioè, da macroscopica, evidente negligenza, imprudenza, trascuratezza, ecc., tale da superare ogni canone di comune buon senso» (Sez.

U, n. 43 del 19/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203636).

2.4. Posto, poi, che il dolo o la colpa grave idonei ad escludere l'indennizzo per ingiusta detenzione devono sostanziarsi in comportamenti specifici che abbiano "dato causa" o abbiano "concorso a dar[e] causa" all'instaurazione dello stato privativo della libertà, sicché è ineludibile l'accertamento del rapporto causale tra tali condotte ed il provvedimento restrittivo della libertà, si rileva che ad escludere il diritto in questione è pur sempre necessario che il giudice della riparazione pervenga alla sua decisione in base a dati di fatto certi, cioè elementi "accertati o non negati" (Sez.

U, n. 43 del 19/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203636; in conformità, tra le Sezioni semplici, v.

Sez. 4, n. 27397 del 10/06/2010, Ministero Economia e Finanze, Rv. 247867), con esclusione, dunque, di dati meramente congetturali.

2.5. Si è anche precisato che la valutazione del giudice della riparazione si svolge su un piano diverso, ed autonomo, rispetto a quello del giudice della cognizione penale, pur dovendo eventualmente operare sullo stesso materiale: tale ultimo giudice deve valutare la sussistenza o meno di un'ipotesi di reato ed eventualmente la sua riconducibilità all'imputato; il primo, invece, deve valutare non già non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma «se esse si posero come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzione dell'evento "detenzione" [...] Il rapporto tra giudizio penale e giudizio della riparazione si risolve solo nel condizionamento del primo rispetto al presupposto dell'altro [...] spettando al giudice della riparazione una serie di accertamenti e valutazioni da condurre in piena autonomia e con l'ausilio dei criteri propri all'azione esercitata dalla parte» (Sez.

U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro e altri, Rv. 203638; cfr., tra le Sezioni semplici, Sez. 4, n. 27397 del 10/06/2010, Ministero Economia e Finanze, Rv. 247867; Sez. 4, n. 1904 del 11/06/1999, Murina e altro, Rv. 214252; Sez. 4, n. 2083 del 24/06/1998, Nemala, Rv. 212114).

Il giudice della riparazione deve seguire un iter logico-motivazionale autonomo rispetto a quello del processo penale e costituiscono compito del giudice del merito la ricerca, la selezione e la valutazione delle circostanze di fatto idonee ad integrare o ad escludere la sussistenza delle condizioni preclusive al riconoscimento del diritto fatto valere, sotto il profilo, appunto, del dolo o della colpa grave.

In particolare, «In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice della riparazione, per decidere se l'imputato vi abbia dato causa per dolo o colpa grave, deve valutare il comportamento dell'interessato alla luce del quadro indiziario su cui si è fondato il titolo cautelare, e sempre che gli elementi indiziari non siano stati dichiarati assolutamente inutilizzabili ovvero siano stati esclusi o neutralizzati nella loro valenza nel giudizio di assoluzione» (Sez. 4, n. 41396 del 15/09/2016, Piccolo, Rv. 268238; in senso conforme, v.

Sez. 4, n. 19180 del 18/02/2016, Buccini, Rv. 266808).

Della decisione sulla ingiusta detenzione il giudice del merito ha l'obbligo di dare adeguata ed esaustiva motivazione, strutturata secondo le corrette regole della logica: infatti, il mancato assolvimento di tale obbligo in termini di adeguatezza, congruità e logicità è censurabile in cassazione.

2.6. In ordine alla colpa ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, essa, come noto, può essere di due tipi: colpa extraprocessuale (ad esempio, frequentazioni ambigue, connivenza non punibile, comportamenti idonei ad essere percepiti all'esterno come contiguità criminale); e colpa processuale (come, ad esempio, auto-incolpazione o silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi: cfr. Sez. 4, n. 4372 del 21/10/2014, dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263197; Sez. 4, n. 34656 del 03/06/2010, Davoli, Rv. 248074; Sez. 4, n. 8163 del 12/12/2001, dep. 2002, Pavone, Rv. 220984).

2.7. Passando ad approfondire la prima delle due categorie (colpa extraprocessuale), è opportuno richiamare le puntualizzazioni della S.C. in tema di colpa extraprocessuale causativa della custodia cautelare ostativa al riconoscimento dell'indennizzo, colpa che può essere integrata, oltre che da comportamenti extraprocessuali quali, a mero titolo di esempio, frequentazioni ambigue con soggetti gravati da specifici precedenti penali o coinvolti in traffici illeciti (Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, Dieni, Rv. 262436; Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, Rv. 260397) o ingiustificate frequentazioni che si prestino oggettivamente ad essere interpretate come indizi di complicità (Sez. 4, n. 1235 del 26/11/2013, dep. 2014, Calò, Rv. 258610; Sez. 3, n. 363 del 30/11/2007, dep. 2008, Pandullo, Rv. 238782) o comportamenti deontologicamente scorretti (Sez. 4, n. 4242 del 20/12/2016, dep. 2017, Farina, Rv. 269034; Sez. 4, n. 52871 del 15/11/2016, Tavelli, Rv. 268685), purché il giudice della riparazione fornisca adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità ad essere interpretati come indizi di colpevolezza, così da essere quanto meno in relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 4242 del 20/12/2016, dep. 2017, Farina, cit.; Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, Dieni, cit.; Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, cit.; Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, Maltese, Rv. 259082; Sez. 4, n. 1235 del 26/11/2013, dep. 2014, Calò, cit.; Sez. 4, n. 51722 del 16/10/2013, Fratepietro, Rv. 257878; Sez. 3, n. 363 del 30/11/2007, dep. 2008, Pandullo, cit.), anche da connivenza passiva.2.7.1.

