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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 marzo 2023

Cassazione n. 13435/2023

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a seguente ORDINANZA, sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA Ldato avviso Ce_parli;..1 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di anni 4 mesi 6 e giorni 20 di reclusione ed euro 20.000,00 di multa per i reati di cui agli artt.99 cod. pen., 73 del d.P.R. 309/1990, è inammissibile in quanto proposto da soggetto privo di legittimazione e cioè dall'interessato personalmente dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017 n. 103, e della novella normativa relativa all'art. 613, comma 1, cod. proc. pen..

Alla inammissibilità del ricorso, che può essere dichiarata senza formalità di procedura a norma dell'art,610, comma 5-bis, cod.proc.pen., consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod.proc.pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 3 marzo 2023 [OSCURATO:PERSONA] r stensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA, sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA Ldato avviso Ce_parli;..1 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di anni 4 mesi 6 e giorni 20 di reclusione ed euro 20.000,00 di multa per i reati di cui agli artt.99 cod. pen., 73 del d.P.R. 309/1990, è inammissibile in quanto proposto da soggetto privo di legittimazione e cioè dall'interessato personalmente dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017 n. 103, e della novella normativa relativa all'art. 613, comma 1, cod. proc. pen.. Alla inammissibilità del ricorso, che può essere dichiarata senza formalità di procedura a norma dell'art,610, comma 5-bis, cod.proc.pen., consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod.proc.pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 marzo 2023 [OSCURATO:PERSONA] r stensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 13435/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris