CassazionedecretoSezione 5Decisione del 25 febbraio 2022
Cassazione n. 47385/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che le parti non hanno formulato tempestiva richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15. Letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento della sentenza senza rinvio per estinzione del reato per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza deliberata il 25/06/2021, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del 06/02/2019 con la quale il Tribunale di Monza aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile, quale amministratore unico e, comunque, amministratore di fatto di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dichiarata fallita in data 01/07/2014, dei reati di bancarotta fraudolenta per distrazione di varie somme di denaro e di un'auto in leasing, di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione di alcuni libri e per aver tenuto i libri contabili in modo da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari e del reato di bancarotta semplice per essersi astenuto dal chiedere il fallimento fin dal 2013, e lo aveva condannato alle pene principali e accessorie di giustizia. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Milano ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando cinque motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia inosservanza degli artt. 327 -bis e 495, comma 2, cod. proc. pen. in relazione alla mancata valutazione delle prove documentali attestanti gli esborsi sostenuti per il pagamento delle fatture dei fornitori con assegni tratti sul conto corrente del Montepaschi. Con indagini difensive svolte in vista del giudizio di appello, era stata chiesta documentazione relativa agli assegni e ai bonifici giudicati "sospetti" perché emessi "a cifra tonda" e dalla copia di essi rilasciata dalla banca si è potuto evincere che erano stati incassati da fornitori e dipendenti, come era stato confermato da Galletti, direttrice del Lido di Cannaiore, che ha riferito come non fosse inusuale procedere a pagamenti a cifra tonda (trattandosi magari di acconti) e da Migliocchetti, che aveva riferito di aver consegnato in almeno due occasioni al punto vendita di iesolo un paio di blocchetti per assegni (che la curatela avrebbe dovuto cercare), mentre il teste Benetti (direttore del punto vendita di Jesolo) aveva dichiarato che il deposito veniva effettuato da lui, mentre Levati aveva ritirato somme complessivamente pari a circa 10 mila euro. La Corte di appello ha omesso di valutare la memoria del 28/04/2021 e l'ulteriore documentazione ad essa allegata (ossia la copia degli assegni bancari tratti sulla banca Montepaschi dai quali risultava che nessuno era confluito a favore dell'imputato), mentre non è stata accolta la richiesta di sequestrare gli assegni tratti su [OSCURATO:SOCIETA], che, diversamente da Montepaschi, non ha ottemperato alle richieste della difesa. 2.2. Il secondo motivo denuncia vizi di motivazione in ordine all'attribuzione all'imputato del ruolo di amministratore di fatto dell'impresa. A fronte della mancanza di qualsiasi annotazione di poteri institori in capo a Levati, la sentenza impugnata è viziata lì dove gli attribuisce l'effettivo svolgimento di attività di gestione tipiche dell'amministratore anche prima del 25/10/2013, quando la partecipazione al capitale sociale dell'imputato raggiunse il 95%, mancando qualsiasi riferimento allo specifico momento delle singole condotte, tale da poterle ricondurre alla responsabilità esclusiva del ricorrente. La Corte di appello non ha considerato che, con la costituzione della società, [OSCURATO:PERSONA] fu nominato amministratore unico e poi presidente del c.d.a. e che la medesima costituzione avvenne a Padova, dove risiedeva lo stesso [OSCURATO:PERSONA] e i libri erano depositati presso lo studio di Forcella; neppure ha considerato che gli altri amministratori di diritto non si erano unicamente limitati a "firmare" e ratificare le ipotetiche scelte di Levati, ma Sala aveva svolto attività gestionale diretta, aveva deciso di chiudere il negozio di [OSCURATO:PERSONA], aveva finanziato la società per 15 mila euro, aveva introdotto il commercialista Dolce, teneva contatti per la gestione del conto (come riferito dalla teste Bonomi) e