E con specifico riferimento alla connivenza si è precisato (dopo una progressiva elaborazione giurisprudenziale, le cui tappe essenziali possono, schematicamente, dirsi rappresentate dalle pronunzie rese, in ordine cronologico, da: Sez. 4, n. 42039 del 08/11/2006, Cambareri, Rv. 235397; Sez. 4, n. 2659 del 03/12/2008 dep. 2009, Vottari, Rv. 242538; Sez. 4, n. 17/11/2011, dep. 2012, Cantarella, Rv. 252725) che può costituire colpa grave, ostativa al riconoscimento dell'indennità, la connivenza, ove ricorra almeno uno dei seguenti indici: «a) nell'ipotesi in cui l'atteggiamento di connivenza sia indice del venire meno di elementari doveri di solidarietà sociale per impedire il verificarsi di gravi danni alle persone o alle cose; b) nel caso in cui si concreti non già in un mero comportamento passivo dell'agente riguardo alla consumazione di un reato, ma nel tollerare la consumazione o la prosecuzione dell'attività criminosa in ragione della sua posizione di garanzia; c) nell'ipotesi in cui la connivenza passiva risulti avere oggettivamente rafforzato la volontà criminosa dell'agente, sebbene il connivente non intenda perseguire questo effetto; in tal caso è necessaria la prova positiva che il connivente fosse a conoscenza dell'attività criminosa dell'agente [...nel] giudizio di riparazione [...] la condotta connivente idonea ad inibire la riparazione, per essere qualificata gravemente colposa, deve essere ancorata alla preventiva conoscenza delle attività criminose che si stanno per compiere in presenza del connivente [...] la valutazione del giudice di merito sull'esistenza delle caratteristiche che deve assumere la connivenza, per la rilevanza ai fini della riparazione, si sottrae al vaglio di legittimità ove sia stato dato congruo conto, in modo non illogico, delle ragioni poste a fondamento della descritta efficacia della condotta passiva» (così Sez. 4, n. 15745 del 19/02/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263139).

2.7.2. Profilo di colpa grave ostativa al riconosdnnento del diritto all'indennizzo, affine alla connivenza passiva, di cui si è detto, seppure da essa concettualmente distinto, può essere costituito anche dalla condotta di chi, nei reati contestati in concorso, essendo consapevole dell'attività criminale altrui, abbia tenuto comportamenti idonei ad essere percepiti all'esterno come una sua contiguità (Sez. 4, n. 45418 del 25/11/2010, Carere, Rv. 249237; in termini: Sez. 4, n. 37528 del 24/06/2008, Grigoli, Rv. 241218; v. anche, più recentemente, Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, Dieni, Rv. 262436, cit.; Sez. 4, n. 1921 del 20/12/2013, dep. 2014, Mannino, Rv. 258485; Sez. 4, n. 5628 del 13/11/2013, dep. 2014, Maviglia„ Rv. 258425).

2.8. Quanto alla colpa processuale, si è condivisibilmente precisato che anche le concrete estrinsecazioni del diritto di difesa pcssono acquisire, a determinate condizioni, rilevanza ai fini in esame.2.8.1.

Va premesso che non vi è dubbio che la facoltà da parte dell'indagato di non rispondere in sede di interrogatorio costituisca concreto esercizio di un proprio diritto, riconosciuto dalla Costituzione prima ancora che dalla legge ordinaria, funzionale alla propria difesa (cfr., ex p(urimis, Sez. 3, n. 29967 del 02/04/2014, Bertuccini, Rv. 259941; Sez. 3, n. 44090 del 09/11/2011, Messina e altro, Rv. 251325; Sez. 4, n. 40902. del 23/09/2008, Locci e altro, Rv. 242756): essa è, perciò, circostanza, di norma, del tutto neutra al fine della sua riconducibilità all'area del dolo o della colpa grave rilevanti al fine in esame.

2.8.2. Stesso discorso vale, di regola, anche per la reticenza (cfr., ex multis, Sez. 4, n. 7296 del 17/11/2011, Berdicchia, Rv. 251928; Sez. 4, n. 4159 del 09/12/2008, dep. 2009, Lafranceschina, Rv. 242760; Sez. 4, n. 47041 del 12/11/2008, Calzetta ed altro, Rv. 242757) e persino per la menzogna (cfr., tra le altre, Sez. 4, n. 46423 del 23/10/2015, Sperti, Rv. 265287; Sez, 4, n. 47756 del 16/10/2014, Randazzo, Rv. 261068; Sez. 4, n. 40291 del 10/06/2008, Maggi e altro, Rv. 242755), poiché anche la reticenza e la menzogna costituiscono modalità e contenuti dell'esercizio concreto del diritto di difesa.

