CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29653/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2025 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza del 21 ottobre 2025, con la quale la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la sentenza del Tribunale di Palmi del 16 gennaio 2024, con cui l'imputata era stata condannata, per il reato di cui all'art. 4, comma 4-bis, della legge n. 401 del 1989, perché, quale titolare di un'impresa individuale che aveva stipulato un contratto con la società Sogno di [OSCURATO:PERSONA], svolgeva in Italia, nel suo esercizio commerciale, un'attività organizzata per raccogliere scommesse, fungendo da intermediario senza provvedimento autorizzatorio, predisponendo terminali di gioco e strumentazioni che permettevano l'effettuazione ai propri clienti, anche minorenni, di giochi e scommesse online, talvolta mediante falsa identificazioni virtuale, attraverso codici sostanzialmente riconducibili alla stessa imputata anziché al cliente, e provvedendo alla riscossione degli importi scommessi; che il ricorso si basa sulle seguenti considerazioni preliminari: 1) legittimità dell'attività di punto di raccolta svolta dallo "sportello virtuale" ai sensi dell'art. 1, comma 644, della legge n. 190 dei 2014; 2) non sussistenza del reato per mancanza dell'elemento soggettivo e di quello oggettivo; 3) mancanza di offesa per l'ordine pubblico, essendo il bookmaker straniero autorizzato ad operare; 4) discriminazione subita dal bookmaker Sogno di [OSCURATO:PERSONA], sia in relazione alla mancata partecipazione al bando [OSCURATO:PERSONA] sia in relazione alla mancata partecipazione alla regolarizzazione fiscale di cui all'art. 1, comma 643, della legge sopra richiamata; 5) illegittimità della proroga delle concessioni scadute; 6) corretta posizione del bookmaker con riferimento all'anno 2017 e alla proroga onerosa;7) partecipazione al bando del 2018 e ottenimento della concessione online; che, fatta questa premessa, con un primo motivo di doglianza, la difesa denuncia la violazione dell'art. 4 della legge n. 401 del 1989, degli artt. 49, 51, 52 e 56 TFUE e dell'art. 27 Cost., per avere la Corte di appello ritenuto integrato il reato sulla sola base dell'assenza, in capo al bookmaker comunitario, del titolo concessorio e, in capo all'imputata, della licenza di pubblica sicurezza, senza considerare le concrete modalità di svolgimento dell'attività, e in particolare che la ricorrente avrebbe operato quale mero centro di elaborazione e trasmissione dati, privo di autonomia gestionale e organizzativa, limitandosi a inoltrare le proposte di scommessa al bookmaker estero, con il quale il contratto veniva direttamente concluso e sul quale gravavano la gestione delle giocate e il rischio d'impresa; che, nella specie - afferma la difesa - l'attività svolta costituiva esercizio di un servizio transfrontaliero tutelato dal diritto dell'Unione e l'eventuale 2impossibilità per il bookmaker di conseguire la concessione italiana, derivante da un sistema concessorio discriminatorio o comunque incompatibile con i principi eurounitari, si rifletteva automaticamente sulla possibilità del centro affiliato di ottenere l'autorizzazione di polizia, con conseguente impossibilità di applicare la sanzione penale per l'omesso adempimento di una formalità amministrativa resa impossibile dallo stesso Stato membro; che la sentenza impugnata non avrebbe indicato le specifiche ragioni per le quali il bookmaker dovesse ritenersi illegittimamente privo del titolo concessorio, né avrebbe verificato la compatibilità della disciplina nazionale con i principi affermati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea; che, con un secondo motivo, si deducono il vizio di motivazione e la violazione dell'art. 4 della legge n. 401 del 1989, dell'art. 