aveva avuto dei contrasti interni quando cercò di attribuire solo a Levati la responsabilità per l'insolvenza della società. Quanto all'ultimo amministratore Magliocchetti, si insediò nel 2013 su indicazione di Antonveneta - MPS, quale soggetto terzo voluto dalla banca per verificare che il finanziamento erogato fosse fruttifero e non può essere considerato un mero prestanome del ricorrente. La sentenza impugnata non ha proceduto a una totale ricostruzione delle risultanze processuali al fine di valutarne il contenuto, ma si è limitata a richiamare la sentenza di primo grado, omettendo di rispondere alle doglianze proposte dall'appellante. 2.3. Il terzo motivo denuncia vizi di motivazione in relazione alla ritenuta sottrazione della somma di 540 mila euro ed erronea applicazione dell'art. 216 I. fall. con riguardo alla ritenuta sottrazione di somme. Come risulta dalla relazione del curatore, nel 2013 avevano inciso in misura maggiore il costo del personale e quello dei servizi, ma non si trattava di una gestione dolosamente fraudolenta, non potendosi condividere le valutazioni del curatore circa l'incoerenza tra costi di acquisto delle merci e rimanenze e ricavi delle vendite, mentre l'aumento di due nuovi negozi aveva comportato l'incremento dei costi fissi, non accompagnato da un adeguato aumento delle vendite, ma, pur nella situazione di dissesto, Levati cercò di evitare l'incremento del debito verso l'erario, come risulta dalla relazione del curatore, e delle retribuzioni arretrate, rimaste limitate in entità circoscritte. Dall'analisi degli estratti conto dei tre esercizi risulta la loro omogeneità, mentre in distonia con tali risultati oggettivi appare la presunzione di incasso di 602 mila euro per l'ultimo trimestre del 2013, che non è compatibile con le entrate medie di ogni singolo punto vendita, sicché le conclusioni del curatore e di Dolce sono censurabili anche sotto l'aspetto logico, laddove le dichiarazioni della precedente amministratrice Sala non possono essere poste a base del giudizio, avendo la stessa abbandonato la società a ottobre del 2013, portando con sé il negozio di Concorezzo, tanto più che tali dichiarazioni dovrebbero essere valutate tenendo conto dell'astio per l'imputato seguito ai dissidi intercorsi. Secondo quanto riferito da Dolce la registrazione delle partite contabili si sarebbe parzialmente fermata al 30/09/2013, ma allora è inspiegabile la scelta di soffermare l'analisi sull'ultimo trimestre, senza riportare gli elementi delle risultanze dei primi tre trimestri verificabili e certi, laddove sia Dolce, sia il curatore non hanno fatto alcun cenno alle somme circolate sul conto acceso presso [OSCURATO:PERSONA], mentre la mancata analisi dei relativi estratti conto fa sorgere dubbi sull'esaustività dell'analisi stessa. Le valutazioni operate con riguardo alla somma di 602 mila euro che sarebbe stata incassata nell'ultimo trimestre del 2013 appaiono infondate e teoriche, non sostenute da corrispondente documentazione contabile giustificativa, mentre per quanto riguarda i prelievi dai conti correnti intestati alla società, si richiamano le già citate dichiarazioni di Falletti e di Magliocchetti. Per quanto riguarda i prelievi in contanti dai due conti, essi ammontano complessivamente a 6.806 euro nel corso di due anni di esercizio effettivo e appaiono sostanzialmente irrilevanti, mentre con riferimento alla distrazione post-fallimentare di 5 mila euro, dall'esame degli estratti conto di [OSCURATO:SOCIETA] e di MPS tali prelievi non risultano. 2.4. Il quarto motivo denuncia vizi di motivazione in ordine all'imputazione di bancarotta documentale, deducendo che la Corte di appello si è limitata ratificare la relazione del curatore con riguardo alla consegna di parte dei libri contabili da parte del commercialista della società Dolce e alla mancanza dei libri sociali, laddove non risulta che la richiesta sia stata inoltrata al presidente del c.d.a. Lo stesso Dolce ha comunicato al curatore che i libri sociali erano stati redatti nello studio Forcella, che aveva confermato di esserne in possesso e che inizialmente doveva gestire la contabilità, sicché era plausibile che i libri contabili fossero stati condotti presso tale studio fin dalla costituzione della società, ma il curatore non ha rivolto alcuna richiesta allo studio Forcella. La bancarotta documentale risulta sostenuta solo dalle dichiarazioni di Dolce, che non aveva mai contattato il precedente commercialista Forcella, laddove il curatore è riuscito a ricostruire praticamente per intero le vicende della società. 