2.8.3. Si è, nondimeno, per lungo tempo affermato che il concreto esercizio del diritto di difendersi tacendo, non collaborando e persino mentendo può, eventualmente, rilevare sotto il profilo del dolo o della colpa grave ai fini che in questa sede rilevano nel caso in cui l'indagato sia in grado di rappresentare specifiche circostanze, non note all'organo inquirente, idonee a prospettare una logica spiegazione al fine di escludere il valore indiziante degli elementi acquisiti in sede investigativa che determinarono l'emissione del provvedimento cautelare, ed invece le taccia (ex plurimis, Sez. 4, n. 4159 del 09/12/2008, dep. 2009, Lafranceschina, cit.; Sez. 4, n. 47041 del 12/11/2008, Calzetta e altro, cit.): in tal caso si è ritenuto che, ferme le opzioni attuative del diritto di difesa, esista un onere di rappresentazione ed allegazione da parte dell'indagato, al fine di porre l'organo inquirente nelle condizioni di valutare quelle prospettazioni ed allegazioni, di comporle nell'unitario quadro investigativo ed indiziario, di rilevare, eventualmente, l'errore in cui si è incorsi nella instaurazione dello stato detentivo (v., tra le numerose pronunzie, Sez. 4, n. 46423 del 23/10/2015, Sperti, Rv. 265287; Sez. 4, n. 7296 del 17/11/2011, Berdicchia, Rv. 251928; Sez. 4, n. 40291 del 10/06/2008, Maggi e altro, Rv. 242755).

Alla base del riferito ragionamento vi era il rilievo che, poiché in quel momento solo l'indagato è in grado di rappresentare utili e giustificativi elementi di valutazione, la circostanza che, invece, li taccia o che reticentemente ovvero falsamente altri ne prospetti contribuisce, concausalmente, al mantenimento del suo stato detentivo («In tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, qualora il soggetto sottoposto a custodia cautelare abbia adottato quale strategia difensiva il silenzio e risulti che questo abbia impedito che emergessero subito dati di fatto che, se conosciuti tempestivamente, non avrebbero consentito il determinarsi o il protrarsi della privazione della libertà, l'interessato che abbia tardato a svelare quei fatti, tanto più se non altrimenti accertabili, non può dolersi della ingiusta detenzione, assumendo il silenzio il valore di violazione di una norma di prudenza la quale vuole che chi è a conoscenza di circostanze non note, in quel momento, al magistrato, le riveli subito per costituire od eliminare lo stato di privazione della libertà»: Sez. 4, n. 1365 del 07/10/1994, dep. 1995, Min. tesoro in proc.

Franceschetto ed altro, Rv. 20:1868).

In tale prospettiva, si è affermata la necessità che il giudice della riparazione accerti, in primo luogo, quali siano gli elementi taciuti o falsamente rappresentati, non potendo questi ritenersi assiomaticamente (con inammissibile presunzione) o in via congetturale, e che valul:i, poi, il sinergico nesso di relazione causale tra tale circostanza e l'addebito formulato, dando motivata contezza di come essa abbia influito, conc:ausalmente, nel mantenimento dello stato detentivo (v., ex plurimis, Sez. 4, n. 18711 del 15/02/2006, Carpito, Rv. 234585).

2.8.4. Tale orientamento oggi, però, deve ritenersi superato per effetto dell'entrata in vigore (il 14 dicembre 2021) del d.

Igs. 8 novembre 2021, n. 188 (recante "Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali") il cui art. 4, tra l'altro, ha aggiunto al comma 1 dell'art.314 cod. proc. pen. il seguente periodo: «L'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di cui all'articolo 64, comma 3, lettera b), non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo».

Il legislatore ha così inteso adeguare la normativa nazionale alle disposizioni della Direttiva (UE) 2016/343 (v. i "considerato" nn. 10 e 24) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti perali, con specifico riferimento, per quanto di rilievo nel caso all'esame, alla emanazione di norme comuni sulla protezione dei diritti procedurali di indagati e imputati.

Donde la neutralità, oggi, al fine che in questa sede rileva, del silenzio serbato dall'imputato.3.

Tanto premesso in linea generale, il ricorso appare fondato.

Infatti, la motivazione reiettiva (pp. 2-3), prima, accenna ad una colpa di tipo extraprocessuale per poi dirigersi (fine p. 2 e prima parte p. 3) verso l'esercizio della facoltà di non rispondere, stimata costituire colpa grave, per non avere fornito una ricostruzione alternativa della propria condotta rispetto ad alcune circostanze di fatto (fare parte di un circolo anarchico; essersi tenuta la donna libera la sera dell'attentato ed essersi mostrata evasiva sui suoi impegni; avere detto alla madre di essere in viaggio per Pontedera, mentre era altrove ed avere tenuto spento il cellulare una notte e la mattina successiva; avere, insieme al compagno, con il quale condivideva la militanza anarchica, mentre i due si trovavano dentro un furgone, fatto commenti che sembravano seguire in diretta l'evoluzione di uno scoppio), circostanze che, secondo l'impostazione del ricorso, sarebbero state ritenute prive di qualsiasi valore da parte dei giudici che hanno assolto l'imputata.

3.1. Il confronto con gli atti richiamati dimostra che i giudici della riparazione hanno, in sostanza, "recuperato", per afferrnarne la valenza concausativa della privazione della libertà, passaggi dell'istruttoria la cui esistenza o la cui significatività era stata esclusa dai giudici della cognizione penale.