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, della normativa sopravvenuta, di cui all'art. 1, commi 643 e 644, della legge n. 190 del 2014, e dell'art. 1, comma 926, della legge n. 208 del 2015, per avere la Corte di appello ritenuto abusiva e penalmente rilevante l'attività svolta dall'imputata nonostante la stessa, a decorrere dal 2015 e con effetti anche per il pregresso, fosse stata assentita dalla Questura territorialmente competente previa comunicazione prevista dall'art. 1, comma 644, della legge n. 190 del 2014; che, in particolare, la ricorrente afferma che la sentenza avrebbe travisato il fatto, sanzionando il mancato possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 88 citato, senza considerare che l'attività del centro trasmissione dati affiliato a un bookmaker comunitario era stata espressamente regolamentata e autorizzata dalla legislazione sopravvenuta; che nel ricorso si sostiene che la disciplina introdotta dalle leggi di stabilità per il 2015 e per il 2016 avrebbe affiancato al tradizionale regime concessorio un distinto regime autorizzatorio applicabile ai centri collegati a bookmaker comunitari privi di concessione italiana, consentendo loro di offrire servizi transfrontalieri nel rispetto degli obblighi posti a tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza, dei minori e delle fasce deboli; che, da tale sopravvenuta regolamentazione, deriverebbe la perdita del carattere abusivo dell'attività e, conseguentemente, l'insussistenza del reato previsto dall'art. 4 della legge n. 401 del 1989; che, inoltre, la Corte territoriale non avrebbe distinto tra la procedura di regolarizzazione prevista dal comma 643, finalizzata anche al conseguimento della licenza di pubblica sicurezza, e il diverso regime disciplinato dal comma 644, relativo all'attività transfrontaliera esercitata dai centri affiliati a bookmaker comunitari; 3che, in proposito, la ricorrente prospetta, pertanto, l'applicabilità della disciplina penale più favorevole sopravvenuta e censura l'omessa valutazione della documentazione attestante la presentazione della comunicazione alla Questura, indicata come prova decisiva della liceità dell'attività esercitata; che, con un terzo motivo di impugnazione, si lamentano l'erronea applicazione della disposizione incriminatrice e il vizio motivazionale, per insussistenza dell'elemento soggettivo del reato, avendo la ricorrente sostenuto che la particolare complessità e frammentarietà della disciplina in materia di giochi e scommesse, unitamente al contrasto tra gli orientamenti della giurisprudenza penale e amministrativa e tra i provvedimenti adottati dalle diverse autorità, avrebbe determinato una situazione di oggettiva incertezza normativa tale da rendere inevitabile l'ignoranza della legge penale; che, in particolare, la ricorrente rappresenta di avere ottenuto in precedenza pronunce favorevoli, sia in sede penale sia in sede tributaria, dalle quali avrebbe tratto il convincimento della liceità dell'attività esercitata; che in questo caso - si afferma da parte della difesa - troverebbero applicazione i criteri elaborati dalla Corte costituzionale in tema di ignoranza inevitabile, costituiti dall'assoluta oscurità del testo normativo, dal caotico atteggiamento interpretativo degli organi giudiziari e dalle assicurazioni provenienti da soggetti istituzionalmente competenti, nonché dall'esistenza di precedenti assolutori relativi a fatti analoghi o alla stessa imputata; che a ciò si aggiungerebbero l'illegittimità e la disorganicità dell'azione amministrativa dell'AAMS, che non avrebbe dimostrato l'idoneità del sistema concessorio a perseguire gli obiettivi di tutela del consumatore, dell'ordine pubblico e di prevenzione delle infiltrazioni criminali, né avrebbe rispettato i principi di efficacia, pubblicità, trasparenza e libertà di concorrenza imposti dall'art. 1 della legge n. 241 del 1990 e dal diritto dell'Unione europea; che la ricorrente afferma di essersi volontariamente sottoposta, prima dell'inizio dell'attività, ai controlli soggettivi richiesti dalla normativa di pubblica sicurezza e di avere dimostrato il possesso dei requisiti di moralità e incensuratezza previsti dall'art. 11 TULPS, nonché del nulla osta antimafia; che, con un quarto motivo, la difesa lamenta la violazione di legge e la mancata assunzione di una prova decisiva, sul rilievo che avrebbe dovuto essere esaminata la posizione del bookmaker Sogno di [OSCURATO:PERSONA] rispetto al cosiddetto [OSCURATO:PERSONA] del 2012, nonché acquisita e valutata la documentazione diretta a dimostrare la discriminazione