2.5. Il quinto motivo denuncia erronea applicazione dell'art. 216 I. fall., nonché degli artt. 42 e 43 cod. pen. in relazione alla ritenuta sussistenza del dolo specifico con riferimento alla bancarotta documentale, avendo i giudici di merito omesso di rilevare l'assenza di qualsiasi elemento di prova in merito all'elemento psicologico (sia dolo specifico, sia dolo generico) e operando un'erronea sovrapposizione tra elemento materiale ed elemento soggettivo, laddove Levati non era neppure amministratore di diritto. 3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'annullamento della sentenza senza rinvio per estinzione del reato per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è solo in parte fondato. 2. In ordine di priorità logico-giuridica, occorre muovere dall'esame del secondo motivo, inerente alla qualifica soggettiva dell'imputato, che è inammissibile, per plurime, convergenti ragioni. 2.1. La Corte distrettuale ha diffusamente motivato sul punto, rilevando, in primo luogo, che, nel breve periodo di vita della società (costituita il 27/06/2012 e dichiarata fallita il 01/07/2014), Levati rivestì la carica di amministratore unico per alcuni giorni (dal 15 al 24/10/2013) e ricoprì la carica di consigliere delegato sia in precedenza (dalla costituzione al 01/10/2013) sia successivamente (dal 24/10/2013 al fallimento); inoltre, Levati ha costantemente detenuto significative quote del capitale sociale (50%, 33%, di nuovo 50%, 100% nel periodo in cui è stato amministratore unico, poi 95% fino al fallimento). Richiamando la sentenza di primo grado, il giudice di appello segnala che dalla relazione del curatore è emerso che - al di là delle cariche formali rivestite nei vari periodi - Levati (unico tra i soci la cui presenza nel capitale sociale è stata costante) è stato il gestore effettivo della società e ha concentrato su di sé le qualità di dipendente, di socio e di amministratore. Inoltre, i fornitori, gli altri soci e i dipendenti hanno indicato in lui l'effettivo referente della società, anche di Magliocchetti, che pure rivestiva la carica di presidente della società. [OSCURATO:PERSONA], componente e presidente del c.d.a. per alcuni periodi, si allontanò dalla società perché attribuiva alla gestione di Levati un'autonomia e un uso della società a propri fini e ha riferito al curatore che Levati non pagava i debiti sociali, il noleggio dell'auto, i dipendenti, però pagava il proprio stipendio e prelevava molto contante. Magliocchetti, amministratore nell'ultimo periodo (sulla base di un accordo vincolato al conseguimento di un finanziamento da MPS), non ha svolto alcun ruolo effettivo nella società; su richiesta di Levati, che - sottolinea la sentenza impugnata - era dunque il soggetto dal quale provenivano le direttive, aveva sottoscritto il contratto di affitto di un ramo d'azienda e si limitò a prendere in banca alcuni occasioni i libretti degli assegni e a consegnarli a Levati. E' lo stesso Levati che conosceva il luogo in cui si trovava la BMW e aveva preso l'impegno con il curatore per la sua restituzione, impegno non onorato. Dalla testimonianza del curatore Brivio è emerso che dopo il fallimento la curatela aveva intrapreso l'esercizio provvisorio, nel corso del quale il curatore stesso aveva avuto numerosi contatti con dipendenti e fornitori della fallita: gli uni e gli altri gli avevano sempre riferito che era Levati a passare per i negozi, a gestire i rapporti con i fornitori e i dipendenti. Osserva ancora la sentenza impugnata che, dopo il fallimento, l'imputato aveva sostenuto che i negozi potevano essere ceduti e aveva già preso vari contatti a tale scopo, il che conferma il ruolo gestorio dallo stesso esercitato nella società. 