CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21018/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Cagliari del 12 giugno 2024, che, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Cagliari il 12 maggio 2023, ha rideterminato in mesi 5, giorni 10 di reclusione ed euro 360 di multa la pena irrogata a carico di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto colpevole del reato ex art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, accertato in Cagliari il 7 giugno 2022. Rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali hanno richiamato una serie di indici ritenuti ragionevolmente rivelatori della destinazione allo spaccio dello stupefacente, ossia il valore ponderale (82,37 grammi di infiorescenze prodotte da pianta cannabis da cui potevano ricavarsi 118,9 dosi medie singole), il rinvenimento di due bilancini di precisione e di numerosi ritagli circolari tipicamente utilizzati per il confezionamento delle dosi, l'assenza di redditi da attività lavorativa lecita in capo a Bollea e il via vai di persone osservato dagli operanti nel cortile delle palazzine dove viveva l'imputato. Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia non sono consentiti in sede di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Evidenziato che il secondo motivo, con il quale si contesta l'eccessività della pena, è anch'esso manifestamente infondato, dovendosi rilevare che la Corte di appello ha ridotto la pena da mesi 8 di reclusione ed euro 400 di multa a mesi 5, giorni 10 di reclusione ed euro 360 di multa, applicando nella massima estensione le riconosciute attenuanti ex art. 62 bis e 89 cod. pen., per cui deve escludersi che la determinazione della pena sia stata ispirata da particolare rigore. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 31 grinai