Tale approccio non risulta in linea con il principio di diritto (richiamato in precedenza sub n. 2.5. del "considerato in diritto" ed al quale occorre dare senz'altro continuità) secondo cui «In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice della riparazione, per decidere se l'impurato vi abbia dato causa per dolo o colpa grave, deve valutare il comportamento dell'interessato alla luce del quadro indiziario su cui si è fondato il titolo cautelare, e sempre che gli elementi indiziari non siano stati dichiarati assolutamente inutilizzabili ovvero siano stati esclusi o neutralizzati nella loro valenza nel giudizio di assoluzione» (Sez. 4, n. 41396 del 15/09/2016, Piccolo, cit.; in senso conforme, Sez. 4, n. 19180 del 18/02/2016, Buccini, cit.).

3.2. Né può trascurarsi il tema del diritto al silenzio, sottolineato espressamente nel ricorso (alle pp. 10-11), tema rispetto al quale si registra il decisivo novum, da ritenersi immediatamente precettivo, introdotta dal già richiamato d.lgs. n. 188 del 2021, che, appunto, all'art 4, comma 4, lett. b, recita: «All'articolo 314, comma 1, [cod. proc. pen.] è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'esercizio da parte dell'imputato della facoltà ai cui all'articolo 64, comma 3, lettera b), non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo"».4.