2.2. Il ricorso risulta del tutto carente della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849). Al di là dell'evidente inconsistenza della deduzione relativa alla mancata annotazione di poteri institori in capo al ricorrente, l'impugnazione censura la mancata correlazione tra le attività gestorie e le singole condotte contestate, ma le conformi sentenze di merito hanno delineato un continuum del ruolo amministrativo di fatto, laddove i reiterati riferimenti alla costituzione della società (alla nomina di [OSCURATO:PERSONA] quale primo amministratore, alla scelta del luogo della costituzione e dello studio commercialistico di riferimento) in alcun modo inficiano la motivazione fondata sulla convergente indicazione di Levati quale amministratore di fatto offerta dalle dichiarazioni di tutti i soggetti in contatto con la società (dai dipendenti ai fornitori, fino a coloro che hanno svolto funzioni di amministratori di diritto). Il ricorso poi allega una serie di deduzioni in fatto, svincolate in toto dalla critica alla decisione impugnata e del tutto inadempienti dell'onere di completa e specifica individuazione degli atti processuali fatti valere (Sez. 6, n. 9923 del 05/12/2011, dep. 2012, Rv. 252349): così il riferimento al ruolo gestionale di Sala e alle operazioni e alle attività dalla stessa svolte, all'"introduzione" del commercialista Dolce, alle ragioni della separazione. Circostanze, queste oggetto delle deduzioni del ricorrente, peraltro all'evidenza inidonee a inficiare la tenuta della motivazione della sentenza impugnata. Le doglianze concernenti la posizione e il ruolo di Magliocchetti non tengono in alcun conto i dati probatori valorizzati dal giudice di appello, rivelandosi così anch'esse del tutto aspecifiche. 3. Il primo motivo deve essere accolto. In premessa, rileva la Corte che, dal complessivo contenuto argomentativo del motivo, si desume che esso fa riferimento a una sola delle distrazioni contestate, ossia a quella di 258 mila euro, attraverso prelievi dai conti correnti societari con la causale "anticipi verso fornitori". Al riguardo, dagli atti trasmessi a questa Corte, al cui esame diretto il Collegio può accedere in considerazione del dedotto error in procedendo (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), risulta il deposito in cancelleria in data 13/05/2021 di una memoria datata 28/04/2021 a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] con la quale, in sintesi, si sosteneva che era stata chiesta alle due banche presso le quali la fallita aveva acceso dei conti correnti, ossia [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. copia degli assegni bancari rilasciati dalla società e dei bonifici effettuati; alla richiesta aveva dato riscontro la seconda banca, ma non la prima, sicché, con riferimento a questa, si chiedeva che all'acquisizione procedesse la Corte di appello; alla memoria era allegata, tra l'altro, copia della documentazione inoltrata da [OSCURATO:SOCIETA]. La sentenza impugnata non ha preso in considerazione la memoria indicata, sicché non ha svolto alcuna valutazione circa le deduzioni ivi articolate e la documentazione allegata. Pertanto, con riferimento all'indicato fatto distrattivo, la sentenza impugnata, assorbite le ulteriori censure circa la distrazione in esame, deve essere annullata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano. 4. Il terzo motivo - il cui esame deve essere circoscritto alla doglianze relative alla distrazione di circa 282 mila euro, per le ragioni già indicate - non merita accoglimento. 4.1. A fondamento dell'affermazione di responsabilità per i fatti di bancarotta per distrazione, le conformi sentenze di merito hanno valorizzato i dati offerti dal curatore e da [OSCURATO:PERSONA], commercialista della fallita. Quest'ultimo ha riferito che, in carenza di altra documentazione, aveva tenuto la contabilità della società sulla base degli estratti dei conti accesi presso MPS e [OSCURATO:SOCIETA] e che, procedendo in tal modo, aveva riscontrato una difformità tra gli accrediti sui due conti correnti e l'ammontare della cassa. Nel primo trimestre del 2013, aveva registrato entrate da corrispettivi per circa 602.941 euro, mentre risulta depositata sui due conti correnti la somma complessiva di 320.678, con una differenza di euro 282.263 euro incassati, ma mai versati sulle banche della fallita. 