subita dall'operatore straniero nell'accesso al sistema concessorio italiano; 4che vengono richiamate, a sostegno della censura, plurime pronunce della Corte di cassazione, della Corte di giustizia dell'Unione europea e dei giudici penali e amministrativi di merito; che, con un quinto motivo, la difesa denuncia la violazione degli artt. 163 e 164 cod. pen., per omessa concessione della sospensione condizionale della pena, sull'assunto che che il giudizio prognostico richiesto dall'art. 164 cod. pen. avrebbe dovuto essere formulato tenendo conto, non soltanto della situazione esistente al momento della condanna, ma anche degli elementi sopravvenuti; che si rappresenta, in particolare, che: l'attività contestata non costituiva reato; che l'imputata aveva comunque cessato l'attività e che il bookmaker operava ormai in Italia sulla base di una concessione ministeriale, avendo rinunciato al precedente sito e al servizio transfrontaliero offerto attraverso la rete dei centri elaborazione dati. Considerato che manca nel ricorso un compiuto riferimento agli atti di causa e alla specificità della posizione dell'imputata; che, in particolare, la sentenza di appello richiama le prove del reato, costituite dalle dichiarazioni testimoniali degli ufficiali operanti, dalle copie delle ricevute di giocata effettuate nei terminali, dalla copia delle comunicazioni di esercizio attività, dalla copia dei bonifici di rimessa eseguiti dall'imputata alla Sogno di [OSCURATO:PERSONA]; che la condotta oggetto della condanna, come descritta dall'imputazione, riguarda anche l'accesso al gioco di minorenni e l'utilizzazione abusiva di conti di gioco falsamente intestati; che tali comportamenti sono da soli sufficienti all'integrazione del reato, indipendentemente da ogni rapporto di affiliazione formale con società estere; che, infatti, qualora il gestore di un centro scommesse italiano affiliato ad un bookmaker straniero metta a disposizione dei clienti il proprio conto-giochi o un conto-giochi intestato a soggetti di comodo, consentendo la giocata senza far risultare chi l'abbia realmente effettuata, è configurabile il reato de quo, essendosi realizzata un'illegittima intermediazione nella raccolta delle scommesse che rende irrilevante il rapporto intercorrente fra il centro italiano di raccolta delle scommesse e l'allibratore straniero nonché l'esistenza di titoli autorizzatori o concessori in capo a quest'ultimo, costituendo una mera occasione della condotta illecita imputabile esclusivamente all'operatore italiano (ex plurimis, Sez. 3, n. 13657 del 16/02/2024, Rv. 286101; Sez. 3, n. 18590 del 09/01/2019, Rv. 275703). che, che anche a prescindere da tali assorbenti considerazioni, deve rilevarsi che i motivi di ricorso non risultano consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con5 nscorretti argomenti giuridici, dal giudice del merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata e, in generale, manifestamente infondati in diritto e genericamente formulati in fatto; che è sufficiente richiamare in questa sede le considerazioni già svolte nella sentenza n. 13657, del 16 febbraio 2024, cit., la quale si è occupata di un caso sostanzialmente sovrapponibile; che, con riguardo al primo motivo, il giudice di appello ha correttamente ricostruito il quadro normativo di riferimento alla raccolta di scommesse per conto di bookmaker comunitari privi di concessione italiana, richiamando le sentenze della Corte di giustizia Placanica, Costa-Cifone e Biasci, dalle quali emerge che il sistema italiano, fondato su concessione amministrativa e autorizzazione di pubblica sicurezza è, in linea di principio, compatibile con il diritto dell'Unione, purché sia proporzionato, non discriminatorio e finalizzato alla tutela dell'ordine pubblico e alla prevenzione della criminalità; che la disapplicazione della sanzione penale è ammessa soltanto quando sia provato che il booknnaker sia stato illegittimamente escluso dalle procedure concessorie per effetto di una discriminazione imputabile allo Stato; che, nel caso di specie, la Corte ha rilevato che Sogno di [OSCURATO:PERSONA] era priva della concessione e che l'imputata, quale titolare dello sportello virtuale