Consegue, di necessità, l'annu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 18110/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Firenze il 18 ottobre 2019 - 27 aprile 2020 ha rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che è stata sottoposta alla misura cautelare degli arresti domiciliari per sei mesi e venti giorni, dal 4 maggio 2006 al 24 novembre 2006, in relazione alle accuse di partecipazione ad associazione con finalità di eversione dell'ordine democratico e di concorso in fabbricazione e porto di ordigno esplosivo, accuse da cui è stata assolta dal G.u.p. ai sensi dell'art. 425 cod. proc. pen., quanto all'associazione ex art. 270-bis cod. pen., e dal Tribunale di Pisa con decisione del 27 maggio 2009, confermata dalla Corte di appello di Firenze e divenuta irrevocabile il 9 maggio 2018, dalle residue accuse, per non avere commesso il fatto. 2.Ricorre per la cassazione dell'ordinanza, tramite Dirensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA], che si affida ad un unico, complessivo, motivo con cui denuncia promiscuamente violazione di legge (314-315 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione, che sarebbe mancante, contraddittoria e manifestamente illogica. La decisione sarebbe fondata su premesse giuridiche che si assumono in contrasto con il dettato normativo e con il costante insegnamento della Corte di cassazione e su elementi di fatto in parte travisati rispetto alle effettive emergenze istruttorie ed in parte insussistenti. Si contesta radicalmente l'affermazione, che si legge alle pp. 2-3 dell'ordinanza impugnata, che le intercettazioni ambientali seno state dichiarate inutilizzabili per vizi procedurali, in quanto tale affermaziore, contenuta nella sentenza del Tribunale, è stata poi smentita dalla Corte di appello, che (alla p. 22), accogliendo l'appello del P.M., ha invece ritenuto utilizzabili le intercettazioni ma ha poi affermato la inesistenza delle frasi che erano state poste alla base dell'ordinanza cautelare, frasi risultate - si è detto - contenutisticamente divergenti da quanto trascritto in fase di indagini e, comunque, risultate incomprensibili. In ogni caso, la richiamata argomentazione della Corte di merito si pone in insanabile contrasto con quanto affermato dalle Sezioni Unite della S.C. nella sentenza n. 1153 del 30/10/2008, dep. 2009, Racco, Rv. 241667, ove si è affermato che «L'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, accertata nel giudizio penale di cognizione, ha effetti anche nel giudizio promosso per ottenere la riparazione per ingiusta detenzione». Sulla base della ritenuta non sionificatività del contenuto delle intercettazioni, si sottolinea che nulla avrebbe potuto dire la signora Vella al G.i.p. delegato per l'interrogatorio dal Tribunale di Sciacca, non potendosi provare l'impossibile, e che la Corte di appello non ha indicato quale sarebbe la ricostruzione alternativa che la stessa avrebbe potuto fornire, sottolineandosi inoltre che, ad avviso del ricorrente, il mero silenzio serbato dall'indagato di fronte alle accuse non può essere valutato né come dolo né come colpa grave. La Corte di appello di Firenze avrebbe fondato il rigetto della equa riparazione sulla base dello stesso materiale probatorio che, all'esito del dibattimento, si è rivelato o radicalmente insussistente o gravemente travisato. Inoltre, «la Corte a quo dà rilievo a fatti del tutto neutri, sprovvisti di qualsivoglia valenza (la frequentazione da parte della Ve/la di un circolo anarchico, il fatto che la stessa si era tenuta libera la sera dell'attentato e che aveva detto alla madre che si sarebbe recata in un luogo diverso da quello dove invece si recò effettivamente - che comunque niente aveva a che fare con luogo dell'attentato ! - e che avesse tenuto spento il cellulare per tutta la notte gran parte della giornata successiva) e privi di una qualunque efficacia di prova dell'esistenza di una condotta della odierna ricorrente idonea ad ingenerare una falsa apparenza della configurabilità dell'illecito penale» (così alla p. 12 del ricorso). Né la circostanza di avere l'imputata frequentato il circolo anarchico potrebbe mai ritenersi - si assume - frequentazione ambigua concausativa della privazione della libertà, anche perché i giudici della cognizione penale (Tribunale di Pisa e Corte di appello di Firenze) hanno osservato «come non vi fosse alcuna prova non solo della riconducibilità dell'attentato al traliccio alla prevenuta (ed ai coimputati) ma, ancor prima, della riconducibilità degli stessi attentati a gruppi di ispirazione anarchica» (così alla p. 13 del ricorso), mentre il Giudice dell'udienza preliminare aveva già affermato l'insussistenza del reato associativo. Si chiede, dunque, l'annullamento dell'ordinanza. 3. Il Procuratore generale della S.C. nella requisitoria scritta ai sensi dell'art.611 cod. proc. pen. del 26 dicembre 2021 ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto, per le seguenti ragioni. 2. E' preliminarmente necessario richiamare i principi informatori della disciplina dell'istituto ex art. 314 cod. proc. pen. come enucleati dalla Corte di legittimità: trattandosi di principi consolidati, appare superfluo il richiamo puntuale delle numerose pronunzie delle Sezioni semplici, essendo preferibile affidarsi - prevalentemente, anche se non esclusivamente - a passaggi motivazionali della S.C. nella qualificata composizione a Sezioni Unite. 2.1. Ebbene, l'equa riparazione per l'ingiusta detenzione è esclusa, secondo l'espresso disposto dell'art. 314 cod. proc. pen., qualora l'istante «vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave», con condotte al riguardo apprezzabili poste in essere sia anteriormente che successivamente all'insorgere dello stato detentivo e, quindi, alla privazione della libertà (cfr. Cass., Sez. U, n. 43 del 19/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, R`J. 203636). 2.2. L'indennizzo in questione si risolve «nell'attribuzione di una somma di denaro a riparazione di un pregiudizio lecitamente (perché secondo legge) arrecato, in contrapposizione al risarcimento del danno sempre riferibile ad un fattore causale illecito» (Sez. U, n. 43 del 19/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203636; Id., Sez. U, n. 1 del 13/01/1995, Castellani, Rv. 201035). 2.3. Quanto alle valenze definitorie delle espressioni "dolo" e "colpa grave", è stato chiarito (Sez. U, n. 43 del 19/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203636) che «dolosa deve giudicarsi non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali (indipendentemente dal fatto di con fliggere o meno con una prescrizione di legge), difficile da ipotizzare in fattispecie del genere, ma anche la condotta consapevole e volontaria che, valutata con il parametro dellid quod plerumque accidit, secondo le regole di esperienza comunemente accettate, sia tale da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo», sicché l'essenza del dolo sta, appunto, «nella volontarietà e consapevolezza della condotta con riferimento all'evento voluto, non nella valutazione dei relativi esiti, circa i quali non rileva il giudizio del singolo, ma quello del giudice del procedimento ripara tono». Il concetto e la conseguente area applicativa della colpa, invece, vanno ricavati dall'art. 43 cod. pen., secondo cui, come noto, «è colposo il comportamento cosciente e volontario, al quale, senza volerne e senza rappresentarsene gli effetti (anche se adottando l'ordinaria diligenza essi si sarebbero potuti prevedere), consegue un effetto idoneo a trarre in errore l'organo giudiziario»: in tal caso, la condotta del soggetto, connotata da profili di colpa volta per volta rinvenibili (negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti etc.) «pone in essere una situazione tale da dare una non voluta ma prevedibile [...] ragione di intervento dell'autorità giudiziaria con l'adozione del provvedimento cautelare, ovvero omessa revoca della privazione della libertà» (Sez. U, n. 43 del 19/12/:L995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203636). E in tale ultimo caso la colpa deve essere "grave", come esige la norma, «connotata, cioè, da macroscopica, evidente negligenza, imprudenza, trascuratezza, ecc., tale da superare ogni canone di comune buon senso» (Sez. U, n. 43 del 19/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203636). 2.4. Posto, poi, che il dolo o la colpa grave idonei ad escludere l'indennizzo per ingiusta detenzione devono sostanziarsi in comportamenti specifici che abbiano "dato causa" o abbiano "concorso a dar[e] causa" all'instaurazione dello stato privativo della libertà, sicché è ineludibile l'accertamento del rapporto causale tra tali condotte ed il provvedimento restrittivo della libertà, si rileva che ad escludere il diritto in questione è pur sempre necessario che il giudice della riparazione pervenga alla sua decisione in base a dati di fatto certi, cioè elementi "accertati o non negati" (Sez. U, n. 43 del 19/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203636; in conformità, tra le Sezioni semplici, v. Sez. 4, n. 27397 del 10/06/2010, Ministero Economia e Finanze, Rv. 247867), con esclusione, dunque, di dati meramente congetturali. 2.5. Si è anche precisato che la valutazione del giudice della riparazione si svolge su un piano diverso, ed autonomo, rispetto a quello del giudice della cognizione penale, pur dovendo eventualmente operare sullo stesso materiale: tale ultimo giudice deve valutare la sussistenza o meno di un'ipotesi di reato ed eventualmente la sua riconducibilità all'imputato; il primo, invece, deve valutare non già non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma «se esse si posero come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzione dell'evento "detenzione" [...] Il rapporto tra giudizio penale e giudizio della riparazione si risolve solo nel condizionamento del primo rispetto al presupposto dell'altro [...] spettando al giudice della riparazione una serie di accertamenti e valutazioni da condurre in piena autonomia e con l'ausilio dei criteri propri all'azione esercitata dalla parte» (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro e altri, Rv. 203638; cfr., tra le Sezioni semplici, Sez. 4, n. 27397 del 10/06/2010, Ministero Economia e Finanze, Rv. 247867; Sez. 4, n. 1904 del 11/06/1999, Murina e altro, Rv. 214252; Sez. 4, n. 2083 del 24/06/1998, Nemala, Rv. 212114). Il giudice della riparazione deve seguire un iter logico-motivazionale autonomo rispetto a quello del processo penale e costituiscono compito del giudice del merito la ricerca, la selezione e la valutazione delle circostanze di fatto idonee ad integrare o ad escludere la sussistenza delle condizioni preclusive al riconoscimento del diritto fatto valere, sotto il profilo, appunto, del dolo o della colpa grave. In particolare, «In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice della riparazione, per decidere se l'imputato vi abbia dato causa per dolo o colpa grave, deve valutare il comportamento dell'interessato alla luce del quadro indiziario su cui si è fondato il titolo cautelare, e sempre che gli elementi indiziari non siano stati dichiarati assolutamente inutilizzabili ovvero siano stati esclusi o neutralizzati nella loro valenza nel giudizio di assoluzione» (Sez. 4, n. 41396 del 15/09/2016, Piccolo, Rv. 268238; in senso conforme, v. Sez. 4, n. 19180 del 18/02/2016, Buccini, Rv. 266808). Della decisione sulla ingiusta detenzione il giudice del merito ha l'obbligo di dare adeguata ed esaustiva motivazione, strutturata secondo le corrette regole della logica: infatti, il mancato assolvimento di tale obbligo in termini di adeguatezza, congruità e logicità è censurabile in cassazione. 2.6. In ordine alla colpa ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, essa, come noto, può essere di due tipi: colpa extraprocessuale (ad esempio, frequentazioni ambigue, connivenza non punibile, comportamenti idonei ad essere percepiti all'esterno come contiguità criminale); e colpa processuale (come, ad esempio, auto-incolpazione o silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi: cfr. Sez. 4, n. 4372 del 21/10/2014, dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263197; Sez. 4, n. 34656 del 03/06/2010, Davoli, Rv. 248074; Sez. 4, n. 8163 del 12/12/2001, dep. 2002, Pavone, Rv. 220984). 