4.2. Le doglianze del ricorrente non scalfiscono la tenuta logico- argomentativa della motivazione della sentenza impugnata. Il ricorso si diffonde sulla situazione economica della società (aumento del costo del personale e dei servizi, incoerenze tra costi e ricavi, mancato incremento del debito verso l'erario e verso i dipendenti, etc.) con deduzioni del tutto ininfluenti ai fini della critica della motivazione della sentenza impugnata;rilievo, questo, senz'altro riferibile anche alle ampie deduzioni circa l'andamento dell'attività dei vari esercizi, funzionali alla considerazione che la presunzione di incasso di circa 600 mila euro sarebbe in distonia con tali dati e non compatibile con la media delle entrate dei singoli punti vendita (oggetto di supervisione da parte del curatore Brivio). Il dato relativo alle entrate da corrispettivi per circa 602.941 euro non era però frutto di "presunzioni", come sostiene il ricorso, ma dai corrispettivi registrati da Dolce e solo in parte depositati sui conti delle due banche, restando privo di alcuna giustificazione il mancato versamento - e, comunque, il mancato rinvenimento - di 282.263 euro. Il dato offerto dalle dichiarazioni del commercialista della fallita rende ragione dell'inidoneità delle censure relative alle dichiarazioni di Sala (richiamate solo a conferma di quei dati) a disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516). Le ulteriori deduzioni (sul conto utilizzato da uno dei punti di vendita, sulla regolarità dei pagamenti delle retribuzione, etc.) risultano anch'esse del tutto incapaci di incidere, inficiandolo, sul decisum. 5. Il quarto motivo deve essere accolto, restando assorbito il quinto. A fronte dell'imputazione che contesta - oltre all'irregolare tenuta dei libri contabili - la sottrazione del libro cespiti e del libro inventari, la stessa sentenza di appello richiama una mail con la quale Dolce, dopo aver reso testimonianza, comunicava una precisazione circa il fatto che i libri sociali erano a Padova, presso lo studio Forcella. L'atto di appello, del resto, aveva puntualmente richiamato questa mai!, aggiungendo che già in precedenza Dolce aveva comunicato al curatore che i libri sociali erano stati redatti dallo studio Forcella di Padova, che gli aveva confermato di essere in possesso dei libri. La Corte di appello si limita a registrato il dato rappresentato dalla mali indicata, ma si sottrae alla valutazione della stessa in relazione alla fattispecie di bancarotta documentale contestata. 6. Pertanto, con riguardo all'imputazione di bancarotta fraudolenta per distrazione della somma di 258 mila euro e all'imputazione di bancarotta documentale la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di Milano, mentre, nel resto, il ricorso deve essere rigettato. Una puntualizzazione si rende necessaria per il reato di bancarotta semplice, in relazione al quale si sarebbe perfezionata la fattispecie estintiva del reato per prescrizione in data 01/01/2022, dopo la deliberazione della sentenza impugnata. Come precisato dalle Sezioni unite, la sentenza di condanna che riguardi più reati ascritti allo stesso imputato, è idealmente scindibile, in ragione di ogni capo di imputazione, in altrettante autonome statuizioni di condanna, con la conseguenza che, sebbene i diversi capi siano contenuti in un unico documento-sentenza, ognuno di essi conserva la propria individualità ad ogni effetto giuridico, sicché, in caso di ricorso avverso una sentenza di condanna cumulativa, che riguardi più reati ascritti allo stesso imputato, l'autonomia dell'azione penale e dei rapporti processuali inerenti ai singoli capi di imputazione impedisce che l'ammissibilità dell'impugnazione per uno dei reati possa determinare l'instaurazione di un valido rapporto processuale anche per i reati in relazione ai quali i motivi dedotti siano inammissibili, con la conseguenza che per tali reati è preclusa la possibilità di rilevare la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello (Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 2017, Aiello, Rv. 268965 - 6). Ora, l'unico motivo di ricorso riferibile alla bancarotta semplice è il secondo, inerente alla qualifica soggettiva dell'imputato, che, come si è visto, è inammissibile. Nel consegue, alla luce dei princìpi affermati da Saz. U., Aiello che l'inammissibilità del ricorso nella parte relativa alla bancarotta semplice ne preclude la rilevabilità della prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266). P.Q.M.