affiliato, era priva della conseguente licenza di polizia; che, non era stata dimostrata né prospettata in modo sufficientemente specifico alcuna esclusione discriminatoria della società dalle gare per l'assegnazione delle concessioni; che la posizione del bookmaker, pertanto, non è assimilabile a quella delle società Stanley e Goldbet, per le quali la giurisprudenza aveva riconosciuto specifiche discriminazioni; che, con riguardo al secondo motivo, va osservato che il giudice di Lussemburgo ha continuato a riconoscere la compatibilità con i principi comunitari del regime concessorio e autorizzativo vigente in Italia, purché le limitazioni che detto regime inevitabilmente comporta siano finalizzate e proporzionate alla necessità di scongiurare l'ingresso nei circuiti dei giochi e delle scommesse sportive di soggetti legati ad ambienti criminali e non siano discriminatorie ai danni di alcuno degli operatori del settore, secondo parametri che spetta al giudice nazionale valutare caso per caso; che il legislatore ha introdotto una sanatoria, a soli fini fiscali, indirizzata ai soggetti attivi alla data del 30 ottobre 2014, che comunque offrono scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;6 Ache alla menzionata procedura di emersione non ha partecipato Sogno di [OSCURATO:PERSONA], per conto del quale l'imputata [OSCURATO:PERSONA] attività di raccolta di scommesse, sicché, ai sensi del comma 644 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2014, resta ferma l'applicabilità della sanzione penale, senza che possa rilevare in senso contrario la comunicazione avanzata dall'imputata alla Questura ai sensi della lettera e) di detto comma 644; che, in riferimento al terzo motivo, la Corte territoriale - a fronte di generiche affermazioni difensive che non tengono conto della peculiarità del caso concreto - ha escluso la mancanza dell'elemento soggettivo e l'errore inevitabile sulla legge penale, stante il tenore della nota trasmessa dall'imputata alla Questura, contenente, in allegato, la legge di stabilità 2015, ritenuta indicativa del fatto che la predetta fosse a conoscenza della sanatoria prevista dalla legge e, dunque, in grado di prendere contezza degli obblighi da adempiere in capo alla società per la quale operava; che la buona fede è comunque esclusa dal comportamento tenuto in concreto dall'imputata, come descritto nell'imputazione, tale da collocarla al di fuori di ogni lecito meccanismo di affiliazione a bookmaker stranieri, rendendola un soggetto autonomo, abusivamente operante sul mercato italiano; che, in relazione allo stesso motivo, va rilevato che sono del tutto generiche, le affermazioni relative alla pretesa invalidità degli atti amministrativi intervenuti nel caso di specie; che, in riferimento al quarto motivo di impugnazione, il giudice di merito ha evidenziato che la CGUE ha ritenuto legittimo il c.d. "bando [OSCURATO:PERSONA]", con il quale erano state assegnate, nell'anno 2013, molte nuove concessioni per scommesse di durata inferiore rispetto alle precedenti, ritenendo che «gli articoli 49 TFUE e 56 TFUE nonché i principi di parità di trattamento e di effettività devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa nazionale, come quella controversa nel procedimento principale, che preveda l'indizione di una nuova gara per il rilascio di concessioni aventi durata inferiore rispetto a quelle rilasciate in passato, in ragione di un riordino del sistema attraverso un allineamento temporale delle scadenze delle concessioni»; che, in riferimento al quinto motivo, correttamente è stata negata l'applicazione della sospensione condizionale della pena, la gravità del fatto, che non si è risolto nella violazione di disposizioni amministrative; che, più in generale, in relazione alla gravità del fatto il giudice ha correttamente ritenuto che la richiesta della difesa di applicare l'art. 131-bis, cod. pen., fondata sull'incensuratezza della ricorrente e su pronunce assolutorie ottenute da altri sportelli virtuali, fosse da rigettare; 7che è stato motivatamente negato anche il beneficio della non menzione, stante il carattere organizzato e stabile dell'attività. Tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P P.Q.M