2.7. Passando ad approfondire la prima delle due categorie (colpa extraprocessuale), è opportuno richiamare le puntualizzazioni della S.C. in tema di colpa extraprocessuale causativa della custodia cautelare ostativa al riconoscimento dell'indennizzo, colpa che può essere integrata, oltre che da comportamenti extraprocessuali quali, a mero titolo di esempio, frequentazioni ambigue con soggetti gravati da specifici precedenti penali o coinvolti in traffici illeciti (Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, Dieni, Rv. 262436; Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, Rv. 260397) o ingiustificate frequentazioni che si prestino oggettivamente ad essere interpretate come indizi di complicità (Sez. 4, n. 1235 del 26/11/2013, dep. 2014, Calò, Rv. 258610; Sez. 3, n. 363 del 30/11/2007, dep. 2008, Pandullo, Rv. 238782) o comportamenti deontologicamente scorretti (Sez. 4, n. 4242 del 20/12/2016, dep. 2017, Farina, Rv. 269034; Sez. 4, n. 52871 del 15/11/2016, Tavelli, Rv. 268685), purché il giudice della riparazione fornisca adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità ad essere interpretati come indizi di colpevolezza, così da essere quanto meno in relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 4242 del 20/12/2016, dep. 2017, Farina, cit.; Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, Dieni, cit.; Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, cit.; Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, Maltese, Rv. 259082; Sez. 4, n. 1235 del 26/11/2013, dep. 2014, Calò, cit.; Sez. 4, n. 51722 del 16/10/2013, Fratepietro, Rv. 257878; Sez. 3, n. 363 del 30/11/2007, dep. 2008, Pandullo, cit.), anche da connivenza passiva.2.7.1. E con specifico riferimento alla connivenza si è precisato (dopo una progressiva elaborazione giurisprudenziale, le cui tappe essenziali possono, schematicamente, dirsi rappresentate dalle pronunzie rese, in ordine cronologico, da: Sez. 4, n. 42039 del 08/11/2006, Cambareri, Rv. 235397; Sez. 4, n. 2659 del 03/12/2008 dep. 2009, Vottari, Rv. 242538; Sez. 4, n. 17/11/2011, dep. 2012, Cantarella, Rv. 252725) che può costituire colpa grave, ostativa al riconoscimento dell'indennità, la connivenza, ove ricorra almeno uno dei seguenti indici: «a) nell'ipotesi in cui l'atteggiamento di connivenza sia indice del venire meno di elementari doveri di solidarietà sociale per impedire il verificarsi di gravi danni alle persone o alle cose; b) nel caso in cui si concreti non già in un mero comportamento passivo dell'agente riguardo alla consumazione di un reato, ma nel tollerare la consumazione o la prosecuzione dell'attività criminosa in ragione della sua posizione di garanzia; c) nell'ipotesi in cui la connivenza passiva risulti avere oggettivamente rafforzato la volontà criminosa dell'agente, sebbene il connivente non intenda perseguire questo effetto; in tal caso è necessaria la prova positiva che il connivente fosse a conoscenza dell'attività criminosa dell'agente [...nel] giudizio di riparazione [...] la condotta connivente idonea ad inibire la riparazione, per essere qualificata gravemente colposa, deve essere ancorata alla preventiva conoscenza delle attività criminose che si stanno per compiere in presenza del connivente [...] la valutazione del giudice di merito sull'esistenza delle caratteristiche che deve assumere la connivenza, per la rilevanza ai fini della riparazione, si sottrae al vaglio di legittimità ove sia stato dato congruo conto, in modo non illogico, delle ragioni poste a fondamento della descritta efficacia della condotta passiva» (così Sez. 4, n. 15745 del 19/02/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263139). 2.7.2. Profilo di colpa grave ostativa al riconosdnnento del diritto all'indennizzo, affine alla connivenza passiva, di cui si è detto, seppure da essa concettualmente distinto, può essere costituito anche dalla condotta di chi, nei reati contestati in concorso, essendo consapevole dell'attività criminale altrui, abbia tenuto comportamenti idonei ad essere percepiti all'esterno come una sua contiguità (Sez. 4, n. 45418 del 25/11/2010, Carere, Rv. 249237; in termini: Sez. 4, n. 37528 del 24/06/2008, Grigoli, Rv. 241218; v. anche, più recentemente, Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, Dieni, Rv. 262436, cit.; Sez. 4, n. 1921 del 20/12/2013, dep. 2014, Mannino, Rv. 258485; Sez. 4, n. 5628 del 13/11/2013, dep. 2014, Maviglia„ Rv. 258425). 2.8. Quanto alla colpa processuale, si è condivisibilmente precisato che anche le concrete estrinsecazioni del diritto di difesa pcssono acquisire, a determinate condizioni, rilevanza ai fini in esame.2.8.1. Va premesso che non vi è dubbio che la facoltà da parte dell'indagato di non rispondere in sede di interrogatorio costituisca concreto esercizio di un proprio diritto, riconosciuto dalla Costituzione prima ancora che dalla legge ordinaria, funzionale alla propria difesa (cfr., ex p(urimis, Sez. 3, n. 29967 del 02/04/2014, Bertuccini, Rv. 259941; Sez. 3, n. 44090 del 09/11/2011, Messina e altro, Rv. 251325; Sez. 4, n. 40902. del 23/09/2008, Locci e altro, Rv. 242756): essa è, perciò, circostanza, di norma, del tutto neutra al fine della sua riconducibilità all'area del dolo o della colpa grave rilevanti al fine in esame. 2.8.2. Stesso discorso vale, di regola, anche per la reticenza (cfr., ex multis, Sez. 4, n. 7296 del 17/11/2011, Berdicchia, Rv. 251928; Sez. 4, n. 4159 del 09/12/2008, dep. 2009, Lafranceschina, Rv. 242760; Sez. 4, n. 47041 del 12/11/2008, Calzetta ed altro, Rv. 242757) e persino per la menzogna (cfr., tra le altre, Sez. 4, n. 46423 del 23/10/2015, Sperti, Rv. 265287; Sez, 4, n. 47756 del 16/10/2014, Randazzo, Rv. 261068; Sez. 4, n. 40291 del 10/06/2008, Maggi e altro, Rv. 242755), poiché anche la reticenza e la menzogna costituiscono modalità e contenuti dell'esercizio concreto del diritto di difesa. 