CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 25241/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso, la memoria difensiva e l'ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il Tribunale di sorveglianza di Milano ha respinto il reclamo proposto, ai sensi dell'art.35-ter Ord. pen., da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del Magistrato di sorveglianza di Pavia, con il quale era stata parzialmente respinta la sua richiesta di risarcimento per il periodo di detenzione sofferto in condizioni contrarie al principio di umanità della pena; Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, ha respinto il reclamo osservando che - sulla base della relazione inviata dalla Casa circondariale di Pavia - si deve escludere che, nel periodo oggetto della domanda, il detenuto abbia espiato la pena in condizioni contrarie al senso di umanità avendo egli fruito di almeno tre metri quadri di spazio libero all'interno della camera di detenzione; Considerato, altresì, che il ricorrente lamentando violazione di legge e vizio di motivazione tende, in realtà, ad una diversa (ed inammissibile in questa sede) valutazione degli elementi di merito, già adeguatamente e coerentemente valutati dal giudice a quo; Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 aprile 2