2.8.3. Si è, nondimeno, per lungo tempo affermato che il concreto esercizio del diritto di difendersi tacendo, non collaborando e persino mentendo può, eventualmente, rilevare sotto il profilo del dolo o della colpa grave ai fini che in questa sede rilevano nel caso in cui l'indagato sia in grado di rappresentare specifiche circostanze, non note all'organo inquirente, idonee a prospettare una logica spiegazione al fine di escludere il valore indiziante degli elementi acquisiti in sede investigativa che determinarono l'emissione del provvedimento cautelare, ed invece le taccia (ex plurimis, Sez. 4, n. 4159 del 09/12/2008, dep. 2009, Lafranceschina, cit.; Sez. 4, n. 47041 del 12/11/2008, Calzetta e altro, cit.): in tal caso si è ritenuto che, ferme le opzioni attuative del diritto di difesa, esista un onere di rappresentazione ed allegazione da parte dell'indagato, al fine di porre l'organo inquirente nelle condizioni di valutare quelle prospettazioni ed allegazioni, di comporle nell'unitario quadro investigativo ed indiziario, di rilevare, eventualmente, l'errore in cui si è incorsi nella instaurazione dello stato detentivo (v., tra le numerose pronunzie, Sez. 4, n. 46423 del 23/10/2015, Sperti, Rv. 265287; Sez. 4, n. 7296 del 17/11/2011, Berdicchia, Rv. 251928; Sez. 4, n. 40291 del 10/06/2008, Maggi e altro, Rv. 242755). Alla base del riferito ragionamento vi era il rilievo che, poiché in quel momento solo l'indagato è in grado di rappresentare utili e giustificativi elementi di valutazione, la circostanza che, invece, li taccia o che reticentemente ovvero falsamente altri ne prospetti contribuisce, concausalmente, al mantenimento del suo stato detentivo («In tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, qualora il soggetto sottoposto a custodia cautelare abbia adottato quale strategia difensiva il silenzio e risulti che questo abbia impedito che emergessero subito dati di fatto che, se conosciuti tempestivamente, non avrebbero consentito il determinarsi o il protrarsi della privazione della libertà, l'interessato che abbia tardato a svelare quei fatti, tanto più se non altrimenti accertabili, non può dolersi della ingiusta detenzione, assumendo il silenzio il valore di violazione di una norma di prudenza la quale vuole che chi è a conoscenza di circostanze non note, in quel momento, al magistrato, le riveli subito per costituire od eliminare lo stato di privazione della libertà»: Sez. 4, n. 1365 del 07/10/1994, dep. 1995, Min. tesoro in proc. Franceschetto ed altro, Rv. 20:1868). In tale prospettiva, si è affermata la necessità che il giudice della riparazione accerti, in primo luogo, quali siano gli elementi taciuti o falsamente rappresentati, non potendo questi ritenersi assiomaticamente (con inammissibile presunzione) o in via congetturale, e che valul:i, poi, il sinergico nesso di relazione causale tra tale circostanza e l'addebito formulato, dando motivata contezza di come essa abbia influito, conc:ausalmente, nel mantenimento dello stato detentivo (v., ex plurimis, Sez. 4, n. 18711 del 15/02/2006, Carpito, Rv. 234585). 2.8.4. Tale orientamento oggi, però, deve ritenersi superato per effetto dell'entrata in vigore (il 14 dicembre 2021) del d. Igs. 8 novembre 2021, n. 188 (recante "Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali") il cui art. 4, tra l'altro, ha aggiunto al comma 1 dell'art.314 cod. proc. pen. il seguente periodo: «L'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di cui all'articolo 64, comma 3, lettera b), non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo». Il legislatore ha così inteso adeguare la normativa nazionale alle disposizioni della Direttiva (UE) 2016/343 (v. i "considerato" nn. 10 e 24) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti perali, con specifico riferimento, per quanto di rilievo nel caso all'esame, alla emanazione di norme comuni sulla protezione dei diritti procedurali di indagati e imputati. Donde la neutralità, oggi, al fine che in questa sede rileva, del silenzio serbato dall'imputato.3. Tanto premesso in linea generale, il ricorso appare fondato. Infatti, la motivazione reiettiva (pp. 2-3), prima, accenna ad una colpa di tipo extraprocessuale per poi dirigersi (fine p. 2 e prima parte p. 3) verso l'esercizio della facoltà di non rispondere, stimata costituire colpa grave, per non avere fornito una ricostruzione alternativa della propria condotta rispetto ad alcune circostanze di fatto (fare parte di un circolo anarchico; essersi tenuta la donna libera la sera dell'attentato ed essersi mostrata evasiva sui suoi impegni; avere detto alla madre di essere in viaggio per Pontedera, mentre era altrove ed avere tenuto spento il cellulare una notte e la mattina successiva; avere, insieme al compagno, con il quale condivideva la militanza anarchica, mentre i due si trovavano dentro un furgone, fatto commenti che sembravano seguire in diretta l'evoluzione di uno scoppio), circostanze che, secondo l'impostazione del ricorso, sarebbero state ritenute prive di qualsiasi valore da parte dei giudici che hanno assolto l'imputata. 3.1. Il confronto con gli atti richiamati dimostra che i giudici della riparazione hanno, in sostanza, "recuperato", per afferrnarne la valenza concausativa della privazione della libertà, passaggi dell'istruttoria la cui esistenza o la cui significatività era stata esclusa dai giudici della cognizione penale. Tale approccio non risulta in linea con il principio di diritto (richiamato in precedenza sub n. 2.5. del "considerato in diritto" ed al quale occorre dare senz'altro continuità) secondo cui «In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice della riparazione, per decidere se l'impurato vi abbia dato causa per dolo o colpa grave, deve valutare il comportamento dell'interessato alla luce del quadro indiziario su cui si è fondato il titolo cautelare, e sempre che gli elementi indiziari non siano stati dichiarati assolutamente inutilizzabili ovvero siano stati esclusi o neutralizzati nella loro valenza nel giudizio di assoluzione» (Sez. 4, n. 41396 del 15/09/2016, Piccolo, cit.; in senso conforme, Sez. 4, n. 19180 del 18/02/2016, Buccini, cit.). 3.2. Né può trascurarsi il tema del diritto al silenzio, sottolineato espressamente nel ricorso (alle pp. 10-11), tema rispetto al quale si registra il decisivo novum, da ritenersi immediatamente precettivo, introdotta dal già richiamato d.lgs. n. 188 del 2021, che, appunto, all'art 4, comma 4, lett. b, recita: «All'articolo 314, comma 1, [cod. proc. pen.] è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'esercizio da parte dell'imputato della facoltà ai cui all'articolo 64, comma 3, lettera b), non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo"».4. Consegue, di necessità, l'annu
Sentenza Cassazione n. 23143/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris